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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente
Ettore Di Roberto Giudice rel.
Maurizio Drigani Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2146/2024 V.G., avente ad oggetto: Adozione di maggiorenne tra:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Saloni Parte_1
e nato in [...] il [...] CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero
--
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 ha dedotto: di voler adottare di essere Pt_1 CP_1
vedova, a seguito del decesso del marito ( ), in data 20.02.2024; di avere tre figlie Persona_1
maggiorenni, (26.11.1996), (12.03.1998) e (18.12.2002), le quali hanno Per_2 Persona_3 Per_4 tutte assentito all'adozione in oggetto (come da dichiarazioni scritte allegate all'atto introduttivo); che anche i genitori dell'adottando hanno prestato il loro assenso all'adozione in questione (tramite atto notarile, pure in atti, apostillato e regolarmente tradotto in italiano); che sussistono tutte le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
All'udienza delegata del 9.1.2025 adottante e adottando, comparsi personalmente, hanno espresso il loro consenso all'adozione.
In tale sede ha tra le altre cose precisato: di non svolgere attività lavorativa per motivi di Pt_1
salute; di percepire un reddito di inclusione;
di vivere in una casa popolare, pagando un canone mensile di 50,00 euro;
di non avere beni di proprietà; di aver conosciuto attraverso altri amici, CP_1
circa un anno e mezzo fa, in seguito tra di loro essendo nata un'amicizia; che l'uomo le è stato vicino nei momenti difficili vissuti recentemente, anche ospitandola in caso di bisogno;
che ha avuto CP_1 modo di instaurare un buon rapporto anche con le sue tre figlie;
di non aver ancora conosciuto i genitori dell'adottando. alla solita udienza ha dichiarato: di vivere in affitto;
di lavorare come edile in forza di regolare CP_1
contratto; di essere in Italia da circa 3 anni, avendo un permesso come richiedente asilo;
di conoscere la ricorrente da circa un anno;
di averla aiutata a risistemare la casa e da allora di aver instaurato con lei un bel rapporto, avendola anche ospitata in alcune occasioni;
di conoscere bene e , Per_3 Per_4
meno Per_2
Sono comparse davanti al giudice delegato anche due delle tre figlie della ricorrente ( e Persona_3
), le quali hanno confermato di concordare con l'adozione in oggetto;
essendo stato invece Per_4 rappresentato l'impedimento di Per_2
All'esito, il legale della ricorrente ha insistito e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il P.M. ha espresso il parere di legge in data 24.1.2025.
Venendo quindi a decidere il presente giudizio, si osserva quanto segue.
Va premesso in termini generali che in origine il provvedimento richiesto al Tribunale in materia aveva carattere meramente autorizzativo, essendo l'adozione essenzialmente determinata (cfr. Cass.
6761/2012, in motivazione) “dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del
Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione “conviene” all'adottando (art. 312 cod. civ.), senza alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti per
l'adozione di minori (Corte cost., sentenza n. 89 del 1993)”.
L'adozione di persone maggiori di età storicamente aveva, infatti, la funzione di assicurare la discendenza a chi non l'avesse, proteggendosi dunque l'interesse dell'adottante a poter trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui sia legato da rapporti di affetto (così anche consentendosi all'adottato di godere dei vantaggi di ordine sociale ed economico derivanti dall'acquisto del nuovo status).
Nel corso degli anni, tuttavia, l'istituto ha assunto finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle originarie, essendosene ampliato l'ambito di operatività (anche al fine di valorizzare istanze solidaristiche sempre più diffuse nel contesto sociale).
Si è così giunti a ritenere che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio ma anche quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto (Cass. sez. I n. 2426 del 3.2.2006).
La Corte Costituzionale è poi intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. non solo nella parte in cui non consente l'adozione di maggiorenne anche da parte di coloro che abbiano figli legittimi o legittimati maggiorenni (ritenendo, perciò, non ostativa la presenza di figli ove sussista il requisito, non previsto esplicitamente dalla legge, del consenso di costoro: cfr. Corte
Cost., sent. 19.5.1988, n. 557), ma anche in quella in cui prevede che l'adozione in questione non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali dell'adottante minorenni, o se maggiorenni, non consenzienti (cfr. Corte. Cost., sent. 20.07.2004, n. 245).
Per altro verso, la Corte di Cassazione ha precisato – in un'ottica costituzionalmente e convenzionalmente conforme agli artt. 2, 3 e 30 Cost. nonché 8 CEDU – che l'adozione di persona maggiorenne debba essere consentita anche in deroga ai requisiti di età richiesti dall'art. 291 c.c. al fine “tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris”, al punto che l'istituto in parola “nell'accezione e configurazione sociologica assunta negli ultimi decenni, […] ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili” (cfr.
Cass. civ., sez. I, sent. 3.4.2020, n. 7667).
Ad oggi, dunque, al Tribunale è riconosciuto un ampio potere discrezionale, potendosi addivenire ad una declaratoria di rigetto della domanda nonostante la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 312 c.c., ovvero ad un accoglimento della stessa pur in difetto di alcuni di essi.
Ne consegue che deve riconoscersi al provvedimento giudiziale non più una mera finalità di ricezione della volontà delle parti in presenza delle condizioni previste dalla legge, bensì un vero e proprio effetto costitutivo;
mentre il consenso dell'adottante e dell'adottando devono qualificarsi quali meri presupposti dell'adozione, atti strumentali non negoziali, i cui effetti giuridici sono subordinati ad una valutazione del giudice non più astratta, ma da effettuarsi di volta in volta avuto riguardo allo specifico caso concreto.
Ebbene, nella fattispecie in esame il Collegio ritiene che non sussista quella situazione di “unità familiare” (i.e.: relazione affettiva a immagine di un rapporto filiale) individuata dalla più recente giurisprudenza (anche di questo Tribunale) quale elemento costitutivo imprescindibile dell'istituto
(cfr., tra le altre, Trib. Bergamo, sent. 11.9.2020 n. 13 e Trib. Rimini, sent.
2.5.2023 n. 5); tanto alla luce del complesso delle risultanze in atti, come riportate in premessa.
Potrebbe al più configurarsi l'esistenza di un rapporto di amicizia tra le parti (peraltro sorto solo in epoca recente): un rapporto del genere, tuttavia, di per sé non costituisce elemento sufficiente a fondare la domanda. Diversamente, lo si ribadisce, è necessario che l'adottante si comporti come genitore sociale dell'adottando, in ragione di un vincolo affettivo analogo a quello familiare e di ciò non è stata fornita adeguata prova in atti.
La verifica rigorosa da parte del Tribunale di tale specifico presupposto appare, del resto, imprescindibile, in modo da prevenire un uso improprio dell'istituto (anche tenuto conto che dall'adozione derivano effetti sul piano dell'acquisto della cittadinanza e dei diritti connessi;
cfr.
Cass. sez. I ord. n. 3462 del 3.2.2022).
Concludendo, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Nulla in punto spese in assenza di contraddittori.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda di ricorso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al P.M., nonchè per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso alla Spezia, nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani