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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente tra in persona del commissario l.r.p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Fumone, piazza dell'Olmo n. 15, presso lo studio dell'avv. Carlo
Mastromoro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attrice e
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 presso gli indirizzi pec e Email_1 Email_2 rispettivamente degli avv.ti Francesca Guidelli e Matteo Butti, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce alla comparsa di risposta convenuta e in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_2
Fiuggi, via Casavetere n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Loredana Tagliaferri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta convenuta e elettivamente domiciliato in Milano, Galleria Passarella n. 1, presso lo Controparte_3 studio dell'avv. Nicolò d'Elia, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta convenuto e 1 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Controparte_4
Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ciliberti, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti atto autenticato nelle firme dal notaio di Persona_1
Treviso in data 18.12.2014, rep. n. 186905 racc. n. 30367 terza chiamata oggetto: appalto di opere pubbliche.
I motivi della decisione
1. I fatti di causa.
La ha convenuto in giudizio la Parte_2 Controparte_5
, lo l'ing. esponendo che:
[...] Controparte_2 CP_3
• con contratto del 23.12.2006, rep. 17, aveva affidato alla i Controparte_6 lavori di completamento e restauro del casale sito in località Porciano (comune di
Ferentino), con destinazione eco-albergo, per l'importo di € 555.856,30;
• l'ing. titolare dell'omonimo studio di ingegneria, era stato nominato CP_3 direttore dei lavori;
• con perizia di variante e suppletiva, la D.L. aveva individuato variazioni al progetto: sia le opere destinate alla sistemazione funzionale della struttura (tramezzi, intonaci interni, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature, impianto elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento, ascensore), sia la sistemazione funzionale esterna e integrazione impianti
(pavimentazione esterna, sistemazione verde attrezzato, nuove piantumazioni, integrazione dell'impianto elettrico con impianto solare fotovoltaico, impianto di fitodepurazione);
• in data 29.7.2008 era stato sottoscritto l'atto di sottomissione per l'affidamento dei lavori di cui alla perizia di variante;
• in data 5.12.2008 era stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori e in data
9.12.2008 era stata dichiarata la fine dei lavori con certificato di regolare esecuzione, al fine di ottenere la certificazione di agibilità, con la specificazione che non era stato possibile verificare gli impianti (procedere al collaudo) per problematiche varie;
• con comunicazione del 3.3.2012 la XII° Comunità Montana “ aveva Parte_1 richiesto alla e alla D.L. la certificazione per la Parte_3 predisposizione della domanda di agibilità;
2 • con successiva del 31.3.2012 la “ aveva sollecitato Parte_2 Parte_1 sia la che la D.L. a predisporre la documentazione Controparte_6 richiesta;
• non essendo state rinvenute le chiavi di accesso ai locali tecnici, era stato richiesto l'intervento di un fabbro per l'apertura forzata della porta di ferro;
• eseguito l'accesso, era stata verificata l'assenza della maggior parte dei macchinari necessari per il funzionamento degli impianti tecnici;
• con determina n. 46 del 26.9.2012 la aveva Parte_2 attivato le procedure per l'acquisto e la messa in opera dei componenti necessari per il buon funzionamento e collaudo degli impianti;
• con le determine del 23.11.2012, 15.3.2013, 18.3.2013, 29.6.2013 e 9.8.2013 aveva attivato le procedure per provvedere alla messa in opera di tali componenti, approvando i preventivi e provvedendo alla liquidazione degli stessi;
• con nota del 19.6.2015 aveva chiesto alla D.L. di quantificare le spese da richiedere all'impresa e, in assenza di riscontro, aveva provveduto a quantificare i lavori e i materiali mancanti, per un importo pari a € 52.540,14, e a richiederne il pagamento alla
Controparte_6
• la aveva contestato tale richiesta replicando che il Parte_3 rapporto doveva considerarsi esaurito con la consegna dei lavori;
• era stato esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
Ciò premesso, la ha domandato di accertare e Parte_2 dichiarare l'inadempimento dei convenuti al contratto stipulato in Veroli il 23.12.2006 (rep. 17) per non aver completato gli impianti tecnici così come convenuto in contratto e, per l'effetto, condannarli, ciascuno per quanto di responsabilità, al risarcimento del danno quantificato in €
52.540,14 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, la Controparte_5 decadenza e la prescrizione ex art. 1667 c.c.. Nel merito, ha eccepito che:
• aveva eseguito interamente le opere appaltate, comunicando, però, in data 6.8.2008, che alcuni elementi e parti sostanziali inerenti agli impianti non erano presenti nei progetti e nelle perizie;
• a tale comunicazione non seguiva alcuna replica da parte degli interessati che, anzi,
l'avevano invitata a proseguire i lavori;
3 • in data 5.12.2008, con atto sottoscritto da dalla D.L. e dal Controparte_6
RUP geom. era stata certificata l'ultimazione dei lavori, e, in data 9.12.2008, era Per_2 stato sottoscritto congiuntamente dalle parti il certificato di regolare esecuzione, previa verifica in contradditorio dei libretti delle misure, del registro di contabilità di cantiere, del conto finale a credito dell'impresa; in particolare, nel certificato si dava atto che: i lavori svolti dalla corrispondevano a quelli indicati dal progetto e dalle CP_6 perizie, regolarmente approvate;
le registrazioni contabili corrispondevano allo stato di fatto delle opere;
i lavori risultavano realizzati con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
l'importo dei lavori, dopo la revisione tecnico-contabile, veniva confermato in quello previsto, al netto del ribasso applicato;
negli elaborati e nelle perizie non erano presenti alcuni componenti e/o allacci;
• successivamente, la stazione appaltante aveva svincolato le ritenute a garanzia, a conferma che non era stata riscontrata alcuna problematica in quanto realizzato dalla ditta esecutrice;
• a seguito di tali certificazioni aveva perso ogni titolo per poter accedere al cantiere e ogni obbligo di custodia dello stesso poiché consegnato alla committente;
• i beni e materiali inerenti all'appalto, tutti acquistati dalla in ossequio ai CP_6 dettami contrattuali, erano stati collocati in un locale tecnico, chiuso a chiave da porta di ferro;
• che a distanza di 4 anni dalla consegna dei lavori e dal certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante aveva richiesto la consegna di “documentazione” riguardante impianti a vario titolo, documentazione già in possesso della committente;
• la aveva richiesto allo Studio di Ingegneria Maggi s.r.l. di operare Parte_2 una ricognizione dei materiali mancanti per completare gli impianti, dei materiali che dovevano essere posti in opera da e di ottenere preventivi per il CP_6 completamento;
• lo aveva risposto che i materiali previsti nel progetto iniziale e in quelli in CP_2 variante erano stati già forniti dalla , erano presenti in cantiere ed erano stati CP_6 posizionati nei locali tecnici, chiusi da porte in ferro con serrature;
• in data 24.5.2018 aveva contestato ogni addebito mosso dalla Parte_2
e rigettando ogni richiesta sul punto;
[...]
• in ogni caso, la stazione appaltante era a conoscenza della non collaudabilità degli impianti, poiché alcuni componenti e/o allacci non erano presenti nel progetto.
4 In conclusione, la ha chiesto il rigetto delle domande attoree, Controparte_5 in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio lo chiedendo, in via preliminare, di essere Controparte_2 autorizzato alla chiamata in causa del terzo, essendo titolare di polizza assicurativa professionale n. 292080354. Controparte_4
Sempre in via preliminare, lo ha eccepito la prescrizione del diritto al pagamento CP_2
e risarcimento del danno fatto valere in giudizio da parte attrice, applicandosi al professionista l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente, nel caso di specie, dalla data di riconsegna del cantiere (5.12.2008), e non essendo stata inviata alcuna missiva interruttiva prima del 2.10.2020.
Nel merito, ha eccepito che:
• il cantiere era stato riconsegnato alla in data Parte_2
5.12.2008, come si evince dal certificato di ultimazioni lavori, emesso previa verifica in contraddittorio tra le parti dei lavori eseguiti dalla Controparte_6
• alla data del 9.12.2008, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, era cessato ogni obbligo contrattuale tra le parti;
• in data 27.11.2008 la “ aveva provveduto alla Parte_2 Parte_1 chiusura dei lavori defalcando le somme occorrenti per l'esecuzione di alcune lavorazioni mancanti al fine di evitare la perdita del finanziamento regionale;
• non era, poi, seguita la decurtazione dei relativi importi in quanto nella perizia di assestamento del 28.11.2008 erano state aggiunte alcune lavorazioni per il miglioramento dell'opera, con compensazione degli importi dovuti all'impresa;
• nel marzo 2012, ovvero ben tre anni dopo la riconsegna del cantiere, l'odierna attrice aveva riaperto il cantiere e accertato che il locale tecnico, dove erano stati posti i materiali necessari al completamento dell'impianto termico - circostanza verificata in contradditorio tra le parti con sopralluogo del 24.11.2008 -, era vuoto;
• solo in data 2.10.2020 la aveva avanzato Parte_2 richiesta di risarcimento del danno nei confronti della D.L., dunque, a distanza di ben oltre 10 anni dalla riconsegna del cantiere;
• alcun inadempimento era imputabile alle parti convenute.
Alla luce di quanto esposto, lo ha domandato, in via preliminare, Controparte_2 di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e, per l'effetto, rigettare la domanda
5 attrice;
nel merito, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ritenere e dichiarare il terzo Società tenuto a garantire, tenere Controparte_7 indenne, manlevare, giusta polizza assicurativa lo e, per l'effetto, Controparte_2 condannare l'assicurazione a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere tutte le somme che eventualmente lo Controparte_2 sarà tenuto a corrispondere all'attrice per capitale, interessi e spese legali. Con vittoria di
[...] spese.
Si è costituito in giudizio l'ing. eccependo in via preliminare la prescrizione del CP_3 diritto vantato all'attrice, e ciò sia considerando quale decorrenza del termine la data di consegna del cantiere (dicembre 2008), sia considerando la data in cui la stazione appaltante aveva appreso della mancanza degli impianti (marzo 2012), perché lui non aveva ricevuto alcuna lettera di messa in mora e la citazione era stata notificata ad aprile 2022; nel merito ha eccepito che:
• il 24.10.2008 erano state consegnate in cantiere le apparecchiature necessarie al completamento degli impianti ed erano state depositate all'interno dei locali tecnici, poi chiusi con chiavi custodite dalla Controparte_6
• in data 11.11.2008 e 24.11.2008 erano stati effettuati una serie di sopralluoghi sul cantiere, cui avevano preso parte tutte le parti in causa, al fine di emettere il certificato di ultimazione dei lavori e riconsegnare il cantiere;
• che, in particolare, nel verbale del sopralluogo del 24.11.2008 si dava atto della presenza del materiale accantonato all'interno dei locali tecnici;
• i lavori si erano conclusi con la dichiarazione di fine lavori del 9.12.2008, con la specifica menzione che non era stato possibile verificare e procedere al collaudo degli impianti “in quanto non sono presenti alcuni componenti e/o allacci non previsti nel progetto”;
• dopo 3 anni dalla chiusura del cantiere, il 3.3.2012, la stazione appaltante aveva chiesto all'appaltatrice e alla direzione lavori la predisposizione della domanda per acquisire l'agibilità del complesso e, in tale occasione, accedendo ai locali tecnici, si era resa conto della mancanza dei macchinari originariamente accantonati, necessari per il funzionamento degli impianti;
• che la aveva acquistato i macchinari e nel corso Parte_2 del 2013 aveva provveduto alla messa in opera e al collaudo degli impianti quantificando le spese sostenute per i lavori e l'acquisto del materiale mancante in €
6 52.540,14 cui era seguita la richiesta di pagamento nei confronti della
[...]
Controparte_6
• a lui non era imputabile alcuna responsabilità in merito alla vicenda de quo, e, comunque, non può prescindersi dal concorso del fatto colposo dell'attrice, con conseguente riduzione del quantum risarcitorio eventualmente spettante.
In conclusione, l'ing. ha domandato, in via preliminare, di accertare e dichiarare CP_3 la prescrizione del diritto per decorso del termine di cui all'art. 2946 c.c.; in via principale, rigettare le avverse domande poiché infondate;
in subordine, nella denegata ipotesi, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo della e, per l'effetto, dichiarare Parte_2 non dovuti i danni tutti che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e/o ridurre il risarcimento eventualmente dovuto tenuto conto dell'entità delle conseguenze derivate dalla condotta della stessa;
accertare e dichiarare le responsabilità dei singoli convenuti nelle loro qualità in atti in via solidale e/o concorsuale e determinare le rispettive quote nei confronti di parte attrice, quantificando l'eventuale onere spettante dall'ing. Con vittoria di spese. CP_2
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si è costituita la Controparte_4
eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e di quello
[...] all'indennità assicurativa, perché la aveva inviato la prima Parte_2 richiesta di risarcimento del danno all'assicurato solo in data 2.10.2020 e, dunque, oltre il termine decennale decorrente dalla certificazione di corretta esecuzione dei lavori dell'anno 2008; nel merito, ha eccepito che, in ogni caso, la garanzia assicurativa deve ritenersi operante nei limiti, termini e condizioni di cui alla polizza e, in particolare, dell'art. 10 delle condizioni particolari di assicurazione il quale prevede che: “nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell' ad “Associazioni temporanee Parte_4 professionali” l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato in ragione della gravità della propria colpa e della entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà”, quota che nel caso di specie non potrebbe essere superiore al 33%.
Concludendo, la ha chiesto il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri Controparte_4 confronti in quanto prescritta ex art. 2952 c.c. l'invocata obbligazione indennitaria, in quanto insussistente, inefficace e/o limitata la dedotta garanzia assicurativa, in quanto infondata in fatto e in diritto e peraltro sfornita di prova. Con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stato disposto, a carico della parte attrice, l'ordine di esibizione della Delibera di Giunta n. 110 del 9.12.2008, ex art. 210 c.p.c..
7 Nel prosieguo, rigettate le istanze istruttorie dell'attrice e della parte convenuta ing. la CP_2 causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 25.2.2025, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi integralmente trascritti.
2. I motivi della decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno formulata dalla
[...] in ragione dell'inadempimento contrattuale delle parti Parte_2 convenute al contratto di appalto del 23.12.2006, per i lavori di completamento e restauro del casale sito in località Porciano (comune di Ferentino) con destinazione eco-albergo, e, in particolare, per il mancato completamento degli impianti tecnici.
Preliminarmente, l'ing. lo Studio di Ingegneria Maggi s.r.l. e la compagnia assicurativa CP_2 hanno eccepito la prescrizione dell'azione di risarcimento danni.
Le eccezioni sono fondate.
Va premesso che in un recente arresto (sent. n. 5771/2025) la Corte di cassazione, tornando sul tema della distinzione tra garanzia per i vizi nell'appalto e responsabilità da inadempimento contrattuale, ha precisato che “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455
c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità”.
Nel caso di specie, l'attrice lamenta che l'impresa appaltatrice non avrebbe portato a termine i lavori, avendo mancato di fornire e installare i macchinari necessari al funzionamento degli impianti tecnici, per cui deve trovare applicare la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.
Ne consegue, tra l'altro, che il termine di prescrizione della domanda risarcitoria è quello decennale, decorrente da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (così
Cass. n. 29328/2024).
Nel caso di specie, la lamenta il mancato Parte_2 completamento di impianti, e asserisce che avrebbe avuto contezza della mancanza quando, nel marzo 2012, doveva predisporre la documentazione necessaria alla domanda di agibilità.
8 Sennonché, come si dirà meglio nel prosieguo, in data 9.12.2008 l'ing. nella CP_3 qualità di direttore dei lavori, dopo una verifica in loco in contraddittorio con l'impresa, ha emesso
Certificato di Regolare Esecuzione attestante che i lavori eseguiti dalla Controparte_6
[... erano corrispondenti a quelli indicati nel progetto e nelle perizie regolarmente approvate;
le registrazioni contabili erano rispondenti allo stato di fatto delle opere;
il collaudo degli impianti non era stato effettuato in quanto non presenti alcuni componenti e/o allacci non previsti nel progetto.
Il Certificato è stato sottoscritto anche dalla e dal Responsabile del Controparte_6
Procedimento, geom. Persona_3
Pertanto, vi è prova che l'odierna fosse a conoscenza delle mancanze relative agli impianti già dal 9.12.2008, ed è, quindi, a questa data che occorre fare riferimento per la decorrenza del termine prescrizionale.
Ora, l'ing. a dedotto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento danni prima CP_2 della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 5.4.2022, e lo di Controparte_2 aver ricevuto una sola lettera interruttiva, in data 2.10.2020.
Tali deduzioni sono state contestate genericamente dalla parte attrice, la quale, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., si è limitata ad affermare che “la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti” avrebbe interrotto il termine di prescrizione, senza però indicare i riferimenti precisi dei pretesi atti interruttivi, come era suo onere fare (cfr. sul punto Cass. n. 1980/2022).
Pertanto, va dichiarata la prescrizione delle pretese avanzate nei riguardi dell'ing. dello CP_2 per l'effetto, non occorre provvedere sulla domanda svolta dal Controparte_2 secondo nei confronti della Controparte_4
Orbene, per la fattispecie in esame vengono in rilievo le normative specifiche dell'appalto di opere pubbliche, in particolare il d.lgs. n. 163/2006, codice dei contratti pubblici, e il d.p.r. n.
554/1999, applicabili ratione temporis.
L'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che, per i lavori di importo superiore a
500.000,00 euro ma non eccedente il milione di euro, la stazione appaltante ha la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti dalle parti ed esibita dall'attrice su ordine del giudice, è emerso che, con specifico riferimento ai lavori per cui è causa, in data
5.12.2008 il direttore dei lavori ing. ha rilasciato, previa verifica in contraddittorio CP_3 con l'impresa esecutrice dei lavori eseguiti, il Certificato di Ultimazione Dei Lavori con cui attestava che i lavori erano stati ultimati. Tale documento è stato sottoscritto dal direttore dei
9 lavori, ing. dall'impresa esecutrice e dal responsabile del procedimento, geom. CP_3
Persona_3
Ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.p.r. n. 554/1999, regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera già eseguita, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.
Inoltre, in data 9.12.2008 l'ing. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, CP_3 da cui risulta che: i lavori eseguiti dalla erano corrispondenti a quelli Parte_3 indicati nel progetto e nelle perizie regolarmente approvate;
le registrazioni contabili erano rispondenti allo stato di fatto delle opere;
il collaudo degli impianti non era stato effettuato in quanto non presenti alcuni componenti e/o allacci non previsti nel progetto. Se ne ricava che la
D.L. aveva certificato che i lavori erano stati regolarmente eseguiti dall'impresa aggiudicataria.
Anche tale certificato reca la sottoscrizione dell'ing. dell'impresa esecutrice e del CP_3 responsabile del procedimento, geom. Persona_3
Ai sensi dell'art. 208 del d.p.r. n. 554/1999 l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori avviene sotto la piena responsabilità del direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento, il che è avvenuto nel caso di specie, per cui non può dubitarsi che il certificato sia stato emesso regolarmente.
Inoltre, con Delibera di Giunta n. 110 del 9.12.2008, la - Parte_2 preso atto del Verbale di Ultimazione Dei Lavori e degli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori del
5.12.2008, nonché del Certificato di Regolare Esecuzione del 9.12.2008 - deliberava di approvare, tra gli altri, gli atti relativi allo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione e di considerare conclusa l'opera appaltata.
Ciò posto, si ritiene che, con tale approvazione, l'opera sia stata formalmente accettata dall'amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 d.lgs. n. 163/2006.
Inoltre, l'ing. ha prodotto, in allegato n. 4 alla comparsa di risposta, la nota del CP_2
27.11.2008, a firma del geom. responsabile del procedimento, indirizzata alla D.L., con cui Per_2 egli assentiva alla chiusura dei lavori, pur in mancanza di alcune lavorazioni, “defalcando le somme occorrenti per la esecuzione delle lavorazioni mancanti”, il che depone per la fondatezza della tesi difensiva della D.L., secondo cui la stazione appaltante, pur di terminare i lavori, aveva acconsentito a che alcune lavorazioni non fossero eseguite, e aveva detratto il relativo importo dal dovuto.
10 Pertanto, il fatto, risultante documentalmente, che la stazione appaltante abbia accettato le opere eseguite dalla ditta appaltatrice senza formulare alcuna riserva non può che comportare il rigetto delle domande attoree.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Il rilievo per cui la fondatezza delle tesi delle convenute ha trovato facile riscontro nella documentazione prodotta dalla stessa parte attrice consente di ritenere che questa abbia agito in giudizio quantomeno con colpa grave, e giustifica la condanna della medesima a pagare alla
, che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., Controparte_5 un'ulteriore somma, che si ritiene equo quantificare in misura pari a quella riconosciuta per compensi di lite (€ 7.052,00).
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara prescritte le domande nei confronti dell'ing. e dello CP_3 [...]
Controparte_2
2. Rigetta le domande formulate nei confronti della;
Controparte_5
3. condanna la al rimborso delle spese di giudizio Parte_2 in favore delle parti convenute e della terza chiamata, spese che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. condanna a pagare alla parte alla Parte_2 [...]
, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., l'ulteriore somma di € 7.052,00. Controparte_5
Così deciso in Frosinone il giorno 23.10.2025.
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente tra in persona del commissario l.r.p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Fumone, piazza dell'Olmo n. 15, presso lo studio dell'avv. Carlo
Mastromoro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attrice e
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 presso gli indirizzi pec e Email_1 Email_2 rispettivamente degli avv.ti Francesca Guidelli e Matteo Butti, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce alla comparsa di risposta convenuta e in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_2
Fiuggi, via Casavetere n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Loredana Tagliaferri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta convenuta e elettivamente domiciliato in Milano, Galleria Passarella n. 1, presso lo Controparte_3 studio dell'avv. Nicolò d'Elia, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta convenuto e 1 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Controparte_4
Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ciliberti, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti atto autenticato nelle firme dal notaio di Persona_1
Treviso in data 18.12.2014, rep. n. 186905 racc. n. 30367 terza chiamata oggetto: appalto di opere pubbliche.
I motivi della decisione
1. I fatti di causa.
La ha convenuto in giudizio la Parte_2 Controparte_5
, lo l'ing. esponendo che:
[...] Controparte_2 CP_3
• con contratto del 23.12.2006, rep. 17, aveva affidato alla i Controparte_6 lavori di completamento e restauro del casale sito in località Porciano (comune di
Ferentino), con destinazione eco-albergo, per l'importo di € 555.856,30;
• l'ing. titolare dell'omonimo studio di ingegneria, era stato nominato CP_3 direttore dei lavori;
• con perizia di variante e suppletiva, la D.L. aveva individuato variazioni al progetto: sia le opere destinate alla sistemazione funzionale della struttura (tramezzi, intonaci interni, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature, impianto elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento, ascensore), sia la sistemazione funzionale esterna e integrazione impianti
(pavimentazione esterna, sistemazione verde attrezzato, nuove piantumazioni, integrazione dell'impianto elettrico con impianto solare fotovoltaico, impianto di fitodepurazione);
• in data 29.7.2008 era stato sottoscritto l'atto di sottomissione per l'affidamento dei lavori di cui alla perizia di variante;
• in data 5.12.2008 era stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori e in data
9.12.2008 era stata dichiarata la fine dei lavori con certificato di regolare esecuzione, al fine di ottenere la certificazione di agibilità, con la specificazione che non era stato possibile verificare gli impianti (procedere al collaudo) per problematiche varie;
• con comunicazione del 3.3.2012 la XII° Comunità Montana “ aveva Parte_1 richiesto alla e alla D.L. la certificazione per la Parte_3 predisposizione della domanda di agibilità;
2 • con successiva del 31.3.2012 la “ aveva sollecitato Parte_2 Parte_1 sia la che la D.L. a predisporre la documentazione Controparte_6 richiesta;
• non essendo state rinvenute le chiavi di accesso ai locali tecnici, era stato richiesto l'intervento di un fabbro per l'apertura forzata della porta di ferro;
• eseguito l'accesso, era stata verificata l'assenza della maggior parte dei macchinari necessari per il funzionamento degli impianti tecnici;
• con determina n. 46 del 26.9.2012 la aveva Parte_2 attivato le procedure per l'acquisto e la messa in opera dei componenti necessari per il buon funzionamento e collaudo degli impianti;
• con le determine del 23.11.2012, 15.3.2013, 18.3.2013, 29.6.2013 e 9.8.2013 aveva attivato le procedure per provvedere alla messa in opera di tali componenti, approvando i preventivi e provvedendo alla liquidazione degli stessi;
• con nota del 19.6.2015 aveva chiesto alla D.L. di quantificare le spese da richiedere all'impresa e, in assenza di riscontro, aveva provveduto a quantificare i lavori e i materiali mancanti, per un importo pari a € 52.540,14, e a richiederne il pagamento alla
Controparte_6
• la aveva contestato tale richiesta replicando che il Parte_3 rapporto doveva considerarsi esaurito con la consegna dei lavori;
• era stato esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
Ciò premesso, la ha domandato di accertare e Parte_2 dichiarare l'inadempimento dei convenuti al contratto stipulato in Veroli il 23.12.2006 (rep. 17) per non aver completato gli impianti tecnici così come convenuto in contratto e, per l'effetto, condannarli, ciascuno per quanto di responsabilità, al risarcimento del danno quantificato in €
52.540,14 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, la Controparte_5 decadenza e la prescrizione ex art. 1667 c.c.. Nel merito, ha eccepito che:
• aveva eseguito interamente le opere appaltate, comunicando, però, in data 6.8.2008, che alcuni elementi e parti sostanziali inerenti agli impianti non erano presenti nei progetti e nelle perizie;
• a tale comunicazione non seguiva alcuna replica da parte degli interessati che, anzi,
l'avevano invitata a proseguire i lavori;
3 • in data 5.12.2008, con atto sottoscritto da dalla D.L. e dal Controparte_6
RUP geom. era stata certificata l'ultimazione dei lavori, e, in data 9.12.2008, era Per_2 stato sottoscritto congiuntamente dalle parti il certificato di regolare esecuzione, previa verifica in contradditorio dei libretti delle misure, del registro di contabilità di cantiere, del conto finale a credito dell'impresa; in particolare, nel certificato si dava atto che: i lavori svolti dalla corrispondevano a quelli indicati dal progetto e dalle CP_6 perizie, regolarmente approvate;
le registrazioni contabili corrispondevano allo stato di fatto delle opere;
i lavori risultavano realizzati con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
l'importo dei lavori, dopo la revisione tecnico-contabile, veniva confermato in quello previsto, al netto del ribasso applicato;
negli elaborati e nelle perizie non erano presenti alcuni componenti e/o allacci;
• successivamente, la stazione appaltante aveva svincolato le ritenute a garanzia, a conferma che non era stata riscontrata alcuna problematica in quanto realizzato dalla ditta esecutrice;
• a seguito di tali certificazioni aveva perso ogni titolo per poter accedere al cantiere e ogni obbligo di custodia dello stesso poiché consegnato alla committente;
• i beni e materiali inerenti all'appalto, tutti acquistati dalla in ossequio ai CP_6 dettami contrattuali, erano stati collocati in un locale tecnico, chiuso a chiave da porta di ferro;
• che a distanza di 4 anni dalla consegna dei lavori e dal certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante aveva richiesto la consegna di “documentazione” riguardante impianti a vario titolo, documentazione già in possesso della committente;
• la aveva richiesto allo Studio di Ingegneria Maggi s.r.l. di operare Parte_2 una ricognizione dei materiali mancanti per completare gli impianti, dei materiali che dovevano essere posti in opera da e di ottenere preventivi per il CP_6 completamento;
• lo aveva risposto che i materiali previsti nel progetto iniziale e in quelli in CP_2 variante erano stati già forniti dalla , erano presenti in cantiere ed erano stati CP_6 posizionati nei locali tecnici, chiusi da porte in ferro con serrature;
• in data 24.5.2018 aveva contestato ogni addebito mosso dalla Parte_2
e rigettando ogni richiesta sul punto;
[...]
• in ogni caso, la stazione appaltante era a conoscenza della non collaudabilità degli impianti, poiché alcuni componenti e/o allacci non erano presenti nel progetto.
4 In conclusione, la ha chiesto il rigetto delle domande attoree, Controparte_5 in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio lo chiedendo, in via preliminare, di essere Controparte_2 autorizzato alla chiamata in causa del terzo, essendo titolare di polizza assicurativa professionale n. 292080354. Controparte_4
Sempre in via preliminare, lo ha eccepito la prescrizione del diritto al pagamento CP_2
e risarcimento del danno fatto valere in giudizio da parte attrice, applicandosi al professionista l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente, nel caso di specie, dalla data di riconsegna del cantiere (5.12.2008), e non essendo stata inviata alcuna missiva interruttiva prima del 2.10.2020.
Nel merito, ha eccepito che:
• il cantiere era stato riconsegnato alla in data Parte_2
5.12.2008, come si evince dal certificato di ultimazioni lavori, emesso previa verifica in contraddittorio tra le parti dei lavori eseguiti dalla Controparte_6
• alla data del 9.12.2008, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, era cessato ogni obbligo contrattuale tra le parti;
• in data 27.11.2008 la “ aveva provveduto alla Parte_2 Parte_1 chiusura dei lavori defalcando le somme occorrenti per l'esecuzione di alcune lavorazioni mancanti al fine di evitare la perdita del finanziamento regionale;
• non era, poi, seguita la decurtazione dei relativi importi in quanto nella perizia di assestamento del 28.11.2008 erano state aggiunte alcune lavorazioni per il miglioramento dell'opera, con compensazione degli importi dovuti all'impresa;
• nel marzo 2012, ovvero ben tre anni dopo la riconsegna del cantiere, l'odierna attrice aveva riaperto il cantiere e accertato che il locale tecnico, dove erano stati posti i materiali necessari al completamento dell'impianto termico - circostanza verificata in contradditorio tra le parti con sopralluogo del 24.11.2008 -, era vuoto;
• solo in data 2.10.2020 la aveva avanzato Parte_2 richiesta di risarcimento del danno nei confronti della D.L., dunque, a distanza di ben oltre 10 anni dalla riconsegna del cantiere;
• alcun inadempimento era imputabile alle parti convenute.
Alla luce di quanto esposto, lo ha domandato, in via preliminare, Controparte_2 di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e, per l'effetto, rigettare la domanda
5 attrice;
nel merito, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ritenere e dichiarare il terzo Società tenuto a garantire, tenere Controparte_7 indenne, manlevare, giusta polizza assicurativa lo e, per l'effetto, Controparte_2 condannare l'assicurazione a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere tutte le somme che eventualmente lo Controparte_2 sarà tenuto a corrispondere all'attrice per capitale, interessi e spese legali. Con vittoria di
[...] spese.
Si è costituito in giudizio l'ing. eccependo in via preliminare la prescrizione del CP_3 diritto vantato all'attrice, e ciò sia considerando quale decorrenza del termine la data di consegna del cantiere (dicembre 2008), sia considerando la data in cui la stazione appaltante aveva appreso della mancanza degli impianti (marzo 2012), perché lui non aveva ricevuto alcuna lettera di messa in mora e la citazione era stata notificata ad aprile 2022; nel merito ha eccepito che:
• il 24.10.2008 erano state consegnate in cantiere le apparecchiature necessarie al completamento degli impianti ed erano state depositate all'interno dei locali tecnici, poi chiusi con chiavi custodite dalla Controparte_6
• in data 11.11.2008 e 24.11.2008 erano stati effettuati una serie di sopralluoghi sul cantiere, cui avevano preso parte tutte le parti in causa, al fine di emettere il certificato di ultimazione dei lavori e riconsegnare il cantiere;
• che, in particolare, nel verbale del sopralluogo del 24.11.2008 si dava atto della presenza del materiale accantonato all'interno dei locali tecnici;
• i lavori si erano conclusi con la dichiarazione di fine lavori del 9.12.2008, con la specifica menzione che non era stato possibile verificare e procedere al collaudo degli impianti “in quanto non sono presenti alcuni componenti e/o allacci non previsti nel progetto”;
• dopo 3 anni dalla chiusura del cantiere, il 3.3.2012, la stazione appaltante aveva chiesto all'appaltatrice e alla direzione lavori la predisposizione della domanda per acquisire l'agibilità del complesso e, in tale occasione, accedendo ai locali tecnici, si era resa conto della mancanza dei macchinari originariamente accantonati, necessari per il funzionamento degli impianti;
• che la aveva acquistato i macchinari e nel corso Parte_2 del 2013 aveva provveduto alla messa in opera e al collaudo degli impianti quantificando le spese sostenute per i lavori e l'acquisto del materiale mancante in €
6 52.540,14 cui era seguita la richiesta di pagamento nei confronti della
[...]
Controparte_6
• a lui non era imputabile alcuna responsabilità in merito alla vicenda de quo, e, comunque, non può prescindersi dal concorso del fatto colposo dell'attrice, con conseguente riduzione del quantum risarcitorio eventualmente spettante.
In conclusione, l'ing. ha domandato, in via preliminare, di accertare e dichiarare CP_3 la prescrizione del diritto per decorso del termine di cui all'art. 2946 c.c.; in via principale, rigettare le avverse domande poiché infondate;
in subordine, nella denegata ipotesi, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo della e, per l'effetto, dichiarare Parte_2 non dovuti i danni tutti che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e/o ridurre il risarcimento eventualmente dovuto tenuto conto dell'entità delle conseguenze derivate dalla condotta della stessa;
accertare e dichiarare le responsabilità dei singoli convenuti nelle loro qualità in atti in via solidale e/o concorsuale e determinare le rispettive quote nei confronti di parte attrice, quantificando l'eventuale onere spettante dall'ing. Con vittoria di spese. CP_2
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si è costituita la Controparte_4
eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e di quello
[...] all'indennità assicurativa, perché la aveva inviato la prima Parte_2 richiesta di risarcimento del danno all'assicurato solo in data 2.10.2020 e, dunque, oltre il termine decennale decorrente dalla certificazione di corretta esecuzione dei lavori dell'anno 2008; nel merito, ha eccepito che, in ogni caso, la garanzia assicurativa deve ritenersi operante nei limiti, termini e condizioni di cui alla polizza e, in particolare, dell'art. 10 delle condizioni particolari di assicurazione il quale prevede che: “nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell' ad “Associazioni temporanee Parte_4 professionali” l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato in ragione della gravità della propria colpa e della entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà”, quota che nel caso di specie non potrebbe essere superiore al 33%.
Concludendo, la ha chiesto il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri Controparte_4 confronti in quanto prescritta ex art. 2952 c.c. l'invocata obbligazione indennitaria, in quanto insussistente, inefficace e/o limitata la dedotta garanzia assicurativa, in quanto infondata in fatto e in diritto e peraltro sfornita di prova. Con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stato disposto, a carico della parte attrice, l'ordine di esibizione della Delibera di Giunta n. 110 del 9.12.2008, ex art. 210 c.p.c..
7 Nel prosieguo, rigettate le istanze istruttorie dell'attrice e della parte convenuta ing. la CP_2 causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 25.2.2025, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi integralmente trascritti.
2. I motivi della decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno formulata dalla
[...] in ragione dell'inadempimento contrattuale delle parti Parte_2 convenute al contratto di appalto del 23.12.2006, per i lavori di completamento e restauro del casale sito in località Porciano (comune di Ferentino) con destinazione eco-albergo, e, in particolare, per il mancato completamento degli impianti tecnici.
Preliminarmente, l'ing. lo Studio di Ingegneria Maggi s.r.l. e la compagnia assicurativa CP_2 hanno eccepito la prescrizione dell'azione di risarcimento danni.
Le eccezioni sono fondate.
Va premesso che in un recente arresto (sent. n. 5771/2025) la Corte di cassazione, tornando sul tema della distinzione tra garanzia per i vizi nell'appalto e responsabilità da inadempimento contrattuale, ha precisato che “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455
c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità”.
Nel caso di specie, l'attrice lamenta che l'impresa appaltatrice non avrebbe portato a termine i lavori, avendo mancato di fornire e installare i macchinari necessari al funzionamento degli impianti tecnici, per cui deve trovare applicare la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.
Ne consegue, tra l'altro, che il termine di prescrizione della domanda risarcitoria è quello decennale, decorrente da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (così
Cass. n. 29328/2024).
Nel caso di specie, la lamenta il mancato Parte_2 completamento di impianti, e asserisce che avrebbe avuto contezza della mancanza quando, nel marzo 2012, doveva predisporre la documentazione necessaria alla domanda di agibilità.
8 Sennonché, come si dirà meglio nel prosieguo, in data 9.12.2008 l'ing. nella CP_3 qualità di direttore dei lavori, dopo una verifica in loco in contraddittorio con l'impresa, ha emesso
Certificato di Regolare Esecuzione attestante che i lavori eseguiti dalla Controparte_6
[... erano corrispondenti a quelli indicati nel progetto e nelle perizie regolarmente approvate;
le registrazioni contabili erano rispondenti allo stato di fatto delle opere;
il collaudo degli impianti non era stato effettuato in quanto non presenti alcuni componenti e/o allacci non previsti nel progetto.
Il Certificato è stato sottoscritto anche dalla e dal Responsabile del Controparte_6
Procedimento, geom. Persona_3
Pertanto, vi è prova che l'odierna fosse a conoscenza delle mancanze relative agli impianti già dal 9.12.2008, ed è, quindi, a questa data che occorre fare riferimento per la decorrenza del termine prescrizionale.
Ora, l'ing. a dedotto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento danni prima CP_2 della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 5.4.2022, e lo di Controparte_2 aver ricevuto una sola lettera interruttiva, in data 2.10.2020.
Tali deduzioni sono state contestate genericamente dalla parte attrice, la quale, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., si è limitata ad affermare che “la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti” avrebbe interrotto il termine di prescrizione, senza però indicare i riferimenti precisi dei pretesi atti interruttivi, come era suo onere fare (cfr. sul punto Cass. n. 1980/2022).
Pertanto, va dichiarata la prescrizione delle pretese avanzate nei riguardi dell'ing. dello CP_2 per l'effetto, non occorre provvedere sulla domanda svolta dal Controparte_2 secondo nei confronti della Controparte_4
Orbene, per la fattispecie in esame vengono in rilievo le normative specifiche dell'appalto di opere pubbliche, in particolare il d.lgs. n. 163/2006, codice dei contratti pubblici, e il d.p.r. n.
554/1999, applicabili ratione temporis.
L'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che, per i lavori di importo superiore a
500.000,00 euro ma non eccedente il milione di euro, la stazione appaltante ha la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti dalle parti ed esibita dall'attrice su ordine del giudice, è emerso che, con specifico riferimento ai lavori per cui è causa, in data
5.12.2008 il direttore dei lavori ing. ha rilasciato, previa verifica in contraddittorio CP_3 con l'impresa esecutrice dei lavori eseguiti, il Certificato di Ultimazione Dei Lavori con cui attestava che i lavori erano stati ultimati. Tale documento è stato sottoscritto dal direttore dei
9 lavori, ing. dall'impresa esecutrice e dal responsabile del procedimento, geom. CP_3
Persona_3
Ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.p.r. n. 554/1999, regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera già eseguita, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.
Inoltre, in data 9.12.2008 l'ing. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, CP_3 da cui risulta che: i lavori eseguiti dalla erano corrispondenti a quelli Parte_3 indicati nel progetto e nelle perizie regolarmente approvate;
le registrazioni contabili erano rispondenti allo stato di fatto delle opere;
il collaudo degli impianti non era stato effettuato in quanto non presenti alcuni componenti e/o allacci non previsti nel progetto. Se ne ricava che la
D.L. aveva certificato che i lavori erano stati regolarmente eseguiti dall'impresa aggiudicataria.
Anche tale certificato reca la sottoscrizione dell'ing. dell'impresa esecutrice e del CP_3 responsabile del procedimento, geom. Persona_3
Ai sensi dell'art. 208 del d.p.r. n. 554/1999 l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori avviene sotto la piena responsabilità del direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento, il che è avvenuto nel caso di specie, per cui non può dubitarsi che il certificato sia stato emesso regolarmente.
Inoltre, con Delibera di Giunta n. 110 del 9.12.2008, la - Parte_2 preso atto del Verbale di Ultimazione Dei Lavori e degli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori del
5.12.2008, nonché del Certificato di Regolare Esecuzione del 9.12.2008 - deliberava di approvare, tra gli altri, gli atti relativi allo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione e di considerare conclusa l'opera appaltata.
Ciò posto, si ritiene che, con tale approvazione, l'opera sia stata formalmente accettata dall'amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 d.lgs. n. 163/2006.
Inoltre, l'ing. ha prodotto, in allegato n. 4 alla comparsa di risposta, la nota del CP_2
27.11.2008, a firma del geom. responsabile del procedimento, indirizzata alla D.L., con cui Per_2 egli assentiva alla chiusura dei lavori, pur in mancanza di alcune lavorazioni, “defalcando le somme occorrenti per la esecuzione delle lavorazioni mancanti”, il che depone per la fondatezza della tesi difensiva della D.L., secondo cui la stazione appaltante, pur di terminare i lavori, aveva acconsentito a che alcune lavorazioni non fossero eseguite, e aveva detratto il relativo importo dal dovuto.
10 Pertanto, il fatto, risultante documentalmente, che la stazione appaltante abbia accettato le opere eseguite dalla ditta appaltatrice senza formulare alcuna riserva non può che comportare il rigetto delle domande attoree.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Il rilievo per cui la fondatezza delle tesi delle convenute ha trovato facile riscontro nella documentazione prodotta dalla stessa parte attrice consente di ritenere che questa abbia agito in giudizio quantomeno con colpa grave, e giustifica la condanna della medesima a pagare alla
, che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., Controparte_5 un'ulteriore somma, che si ritiene equo quantificare in misura pari a quella riconosciuta per compensi di lite (€ 7.052,00).
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara prescritte le domande nei confronti dell'ing. e dello CP_3 [...]
Controparte_2
2. Rigetta le domande formulate nei confronti della;
Controparte_5
3. condanna la al rimborso delle spese di giudizio Parte_2 in favore delle parti convenute e della terza chiamata, spese che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. condanna a pagare alla parte alla Parte_2 [...]
, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., l'ulteriore somma di € 7.052,00. Controparte_5
Così deciso in Frosinone il giorno 23.10.2025.
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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