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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2913/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/10/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. PECCHIARI SARA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. PECCHIARI SARA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 28/07/2018 (atto n. 35, parte I, anno 2018). Con i seguenti figli:
- , nato a Trieste il 27.06.2019. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Persona_1 residenza presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere con sé il minore ogni qualvolta lo vorrà, anche con pernotto, compatibilmente con le esigenze del minore e quelle lavorative del padre. Il tutto in modo da garantire in ogni caso un collocamento del minore paritario (e comunque quanto meno a week end alternati e con diritto di visita del padre almeno per due pomeriggi alla settimana). Salvo diverso accordo delle parti, il minore trascorrerà d'estate 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore. I periodi di vacanza saranno comunicati da un genitore all'altro entro il 31 maggio di ciascun anno. Tutte le festività saranno alternate tra i genitori.
3) La casa coniugale sita in Trieste, Via Costalunga n.76 sarà venduta a terzi ed il ricavato sarà diviso al
50% tra gli ex coniugi, previa estinzione del mutuo attualmente gravante sull'immobile. Entrambi i coniugi reperiranno altro alloggio ove trasferire la loro residenza. Par 4) La Sig.ra avora alle dipendenze della Macelleria Tamburini di Trieste con orario 8-15 mentre il Sig.
lavora presso la Barilla S.p.A. alle dipendenze della Ditta Futura con orario 6-14 Parte_1 oppure 14-22, a seconda delle giornate. Entrambi i coniugi quindi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano a percepire alcunché a titolo di reciproco mantenimento personale. Par 5) A titolo di mantenimento del minore, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 150,00 Parte_1 mensili (rivalutabili secondo l'indice ISTAT) entro il giorno 20 di ogni mese alle coordinate IBAN già note.
Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori come da vigente protocollo. Il Sig. Parte_1
Par acconsente alla percezione al 100% dell'assegno unico erogato dall' in favore della Sig.ra CP_1 Par 6) I sig.ri e prestano sin d'ora l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del Parte_1 minore.
7) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Hanno chiesto che la causa sia rimessa sul ruolo per la pronunzia di divorzio, passati i termini di legge.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale, qualora questo sia il regime scelto dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Trieste il 28/07/2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'eventuale annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Trieste, il 10 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/10/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. PECCHIARI SARA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. PECCHIARI SARA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il giorno 28/07/2018 (atto n. 35, parte I, anno 2018). Con i seguenti figli:
- , nato a Trieste il 27.06.2019. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Persona_1 residenza presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere con sé il minore ogni qualvolta lo vorrà, anche con pernotto, compatibilmente con le esigenze del minore e quelle lavorative del padre. Il tutto in modo da garantire in ogni caso un collocamento del minore paritario (e comunque quanto meno a week end alternati e con diritto di visita del padre almeno per due pomeriggi alla settimana). Salvo diverso accordo delle parti, il minore trascorrerà d'estate 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore. I periodi di vacanza saranno comunicati da un genitore all'altro entro il 31 maggio di ciascun anno. Tutte le festività saranno alternate tra i genitori.
3) La casa coniugale sita in Trieste, Via Costalunga n.76 sarà venduta a terzi ed il ricavato sarà diviso al
50% tra gli ex coniugi, previa estinzione del mutuo attualmente gravante sull'immobile. Entrambi i coniugi reperiranno altro alloggio ove trasferire la loro residenza. Par 4) La Sig.ra avora alle dipendenze della Macelleria Tamburini di Trieste con orario 8-15 mentre il Sig.
lavora presso la Barilla S.p.A. alle dipendenze della Ditta Futura con orario 6-14 Parte_1 oppure 14-22, a seconda delle giornate. Entrambi i coniugi quindi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano a percepire alcunché a titolo di reciproco mantenimento personale. Par 5) A titolo di mantenimento del minore, il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 150,00 Parte_1 mensili (rivalutabili secondo l'indice ISTAT) entro il giorno 20 di ogni mese alle coordinate IBAN già note.
Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori come da vigente protocollo. Il Sig. Parte_1
Par acconsente alla percezione al 100% dell'assegno unico erogato dall' in favore della Sig.ra CP_1 Par 6) I sig.ri e prestano sin d'ora l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del Parte_1 minore.
7) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Hanno chiesto che la causa sia rimessa sul ruolo per la pronunzia di divorzio, passati i termini di legge.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale, qualora questo sia il regime scelto dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Trieste il 28/07/2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'eventuale annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Trieste, il 10 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli