Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 2936/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Verde (C.F. ) e Antonio C.F._2
Tagliafierro ( ), domiciliato come in atti;
C.F._3
- ATTORE –
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._4
difeso dagli avv.ti Lorenzo Verde (C.F. ) e Antonio Tagliafierro C.F._2
( ), domiciliato come in atti;
C.F._3
- ATTORE –
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._5
difeso dagli avv.ti Lorenzo Verde (C.F. ) e Antonio Tagliafierro C.F._2
( ), domiciliato come in atti;
C.F._3
- ATTORE –
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._6
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Verde (C.F. ) e Antonio C.F._2
Tagliafierro ( ), domiciliata come in atti;
C.F._3
- ATTORE –
1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.m Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi (C.F. ), domiciliata come C.F._7
in atti;
-CONVENUTO –
OGGETTO: buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 13.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 10.4.2024 e Parte_1 Parte_3 CP_1 CP_2
hanno convenuto in giudizio premettendo di aver acquistato, nel
[...] Controparte_3
corso degli anni, numerosi buoni fruttiferi postali, e precisamente:
1) n. 02.838.42213 per lire 5.000.000, emesso il 25.11.1994 in favore di Parte_3
2) n. 02.838.42313 per lire 5.000.000, emesso il 25.11.1994 in favore di Parte_3
3) n. 02838.42413 per lire 5.000.000, emesso il 25.11.1994 in favore di Parte_3
4) n. 02.838.42513 per lire 5.000.000, emesso il 25.11.1994 in favore di Parte_3
5) n. 01.039.45211 per lire 500, emesso il 28.2.1995 in favore di Parte_3
6) n. 06.198.70612 per lire 1.000.000, emesso il 28.2.1995 in favore di Parte_3
7) n. 06.198.70512 per lire 1.000.000, emesso il 28.2.1995 in favore di Parte_3
8) n. 06.198.70412 per lire 1.000.000, emesso il 28.2.1995 in favore di CP_1
9) n. 01.039.45111 per li 500, emesso il 28.2.1995 in favore di CP_1
10) n. 06.198.70312 per lire 1.000.000, emesso il 28.2.1995 in favore di CP_1
11) n. 08462.998.12 per lire 1.000.000, emesso il 9.4.1996 in favore di Parte_3
12) n. 06462.997.12 per lire 1.000.000, emesso il 9.4.1996 in favore di CP_1
13) n. 00000030022710036 per € 250, emesso il 18.1.2001 in favore di Parte_3
14) n. 00000030030310055 per € 250, emesso il 23.4.2001 in favore di Parte_3
15) n. 021510710457 per € 5.000, emesso il 18.12.2001 in favore di;
Controparte_2
16) n. 021510510410 per € 5.000, emesso il 18.12.2001 in favore di;
Controparte_2
17) n. 021510610480 per € 5.000, emesso il 18.12.2001 in favore di;
Controparte_2
18) n. 00000026470010362 per € 2.500, emesso il 17.1.2002 in favore di e Controparte_2
; Parte_1
2 19) n. 00000021512710462 per € 5.000 emesso il 17.1.2002 in favore di e Controparte_2
; Parte_1
20) n. 00000021512810439 per € 5.000 emesso il 17.1.2002 in favore di e Controparte_2
. Parte_1
Hanno quindi riferito di aver appreso nel 2020, allorché ne hanno chiesto il rimborso, che detti buoni erano prescritti, nonostante sui titoli non fosse specificato alcun termine (a differenza di quanto accaduto in relazione a diverso buono postale non oggetto di causa) e senza che
[...]
li avesse informati di tale circostanza. CP_3
Tale comportamento, secondo la prospettazione attorea, avrebbe violato il principio di buona fede per non essersi attivata per elidere le possibili conseguenze dannose in capo ai CP_3
possessori dei buoni postali, venendo meno al dovere di trasparenza e di informazione: in particolare la convenuta non solo non avrebbe apposto sui singoli buoni i timbri indicanti la data di prescrizione, ma nemmeno avrebbe consegnato idonei opuscoli informativi illustrativi del prodotto e delle sue caratteristiche. Tale condotta non solo non consentirebbe alla convenuta di eccepire la prescrizione, ma avrebbe comunque cagionato un danno patrimoniale risarcibile agli attori per non aver potuto incassare il valore dei buoni.
Pertanto hanno chiesto in primo luogo di accertare il loro diritto di incassare le somme di cui ai buoni postali acquistati, oltre interessi, ricapitalizzazione e rivalutazione;
in subordine hanno invocato la responsabilità ex art. 1218 c.c. di , con conseguente risarcimento del danno CP_3 calcolato in € 500.000.
Si è costituita eccependo la prescrizione dei buoni oggetto di causa e in ogni Controparte_3
caso chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 13.3.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c.
La domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Deve dichiararsi la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali oggetto di causa, accogliendo la relativa eccezione formulata da . CP_3
In base all'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L'articolo è stato abrogato dall'art. 7 del d.lgs. n. 284/1999,
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei
3 libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. In seguito, l'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
A norma dell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, “le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente”. Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza, individuata non più nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella “data di scadenza del titolo” (Cass. 23006/2023).
La data di scadenza di ciascun titolo deve ricavarsi sulla base della specifica disciplina regolativa delle diverse tipologie dei buoni oggetto di causa, disposta dai relativi decreti ministeriali e precisamente:
- i buoni emessi il 25.11.1994 e il 28.2.1995 appartengono alla serie AD, emessa sulla base del D.M. 23.7.1987, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 221/1987, con scadenza prevista al compimento dell'undicesimo anno successivo a quello di emissione;
- i buoni emessi il 9.4.1996 appartengono alla serie AE, emessa sulla base del D.M.
13.10.1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 225/1995, con scadenza prevista al compimento del dodicesimo anno successivo a quello di emissione;
- il buono emesso il 18.1.2001 appartiene alla serie AA1 emessa sulla base del D.M. 19
dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300/2000, il cui art. 18 ne stabilisce la scadenza al termine del sesto anno successivo a quello di emissione;
- il buono emesso il 23.4.2001 appartiene alla serie AA2 emessa sulla base del D.M. 29 marzo
2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 87/2001, con scadenza prevista al compimento del settimo anno dalla data di emissione (art.8);
- i buoni emessi il 18.12.2001 e il 17.1.2002 appartengono alla serie AA3, emessa sulla base del D.M. 17 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 246/2001, con scadenza prevista al compimento del settimo anno dalla data di emissione (art.8).
Orbene, applicando il termine decennale a partire da ciascuna delle scadenze dei buoni prevista dal relativo decreto, tutti i titoli oggetto di causa appaiono irrimediabilmente prescritti.
Né il decorso del termine di prescrizione può dirsi perturbato dall'impossibilità degli attori di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso a causa – a loro dire – della condotta omissiva di
. È infatti noto che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della CP_3
4 decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.
22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
Ad avviso del Tribunale nemmeno appare ravvisabile una violazione degli obblighi informativi in capo a . Nel rammentare che i buoni oggetto di causa reca l'espressa e inequivoca CP_3 dizione “a termine”, va ribadito che essi fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, dove sono indicate le caratteristiche dei titoli e ogni altro elemento ritenuto necessario per informare e tutelare il consumatore, in piena osservanza, tra le altre, anche delle regole della trasparenza da parte dell'emittente (Tribunale di Napoli Nord,
753/2024). In altre parole la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta ufficiale appare idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti
(Cass. S. U. 3963/2019). Ciò d'altronde è coerente con la natura di titoli di legittimazione ex art. 2002 dei buoni postali fruttiferi (Cass. 27809/2005, Cass. S.U. 13979/2007, Cass. 19002/2017,
Cass. S.U. 3963/2019), per i quali è ben possibile l'integrazione da parte di fonti normative esterne
(quali i decreti ministeriali) ex art. 1339 c.c., da cui discende l'incompatibilità “con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto” (Cass. S.U. 3963/2019).
Infatti “la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore” (Cass. 33631/2024)
Pertanto, in considerazione della natura di documenti di legittimazione (e quindi soggetti ad integrazione ad opera delle predette fonti normativi) e considerata l'espressa previsione di un termine di validità dei buoni (chiaramente risultante sul titolo in questione dalla dicitura “a termine”), gli intestatari avrebbero potuto e dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la scadenza dei buoni fruttiferi postali.
5 Nessuna violazione dei principi di correttezza è dunque ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte degli attori, i quali erano tenuti a conoscere l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita, dal momento che la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla
Gazzetta ufficiale garantisce la conoscenza o comunque la conoscibilità delle condizioni di emissione e assolve agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario (in tal senso vedi anche
Trib. Bergamo 2051/2019).
È infine il caso di precisare che il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di
Salerno il 18.12.2024 su questione sovrapponibile a quella oggetto dell'odierna controversia, e sulla base della quale gli attori all'udienza del 13.3.2025 avevano sollecitato un rinvio, è stata dichiarato inammissibile dalla Prima presidente della Corte di cassazione con decreto del 23.1.2025.
Per i motivi sopra profusi la domanda non può essere accolta, essendo i buoni oggetto di causa ormai prescritti e dovendosi la richiesta di risarcimento del danno formulata dagli attori.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e , in solido fra Parte_1 Parte_3 CP_1 Controparte_2
loro, al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in Controparte_3 complessivi € 2.500, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 25/03/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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