Art. 4.
Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per la concessione ed i relativi canoni, anche per le pubblicita' che gia' esistono e divengono soggette a concessione a senso dell'art. 1 della presente legge.
Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per la concessione ed i relativi canoni, anche per le pubblicita' che gia' esistono e divengono soggette a concessione a senso dell'art. 1 della presente legge.