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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 5982/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5982/2024, avente ad oggetto:
Vendita di cose mobili, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del
7.11.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza dell'8.12.2025,
3 A (CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
IN EL UC (CF: ), elettivamente domiciliata in Via C.F._1
Degli Scipioni, 268/A Roma, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
GO De IO (CF: ) e MA RO RO (MRR C.F._2
pagina 1 di 10 , elettivamente domiciliata in Via Roma 26 Caserta, presso lo C.F._3
studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato alla controparte, la
[...]
conveniva in giudizio la impugnando il d.i. n. 1563/2024 Parte_2 CP_1
(R.G.A.C. n. 4347/2024) emesso il 6.6.2024 dal Tribunale di Napoli Nord,
notificato in pari data, per la somma di € 16.361,05 oltre accessori. La srl opponente deduceva l'assenza dei requisiti di certezza, oltre che di liquidità ed esigibilità dei presunti crediti azionati nonché l'illegittimità delle pretese di pagina 2 di 10 pagamento, avanzando un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Fatto per cui chiedeva revocarsi il provvedimento monitorio e l'ingiunzione di pagamento.
Si costituiva parte opposta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa impugnazione. Esponeva in particolare che tutti gli elementi contrattuali di cui essa assumeva l'omessa pattuizione erano desumibili dal raffronto con le pregresse fatture che, invece, confermavano l'esistenza di un rapporto continuativo di fornitura, avente ad oggetto i medesimi articoli in pelle di analoga natura e caratteristiche ed in cui venivano individuati anche i prezzi unitari per ciascuno di esso. Deduceva, inoltre, che quand'anche le parti non avessero inteso formalizzare un accordo scritto di fornitura, l'ordine -verbale o telefonico- eseguito con la consegna e la ricezione della merce nel luogo concordato, era elemento sufficiente a realizzare il perfezionamento del programma negoziale.
Con ordinanza dell'1.5.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, ritenuta superflua l'ammissione dei mezzi istruttori, la causa veniva assegnata a sentenza.
Ciò posto, l'opposizione al d.i. n. 1563/2024 (R.G.A.C. 4347/2024) emessa il
6.6.2024, notificato in pari data, per la somma di € 16.361,05 oltre accessori, è
infondata e va rigettata.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena pagina 3 di 10 caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.)
anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05;
Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza -
dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Eventuali vizi del pagina 4 di 10 procedimento monitorio (cfr. eccepito difetto di procura a carico dell'opposta)
sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite,
conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304;
Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto pagina 5 di 10 sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad es.
dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass. S.U., 6.4/30.10.2001 n. 13533;
Cass. civile S.U., 7 luglio 1993, n. 7448).
Orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, è
anche quello secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi ad avanzare contestazioni generiche, ma deve supportare la propria domanda allegando in maniera specifica fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito.
Nella fattispecie in esame, l'opponente formulava solo contestazioni generiche circa l'avvenuta consegna della merce, affermando che i documenti prodotti in sede monitoria erano inidonei e, quindi, non sufficienti a provare la sussistenza del credito.
Va riaffermato in questa sede che, per consolidata giurisprudenza, i documenti di trasporto firmati dal destinatario hanno pieno valore probatorio della consegna della merce, superando la presunzione di cessione senza fattura e rafforzando il credito per il fornitore, costituendo prova piena fino a querela di falso.
Par Nel caso di specie, la contestazione generica del rapporto da parte della opponente, al fine di sostenere quanto dedotto in opposizione, nulla apportava alle proprie difese e, pur avendo contestato il contenuto dei ddt esposti dalla CP_1 pagina 6 di 10 a base del d.i. emesso, non procedeva ad alcuno disconoscimento formale CP_1
degli stessi. A tal proposito, va detto che secondo Cass. Sez. IV n. 6606 del
6.4.2016 “l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto
della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è
soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214
c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la
loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e
suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice”.
Ciò posto, la srl opponente anche in relazione all'assegno rimasto impagato,
nulla nel senso predetto veniva contestato, lasciando così senza prova circa le deduzioni avanzate con l'atto di opposizione, così che in questa sede non si può far altro che confermare il decreto ingiuntivo così come emesso.
Rimane, pertanto, la prova documentale dell'avvenuta consegna della merce,
le cui fatture prodotte risultano corredate dal necessario documento, di per sé
completo ai fini della prova del dedotto rapporto contrattuale da parte della srl opposta, tal che la fondatezza del d.i. emesso mai è stata minacciata in questa sede,
considerata la totale assenza di qualsiasi elemento di contrasto, pur prospettato dalla con la spiegata opposizione. Parte_2
La documentata fondatezza del credito fatto valere dalla nella CP_1
fase monitoria, con la produzione dei richiamati titoli documentali non oggetto di pagina 7 di 10 rituale contestazione induce, pertanto, al rigetto della proposta contestazione, con tutte le conseguenze.
Per quanto sopra esposto, risulta inammissibile l'eccezione ex art. 1460 c.c.,
formulata dalla srl opponente, atteso il contrasto in cui essa si pone con il complesso della difesa spiegata con l'atto di opposizione, integralmente incentrato sul disconoscimento della persistenza del rapporto tra le parti. Tale eccezione,
peraltro, non può assumere, nel contesto del presente giudizio, funzione subordinata rispetto a quella principale di dedotta inesistenza del rapporto di corrispettività di cui risulta, per la sua stessa natura, alternativa.
D'altronde, il criterio di riparto dell'onere della prova non muta anche nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della richiamata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.),
poiché anche in questo caso, al creditore sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Nel caso di specie, la srl opposta ha
Par allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre la opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ciò in quanto, le eccezioni formulate dalla parte opponente risultano oltremodo generiche, che però non risultano tali da superare l'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. e la documentazione prodotta pagina 8 di 10 dall'opposta, non disconosciuta nei modi e termini di rito in sede di atto introduttivo appare ampiamente provare la sussistenza del credito azionato.
L'eccezione ex art. 1460 cc. risulta, peraltro, del tutto inammissibile anche in relazione al fatto che non vi è traccia documentale di contestazioni formali, ad oggetto l'inesatto adempimento da parte della srl opposta, avanzate in via pregiudiziale dalla srl opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c.
e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto
“in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91
comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Parte_2 pagina 9 di 10 nei confronti della , così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione al d.i. n. 1563/2024 (R.G.A.C. n. 4347/2024)
emesso il 6.6.2024, notificato in pari data, per la somma di € 16.361,05 oltre accessori e ne dichiara la definitiva esecutività;
- Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 10/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio CA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5982/2024, avente ad oggetto:
Vendita di cose mobili, rinviata per la decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc. del
7.11.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., assegnata a sentenza con ordinanza dell'8.12.2025,
3 A (CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
IN EL UC (CF: ), elettivamente domiciliata in Via C.F._1
Degli Scipioni, 268/A Roma, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
GO De IO (CF: ) e MA RO RO (MRR C.F._2
pagina 1 di 10 , elettivamente domiciliata in Via Roma 26 Caserta, presso lo C.F._3
studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato alla controparte, la
[...]
conveniva in giudizio la impugnando il d.i. n. 1563/2024 Parte_2 CP_1
(R.G.A.C. n. 4347/2024) emesso il 6.6.2024 dal Tribunale di Napoli Nord,
notificato in pari data, per la somma di € 16.361,05 oltre accessori. La srl opponente deduceva l'assenza dei requisiti di certezza, oltre che di liquidità ed esigibilità dei presunti crediti azionati nonché l'illegittimità delle pretese di pagina 2 di 10 pagamento, avanzando un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Fatto per cui chiedeva revocarsi il provvedimento monitorio e l'ingiunzione di pagamento.
Si costituiva parte opposta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa impugnazione. Esponeva in particolare che tutti gli elementi contrattuali di cui essa assumeva l'omessa pattuizione erano desumibili dal raffronto con le pregresse fatture che, invece, confermavano l'esistenza di un rapporto continuativo di fornitura, avente ad oggetto i medesimi articoli in pelle di analoga natura e caratteristiche ed in cui venivano individuati anche i prezzi unitari per ciascuno di esso. Deduceva, inoltre, che quand'anche le parti non avessero inteso formalizzare un accordo scritto di fornitura, l'ordine -verbale o telefonico- eseguito con la consegna e la ricezione della merce nel luogo concordato, era elemento sufficiente a realizzare il perfezionamento del programma negoziale.
Con ordinanza dell'1.5.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, ritenuta superflua l'ammissione dei mezzi istruttori, la causa veniva assegnata a sentenza.
Ciò posto, l'opposizione al d.i. n. 1563/2024 (R.G.A.C. 4347/2024) emessa il
6.6.2024, notificato in pari data, per la somma di € 16.361,05 oltre accessori, è
infondata e va rigettata.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena pagina 3 di 10 caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.)
anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05;
Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza -
dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Eventuali vizi del pagina 4 di 10 procedimento monitorio (cfr. eccepito difetto di procura a carico dell'opposta)
sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite,
conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304;
Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto pagina 5 di 10 sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad es.
dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass. S.U., 6.4/30.10.2001 n. 13533;
Cass. civile S.U., 7 luglio 1993, n. 7448).
Orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, è
anche quello secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi ad avanzare contestazioni generiche, ma deve supportare la propria domanda allegando in maniera specifica fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito.
Nella fattispecie in esame, l'opponente formulava solo contestazioni generiche circa l'avvenuta consegna della merce, affermando che i documenti prodotti in sede monitoria erano inidonei e, quindi, non sufficienti a provare la sussistenza del credito.
Va riaffermato in questa sede che, per consolidata giurisprudenza, i documenti di trasporto firmati dal destinatario hanno pieno valore probatorio della consegna della merce, superando la presunzione di cessione senza fattura e rafforzando il credito per il fornitore, costituendo prova piena fino a querela di falso.
Par Nel caso di specie, la contestazione generica del rapporto da parte della opponente, al fine di sostenere quanto dedotto in opposizione, nulla apportava alle proprie difese e, pur avendo contestato il contenuto dei ddt esposti dalla CP_1 pagina 6 di 10 a base del d.i. emesso, non procedeva ad alcuno disconoscimento formale CP_1
degli stessi. A tal proposito, va detto che secondo Cass. Sez. IV n. 6606 del
6.4.2016 “l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto
della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è
soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214
c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la
loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e
suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice”.
Ciò posto, la srl opponente anche in relazione all'assegno rimasto impagato,
nulla nel senso predetto veniva contestato, lasciando così senza prova circa le deduzioni avanzate con l'atto di opposizione, così che in questa sede non si può far altro che confermare il decreto ingiuntivo così come emesso.
Rimane, pertanto, la prova documentale dell'avvenuta consegna della merce,
le cui fatture prodotte risultano corredate dal necessario documento, di per sé
completo ai fini della prova del dedotto rapporto contrattuale da parte della srl opposta, tal che la fondatezza del d.i. emesso mai è stata minacciata in questa sede,
considerata la totale assenza di qualsiasi elemento di contrasto, pur prospettato dalla con la spiegata opposizione. Parte_2
La documentata fondatezza del credito fatto valere dalla nella CP_1
fase monitoria, con la produzione dei richiamati titoli documentali non oggetto di pagina 7 di 10 rituale contestazione induce, pertanto, al rigetto della proposta contestazione, con tutte le conseguenze.
Per quanto sopra esposto, risulta inammissibile l'eccezione ex art. 1460 c.c.,
formulata dalla srl opponente, atteso il contrasto in cui essa si pone con il complesso della difesa spiegata con l'atto di opposizione, integralmente incentrato sul disconoscimento della persistenza del rapporto tra le parti. Tale eccezione,
peraltro, non può assumere, nel contesto del presente giudizio, funzione subordinata rispetto a quella principale di dedotta inesistenza del rapporto di corrispettività di cui risulta, per la sua stessa natura, alternativa.
D'altronde, il criterio di riparto dell'onere della prova non muta anche nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della richiamata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.),
poiché anche in questo caso, al creditore sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Nel caso di specie, la srl opposta ha
Par allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre la opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ciò in quanto, le eccezioni formulate dalla parte opponente risultano oltremodo generiche, che però non risultano tali da superare l'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. e la documentazione prodotta pagina 8 di 10 dall'opposta, non disconosciuta nei modi e termini di rito in sede di atto introduttivo appare ampiamente provare la sussistenza del credito azionato.
L'eccezione ex art. 1460 cc. risulta, peraltro, del tutto inammissibile anche in relazione al fatto che non vi è traccia documentale di contestazioni formali, ad oggetto l'inesatto adempimento da parte della srl opposta, avanzate in via pregiudiziale dalla srl opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c.
e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto
“in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91
comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Parte_2 pagina 9 di 10 nei confronti della , così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione al d.i. n. 1563/2024 (R.G.A.C. n. 4347/2024)
emesso il 6.6.2024, notificato in pari data, per la somma di € 16.361,05 oltre accessori e ne dichiara la definitiva esecutività;
- Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 10/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio CA
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