Ordinanza cautelare 3 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 20 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 5 aprile 2024
Ordinanza collegiale 5 aprile 2024
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01473/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2020 REG.RIC.
N. 01092/2024 REG.RIC.
N. 00324/2020 REG.RIC.
N. 00033/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro CI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polignano A Mare, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polignano A Mare, non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala, NC SO e Gennaro CI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polignano A Mare, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala, Gennaro CI e NC SO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polignano A Mare, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Quanto al ricorso introduttivo n. 212 del 2020, per l''annullamento:
- “dell''ordinanza n. 23/U.T. – 485/RG., prot. n. 44695, adottata dall''Area IV – tecnica, Servizio di Edilizia Privata del Comune di Polignano a Mare in data 12 dicembre 2019 e ricevuta dal ricorrente in data 24 dicembre 2019, con la quale è stata ordinata l''immediata sospensione dei lavori indicati nella premessa dell''impugnata ordinanza comunale, con riserva di ogni successivo provvedimento che si rendesse necessario adottare;
- della nota prot. n. 42129/2019 resa dal Comando di Polizia Locale – Area metropolitana di Bari – Comune di Polignano a Mare in data 22 novembre 2019 e del verbale di sopralluogo ad essa allegato;
- del verbale di sopralluogo urbanistico – edilizio redatto dal Comando di Polizia Locale – Area metropolitana di Bari – Comune di Polignano a Mare in data 4 ottobre 2019;
- di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale, ancorché non noto, afferenti alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, che, comunque, possano ledere gli interessi della parte ricorrente”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 13.9.2020, per l’annullamento:
- “della nota prot. n. 7348 adottata in data 21 luglio 2017 dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con la quale è stato formulato il preavviso di parere contrario ai sensi dell''articolo 10/bis della legge n. 241/1990, in combinato disposto con la legge n. 106/2011, di conversione del decreto – legge n. 70/2011, mai notificata al ricorrente ed il cui contenuto è stato conosciuto solo in data 18 giugno 2020;
- della nota prot. n. 8188 adottata in data 21 agosto 2017 dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con la quale è stato espresso, ai sensi dell''articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, il parere negativo alla sanatoria dei lavori de quibus, mai notificata al ricorrente ed il cui contenuto è stato conosciuto solo in data 18 giugno 2020;
- della nota prot. n. 28285/2017 adottata in data I settembre 2017 dal Comune di Polignano a Mare - Struttura Urbanistica ed Edilizia, con la quale è stato disposto il diniego definitivo dell''istanza di condono edilizio ex lege n. 326/2003, richiesto dal ricorrente con nota prot. n. 18162 del 10 dicembre 2004, P.R. 507, mai notificata al ricorrente ed il cui contenuto è stato conosciuto solo in data 18 giugno 2020;
- di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale, ancorché non noto, afferenti alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, che, comunque, possano ledere gli interessi della parte ricorrente”.
Quanto al ricorso introduttivo n. 324 del 2020, per l’annullamento:
- dell'”ordinanza di sospensione dei lavori” n.23/UT-485RG prot. n.44695, adottata dal Dirigente dell'Area IV Tecnica, Servizio di Edilizia Privata del Comune di Polignano a Mare in data 12 dicembre 2019 (il provvedimento è stato notificato alla ricorrente il successivo 24 dicembre 2019);
- degli atti presupposti e connessi tra cui, segnatamente, gli “atti istruttori” menzionati nella predetta ordinanza.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.9.2020, per l'annullamento:
- della nota prot. n. 7348 adottata in data 21 luglio 2017 dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con la quale è stato formulato il preavviso di parere contrario ai sensi dell'articolo 10/bis della legge n. 241/1990, in combinato disposto con la legge n. 106/2011, di conversione del decreto – legge n. 70/2011;
- della nota prot. n. 8188 adottata in data 21 agosto 2017 dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con la quale è stato espresso, ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, il parere negativo alla sanatoria dei lavori de quibus, per asserita sussistenza dei vincoli imposti con D.G.R. n. 13203 del 23 dicembre 1982, con D.M. del giorno 1 agosto 1985 a ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, oltre che con UCP, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
- della nota prot. n. 28285/2017 adottata in data 1° settembre 2017 dal Comune di Polignano a Mare – Struttura Urbanistica ed Edilizia, con la quale è stato disposto il diniego definitivo dell'istanza di condono edilizio ex lege n. 326/2003, richiesto dal Sig. -OMISSIS- con nota prot. n. 18162 del 10 dicembre 2004, P.R. 507;
- di ogni altro atto presupposto e connesso ai sopra richiamati provvedimenti.
Quanto al ricorso n. 33 del 2022, per l''annullamento:
- dell’ordinanza n. 12/U.T. - 268/RG., prot. n. 31886, adottata dall’Area IV - Tecnica, Servizio di Edilizia Privata del Comune di Polignano a Mare in data 5 ottobre 2021 e notificata ai ricorrenti in data 25 ottobre 2021, con la quale si è loro ordinata la demolizione delle opere indicate nella premessa dell’impugnata ordinanza comunale, asseritamente eseguite in assenza di titolo abilitativo, ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo;
- della nota prot. n. 28285/2017 adottata in data 1° settembre 2017 dal Comune di Polignano a Mare - Struttura Urbanistica ed Edilizia, con la quale è stato disposto il diniego definitivo dell’istanza di condono edilizio ex lege n. 326/2003, richiesto dai ricorrenti con nota prot. n. 18162 del 10 dicembre 2004, P.R. 507, mai notificata ai ricorrenti ed il cui contenuto è stato conosciuto solo in data 18 giugno 2020 (il provvedimento in questione è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, nell’ambito del procedimento incardinato con R.G.N. 212/2020, innanzi alla Terza Sezione di codesto Tribunale);
- dell’ordinanza n. 23/U.T. - 485/RG., prot. n. 44695, adottata dall’Area IV – tecnica, Servizio di Edilizia Privata del Comune di Polignano a Mare in data 12 dicembre 2019 e ricevuta dai ricorrenti in data 24 dicembre 2019, con la quale si è loro ordinata l’immediata sospensione dei lavori indicati nella premessa dell’impugnata ordinanza comunale (il provvedimento in questione è stato impugnato con ricorso incardinato con R.G.N. 212/2020, innanzi alla Terza Sezione di codesto Tribunale);
- della nota prot. n. 42129/2019 resa dal Comando di Polizia Locale - Area metropolitana di Bari - Comune di Polignano a Mare in data 22 novembre 2019 e del verbale di sopralluogo ad essa allegato;
- del verbale di sopralluogo urbanistico - edilizio redatto dal Comando di Polizia Locale - Area metropolitana di Bari - Comune di Polignano a Mare in data 4 ottobre 2019;
- di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale, ancorché non noto, afferenti alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, che, comunque, possano ledere gli interessi delle parti ricorrenti.
Quanto al ricorso n. 1092 del 2024, per l’annullamento:
- del provv.to prot. n. 24589 del 04.07.2024 trasmesso in data 09.07.2024 e recante «istanza di condono edilizio L. 326/2003, prot. n. 18162 – P.R. 507 – Diniego Definitivo all’accoglimento della richiesta di condono» (doc. 1)
- della ordinanza n. 19 /U.T. – 306 /RG prot. n. 25706 del 12.07.2024, notificata in data 22.07.2024, avente ad oggetto «ordinanza di ripristino stato dei luoghi per opere edilizie eseguite in difformità dal titolo abilitativo (comma 1 art. 33 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.)» (doc. 2);
- del preavviso di diniego sulla domanda di condono trasmesso in data 24.05.2024 (doc. 3);
nonché, per quanto occorrer possa, dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con ricorso pendente dinanzi a Codesto TAR - RG n. 212/2020 e qui espressamente reimpugnati.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. NZ NN e uditi per le parti i difensori, avv. Franco Gagliardi La Gala, su delega orale di V. SO e G. CI, per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato il 19.02.2020 e depositato il 20.02.2020 (N.R.G. 212/2020), il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di sospensione dei lavori del 12.12.2019, adottata dal Comune di Polignano a Mare a seguito di un sopralluogo della Polizia Locale che aveva rilevato opere abusive (ampliamenti volumetrici, pergolati, modifica piscina) in assenza di cantiere attivo.
1.1. Ha allegato di essere il committente dei lavori e detentore dell’immobile, sito in Polignano a Mare alla -OMISSIS- (foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-), e di aver presentato nel 2016 un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per regolarizzare opere che, a suo dire, erano già state ultimate nel 2015.
1.2. Avverso l'ordine di sospensione ha dedotto che il Comune avrebbe illegittimamente adottato la misura cautelare senza tenere conto dell'istanza di sanatoria pendente dal 2016.
Ha lamentato la contraddittorietà dell'azione amministrativa, evidenziando che lo stesso Ente aveva inizialmente espresso un giudizio tecnico favorevole sulla compatibilità paesaggistica delle opere nel gennaio 2017.
Ha poi contestato i presupposti fattuali della misura, sostenendo che, essendo i lavori terminati da alcuni anni (2015), non vi fosse alcuna attività edilizia in corso da poter sospendere ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001. Infine, ha sostenuto che gran parte delle opere contestate (pergolati aperti, volumi tecnici amovibili) rientrerebbero nel regime dell'edilizia libera e non necessiterebbero di titolo abilitativo.
1.3. Nel corso del giudizio, a seguito dell'accesso agli atti in un procedimento penale parallelo, il ricorrente ha avuto conoscenza di alcuni atti del 2017, a suo dire mai notificatigli.
Ha quindi impugnato il preavviso di rigetto e il parere negativo della Soprintendenza (risalenti al luglio/agosto 2017) nonché il conseguente diniego comunale di condono del settembre 2017.
Ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, lamentando di non aver mai ricevuto comunicazione di tali atti e di non aver potuto presentare osservazioni.
Nel merito, ha contestato il parere della Soprintendenza, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe erroneamente opposto il vincolo di inedificabilità assoluta (art. 51 della Legge Regionale n. 56 del 1980), senza considerare che l'area ricadrebbe nei " territori costruiti " ove il piano paesaggistico (PUTT/P) consentirebbe interventi di recupero e integrazione.
2. Con distinto ricorso (N.R.G. 324/2020), la ricorrente - coniuge del primo ricorrente e proprietaria/usufruttuaria del medesimo bene - ha impugnato la medesima ordinanza di sospensione lavori del 2019.
2.1. Ha allegato la propria estraneità alla commissione degli abusi, evidenziando il regime di separazione dei beni e l'esistenza di un contratto di comodato esclusivo in favore del marito, committente delle opere.
2.2. Ha riproposto sostanzialmente le medesime censure urbanistiche del primo ricorso, lamentando il difetto di istruttoria e l'assenza dei presupposti per la sospensione di lavori già ultimati. Anche in questo giudizio sono stati proposti motivi aggiunti avverso gli atti del 2017 scoperti successivamente, con argomentazioni identiche a quelle del coniuge.
3. Con un terzo ricorso, notificato il 21.12.2021 e depositato il 9.1.2022 (N.R.G. 33/2022), sia il primo ricorrente che la seconda hanno impugnato l'ordinanza di demolizione del 05.10.2021, emessa dal Comune a seguito dell'inefficacia della sospensione.
3.1. Hanno dedotto l'invalidità derivata dell'ordine di demolizione dai vizi degli atti presupposti (già impugnati con i primi due ricorsi) e hanno articolato nuove censure.
In particolare, hanno sostenuto che il Comune avrebbe dovuto valutare l'istituto della fiscalizzazione dell'abuso ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, poiché la rimozione delle parti abusive pregiudicherebbe la stabilità statica della porzione legittima dell'immobile.
Hanno altresì ribadito che le opere minori, come i pergolati, non sarebbero soggette a demolizione in quanto edilizia libera.
4. Infine, con l'ultimo ricorso (N.R.G. 1092/2024), notificato all’Amministrazione il 23.9.2024 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego definitivo di condono edilizio del 04.07.2024 (riferito all'originaria istanza del 2004 presentata dal loro dante causa ) e la nuova ordinanza di demolizione del 12.07.2024.
4.1. Hanno allegato che il Comune avrebbe riattivato il procedimento di condono a distanza di anni, basandosi ancora sul parere negativo della Soprintendenza del 2017, senza tenere conto delle osservazioni procedimentali depositate dalla parte.
4.2. Hanno dedotto che il diniego e gli atti conseguenti sarebbero stati notificati alla sola proprietaria e non al richiedente il condono, impedendo di fatto la partecipazione al procedimento.
Hanno contestato la violazione dell'art. 10- bis della Legge n. 241 del 1990, sostenendo che il Comune avrebbe falsamente attestato di non aver ricevuto osservazioni al preavviso di rigetto, nonostante queste fossero state regolarmente protocollate.
Hanno inoltre invocato l'applicazione del c.d. decreto "Salva Casa" (art. 34- bis del D.P.R. n. 380 del 2001), sostenendo che le difformità rientrerebbero nelle nuove tolleranze costruttive non sanzionabili. Infine, hanno ribadito l'illegittimità del parere vincolante della Soprintendenza sul vincolo di inedificabilità assoluta, ritenuto non operativo in quanto l'area sarebbe ormai urbanizzata.
5. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate, mentre il Comune di Polignano a Mare, contumace, ha però depositato documentazione a seguito di ordinanza istruttoria, sostanzialmente facendo rilevare il vincolo paesaggistico e dunque, l'inedificabilità della fascia costiera.
6. All'udienza pubblica del 10.12.2025 i ricorsi sono passati in decisione.
DIRITTO
7. In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei quattro ricorsi indicati in epigrafe, stante l'evidente connessione soggettiva e oggettiva, riguardando essi la medesima vicenda edilizia e la legittimità della sequenza procedimentale afferente allo stesso immobile.
8. Sempre in via preliminare, il Collegio deve esaminare l'istanza di rinvio, formulata dalla difesa di parte ricorrente sulla base dell'entrata in vigore del D.L. n. 69 del 2024 (c.d. "Salva Casa") e della possibilità di definire la controversia in via stragiudiziale, sulla base di una diversa sanatoria.
La richiesta di rinvio va respinta.
La presentazione di una nuova e futura istanza di sanatoria basata su sopravvenienze normative costituisce un fatto diverso e successivo, che avvia un distinto procedimento amministrativo, ma non incide sulla legittimità degli atti repressivi già adottati, oggetto del presente giudizio, né ne fa venir meno l'interesse alla decisione, che va quindi adottata anche al fine di garantire il diritto del singolo ad un ragionevole durata del processo, raccordandolo con l’interesse generale alla effettività della tutela, anche considerando la natura della giustizia quale “ risorsa non illimitata ” (Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77; Cass. S.U. civili, n. 3452/2024).
Resta salva peraltro, ogni valutazione della parte e dell’Amministrazione rispetto a future ed eventuali istanze di sanatoria.
9. Nel merito, la domanda va complessivamente respinta.
10. Ai fini della decisione, assume carattere prioritario e assorbente l'esame delle censure rivolte avverso il diniego definitivo di condono edilizio (provvedimento del 2024 e atti presupposti del 2017), atteso che la conferma della legittimità del diniego del titolo in sanatoria rende atto dovuto e vincolato la successiva ordinanza di demolizione, privando di rilevanza le doglianze relative alle precedenti sospensioni dei lavori.
10.1. Anzitutto deve essere respinta l'eccezione di tardività dell'impugnazione degli atti della Soprintendenza del 2017.
Sebbene tali atti siano divenuti lesivi già al momento della loro adozione, non vi è prova in atti della loro formale comunicazione ai ricorrenti all'epoca della loro emanazione.
Ne consegue che l'impugnazione proposta con i motivi aggiunti al primo ricorso (dopo l'accesso agli atti nel 2020) deve ritenersi tempestiva, in applicazione del principio della piena conoscenza.
10.2. Nel merito, tuttavia, le doglianze sono infondate.
Il diniego di condono edilizio (riferito all'istanza ex Legge n. 326 del 2003) si fonda sul parere negativo vincolante reso dalla Soprintendenza, la quale ha rilevato che le opere abusive (nuovi volumi e superfici) ricadono all'interno della fascia di 300 metri dalla linea di battigia, gravata da vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 51, lett. f), della Legge Regionale n. 56 del 1980 (norma di salvaguardia recepita nel vigente PPTR).
Dagli atti istruttori emerge che i manufatti abusivi sono stati realizzati " a ridosso del muro di confine con il demanio marittimo ", in una zona di massima tutela paesaggistica.
A fronte di tale dato normativo e fattuale, non coglie nel segno la doglianza secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la compatibilità "in concreto" dell'intervento o la sua appartenenza ai "territori costruiti".
Nel regime del c.d. "terzo condono" (D.L. n. 269 del 2003), infatti, il divieto di sanatoria per le opere realizzate su aree vincolate è molto più stringente rispetto ai condoni precedenti.
In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta (come quello della fascia costiera dei 300 metri, preesistente all'abuso), la non condonabilità opera ex lege , precludendo in radice qualsiasi valutazione discrezionale sulla compatibilità paesaggistica delle nuove volumetrie.
Non solo, va considerato che nel caso di specie gli abusi sono precedenti alla disciplina regionale (PPTR) che avrebbe trasformato il vincolo, da assoluto a relativo.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, anche di questo TAR, la circostanza per cui il vincolo di inedificabilità assoluta insistente sull’area al momento dell’edificazione abusiva sia stato successivamente sostituito da un vincolo posto dal piano territoriale paesaggistico resta infatti, del tutto irrilevante, dal momento che la finalità della disciplina condonistica, da interpretarsi restrittivamente stante il suo carattere eccezionale, è quella di escludere dalla sanatoria gli immobili edificati in spregio ai vincoli esistenti all’epoca della costruzione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5219/2024).
Ciò indipendentemente dal tipo di vincolo, se di inedificabilità assoluta o relativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7318/2023; Sez. II, n. 7014/2020; Sez. II, n. 710372019; TAR Puglia-Bari, sez. III n. 270/2025).
La posizione del TAR-Puglia è univoca nel ritenere che il citato 51 della Legge Regionale determini un vincolo, seppur temporaneo, di inedificabilità assoluta che, pertanto, rende inammissibile il condono per gli abusi edilizi commessi successivamente all’entrata in vigore della disposizione, come anche confermato in sede di appello (Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 476/2020; n. 6468/2019; Sez. VI, n. 1476/2019; n. 903/2019; da ultimo, ancora, TAR Puglia-Bari, Sez. III, n. 670/2025).
Né rileva la circostanza che sull'area insista già un fabbricato legittimamente assentito in passato: la preesistenza edilizia non genera un diritto all'espansione in deroga ai vincoli di inedificabilità, i quali colpiscono autonomamente ogni nuova opera che comporti alterazione dello stato dei luoghi e incremento del carico urbanistico-ambientale in zone protette.
10.3. Parimenti infondate sono le censure di contraddittorietà dell'azione amministrativa basate sull'iniziale parere tecnico favorevole del Comune (gennaio 2017).
Nel procedimento di sanatoria in aree vincolate, il parere della Soprintendenza ha natura vincolante e sovraordinata rispetto alle valutazioni dell'Ente locale.
Il Comune, pertanto, nel recepire il parere statale negativo e nell'adottare il conseguente diniego, non ha agito in contraddizione, ma ha doverosamente adeguato la propria determinazione all'esito della fase decisoria di competenza dell'organo di tutela paesaggistica.
10.4. I vizi procedimentali dedotti (mancata comunicazione degli atti ad uno dei due coniugi, violazione dell'art. 10- bis della Legge n. 241 del 1990) non possono condurre all'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Trova infatti applicazione, nel caso di specie, l'art. 21- octies , comma 2, della Legge n. 241 del 1990. Stante la natura vincolata del diniego di condono (imposto dal vincolo di inedificabilità assoluta), il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato. L'eventuale partecipazione procedimentale del ricorrente, anche se pienamente garantita e pur se le memorie fossero state considerate, non avrebbe potuto superare l'ostacolo normativo insormontabile del divieto di edificazione nella fascia di rispetto costiera.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, in presenza di interventi qualificabili come nuova costruzione (e tale è quella che riguarda le opere aggiuntive, qui specificatamente contestate) e realizzati in area soggetta a vincoli paesaggistici, il diniego di sanatoria edilizia è “atto dovuto” ai sensi della L. n. 326 del 2003 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7935/2023; n. 295/2023; n. 8043/2022).
Né sussiste una violazione sostanziale del diritto di difesa, atteso che il provvedimento finale (diniego 2024) è stato comunque tempestivamente impugnato da entrambi i ricorrenti, consentendo al Giudice di svolgere il sindacato pieno sulla legittimità della pretesa sostanziale ed assicurando la tutela giudiziale delle parti.
11. Confermato il diniego di sanatoria, le ordinanze di demolizione (n. 12 del 2021 e n. 19 del 2024) risultano atti necessari e conseguenti.
11.1. Va respinta la censura relativa alla mancata applicazione della sanzione pecuniaria (c.d. fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001).
In presenza di vincoli di inedificabilità assoluta a tutela del paesaggio, l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è prevalente e non è suscettibile di monetizzazione.
L'abuso deve essere rimosso per eliminare il vulnus ambientale, a prescindere dalle conseguenze statiche sulla parte legittima, che comunque non sono state adeguatamente dimostrate, considerando che dalla relazione prodotta emerge soltanto “u n abbassamento dell’indice di sicurezza dell’intera struttura ” (cfr. pag. 17, quarto periodo) e non invece, un’obbiettiva impossibilità di procedervi.
A tal proposito, va anche considerato che l’immobile tornerebbe – a seguito degli abbattimenti necessari - allo stato assentito in origine che, anche se con un livello più basso di quello attuale in termini statici, aveva già superato il vaglio di idoneità sotto questo specifico profilo.
11.2. Infine, è irrilevante il richiamo alla normativa sopravvenuta del c.d. "Salva Casa" (D.L. n. 69 del 2024), in quanto la legittimità dell'atto repressivo va valutata al momento della sua adozione e, in ogni caso, le opere consistenti in nuovi volumi e superfici in area vincolata eccedono le soglie di tolleranza costruttiva.
In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere respinti.
12. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda procedimentale e della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e previamente riuniti, li respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC LA, Presidente
NZ Ieva, Primo Referendario
NZ NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ NN | NC LA |
IL SEGRETARIO