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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5015/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Nicola Di
Rienzo, presso il cui studio elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 9 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_1
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
2 Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nel presente giudizio, dott. Per_1
, specializzato in neurochirurgia, le cui conclusioni appaiono condivisibili
[...] perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico- legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava, alla data della domanda amministrativa
(3.07.2023) in una situazione di inabilità totale, che la rende del tutto incapace
(nella misura del 100%) di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza
(cfr. CTU in atti).
In particolare, il consulente d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da “Instabilità posturale e deambulatoria in Esiti di correzione chirurgica di grave trocoscoliosi DL con stabilizzazione strumentata T8- L4 e L1-ileo plurirevisionata. Paralisi ostetrica Arto sup sx, Poliartrosi, Stenosi canale vertebrale, Osteoporosi. Sindrome depressiva. Ipoacusia"”, ha concluso che essa non è in grado di compiere gli atti di vita quotidiana con decorrenza dalla domanda amministrativa, così motivando “(…) Le ridette infermità, associandosi tra loro e potenziandosi reciprocamente, determinano, sin dall'epoca dell'istanza amministrativa (3/7/23), una tale disautonomia della perizianda da impedirle di provvedere ai più comuni ed elementari atti della vita come l'alimentarsi autonomamente, il badare alla propria igiene personale, vestirsi e svestirsi autonomamente, riuscire a prepararsi il cibo e ad assumerlo, mantenere un minimo di pulizia del proprio ambiente, assumere correttamente i numerosi farmaci, badare alla gestione quotidiana delle proprie risorse economiche, ecc. ecc. rendendo pertanto abbisognevole di un'assistenza continua con il suo Parte_1
3 conseguente diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento dalla domanda.”.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dall'1.08.2023 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa).
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia, e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Nicola Di Rienzo che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5015/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente
[...] per percepire l'indennità di accompagnamento dall'1.08.2023 Parte_1
(primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 3.867,00 per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Nicola Di Rienzo;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 9.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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