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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/08/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
PAOLA TANARA Presidente
ANNA FERRARI Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Ausiliaro rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 760/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Maria Cristina MORELLI (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso il suo Studio in Milano, via Fontana n. 11,
Appellante principale
CONTRO
, (C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'Avv. Ursula VIGGIANO (C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo Studio in Torino, via Carlo Alberto n. 91
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 339/2025, pubblicata in data
15.01.2025. Scioglimento del matrimonio e assegno divorzile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 • Per l'appellante principale, IG.ra “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Parte_1
in accoglimento dei suesposti motivi, riformare il capo 3. della sentenza del Tribunale di
Milano n. 339/2025, rideterminando l'importo mensile dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nella misura di € 3.290,00 o nella diversa misura, comunque Parte_1
superiore a quella stabilita in primo grado, ritenuta di giustizia. Con il favore delle spese di giudizio.”
• Per l'appellato e appellante incidentale, Dott. : “Voglia la Corte Controparte_1
d'Appello Ecc.ma, in via principale, respingere l'appello proposto dalla IG.ra
[...]
in via incidentale, riformare il punto 4 della sentenza n. 339/2025 relativo alle Parte_1
spese, disponendone la rifusione in favore del Dott. o, in subordine, la totale CP_1
compensazione. Con il favore delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 14.03.2025, la IG.ra ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 339/2025 del Tribunale di Milano, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del suo matrimonio con il Dott. e, per quanto di interesse in questa sede, è stato posto Controparte_1
a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di € 2.300,00 mensili.
L'appellante ha censurato la statuizione relativa alla misura dell'assegno, ritenendola inadeguata a garantirle un'esistenza dignitosa e non correttamente parametrata alla funzione compensativa, alla luce del contributo fornito alla vita familiare e del notevole squilibrio economico-patrimoniale tra le parti.
Si è costituito in giudizio il Dott. contestando la fondatezza del gravame Controparte_1 principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale. Con quest'ultimo, ha impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna integrale alle spese di lite, sostenendo la sussistenza di una soccombenza reciproca, dato l'accoglimento solo parziale delle domande della controparte in primo grado.
La causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
02.07.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte ex 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale
2 L'appello principale, proposto dalla IG.ra è parzialmente fondato e merita Parte_1
accoglimento nei limiti che seguono.
La doglianza principale investe la quantificazione dell'assegno divorzile, fissato dal Tribunale in €.
2.300,00 mensili, importo ritenuto incongruo dall'appellante, specie se rapportato al precedente assegno di mantenimento pattuito in sede di separazione (€ 2.800,00 base, rivalutatisi in circa €.
3.220,00).
Il Tribunale di Milano, pur riconoscendo correttamente in capo alla IG.ra il diritto a Parte_1
percepire un assegno divorzile con funzione sia assistenziale che compensativo-perequativa, ha determinato il quantum operando una riduzione che questa Corte ritiene eccessiva alla luce delle risultanze processuali.
È pacifico e documentato che il Dott. abbia subito una contrazione del proprio reddito a CP_1
seguito della cessazione della sua attività di consulenza, assestandosi su un reddito netto mensile derivante da pensione che, per gli anni 2022 e 2023, si attesta intorno a € 5.600,00. Tale circostanza giustifica una rimodulazione dell'assegno rispetto a quanto concordato in sede di separazione.
Tuttavia, la riduzione operata dal primo giudice non appare del tutto equa.
Occorre considerare che, a fronte di tale pur diminuito, ma ancora cospicuo, reddito, il Dott. possiede un ingente patrimonio, sia immobiliare che mobiliare, e ha recentemente CP_1
effettuato significative donazioni in favore dei figli.
D'altro canto, la IG.ra all'età di quasi 70 anni, non dispone di redditi propri né di una Parte_1
posizione previdenziale che le possa garantire un'autosufficienza economica. Il suo contributo alla conduzione della vita familiare, che ha consentito al Dott. di raggiungere l'apice della CP_1
carriera e di accumulare detto patrimonio, è stato correttamente valorizzato dal Tribunale ai fini del riconoscimento della componente compensativa dell'assegno.
Il primo giudice ha inoltre tenuto conto del fatto che l'appellante gode del diritto di usufrutto sull'immobile in cui vive, attribuendogli una parziale valenza compensativa. Se è vero che tale diritto soddisfa integralmente il fabbisogno abitativo della IG.ra liberandola da un costo Parte_1
certamente gravoso (considerate la notoria onerosità del mercato immobiliare milanese), è altrettanto verosimile la tesi difensiva secondo cui tale assetto fu scelto in sede di separazione come alternativa a un assegno di mantenimento più elevato.
Alla luce di un equo bilanciamento di tutti gli elementi emersi – la funzione assistenziale, la necessaria componente perequativa-compensativa, la diminuzione del reddito dell'obbligato a fronte di un
3 patrimonio comunque ingente, l'età e la mancanza di autonomia economica della beneficiaria, nonché il significativo beneficio abitativo di cui quest'ultima gode – questa Corte ritiene congruo rideterminare l'importo dell'assegno divorzile in € 2.600,00 mensili. Tale importo contempera più adeguatamente le esigenze di vita dignitosa dell'appellante, tenuto conto del contesto sociale in cui il matrimonio si è svolto, con la capacità economica attuale dell'appellato, senza trascurare la funzione di riequilibrio che l'assegno deve assolvere.
Sull'appello incidentale
L'appello incidentale, proposto dal Dott. avverso il capo 4 della sentenza relativo Controparte_1
alle spese di lite del primo grado, è fondato.
In primo grado, a fronte di una domanda della IG.ra di un assegno pari a € 3.220,00 mensili Parte_1
e del rimborso di spese mediche, il Tribunale ha accolto la domanda sull'assegno per un importo notevolmente inferiore (€ 2.300,00) e ha rigettato integralmente quella relativa alle spese mediche. Il
Dott. dal canto suo, aveva chiesto in via principale che nessun assegno fosse disposto e CP_1
in subordine un importo non superiore a € 1.000,00.
È evidente, pertanto, la sussistenza di una soccombenza reciproca delle parti, che avrebbe dovuto condurre il primo giudice a una compensazione, almeno parziale, delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. La condanna integrale del Dott. Benveniste al pagamento delle spese risulta, pertanto, ingiustificata.
Sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
L'esito complessivo del giudizio, con l'accoglimento parziale dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, conferma la soccombenza reciproca anche in questo grado.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%. La restante quota del 50%, liquidata come in dispositivo, va posta a carico del Dott. quale parte economicamente più forte e sostanzialmente onerata CP_1
dell'obbligo di mantenimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 339/2025 del Tribunale di Milano, così provvede:
4 1. Accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 2.600,00 (duemilaseicento/00) mensili l'assegno divorzile dovuto da a da corrispondersi con le medesime modalità e Controparte_1 Parte_1
decorrenze fissate dal Tribunale, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
2. Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma del capo 4 della sentenza impugnata;
3. Compensa per il 50% le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
4. Condanna a rifondere a il restante 50% delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in € 5.500,00 per compensi e quanto al presente grado in € 4.000,00 per compensi, oltre in entrambi i casi al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere Aus. est. Il Presidente
Marc Anthony Gambardella Paola Tanara
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
PAOLA TANARA Presidente
ANNA FERRARI Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Ausiliaro rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 760/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Maria Cristina MORELLI (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso il suo Studio in Milano, via Fontana n. 11,
Appellante principale
CONTRO
, (C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'Avv. Ursula VIGGIANO (C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo Studio in Torino, via Carlo Alberto n. 91
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 339/2025, pubblicata in data
15.01.2025. Scioglimento del matrimonio e assegno divorzile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 • Per l'appellante principale, IG.ra “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Parte_1
in accoglimento dei suesposti motivi, riformare il capo 3. della sentenza del Tribunale di
Milano n. 339/2025, rideterminando l'importo mensile dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nella misura di € 3.290,00 o nella diversa misura, comunque Parte_1
superiore a quella stabilita in primo grado, ritenuta di giustizia. Con il favore delle spese di giudizio.”
• Per l'appellato e appellante incidentale, Dott. : “Voglia la Corte Controparte_1
d'Appello Ecc.ma, in via principale, respingere l'appello proposto dalla IG.ra
[...]
in via incidentale, riformare il punto 4 della sentenza n. 339/2025 relativo alle Parte_1
spese, disponendone la rifusione in favore del Dott. o, in subordine, la totale CP_1
compensazione. Con il favore delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 14.03.2025, la IG.ra ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 339/2025 del Tribunale di Milano, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del suo matrimonio con il Dott. e, per quanto di interesse in questa sede, è stato posto Controparte_1
a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di € 2.300,00 mensili.
L'appellante ha censurato la statuizione relativa alla misura dell'assegno, ritenendola inadeguata a garantirle un'esistenza dignitosa e non correttamente parametrata alla funzione compensativa, alla luce del contributo fornito alla vita familiare e del notevole squilibrio economico-patrimoniale tra le parti.
Si è costituito in giudizio il Dott. contestando la fondatezza del gravame Controparte_1 principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale. Con quest'ultimo, ha impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna integrale alle spese di lite, sostenendo la sussistenza di una soccombenza reciproca, dato l'accoglimento solo parziale delle domande della controparte in primo grado.
La causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
02.07.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte ex 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale
2 L'appello principale, proposto dalla IG.ra è parzialmente fondato e merita Parte_1
accoglimento nei limiti che seguono.
La doglianza principale investe la quantificazione dell'assegno divorzile, fissato dal Tribunale in €.
2.300,00 mensili, importo ritenuto incongruo dall'appellante, specie se rapportato al precedente assegno di mantenimento pattuito in sede di separazione (€ 2.800,00 base, rivalutatisi in circa €.
3.220,00).
Il Tribunale di Milano, pur riconoscendo correttamente in capo alla IG.ra il diritto a Parte_1
percepire un assegno divorzile con funzione sia assistenziale che compensativo-perequativa, ha determinato il quantum operando una riduzione che questa Corte ritiene eccessiva alla luce delle risultanze processuali.
È pacifico e documentato che il Dott. abbia subito una contrazione del proprio reddito a CP_1
seguito della cessazione della sua attività di consulenza, assestandosi su un reddito netto mensile derivante da pensione che, per gli anni 2022 e 2023, si attesta intorno a € 5.600,00. Tale circostanza giustifica una rimodulazione dell'assegno rispetto a quanto concordato in sede di separazione.
Tuttavia, la riduzione operata dal primo giudice non appare del tutto equa.
Occorre considerare che, a fronte di tale pur diminuito, ma ancora cospicuo, reddito, il Dott. possiede un ingente patrimonio, sia immobiliare che mobiliare, e ha recentemente CP_1
effettuato significative donazioni in favore dei figli.
D'altro canto, la IG.ra all'età di quasi 70 anni, non dispone di redditi propri né di una Parte_1
posizione previdenziale che le possa garantire un'autosufficienza economica. Il suo contributo alla conduzione della vita familiare, che ha consentito al Dott. di raggiungere l'apice della CP_1
carriera e di accumulare detto patrimonio, è stato correttamente valorizzato dal Tribunale ai fini del riconoscimento della componente compensativa dell'assegno.
Il primo giudice ha inoltre tenuto conto del fatto che l'appellante gode del diritto di usufrutto sull'immobile in cui vive, attribuendogli una parziale valenza compensativa. Se è vero che tale diritto soddisfa integralmente il fabbisogno abitativo della IG.ra liberandola da un costo Parte_1
certamente gravoso (considerate la notoria onerosità del mercato immobiliare milanese), è altrettanto verosimile la tesi difensiva secondo cui tale assetto fu scelto in sede di separazione come alternativa a un assegno di mantenimento più elevato.
Alla luce di un equo bilanciamento di tutti gli elementi emersi – la funzione assistenziale, la necessaria componente perequativa-compensativa, la diminuzione del reddito dell'obbligato a fronte di un
3 patrimonio comunque ingente, l'età e la mancanza di autonomia economica della beneficiaria, nonché il significativo beneficio abitativo di cui quest'ultima gode – questa Corte ritiene congruo rideterminare l'importo dell'assegno divorzile in € 2.600,00 mensili. Tale importo contempera più adeguatamente le esigenze di vita dignitosa dell'appellante, tenuto conto del contesto sociale in cui il matrimonio si è svolto, con la capacità economica attuale dell'appellato, senza trascurare la funzione di riequilibrio che l'assegno deve assolvere.
Sull'appello incidentale
L'appello incidentale, proposto dal Dott. avverso il capo 4 della sentenza relativo Controparte_1
alle spese di lite del primo grado, è fondato.
In primo grado, a fronte di una domanda della IG.ra di un assegno pari a € 3.220,00 mensili Parte_1
e del rimborso di spese mediche, il Tribunale ha accolto la domanda sull'assegno per un importo notevolmente inferiore (€ 2.300,00) e ha rigettato integralmente quella relativa alle spese mediche. Il
Dott. dal canto suo, aveva chiesto in via principale che nessun assegno fosse disposto e CP_1
in subordine un importo non superiore a € 1.000,00.
È evidente, pertanto, la sussistenza di una soccombenza reciproca delle parti, che avrebbe dovuto condurre il primo giudice a una compensazione, almeno parziale, delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. La condanna integrale del Dott. Benveniste al pagamento delle spese risulta, pertanto, ingiustificata.
Sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
L'esito complessivo del giudizio, con l'accoglimento parziale dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, conferma la soccombenza reciproca anche in questo grado.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%. La restante quota del 50%, liquidata come in dispositivo, va posta a carico del Dott. quale parte economicamente più forte e sostanzialmente onerata CP_1
dell'obbligo di mantenimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 339/2025 del Tribunale di Milano, così provvede:
4 1. Accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 2.600,00 (duemilaseicento/00) mensili l'assegno divorzile dovuto da a da corrispondersi con le medesime modalità e Controparte_1 Parte_1
decorrenze fissate dal Tribunale, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
2. Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma del capo 4 della sentenza impugnata;
3. Compensa per il 50% le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
4. Condanna a rifondere a il restante 50% delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in € 5.500,00 per compensi e quanto al presente grado in € 4.000,00 per compensi, oltre in entrambi i casi al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere Aus. est. Il Presidente
Marc Anthony Gambardella Paola Tanara
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