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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/12/2024, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 3016/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3016/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
GADDO SILVIA
e
GI DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSINI C.F._2
SILVIA
Con la partecipazione del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI) in data 10 maggio 2014, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2014, Parte
II, Serie A, n°5 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e GI Parte_1
DI, uniti in matrimonio in San Giuliano Terme (PI) in data 10 maggio 2014, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2014, Parte II,
Serie A, n°5, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire la residenza dove meglio creda;
2) la casa coniugale sita in San Giuliano Terme (Pi), frazione Colognole, via A. Cantani, n. 5/c, di proprietà della sig.ra AD GU, rimane assegnata alla moglie;
3) tutti i beni mobili, di arredo e le suppellettili presenti nell'abitazione familiare sono di esclusiva proprietà della sig.ra GU, avendo il sig. già ritirato, oltre i suoi Parte_1
effetti personali, ogni bene di sua proprietà;
4) i coniugi, considerato che entrambi sono titolari di redditi adeguati a consentir loro un idoneo sostentamento, si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico a titolo di concorso al mantenimento e a qualsivoglia altro titolo, nessuno escluso ed eccettuato;
5) i coniugi dichiarano e riconoscono di aver già definito, al momento della sottoscrizione del ricorso (depositato in data 24 ottobre 2024), ogni questione economica e/o patrimoniale fra di essi sussistente, nessuna esclusa, e di non avere pertanto reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro in merito ad alcun titolo e/o ragione;
6) I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
7) I coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi oggetto in tutto o in parte le domande medesime o connesse a quelle oggetto del ricorso introduttivo;
8) Le spese del presente giudizio sono da intendersi totalmente compensate fra le parti. Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 28/11/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3016/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
GADDO SILVIA
e
GI DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSINI C.F._2
SILVIA
Con la partecipazione del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI) in data 10 maggio 2014, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2014, Parte
II, Serie A, n°5 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e GI Parte_1
DI, uniti in matrimonio in San Giuliano Terme (PI) in data 10 maggio 2014, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Giuliano Terme (PI), Anno 2014, Parte II,
Serie A, n°5, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire la residenza dove meglio creda;
2) la casa coniugale sita in San Giuliano Terme (Pi), frazione Colognole, via A. Cantani, n. 5/c, di proprietà della sig.ra AD GU, rimane assegnata alla moglie;
3) tutti i beni mobili, di arredo e le suppellettili presenti nell'abitazione familiare sono di esclusiva proprietà della sig.ra GU, avendo il sig. già ritirato, oltre i suoi Parte_1
effetti personali, ogni bene di sua proprietà;
4) i coniugi, considerato che entrambi sono titolari di redditi adeguati a consentir loro un idoneo sostentamento, si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico a titolo di concorso al mantenimento e a qualsivoglia altro titolo, nessuno escluso ed eccettuato;
5) i coniugi dichiarano e riconoscono di aver già definito, al momento della sottoscrizione del ricorso (depositato in data 24 ottobre 2024), ogni questione economica e/o patrimoniale fra di essi sussistente, nessuna esclusa, e di non avere pertanto reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro in merito ad alcun titolo e/o ragione;
6) I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
7) I coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi oggetto in tutto o in parte le domande medesime o connesse a quelle oggetto del ricorso introduttivo;
8) Le spese del presente giudizio sono da intendersi totalmente compensate fra le parti. Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 28/11/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina