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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6267 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3832/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3832/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Riccardo Colicchio
APPELLANTE contro
(p. iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Pierpaolo Capuano
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1 Costituisce premessa del presente giudizio quello precedentemente instaurato da innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti Parte_1
della e, in qualità di suo agente, della Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 9 in liquidazione, nel quale chiedeva di accertare l'efficacia del contratto assicurativo stipulato in suo favore e conseguentemente condannare entrambe le società al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un sinistro stradale occorso nell'agosto 2010 nel quale era rimasto coinvolto.
L'attore precisava in tale giudizio che, in qualità di dipendente era beneficiario di una convenzione aziendale avente ad oggetto l'assicurazione per la RCA presso la società agenzia di . Altresì, CP_2 Controparte_3
affermava che nel novembre 2009, in corrispondenza della scadenza del predetto contratto assicurativo avente ad oggetto la vettura tg. CE047XD, di proprietà della sig.ra , il contattava l'agenzia Persona_1 Parte_1
sita in in Napoli, al fine di ottenere la copia Parte_2 Controparte_3
del contratto assicurativo rinnovato con il relativo tagliando da esporre. L'attore, ancora, precisava che, il 10.08.2010, mentre era in Ugento – Torre San
NN (LE) alla via dei Villaggi, a bordo dell'autovettura coperta dalla detta polizza assicurativa per la RCA, veniva coinvolto in un sinistro stradale con l'automobile tg. BK017ZP, a seguito del quale rimanevano danneggiate entrambe le auto, e la conducente di quest'ultima vettura rimaneva ferita alla persona. Aggiungeva di aver provveduto quindi a denunciare tempestivamente il sinistro alla e che nell'occasione scopriva che l'automobile da lui CP_2
condotta non risultava coperta da regolare assicurazione per la RCA.
Successivamente egli riceveva richiesta di risarcimento danni dal legale della persona rimasta lesa dal predetto sinistro stradale. Per le anzidette causali, il chiedeva al Tribunale di Napoli di accertare la validità e l'operatività Parte_1
del contratto assicurativo, nonché la condanna della al Controparte_2
risarcimento dei danni.
Si costituiva la eccependo che il mancato rinnovo della polizza CP_2
assicurativa era dipesa dalla volontà dell'attore che non aveva inteso prorogarlo pagina 2 di 9 in quanto il contratto presentava a suo avviso un'eccessiva onerosità. Pertanto, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea.
Si costituiva altresì la eccependo la sua carenza Controparte_5
di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7775/2016, pubblicata il 20.06.2016, passata in giudicato, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della , accertava la validità e l'operatività del contratto Controparte_3
assicurativo, e rigettava la domanda di risarcimento danni da inadempimento proposta dal . Parte_1
I.2 Il successivamente, sull'assunto che la predetta sentenza Parte_1
contenesse una condanna generica al risarcimento danni nei confronti della predetta compagnia assicuratrice, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Napoli riepilogando la vicenda nei termini già esposti nel precedente atto di citazione. Poneva altresì a fondamento dell'azione monitoria l'atto di transazione che nelle more aveva sottoscritto con la predetta danneggiata dal sinistro stradale innanzi indicato, , con cui Controparte_6
aveva acconsentito a pagarle a titolo risarcitorio per il danno da lei subito alla persona la somma di €. 11.500,00 (pagamento poi avvenuto tramite un bonifico bancario e n. 4 assegni bancari). Pertanto, alla stregua di detta documentazione, chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere alla
[...]
(già il pagamento della predetta Controparte_1 Controparte_2
somma di €. 11.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Napoli con decreto ingiuntivo n. 4555/2020 pubblicato il
29.07.2020, in accoglimento del ricorso ingiungeva alla Controparte_1
il pagamento di detta somma.
[...]
I.3 La proponeva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo eccependo l'inammissibilità della domanda monitoria e la infondatezza nel merito della pretesa creditoria del , in quanto Parte_1
pagina 3 di 9 fondata su documentazione inidonea a fornire la prova della sussistenza del credito vantato, sull'assunto che la sentenza n. 7775/2016 contenesse solo una pronuncia di mero accertamento sulla operatività della polizza alla data del sinistro, ma non una condanna generica in suo danno.
Eccepiva che, comunque, il presunto credito si sarebbe prescritto per il decorso del termine biennale di legge il cui dies a quo andrebbe individuato nella data dei predetti pagamenti avvenuti nel 2012, laddove il primo atto interruttivo dell'azionato diritto all'indennizzo risalirebbe ad oltre due anni dopo. Infine, eccepiva in ogni caso l'inesistenza della prova del quantum relativo ai danni patiti dalla danneggiata non avendo essa partecipato e prestato consenso al richiamato accordo transattivo. Pertanto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la inammissibilità o rigetto della domanda avanzata dal ricorrente/opposto.
Si costituiva l'opposto insistendo, attraverso le medesime allegazioni ed argomentazioni già dedotte nel ricorso monitorio, per la conferma del decreto ingiuntivo stante anche la pretesa infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente per le ragioni precisate in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
I.4 Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.1351/2022, pubblicata in data
08.02.2022, accoglieva la spiegata opposizione e revocava il Decreto ingiuntivo opposto, condannando il al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della compagnia assicurativa opponente.
Il Giudice di prime cure, in sintesi, accoglieva l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato e, in ogni caso, entrando nel merito precisava che la sentenza presupposta n. 7775/2016 su cui era stato fondato il ricorso monitorio costituisse in realtà una mera pronuncia di accertamento dell'esistenza della copertura assicurativa, ma non contenesse alcuna condanna generica.
pagina 4 di 9 II.1 Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, il propone Parte_1
il presente gravame con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
L'appellante fornisce la medesima ricostruzione fattuale già articolata nei precedenti atti presupposti ed innanzi esposta.
1) Con un primo motivo di gravame il impugna la sentenza di Parte_1
prime cure laddove aveva rilevato l'intervenuta prescrizione del diritto per violazione dell'art. 2945 c.c., in quanto, a suo dire, nonostante il pagamento di €
11.500,00 fosse effettivamente avvenuto nel 2012, l'anno precedente egli aveva notificato l'atto di citazione di cui al giudizio presupposto che, attenendo proprio all'accertamento del suo diritto verso l'assicurazione, aveva quindi sospeso il termine di prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza n.
7775/2016 del 16.06.2016. Pertanto, avendo poi instaurato il presente giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, la pretesa creditoria non si sarebbe prescritta.
2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure sulla base della presunta errata valutazione del Giudice laddove avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza presupposta n. 7775/2016 non contenesse una pronuncia di condanna generica, ma solo una pronuncia di accertamento della vigenza della polizza.
Conclude, pertanto chiedendo la condanna della al Controparte_7
pagamento in suo favore delle somme liquidate in Decreto Ingiuntivo n.
4555/2020, ossia €. 11.500,00, oltre interessi, nonché il pagamento delle spese della fase monitoria e del doppio grado di giudizio.
II.2 Si costituisce la deducendo l'inammissibilità e Controparte_7
infondatezza del decreto ingiuntivo e dell'atto di appello, ribadendo l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, nel merito, l'infondatezza della domanda di pagamento avanzata dal nei suoi confronti per i Parte_1
motivi già espressi nell'atto di opposizione in primo grado, ribaditi in appello,
pagina 5 di 9 nonchè per le ulteriori ragioni specificate in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza di primo grado, con vittoria di spese processuali del grado di appello.
§§§§§
L'appello è totalmente e palesemente infondato e va rigettato.
Il primo motivo di appello, tra l'altro assorbente, va disatteso.
Difatti, benché il termine prescrizionale biennale (ex art. 2952 comma 2 cc) sia stato effettivamente interrotto dalla instaurazione del primo giudizio presupposto, ovvero con la notifica dell'atto di citazione del 22.03.2012, esso è cominciato nuovamente a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza n. 7775/2016 che ha definito tale giudizio presupposto, ovvero dal 20.01.2017. In data 03.03.2017 e 12.04.2017 si è verificata, come indicato dallo stesso appellante, nuova interruzione della prescrizione a seguito di due atti di messa in mora diretti ad . Da tale ultima data è dunque CP_1
cominciato a decorrere ancora una volta ex novo il termine biennale di prescrizione che si è consumato quindi il 12.04.2019 senza che in tale periodo risultino posti in essere dall'appellante atti interruttivi. Difatti il successivo atto cui può attribuirsi tale portata interruttiva è costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo del 29.07.2020 introduttivo del giudizio “de quo”, notifica avvenuta il
03.09.2020 e dunque dopo che la prescrizione biennale si era già compiuta. Né
è invocabile nel caso di specie il termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 cc (actio iudicati) in quanto la prima richiamata sentenza n.
7775/2016, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, non contiene alcuna pronuncia di condanna in favore del in relazione al diritto da Parte_1
lui fatto valere in tale giudizio presupposto.
pagina 6 di 9 2) Benché la statuizione sul primo motivo di appello rivesta di per sé carattere assorbente, per mera completezza va ad abundantiam rilevato che il secondo motivo di gravame, come innanzi esposto, risulta palesemente infondato.
Difatti il Tribunale di Napoli, con la precedente richiamata sentenza n.
7775/2016 del 20.06.2016, non ha pronunciato alcuna statuizione di condanna né generica né specifica in favore di ed in danno della Parte_1
compagnia assicuratrice, ma unicamente un mero accertamento dell'esistenza e dell'operatività della polizza assicurativa RCA oggetto del contenzioso durante il lasso di tempo intercorrente dal 30.11.09 al 30.11.10 (capo 1 del dispositivo di sentenza).
Risulta infatti evidente dalla lettura dello stesso che con il primo capo di sentenza, il giudicante non abbia accertato alcun diritto risarcitorio in capo all'odierno appellante, ma unicamente l'astratta idoneità della polizza a garantire l'assicurato in caso di sinistro stradale nell'indicato periodo di validità ed efficacia del contratto assicurativo.
Ma vi è di più, difatti viceversa il Tribunale, al capo due del dispositivo della sentenza, rigetta espressamente, per le ragioni esaurientemente esposte in motivazione, la domanda risarcitoria proposta dal nei confronti della Parte_1
(oggi , così statuendo: “Rigetta la domanda di CP_2 Controparte_7
risarcimento danni da inadempimento contrattuale proposta da Parte_1
contro la e la
[...] Controparte_8 Controparte_9
.”
[...]
La sentenza impugnata di primo grado va dunque integralmente confermata, ed al rigetto dell'appello consegue che le spese processuali del presente grado di giudizio sostenute dall'appellata devono seguire la Controparte_1
soccombenza dell'appellante e poste dunque a suo carico. Parte_1
Esse vanno liquidate come da dispositivo a suo carico ed in favore dell'appellata ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. Controparte_7
pagina 7 di 9 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €.
5.200,01 a €. 26.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello)
l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Infine, considerata la manifesta infondatezza dell'appello, denotante un evidente colpevole abuso dello strumento processuale determinante un del tutto ingiustificato allungamento dei tempi processuali di definizione del giudizio, ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per la condanna d'ufficio dell'appellante soccombente al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata di una ulteriore somma equitativamente Controparte_7
determinata in misura pari ai compensi di avvocato liquidati per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
“de quo” n. 1351/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 08.02.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del presente Controparte_7
grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso pagina 8 di 9 forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna l'appellante Parte_1
al pagamento, in favore di della ulteriore somma
[...] Controparte_7
di €. 3.966,00;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 02.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3832/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Riccardo Colicchio
APPELLANTE contro
(p. iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Pierpaolo Capuano
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1 Costituisce premessa del presente giudizio quello precedentemente instaurato da innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti Parte_1
della e, in qualità di suo agente, della Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 9 in liquidazione, nel quale chiedeva di accertare l'efficacia del contratto assicurativo stipulato in suo favore e conseguentemente condannare entrambe le società al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un sinistro stradale occorso nell'agosto 2010 nel quale era rimasto coinvolto.
L'attore precisava in tale giudizio che, in qualità di dipendente era beneficiario di una convenzione aziendale avente ad oggetto l'assicurazione per la RCA presso la società agenzia di . Altresì, CP_2 Controparte_3
affermava che nel novembre 2009, in corrispondenza della scadenza del predetto contratto assicurativo avente ad oggetto la vettura tg. CE047XD, di proprietà della sig.ra , il contattava l'agenzia Persona_1 Parte_1
sita in in Napoli, al fine di ottenere la copia Parte_2 Controparte_3
del contratto assicurativo rinnovato con il relativo tagliando da esporre. L'attore, ancora, precisava che, il 10.08.2010, mentre era in Ugento – Torre San
NN (LE) alla via dei Villaggi, a bordo dell'autovettura coperta dalla detta polizza assicurativa per la RCA, veniva coinvolto in un sinistro stradale con l'automobile tg. BK017ZP, a seguito del quale rimanevano danneggiate entrambe le auto, e la conducente di quest'ultima vettura rimaneva ferita alla persona. Aggiungeva di aver provveduto quindi a denunciare tempestivamente il sinistro alla e che nell'occasione scopriva che l'automobile da lui CP_2
condotta non risultava coperta da regolare assicurazione per la RCA.
Successivamente egli riceveva richiesta di risarcimento danni dal legale della persona rimasta lesa dal predetto sinistro stradale. Per le anzidette causali, il chiedeva al Tribunale di Napoli di accertare la validità e l'operatività Parte_1
del contratto assicurativo, nonché la condanna della al Controparte_2
risarcimento dei danni.
Si costituiva la eccependo che il mancato rinnovo della polizza CP_2
assicurativa era dipesa dalla volontà dell'attore che non aveva inteso prorogarlo pagina 2 di 9 in quanto il contratto presentava a suo avviso un'eccessiva onerosità. Pertanto, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea.
Si costituiva altresì la eccependo la sua carenza Controparte_5
di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7775/2016, pubblicata il 20.06.2016, passata in giudicato, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della , accertava la validità e l'operatività del contratto Controparte_3
assicurativo, e rigettava la domanda di risarcimento danni da inadempimento proposta dal . Parte_1
I.2 Il successivamente, sull'assunto che la predetta sentenza Parte_1
contenesse una condanna generica al risarcimento danni nei confronti della predetta compagnia assicuratrice, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Napoli riepilogando la vicenda nei termini già esposti nel precedente atto di citazione. Poneva altresì a fondamento dell'azione monitoria l'atto di transazione che nelle more aveva sottoscritto con la predetta danneggiata dal sinistro stradale innanzi indicato, , con cui Controparte_6
aveva acconsentito a pagarle a titolo risarcitorio per il danno da lei subito alla persona la somma di €. 11.500,00 (pagamento poi avvenuto tramite un bonifico bancario e n. 4 assegni bancari). Pertanto, alla stregua di detta documentazione, chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere alla
[...]
(già il pagamento della predetta Controparte_1 Controparte_2
somma di €. 11.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Napoli con decreto ingiuntivo n. 4555/2020 pubblicato il
29.07.2020, in accoglimento del ricorso ingiungeva alla Controparte_1
il pagamento di detta somma.
[...]
I.3 La proponeva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo eccependo l'inammissibilità della domanda monitoria e la infondatezza nel merito della pretesa creditoria del , in quanto Parte_1
pagina 3 di 9 fondata su documentazione inidonea a fornire la prova della sussistenza del credito vantato, sull'assunto che la sentenza n. 7775/2016 contenesse solo una pronuncia di mero accertamento sulla operatività della polizza alla data del sinistro, ma non una condanna generica in suo danno.
Eccepiva che, comunque, il presunto credito si sarebbe prescritto per il decorso del termine biennale di legge il cui dies a quo andrebbe individuato nella data dei predetti pagamenti avvenuti nel 2012, laddove il primo atto interruttivo dell'azionato diritto all'indennizzo risalirebbe ad oltre due anni dopo. Infine, eccepiva in ogni caso l'inesistenza della prova del quantum relativo ai danni patiti dalla danneggiata non avendo essa partecipato e prestato consenso al richiamato accordo transattivo. Pertanto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la inammissibilità o rigetto della domanda avanzata dal ricorrente/opposto.
Si costituiva l'opposto insistendo, attraverso le medesime allegazioni ed argomentazioni già dedotte nel ricorso monitorio, per la conferma del decreto ingiuntivo stante anche la pretesa infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente per le ragioni precisate in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
I.4 Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.1351/2022, pubblicata in data
08.02.2022, accoglieva la spiegata opposizione e revocava il Decreto ingiuntivo opposto, condannando il al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della compagnia assicurativa opponente.
Il Giudice di prime cure, in sintesi, accoglieva l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato e, in ogni caso, entrando nel merito precisava che la sentenza presupposta n. 7775/2016 su cui era stato fondato il ricorso monitorio costituisse in realtà una mera pronuncia di accertamento dell'esistenza della copertura assicurativa, ma non contenesse alcuna condanna generica.
pagina 4 di 9 II.1 Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, il propone Parte_1
il presente gravame con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte.
L'appellante fornisce la medesima ricostruzione fattuale già articolata nei precedenti atti presupposti ed innanzi esposta.
1) Con un primo motivo di gravame il impugna la sentenza di Parte_1
prime cure laddove aveva rilevato l'intervenuta prescrizione del diritto per violazione dell'art. 2945 c.c., in quanto, a suo dire, nonostante il pagamento di €
11.500,00 fosse effettivamente avvenuto nel 2012, l'anno precedente egli aveva notificato l'atto di citazione di cui al giudizio presupposto che, attenendo proprio all'accertamento del suo diritto verso l'assicurazione, aveva quindi sospeso il termine di prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza n.
7775/2016 del 16.06.2016. Pertanto, avendo poi instaurato il presente giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, la pretesa creditoria non si sarebbe prescritta.
2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure sulla base della presunta errata valutazione del Giudice laddove avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza presupposta n. 7775/2016 non contenesse una pronuncia di condanna generica, ma solo una pronuncia di accertamento della vigenza della polizza.
Conclude, pertanto chiedendo la condanna della al Controparte_7
pagamento in suo favore delle somme liquidate in Decreto Ingiuntivo n.
4555/2020, ossia €. 11.500,00, oltre interessi, nonché il pagamento delle spese della fase monitoria e del doppio grado di giudizio.
II.2 Si costituisce la deducendo l'inammissibilità e Controparte_7
infondatezza del decreto ingiuntivo e dell'atto di appello, ribadendo l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, nel merito, l'infondatezza della domanda di pagamento avanzata dal nei suoi confronti per i Parte_1
motivi già espressi nell'atto di opposizione in primo grado, ribaditi in appello,
pagina 5 di 9 nonchè per le ulteriori ragioni specificate in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza di primo grado, con vittoria di spese processuali del grado di appello.
§§§§§
L'appello è totalmente e palesemente infondato e va rigettato.
Il primo motivo di appello, tra l'altro assorbente, va disatteso.
Difatti, benché il termine prescrizionale biennale (ex art. 2952 comma 2 cc) sia stato effettivamente interrotto dalla instaurazione del primo giudizio presupposto, ovvero con la notifica dell'atto di citazione del 22.03.2012, esso è cominciato nuovamente a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza n. 7775/2016 che ha definito tale giudizio presupposto, ovvero dal 20.01.2017. In data 03.03.2017 e 12.04.2017 si è verificata, come indicato dallo stesso appellante, nuova interruzione della prescrizione a seguito di due atti di messa in mora diretti ad . Da tale ultima data è dunque CP_1
cominciato a decorrere ancora una volta ex novo il termine biennale di prescrizione che si è consumato quindi il 12.04.2019 senza che in tale periodo risultino posti in essere dall'appellante atti interruttivi. Difatti il successivo atto cui può attribuirsi tale portata interruttiva è costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo del 29.07.2020 introduttivo del giudizio “de quo”, notifica avvenuta il
03.09.2020 e dunque dopo che la prescrizione biennale si era già compiuta. Né
è invocabile nel caso di specie il termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 cc (actio iudicati) in quanto la prima richiamata sentenza n.
7775/2016, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, non contiene alcuna pronuncia di condanna in favore del in relazione al diritto da Parte_1
lui fatto valere in tale giudizio presupposto.
pagina 6 di 9 2) Benché la statuizione sul primo motivo di appello rivesta di per sé carattere assorbente, per mera completezza va ad abundantiam rilevato che il secondo motivo di gravame, come innanzi esposto, risulta palesemente infondato.
Difatti il Tribunale di Napoli, con la precedente richiamata sentenza n.
7775/2016 del 20.06.2016, non ha pronunciato alcuna statuizione di condanna né generica né specifica in favore di ed in danno della Parte_1
compagnia assicuratrice, ma unicamente un mero accertamento dell'esistenza e dell'operatività della polizza assicurativa RCA oggetto del contenzioso durante il lasso di tempo intercorrente dal 30.11.09 al 30.11.10 (capo 1 del dispositivo di sentenza).
Risulta infatti evidente dalla lettura dello stesso che con il primo capo di sentenza, il giudicante non abbia accertato alcun diritto risarcitorio in capo all'odierno appellante, ma unicamente l'astratta idoneità della polizza a garantire l'assicurato in caso di sinistro stradale nell'indicato periodo di validità ed efficacia del contratto assicurativo.
Ma vi è di più, difatti viceversa il Tribunale, al capo due del dispositivo della sentenza, rigetta espressamente, per le ragioni esaurientemente esposte in motivazione, la domanda risarcitoria proposta dal nei confronti della Parte_1
(oggi , così statuendo: “Rigetta la domanda di CP_2 Controparte_7
risarcimento danni da inadempimento contrattuale proposta da Parte_1
contro la e la
[...] Controparte_8 Controparte_9
.”
[...]
La sentenza impugnata di primo grado va dunque integralmente confermata, ed al rigetto dell'appello consegue che le spese processuali del presente grado di giudizio sostenute dall'appellata devono seguire la Controparte_1
soccombenza dell'appellante e poste dunque a suo carico. Parte_1
Esse vanno liquidate come da dispositivo a suo carico ed in favore dell'appellata ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. Controparte_7
pagina 7 di 9 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €.
5.200,01 a €. 26.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello)
l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Infine, considerata la manifesta infondatezza dell'appello, denotante un evidente colpevole abuso dello strumento processuale determinante un del tutto ingiustificato allungamento dei tempi processuali di definizione del giudizio, ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per la condanna d'ufficio dell'appellante soccombente al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata di una ulteriore somma equitativamente Controparte_7
determinata in misura pari ai compensi di avvocato liquidati per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
“de quo” n. 1351/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 08.02.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del presente Controparte_7
grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso pagina 8 di 9 forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna l'appellante Parte_1
al pagamento, in favore di della ulteriore somma
[...] Controparte_7
di €. 3.966,00;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 02.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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