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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3415/2022
Tribunale Ordinario di OD
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3415/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3415/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANZONI Parte_1 C.F._1 MONICA LUISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 53 41049 SASSUOLOpresso il difensore avv. FRANZONI MONICA LUISA
ATTORE/I Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALFERRARI Controparte_1 C.F._2 PIETRO e dell'avv. GAVIOLI ELISA ( ) VIA SCARPA 21 EN;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in Corso Canalgrande 11 null 41121 ODpresso il difensore avv. MALFERRARI PIETRO
CONVENUTO/I
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PINI MAURO e dell'avv. NAVA ROBERTO ( ) CORSO CANALCHIARO N. 65 C.F._4
41100 EN;
elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO N. 65 41100 ENpresso il difensore avv. PINI MAURO TERZO CHIAMATO
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio il geom. Parte_1 per sentirlo dichiarare responsabile dei danni Controparte_1 subiti per non avere lo stesso presentato pratica edilizia legittimante lavori di realizzazione di una serra solare ed un giardino d'inverno al secondo ed ultimo piano dell'immobile di proprietà posto a OD, via Wagner, n. 95.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo di chiamare inc causa l'assicurazione per la responsabilità civile da cui essere manlevato.
Autorizzata la chiamata, la terza chiamata si costituiva in giudizio per contestare la domanda.
In corso di causa si procedeva a c.t.u.
II. Assume l'istante che il geometra in qualità di CP_1 tecnico incarico della progettazione e direzione dei lavori dei lavori in oggetto, mai avrebbe depositato la pratica edilizia in
Comune. Di talchè, essendo divenuto impossibile ogni sanatoria al riguardo, la stessa era stata costretta ad abbattere quanto realizzato, con responsabilità a carico del convenuto.
III. In corso di causa è stata esperita c.t.u. che ha confermato, nella sostanza, la tesi difensiva del professionista, che ha rigettato ogni responsabilità a suo carico, assumendo l'impossibilità di procedere al deposito della pratica edilizia in presenza di un pregresso abuso edilizio, riscontrato in una veranda costruita dalla al primo piano dello stabile. CP_3
Il c.t.u. ha evidenziato (p. 61) in modo condivisibile e neppure contestato dalle parti, la presenza di una veranda al primo piano che costituiva ”abuso insanabile con aumento di volumetria, con demolizione indispensabile per poter ottenere il titolo edilizio legittimante la serra solare ed il giardino d'inverno”. pagina 3 di 5 Il medesimo tecnico ha evidenziato pure che la presenza di questa veranda costituiva di per sé “elemento di improcedibilità della pratica, rimanendo comunque responsabile dell'abuso la proprietà”.
Il c.t.u. ha quindi evidenziato che entrambe le pratiche, quella di abbattimento della veranda al primo piano e quella di costruzione della nuova al secondo piano )con giardino d'inverno), non furono depositate da parte del geometra in quanto era CP_1 presente in loco un abuso edilizio consistente nella presenza di una
“prima veranda chiusa su tre lati al primo piano e non sanabile in quanto determinante aumento di volumetria e per la quale era richiesta la messa in pristino degli originali stato dei luoghi”.
Tenuto conto che quanto dedotto dall'attrice è ascrivibile a comportamento negligente di quest'ultima, non è riscontrabile alcuna responsabilità a carico del convenuto.
Consegue pertanto il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OD, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 31 Parte_1 maggio 2022,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali che si liquidano in complessivi € 5500
(di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al recupero delle spese di c.t.p.;
3. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare al terzo chiamato le spese processuali che si liquidano in complessivi
€ 3500 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
pagina 4 di 5 OD, 27 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di OD
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3415/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3415/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANZONI Parte_1 C.F._1 MONICA LUISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 53 41049 SASSUOLOpresso il difensore avv. FRANZONI MONICA LUISA
ATTORE/I Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALFERRARI Controparte_1 C.F._2 PIETRO e dell'avv. GAVIOLI ELISA ( ) VIA SCARPA 21 EN;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in Corso Canalgrande 11 null 41121 ODpresso il difensore avv. MALFERRARI PIETRO
CONVENUTO/I
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PINI MAURO e dell'avv. NAVA ROBERTO ( ) CORSO CANALCHIARO N. 65 C.F._4
41100 EN;
elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO N. 65 41100 ENpresso il difensore avv. PINI MAURO TERZO CHIAMATO
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio il geom. Parte_1 per sentirlo dichiarare responsabile dei danni Controparte_1 subiti per non avere lo stesso presentato pratica edilizia legittimante lavori di realizzazione di una serra solare ed un giardino d'inverno al secondo ed ultimo piano dell'immobile di proprietà posto a OD, via Wagner, n. 95.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo di chiamare inc causa l'assicurazione per la responsabilità civile da cui essere manlevato.
Autorizzata la chiamata, la terza chiamata si costituiva in giudizio per contestare la domanda.
In corso di causa si procedeva a c.t.u.
II. Assume l'istante che il geometra in qualità di CP_1 tecnico incarico della progettazione e direzione dei lavori dei lavori in oggetto, mai avrebbe depositato la pratica edilizia in
Comune. Di talchè, essendo divenuto impossibile ogni sanatoria al riguardo, la stessa era stata costretta ad abbattere quanto realizzato, con responsabilità a carico del convenuto.
III. In corso di causa è stata esperita c.t.u. che ha confermato, nella sostanza, la tesi difensiva del professionista, che ha rigettato ogni responsabilità a suo carico, assumendo l'impossibilità di procedere al deposito della pratica edilizia in presenza di un pregresso abuso edilizio, riscontrato in una veranda costruita dalla al primo piano dello stabile. CP_3
Il c.t.u. ha evidenziato (p. 61) in modo condivisibile e neppure contestato dalle parti, la presenza di una veranda al primo piano che costituiva ”abuso insanabile con aumento di volumetria, con demolizione indispensabile per poter ottenere il titolo edilizio legittimante la serra solare ed il giardino d'inverno”. pagina 3 di 5 Il medesimo tecnico ha evidenziato pure che la presenza di questa veranda costituiva di per sé “elemento di improcedibilità della pratica, rimanendo comunque responsabile dell'abuso la proprietà”.
Il c.t.u. ha quindi evidenziato che entrambe le pratiche, quella di abbattimento della veranda al primo piano e quella di costruzione della nuova al secondo piano )con giardino d'inverno), non furono depositate da parte del geometra in quanto era CP_1 presente in loco un abuso edilizio consistente nella presenza di una
“prima veranda chiusa su tre lati al primo piano e non sanabile in quanto determinante aumento di volumetria e per la quale era richiesta la messa in pristino degli originali stato dei luoghi”.
Tenuto conto che quanto dedotto dall'attrice è ascrivibile a comportamento negligente di quest'ultima, non è riscontrabile alcuna responsabilità a carico del convenuto.
Consegue pertanto il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OD, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 31 Parte_1 maggio 2022,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese processuali che si liquidano in complessivi € 5500
(di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al recupero delle spese di c.t.p.;
3. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare al terzo chiamato le spese processuali che si liquidano in complessivi
€ 3500 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
pagina 4 di 5 OD, 27 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5