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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6041 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40413 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliato in Delianova (RC), Via S.Elia n. 42, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Domenico Licastro che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione Controparte_2
pagina 1 di 5 Contr avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/10 prot. 0051981del
6.7.2023 della somma di euro 79.576,79, per la ripetizione di somme indebitamente percepite per gli anni dal 1996 al 2000.
Parte attrice eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto prot. n.
.2014.1387 del 17.3.2014 e la prescrizione. CP_4
Si costituiva la , eccependo la regolarità della notifica dell'atto presupposto CP_1
e l'infondatezza dell'opposizione, nonché proponendo domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro 79.576,79, oltre accessori.
Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 4.4.2025 parte attrice concludeva per l'annullamento dell'ingiunzione, la ” concludeva per il CP_1 rigetto della domanda e l'accoglimento della riconvenzionale ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che l'eventuale nullità della notifica dell'atto presupposto non incide, in ogni caso, nel presente giudizio, in quanto, trattandosi di opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639/10, la stessa è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'amministrazione, con il conseguente potere e dovere del giudice di accertare comunque il rapporto sostanziale ed il merito della pretesa creditoria, nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione
(per tutte Cass. civ. Sez. III Sent., 29/01/2019, n. 2355), anche a prescindere da una richiesta espressa (Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 21/09/2017) 12/12/2017,
n. 29653; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 03/11/2011, n. 22792).
Il profilo della nullità della notifica dell'atto presupposto sarà esaminato, peraltro, nell'ambito dell'eccezione di prescrizione.
Per quanto concerne proprio l'eccezione di prescrizione, in tema di aiuti comunitari all'agricoltura, qualora ”, chieda, come è nella fattispecie in esame, con CP_1
l'ingiunzione ex art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la sola ripetizione di quanto pagina 2 di 5 indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione, si versa in materia di ripetizione dell'indebito e non di sanzione amministrativa.
Ciò specificato, il Regolamento UE del Consiglio n. 2988/95 del 18 dicembre
1995, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità, e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'articolo 3, n.1, il termine di prescrizione quadriennale.
Tuttavia tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve, ma non inferiore ai tre anni, o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (Cass. civ., Sez. II, 22/01/2007, n. 1274;
Cass. civ., Sez. I, 01/02/2005, n. 1995)
Conseguentemente, per la indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale che prevede il termine di prescrizione superiore a quattro anni, vale a dire quello ordinario di dieci anni, non contrasta con il detto regolamento e deve essere applicata, pur se preesistente alla fonte normativa comunitaria.
Il diritto a riscuotere le somme per indebito conseguimento di aiuti comunitari si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto, perché è con tale percezione che si perfeziona l'illecito amministrativo (Cass. civ., Sez. II,
21/12/2011, n. 28048; Cons. Stato, Sez. II, 20/12/2000, n. 2196), ovvero, in ogni caso, a decorrere dalla data della commissione dell'irregolarità (Corte di giustizia pagina 3 di 5 Comunità Europee Sez. II Sent., 29/01/2009, n. 279/07; Corte di giustizia
Comunità Europee Sez. II, 29/01/2009, n. 280/07).
Inoltre, il giudice comunitario, dopo aver ribadito che il termine di prescrizione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 è applicabile sia alle irregolarità che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 di tale regolamento, sia ad irregolarità che costituiscono l'oggetto di una misura amministrativa volta alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, conformemente all'articolo 4 del citato regolamento, ha precisato al punto 56 della decisione che “salva l'ipotesi di una sospensione del procedimento amministrativo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, gli atti istruttori o volti al perseguimento dell'irregolarità adottati dall'autorità competente e portati a conoscenza della persona interessata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento, non comportano l'effetto di interrompere il termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno
2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, punto 72)” e che, punto 57 della decisione, “l'autorità competente ha il dovere di adottare i provvedimenti amministrativi volti al recupero del vantaggio economico indebitamente accordato comunque entro il termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95” (Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 02-03-
2017, n. 584/15).
Orbene, il recupero riguarda somme erogate dal 1996 al 2000 ed il primo atto interruttivo è rappresentato dalla nota prot. DOOU/05-2678 del 14.7.2005, in atti.
Per il periodo successivo si pone la questione della validità o meno della notifica del provvedimento di accertamento dell'indebito prot. n. .2014.1387 del CP_4
17.3.2014.
pagina 4 di 5 Orbene, la notifica del suddetto atto è stata effettuata nel 2014 in Cosoleto (RC),
Via Cesare Battisti n. 9, mentre dal certificato storico di residenza, in atti (doc. n. 4 fascicolo parte opponente), dal 5.3.2010 risulta residente in Parte_1
Contrada Moio S.n.c., e, dunque, in quanto effettuata in un indirizzo errato, la notifica deve considerarsi nulla ed inidonea ad interrompere la prescrizione.
Non sposta i termini della questione la visura camerale prodotta da , la quale CP_1 indica l'indirizzo di Cosoleto (RC), Via Cesare Battisti n. 9, in quanto aggiornata, come risulta in calce alla visura stessa, al protocollo del 2006, mentre il certificato storico di residenza è stato rilasciato il 22.8.2023 e, in ogni caso, vi è oggettiva incertezza in ordine alla effettiva effettuazione della notifica all'indirizzo esatto.
Ne consegue che, essendo l'ulteriore atto interruttivo rispetto alla nota prot. n.
DOOU/05-2678 del 14.7.2005 la notifica dell'ingiunzione oggi opposta del
9.8.2023, il termine decennale di prescrizione deve ritenersi decorso e, in accoglimento dell'opposizione, il credito è prescritto e l'ingiunzione è annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara prescritto il credito;
b) accoglie l'opposizione; c) annulla l'ingiunzione opposta;
d) condanna la ”, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 19.4.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40413 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliato in Delianova (RC), Via S.Elia n. 42, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Domenico Licastro che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione Controparte_2
pagina 1 di 5 Contr avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/10 prot. 0051981del
6.7.2023 della somma di euro 79.576,79, per la ripetizione di somme indebitamente percepite per gli anni dal 1996 al 2000.
Parte attrice eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto prot. n.
.2014.1387 del 17.3.2014 e la prescrizione. CP_4
Si costituiva la , eccependo la regolarità della notifica dell'atto presupposto CP_1
e l'infondatezza dell'opposizione, nonché proponendo domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro 79.576,79, oltre accessori.
Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 4.4.2025 parte attrice concludeva per l'annullamento dell'ingiunzione, la ” concludeva per il CP_1 rigetto della domanda e l'accoglimento della riconvenzionale ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che l'eventuale nullità della notifica dell'atto presupposto non incide, in ogni caso, nel presente giudizio, in quanto, trattandosi di opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639/10, la stessa è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'amministrazione, con il conseguente potere e dovere del giudice di accertare comunque il rapporto sostanziale ed il merito della pretesa creditoria, nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione
(per tutte Cass. civ. Sez. III Sent., 29/01/2019, n. 2355), anche a prescindere da una richiesta espressa (Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 21/09/2017) 12/12/2017,
n. 29653; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 03/11/2011, n. 22792).
Il profilo della nullità della notifica dell'atto presupposto sarà esaminato, peraltro, nell'ambito dell'eccezione di prescrizione.
Per quanto concerne proprio l'eccezione di prescrizione, in tema di aiuti comunitari all'agricoltura, qualora ”, chieda, come è nella fattispecie in esame, con CP_1
l'ingiunzione ex art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la sola ripetizione di quanto pagina 2 di 5 indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione, si versa in materia di ripetizione dell'indebito e non di sanzione amministrativa.
Ciò specificato, il Regolamento UE del Consiglio n. 2988/95 del 18 dicembre
1995, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità, e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'articolo 3, n.1, il termine di prescrizione quadriennale.
Tuttavia tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve, ma non inferiore ai tre anni, o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (Cass. civ., Sez. II, 22/01/2007, n. 1274;
Cass. civ., Sez. I, 01/02/2005, n. 1995)
Conseguentemente, per la indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale che prevede il termine di prescrizione superiore a quattro anni, vale a dire quello ordinario di dieci anni, non contrasta con il detto regolamento e deve essere applicata, pur se preesistente alla fonte normativa comunitaria.
Il diritto a riscuotere le somme per indebito conseguimento di aiuti comunitari si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto, perché è con tale percezione che si perfeziona l'illecito amministrativo (Cass. civ., Sez. II,
21/12/2011, n. 28048; Cons. Stato, Sez. II, 20/12/2000, n. 2196), ovvero, in ogni caso, a decorrere dalla data della commissione dell'irregolarità (Corte di giustizia pagina 3 di 5 Comunità Europee Sez. II Sent., 29/01/2009, n. 279/07; Corte di giustizia
Comunità Europee Sez. II, 29/01/2009, n. 280/07).
Inoltre, il giudice comunitario, dopo aver ribadito che il termine di prescrizione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 è applicabile sia alle irregolarità che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 di tale regolamento, sia ad irregolarità che costituiscono l'oggetto di una misura amministrativa volta alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, conformemente all'articolo 4 del citato regolamento, ha precisato al punto 56 della decisione che “salva l'ipotesi di una sospensione del procedimento amministrativo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, gli atti istruttori o volti al perseguimento dell'irregolarità adottati dall'autorità competente e portati a conoscenza della persona interessata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento, non comportano l'effetto di interrompere il termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno
2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, punto 72)” e che, punto 57 della decisione, “l'autorità competente ha il dovere di adottare i provvedimenti amministrativi volti al recupero del vantaggio economico indebitamente accordato comunque entro il termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95” (Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 02-03-
2017, n. 584/15).
Orbene, il recupero riguarda somme erogate dal 1996 al 2000 ed il primo atto interruttivo è rappresentato dalla nota prot. DOOU/05-2678 del 14.7.2005, in atti.
Per il periodo successivo si pone la questione della validità o meno della notifica del provvedimento di accertamento dell'indebito prot. n. .2014.1387 del CP_4
17.3.2014.
pagina 4 di 5 Orbene, la notifica del suddetto atto è stata effettuata nel 2014 in Cosoleto (RC),
Via Cesare Battisti n. 9, mentre dal certificato storico di residenza, in atti (doc. n. 4 fascicolo parte opponente), dal 5.3.2010 risulta residente in Parte_1
Contrada Moio S.n.c., e, dunque, in quanto effettuata in un indirizzo errato, la notifica deve considerarsi nulla ed inidonea ad interrompere la prescrizione.
Non sposta i termini della questione la visura camerale prodotta da , la quale CP_1 indica l'indirizzo di Cosoleto (RC), Via Cesare Battisti n. 9, in quanto aggiornata, come risulta in calce alla visura stessa, al protocollo del 2006, mentre il certificato storico di residenza è stato rilasciato il 22.8.2023 e, in ogni caso, vi è oggettiva incertezza in ordine alla effettiva effettuazione della notifica all'indirizzo esatto.
Ne consegue che, essendo l'ulteriore atto interruttivo rispetto alla nota prot. n.
DOOU/05-2678 del 14.7.2005 la notifica dell'ingiunzione oggi opposta del
9.8.2023, il termine decennale di prescrizione deve ritenersi decorso e, in accoglimento dell'opposizione, il credito è prescritto e l'ingiunzione è annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara prescritto il credito;
b) accoglie l'opposizione; c) annulla l'ingiunzione opposta;
d) condanna la ”, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 19.4.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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