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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3291/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato a [...] in data [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 17 aprile 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il giorno 11 novembre 2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione giudiziale da con il quale ha contratto matrimonio in Tunisia il 19 Controparte_1 novembre 2010, formulando ulteriori domande riguardanti, in particolare, l'addebito della separazione,
l'affidamento (super esclusivo) dei figli minorenni , e Persona_1 Persona_2 Per_3
, la loro collocazione prevalente presso sé medesima, il loro mantenimento e il godimento della
[...] casa familiare. A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato che la crisi matrimoniale è
riconducibile ai comportamenti aggressivi e violenti tenuti durevolmente dal marito che la avevano indotta a formalizzare atto di denuncia-querela e, rispetto ai quali, si è celebrato procedimento penale culminato in primo grado in sentenza ex art. 444 c.p.p.
All'udienza del 17 aprile 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita la stessa la quale ha dato conto della attuale mancanza di affectio coniugalis e così, Parte_1 implicitamente, dell'impossibilità di una conciliazione con il coniuge.
All'esito della stessa udienza parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, anche riscontrate al livello documentale, e delle stesse dichiarazioni di , non vi Parte_1
è dubbio alcuno in ordine all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità
della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore istruzione.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti Controparte_1 Parte_1
in matrimonio in ED OU (Tunisia) il 19 novembre 2010, trascritto nel Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Medesano (PR) al Numero 24, Parte 2, Serie C, Anno 2014.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 22 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3291/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato a [...] in data [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 17 aprile 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il giorno 11 novembre 2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione giudiziale da con il quale ha contratto matrimonio in Tunisia il 19 Controparte_1 novembre 2010, formulando ulteriori domande riguardanti, in particolare, l'addebito della separazione,
l'affidamento (super esclusivo) dei figli minorenni , e Persona_1 Persona_2 Per_3
, la loro collocazione prevalente presso sé medesima, il loro mantenimento e il godimento della
[...] casa familiare. A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato che la crisi matrimoniale è
riconducibile ai comportamenti aggressivi e violenti tenuti durevolmente dal marito che la avevano indotta a formalizzare atto di denuncia-querela e, rispetto ai quali, si è celebrato procedimento penale culminato in primo grado in sentenza ex art. 444 c.p.p.
All'udienza del 17 aprile 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita la stessa la quale ha dato conto della attuale mancanza di affectio coniugalis e così, Parte_1 implicitamente, dell'impossibilità di una conciliazione con il coniuge.
All'esito della stessa udienza parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, anche riscontrate al livello documentale, e delle stesse dichiarazioni di , non vi Parte_1
è dubbio alcuno in ordine all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità
della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore istruzione.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti Controparte_1 Parte_1
in matrimonio in ED OU (Tunisia) il 19 novembre 2010, trascritto nel Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Medesano (PR) al Numero 24, Parte 2, Serie C, Anno 2014.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 22 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto