Articolo 4 della Legge 22 maggio 1933, n. 608
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 luglio 1933
Art. 4.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per la concessione ed i relativi canoni, anche per le pubblicita' che gia' esistono e divengono soggette a concessione a senso dell'art. 1 della presente legge.


Entrata in vigore il 2 luglio 1933