Versione
18 settembre 1990
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Versione
29 novembre 1991
29 novembre 1991
Art. 16. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorita' di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura e' approvata ogni successiva variazione.
2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1' gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorita' di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unita', elevato a sessanta per l'autorita' di bacino del Po.
3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorita' di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, universita' e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unita' di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennita' commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attivita' da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1' gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 novembre 1991, n. 360 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253 , prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, e' integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti".
2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1' gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorita' di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unita', elevato a sessanta per l'autorita' di bacino del Po.
3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorita' di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, universita' e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unita' di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennita' commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attivita' da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1' gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 novembre 1991, n. 360 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253 , prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, e' integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti".
Commentario • 1
- 1. D.L.vo 30.3.2001 n.165 (3)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 ottobre 2001 · 0.64241886
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2022, n. 107Provvedimento: […] L'allegato C richiamava, tra gli altri, l'art. 16 comma 3 della legge 253/1990, dalla data di effettuazione del comma 3 dell'art. 21 del CCNL. […] [...] , veniva stabilito che la erogazione della indennità di cui all'art. 16 legge 253/1990 sarebbe stata compensata con l'assegnazione, a favore delle ZA , di un Fondo commisurato al numero dei dipendenti ivi assegnati alla data del 30.09.2002.Leggi di più...
- riassorbimento trattamenti economici·
- autorità di bacino·
- contributo unificato·
- disapplicazione norme incompatibili·
- D.lgs. 80/1998·
- indennità di comando·
- art. 16 legge 253/1990·
- CCNL 1998/2001·
- contrattazione collettiva·
- art. 8 legge regionale 8/1994