TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8367 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 35724/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 19 marzo 1973 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Pini, presso lo studio della quale ha eletto domicilio e 2) Parte_2
Nato a Parma il 28 agosto 1966 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Caruso, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Felino (PR), in data 8.07.2000 (anno 2000, atto n. 11, parte II, serie A) separati consensualmente con sentenza n. 3754/2025 del 16 aprile 2025, pubblicata l'08.05.2025
con i seguenti figli: (C.F.: ) nata a [...] il 17 agosto Parte_3 C.F._3
2001, e (C.F.: ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_4 C.F._4 cittadini italiani, residenti in [...] e maggiorenni, economicamente non autosufficienti. FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15.10.2024 la Sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario, in data 08.07.2000, con il Sig. , ha chiesto a Parte_2 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi previste. In data 01.02.2025 si è costituito in giudizio il Sig. il quale nella sua memoria ha avanzato Pt_2 domanda riconvenzionale di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 25 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Maria Laura Amato, le parti hanno raggiunto un accordo e chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. In data 16.04.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con le successive note scritte ritualmente depositate, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 II c.p.c. Le parti hanno quindi confermato di voler recepire il seguente accordo:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato fra Pt_1
in Felino, l'8 luglio 2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
[...] Parte_2 di Felino anno 2000, numero 11, Parte II, Serie A.
* ordinare al Comune di Felino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
* omologare le condizioni di seguito indicate:
1. la casa coniugale, sita in Milano via dei Piatti n. 5, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, rimane assegnata alla signora che ne è l'esclusiva proprietaria;
Parte_1
2. il Signor verserà alla RA a titolo di assegno perequativo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento indiretto dei due figli, con decorrenza da aprile 2025, la somma mensile di euro 2.500,00 (euro 1.250,00 per ciascun figlio) somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente intestato alla stessa RA in via anticipata entro il giorno 1 di Pt_1 ogni mese, e sosterrà il 100% delle spese universitarie dei figli e delle spese mediche degli stessi (beneficiando di assicurazione sanitaria Fasdip) e il 70% delle altre spese straordinarie così come previste dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 e successive modifiche che prevedono:
“Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3. il Signor verserà, con decorrenza dal mese di aprile 2025, direttamente a ciascun Parte_2 figlio, tramite ricarica sulla loro carta di credito, la somma di euro 300,00 al mese ciascuno (somma anch'essa annualmente rivalutabile con indici Istat) entro il 1° di ogni mese;
4. le parti si impegnano a mantenere un rapporto rispettoso l'uno nei confronti dell'altro e a non coinvolgere i figli nelle questioni relative al conflitto coniugale;
5. spese di lite compensate e rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Felino (PR), in data 8.07.2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Felino (PR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché anche alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Parma e Buccinasco (MI), ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.10.2024 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 19 marzo 1973 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Pini, presso lo studio della quale ha eletto domicilio e 2) Parte_2
Nato a Parma il 28 agosto 1966 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Caruso, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Felino (PR), in data 8.07.2000 (anno 2000, atto n. 11, parte II, serie A) separati consensualmente con sentenza n. 3754/2025 del 16 aprile 2025, pubblicata l'08.05.2025
con i seguenti figli: (C.F.: ) nata a [...] il 17 agosto Parte_3 C.F._3
2001, e (C.F.: ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_4 C.F._4 cittadini italiani, residenti in [...] e maggiorenni, economicamente non autosufficienti. FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15.10.2024 la Sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario, in data 08.07.2000, con il Sig. , ha chiesto a Parte_2 questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi previste. In data 01.02.2025 si è costituito in giudizio il Sig. il quale nella sua memoria ha avanzato Pt_2 domanda riconvenzionale di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 25 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Maria Laura Amato, le parti hanno raggiunto un accordo e chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. In data 16.04.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con le successive note scritte ritualmente depositate, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 II c.p.c. Le parti hanno quindi confermato di voler recepire il seguente accordo:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato fra Pt_1
in Felino, l'8 luglio 2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
[...] Parte_2 di Felino anno 2000, numero 11, Parte II, Serie A.
* ordinare al Comune di Felino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
* omologare le condizioni di seguito indicate:
1. la casa coniugale, sita in Milano via dei Piatti n. 5, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, rimane assegnata alla signora che ne è l'esclusiva proprietaria;
Parte_1
2. il Signor verserà alla RA a titolo di assegno perequativo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento indiretto dei due figli, con decorrenza da aprile 2025, la somma mensile di euro 2.500,00 (euro 1.250,00 per ciascun figlio) somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente intestato alla stessa RA in via anticipata entro il giorno 1 di Pt_1 ogni mese, e sosterrà il 100% delle spese universitarie dei figli e delle spese mediche degli stessi (beneficiando di assicurazione sanitaria Fasdip) e il 70% delle altre spese straordinarie così come previste dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 e successive modifiche che prevedono:
“Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3. il Signor verserà, con decorrenza dal mese di aprile 2025, direttamente a ciascun Parte_2 figlio, tramite ricarica sulla loro carta di credito, la somma di euro 300,00 al mese ciascuno (somma anch'essa annualmente rivalutabile con indici Istat) entro il 1° di ogni mese;
4. le parti si impegnano a mantenere un rapporto rispettoso l'uno nei confronti dell'altro e a non coinvolgere i figli nelle questioni relative al conflitto coniugale;
5. spese di lite compensate e rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Felino (PR), in data 8.07.2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Felino (PR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché anche alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Parma e Buccinasco (MI), ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG