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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/09/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa civile iscritta il 19/02/2025 al n. 784 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio
- Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. DI CAPRIO ROSA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente -
e da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell' Avv. GARZIA ANTONIETTA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
-resistente - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da verbale di udienza del 09/07/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/02/2025, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) il 27/03/2003 dalla cui unione non nascevano due figlie,
(il 30/07/2003 a Massa di Somma) e (il 16/08/2005 a Massa di Somma), Per_1 Per_2 evidenziava che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 442/2017 reso il 30/03/2017 nel procedimento R.G. n.6934/2016
e sulla scorta delle predette deduzioni instava per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la previsione di un contributo al mantenimento a suo carico per la figlia di Euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e il 50% delle spese Per_2 straordinarie, la previsione a carico della sig.ra di un contributo al mantenimento CP_1 per la figlia di Euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e il 50% delle Per_1 spese straordinarie, con condanna della resistente alla spese.
La resistente si costituiva regolarmente in giudizio ed instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo per il ricorrente di comunicare l'indirizzo di residenza in Italia, la previsione di un contributo al mantenimento per entrambe le figlie a carico del padre di Euro 1.000,00 mensili (Euro 500,00 ciascuna), la previsione a carico del padre delle spese di vitto, alloggio e universitarie della figlia oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie per entrambe le figlie, con vittoria di spese.
Ascoltate le parti all'udienza del 09/07/2025, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale assegnava la causa in decisione al Collegio per il solo status e si riservava sul resto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto evidenziato che il pubblico ministero
è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
2 in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.1982/4093;
Cass. Civ. n.11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Va inoltre precisato che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. Civ. 9614/2010) il Tribunale è tenuto a pronunciare anche d'ufficio la sentenza non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia sul punto matura per la decisione. In tal modo, infatti, secondo la richiamata pronuncia, si ottiene una accelerazione dello svolgimento del processo che non determina l'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei e urgenti, sia per l'effetto retroattivo fino al momento della domanda che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Tanto chiarito, va certamente accolta la domanda sullo status di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi.
È stato altresì depositato decreto di omologa.
Alla stregua delle riferite circostanze, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
3 Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], il giorno 27/03/2003 in Napoli (NA),
[...] trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 13, Serie B, Parte II,
Ufficio 1, Anno 2003);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D.Lgs.
149/2022, cd. Riforma Cartabia;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa civile iscritta il 19/02/2025 al n. 784 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio
- Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. DI CAPRIO ROSA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente -
e da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell' Avv. GARZIA ANTONIETTA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
-resistente - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da verbale di udienza del 09/07/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/02/2025, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) il 27/03/2003 dalla cui unione non nascevano due figlie,
(il 30/07/2003 a Massa di Somma) e (il 16/08/2005 a Massa di Somma), Per_1 Per_2 evidenziava che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 442/2017 reso il 30/03/2017 nel procedimento R.G. n.6934/2016
e sulla scorta delle predette deduzioni instava per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la previsione di un contributo al mantenimento a suo carico per la figlia di Euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e il 50% delle spese Per_2 straordinarie, la previsione a carico della sig.ra di un contributo al mantenimento CP_1 per la figlia di Euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e il 50% delle Per_1 spese straordinarie, con condanna della resistente alla spese.
La resistente si costituiva regolarmente in giudizio ed instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo per il ricorrente di comunicare l'indirizzo di residenza in Italia, la previsione di un contributo al mantenimento per entrambe le figlie a carico del padre di Euro 1.000,00 mensili (Euro 500,00 ciascuna), la previsione a carico del padre delle spese di vitto, alloggio e universitarie della figlia oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie per entrambe le figlie, con vittoria di spese.
Ascoltate le parti all'udienza del 09/07/2025, il Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale assegnava la causa in decisione al Collegio per il solo status e si riservava sul resto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Tanto brevemente premesso in fatto, va innanzitutto evidenziato che il pubblico ministero
è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
2 in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.1982/4093;
Cass. Civ. n.11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Va inoltre precisato che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. Civ. 9614/2010) il Tribunale è tenuto a pronunciare anche d'ufficio la sentenza non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia sul punto matura per la decisione. In tal modo, infatti, secondo la richiamata pronuncia, si ottiene una accelerazione dello svolgimento del processo che non determina l'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei e urgenti, sia per l'effetto retroattivo fino al momento della domanda che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Tanto chiarito, va certamente accolta la domanda sullo status di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi.
È stato altresì depositato decreto di omologa.
Alla stregua delle riferite circostanze, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
3 Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], il giorno 27/03/2003 in Napoli (NA),
[...] trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 13, Serie B, Parte II,
Ufficio 1, Anno 2003);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D.Lgs.
149/2022, cd. Riforma Cartabia;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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