Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2168 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altri istituti relativi alle successioni” e promossa
DA
, C.F. elettivamente domiciliata in Quarto alla Parte_1 C.F._1 via Campana, 277 presso lo studio dell'avv. Angela Chianese, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mattia Finarelli giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
C.F. nata a [...] il [...] residente in Controparte_1 C.F._2
Melito di Napoli, via Fratelli Kennedy 63, int. 5
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data 12 giugno 2003 in Melito di Napoli con (nato a [...] il [...]), Controparte_2 deceduto ab intestato in Napoli in data 24 settembre 2010, esponeva che l'istante era venuta a conoscenza dell'avvenuto decesso soltanto nell'autunno del 2013, atteso lo stato di separazione di fatto sussistente tra i coniugi ed in assenza di comunicazione in merito da parte della famiglia di origine del marito;
che, per effetto dell'intervenuto decesso, sorella del coniuge Controparte_1 di parte istante, entrava nel possesso dell'intero asse ereditario del de cuius, in particolare, dell'immobile sito nel Comune di Melito di Napoli, in via Fratelli Kennedy n. 58, censito al N.C.E.U. al F. 3, P.lla 380, Sub. 8; che in data 16 novembre 2017, dinnanzi al Notaio Dott. , Persona_1
l'istante accettava con beneficio di inventario l'eredità del FU marito, dichiarando di non essere
1
in possesso di alcun bene ereditario;
che, di fatto, l'istante non era stata posta nelle condizioni di redigere l'inventario dell'eredità di cui innanzi, atteso il mancato riscontro alle numerose missive inviate alla parte convenuta, anche tramite legale.
Su tali premesse, agendo in via petitoria in ordine all'eredità del di lei coniuge, rassegnava le seguenti conclusioni: “-Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 533 c.c. la qualità di erede della IG.ra
in riferimento al FU , con conseguente condanna della Parte_1 Controparte_2 suddetta convenuta alla restituzione dei beni dovuti per legge alla parte attrice. -Accertare e dichiarare il valore dell'intero patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione. -
Condannare la convenuta IG.ra alla restituzione in proporzione alle quote di Controparte_1 eredità spettanti alla IG.ra , di tutti i beni e le somme che la legge riserva Parte_1 all'attrice, con gli interessi e la rivalutazione monetaria. - Condannare la convenuta al risarcimento dei danni causati all'attrice dal suo comportamento illegittimo con quantificazione da specificare in corso di causa”, con vittoria di spese di lite, nonché di mediazione.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi, in seguito a rinvio d'ufficio, in data 30 novembre
2022, secondo la modalità cartolare, veniva disposta la rinnovazione del libello introduttivo a carico di parte istante, attesa la nullità dell'atto di citazione notificato per incompleta indicazione dell'avvertimento di cui n.7) dell'art. 163.
All'esito del perfezionamento della suindicata della rinnovazione, venivano concessi, su richiesta di parte istante, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ritenute inammissibili le istanze istruttorie -in particolare la CT.U.. finalizzata alla ricognizione e alla quantificazione della massa ereditaria-, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte istante in corso di udienza del 22 gennaio 2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr.. ordinanza del 17-2-2025).
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5
D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di successione ereditaria (cfr. verbale negativo di mediazione del 10 giugno 2022, versato in atti quale allegato alla produzione istante).
In via preliminare, va, inoltre, dichiarata la contumacia della parte convenuta , non Controparte_1 costituita in giudizio nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
Venendo nel merito della res controversa, va, in primo luogo, chiarito che l'istante, previo accertamento della qualità di erede, ha promosso azione di petizione dell'eredità, ex art. 533 c.c., finalizzata alla restituzione, nel rispetto delle quote di spettanza, dei beni ricompresi nel relictum ereditario ed asseritamente nel possesso della convenuta contumace, . Controparte_1
2 R.G. n. 2168/2022
In punto di diritto si osserva che "L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, che, costituendo un prius autonomo facente parte del petitum dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del de cuius o di una quota di essi, importa, come conseguenza, il formarsi, fra le parti, del giudicato sul punto, sicché la riconosciuta qualità di erede non può più essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza.” (Cassazione civile sez. VI, 10/02/2017, n. 3655).
Relativamente alla legittimazione attiva, la legge riconosce la possibilità di esperire tale azione all'erede sia legittimo che testamentario, mentre la legittimazione passiva è in capo a chi possiede i beni ereditari, a titolo di possessio pro herede, ovvero di possessio pro-possessore.
Occorre precisare che l'azione di petizione d'eredità si differenzia dall'azione di rivendicazione, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni rappresentanti elementi costitutivi dell'asse ereditario o di una parte di esso: ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che mentre l'attore in rivendicazione deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petitio hereditatis può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass. civ. 2 agosto 2001 n. 10557; Cass. civ. 22 luglio 2004 n. 13785; Cass. civ. 16 gennaio 2009 n. 1074).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato di essere legittimata alla proposizione della presente domanda giudiziale, atteso l'assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla sua qualità di erede, quale coniuge superstite del coniuge (come da Estratto per riassunto di Controparte_2 matrimonio versato in atti), deceduto in Napoli il 24 settembre 2010 e considerata, altresì,
l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, per Notaio Dott. , Persona_1 in data 16 novembre 2017 (cfr. allegato n. 4 alla produzione di parte istante).
Ciò posto, va accertata e dichiarata in capo a la qualità di erede di Parte_1
in forza di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario: pertanto, la Controparte_2 stessa è da considerarsi a tutti gli effetti erede del FU.
Tuttavia, benché sia da ritenersi integralmente assolto l'onere probatorio in ordine alla qualità di erede, lo stesso non può ritenersi in ordine ai beni appartenenti all'asse ereditario nel momento in cui
è stata aperta la successione.
Chi agisce in petizione ereditaria deve provare l'appartenenza al compendio ereditario dei beni dei quali reclama l'acquisizione (Cass. II, 12 giugno 1967, n. 1316), ragion per cui, l'eventuale accoglimento della domanda presuppone, oltre la qualità di erede di chi agisce, che il bene rivendicato appartenga all'asse ereditario del de cuius e che sia detenuto da un terzo, a sua volta erede o senza titolo.
3 R.G. n. 2168/2022
Ciò posto, osserva il Collegio, che dalla documentazione versata in atti non sia possibile ricostruire quali siano i beni costituenti il relictum del de cuius né, di converso se gli stessi siano, come asserito, di fatto nel possesso della convenuta contumace.
Invero, all'esito dell'esperito procedimento giudiziale, risulta indimostrato che la convenuta goda della piena disponibilità dei beni del de cuius, né, tanto meno alcuno elemento ricognitivo è stato offerto dalla parte istante al fine della ricostruzione ed individuazione dei beni costituenti la massa oggetto di petizione.
Eccezion fatta per l'immobile sito nel Comune di Melito di Napoli, in via Fratelli Kennedy n. 58, censito al N.C.E.U. al F. 3, P.lla 380, Sub. 8, per il quale, tuttavia, non risulta assolto l'onere probatorio in ordine alla proprietà dello stesso in capo al de cuius al momento della successione dell'eredità, né la disponibilità in capo alla convenuta contumace, attesa la produzione in atti della sola visura catastale.
A tal riguardo, si evidenzia che il Catasto non ha alcun valore probatorio, poiché non fornisce prova legale in ordine al diritto di proprietà, né in ordine alla titolarità relativa ad un determinato immobile.
Va precisato che, nonostante l'attrice abbia a più riprese insistito sulla richiesta di ammissione di
C.T.U., volta a determinare i beni facenti parte dell'asse ereditario, nonché a quantificare il valore dell'intero patrimonio del de cuius alla data decesso (da ultimo anche in sede di precisazione delle conclusioni di cui alle note sostitutive dell'udienza svoltasi, in modalità cartolare), va confermata la decisione sul punto già intervenuta in fase istruttoria da parte del G.I. (cfr. ordinanza del 15 novembre
2024).
A ciò si aggiunga che la C.T.U. non può avere carattere esplorativo (Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre
2023, n. 26048), cioè non può servire per colmare le lacune di cui all'onere probatorio gravante in capo a chi agisce in petizione ereditaria, atteso, allo stato, la mancata indicazione di beni immobili o mobili appartenenti al de cuius, evidenziando, altresì, che al Consulente incaricato può essere demandata la sola stima del compendio, purché preventivante individuato da chi agisce.
Ciò posto, non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'azione petitoria promossa.
Si osserva, altresì, l'impossibilità di poter procedere all'accoglimento della domanda restitutoria formulata neppure limitatamente all'immobile sovra descritto, di proprietà del FU marito, attesa la mancata proposizione di una domanda di accoglimento parziale nel rispetto delle preclusioni correlate al rito di cui al previgente codice, applicabile ratione temporis (per il quale, ad ogni modo va ribadita la mancata prova in ordine alla titolarità dello stesso in capo al de cuius al momento dell'apertura della successione).
A tal riguardo, si evidenzia che l'istante concludeva insistendo per la condanna della parte convenuta contumace alla restituzione dei “beni ereditari e/o le somme di denaro che la legge riserva
4 R.G. n. 2168/2022
all'attrice”, riferendosi genericamente a tali beni quali “tutte le proprietà del de cuius” (vedasi, in particolare, verbale di udienza del 15 novembre 2024).
In definitiva la domanda relativa alla ricostruzione del compendio va rigettata.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia della convenuta nulla si dispone sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2168/2022 del R.G.A.C. così provvede:
• Dichiara la contumacia della parte convenuta;
Controparte_1
• Accerta e dichiara in capo a , C.F. , per le Parte_1 C.F._1 quote come disposte dal codice civile, la qualità di erede di nato a [...] il Controparte_2
22 marzo 1970 ed ivi deceduto ab intestato il 24 settembre 2010;
• Rigetta integralmente l'azione petitoria dell'eredità, promossa da , Parte_1 alla luce di quanto indicato in parte motiva;
• Nulla sulle spese.
Aversa 26 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Sequino
5