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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 27978/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti GIUSI PEZZELLA e
ALESSANDRO AURELI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80.
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
18.07.2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data 15.5.2024) del 19.06.2024 (all'esito della quale il giudice ha emesso decreto di non omologa e disposto l'archiviazione), risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è infondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente non è affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80.
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c. , né successivamente.
In carenza dei requisiti medico legali, la domanda deve essere respinta.
3. Le spese processuali
Con riguardo alle spese di lite, si osserva che l'art. 152 disp. att. prevede l'irripetibilità delle spese di lite in favore di quanti versino in determinate condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF
Pag. 2 di 4 relativo all'anno precedente quello della pronuncia) in relazione alle quali l'interessato “…con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003);
Nella fattispecie, tuttavia, la parte ricorrente ha dichiarato espressamente il possesso di redditi superiori al limite legale sicchè, in assenza delle condizioni prescritte dal richiamato art. 42 co. 11 l. 269/2003, va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, comportante la valutazione di questioni di limitata complessità, nonché delle fasi del giudizio.
Analogamente deve provvedersi per le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.101,55, di cui € 404,55 per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre I.V.A. e C.P.A.
Pag. 3 di 4 - pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 27978/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti GIUSI PEZZELLA e
ALESSANDRO AURELI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80.
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
18.07.2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data 15.5.2024) del 19.06.2024 (all'esito della quale il giudice ha emesso decreto di non omologa e disposto l'archiviazione), risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è infondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente non è affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80.
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c. , né successivamente.
In carenza dei requisiti medico legali, la domanda deve essere respinta.
3. Le spese processuali
Con riguardo alle spese di lite, si osserva che l'art. 152 disp. att. prevede l'irripetibilità delle spese di lite in favore di quanti versino in determinate condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF
Pag. 2 di 4 relativo all'anno precedente quello della pronuncia) in relazione alle quali l'interessato “…con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003);
Nella fattispecie, tuttavia, la parte ricorrente ha dichiarato espressamente il possesso di redditi superiori al limite legale sicchè, in assenza delle condizioni prescritte dal richiamato art. 42 co. 11 l. 269/2003, va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, comportante la valutazione di questioni di limitata complessità, nonché delle fasi del giudizio.
Analogamente deve provvedersi per le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.101,55, di cui € 404,55 per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., oltre I.V.A. e C.P.A.
Pag. 3 di 4 - pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
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