Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 4219/22 R.G. ed iniziato con atto di citazione dd. 23/12/22
da
, Parte_1
con avv.ti G. BORGNA e G. ANDRIOLO
- parte attrice opponente -
contro
CP_1
con avv. C. VERGINE
- parte convenuta opposta -
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni della parte attrice opponente:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che, in virtù dell'intervenuto adempimento del terzo, ex art. 1180 cod. civ., il signor nulla deve alla RA in forza del titolo azionato, anche in Parte_1 CP_1
pagina 1 di 10
- in via subordinata, nel merito, qualora sia accertata l'imputabilità dei pagamenti documentati in atti al signor Pt_2
, in qualità di obbligato principale al mantenimento dei figli, accertare e dichiarare che nulla può essere
[...]
richiesto a maggiorazione di quanto dovuto al di lui padre, e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del Parte_1
precetto notificato in data 6.12.2022;
- in via ulteriormente subordinata, nel merito, accertata l'irregolarità del precetto, con particolare riferimento al
quantum, dichiararne l'inefficacia ovvero disporne l'annullamento parziale;
- con vittoria di diritti, spese ed onorari.
Conclusioni della convenuta opposta costituita:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale
in via principale di merito:
- rigettare l'opposizione a precetto siccome infondata;
- condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore che dichiara di averle anticipate.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha convenuto in giudizio in opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., Parte_1 CP_1
all'atto di precetto d.d. 5.12.2022, dalla predetta a lui notificato il 6.12.2022, per sentir “accertare e
dichiarare che il signor nulla deve alla RA in forza del titolo azionato, in Parte_1 CP_1
quanto il credito è estinto”; in particolare, con detto precetto, veniva intimato all'attore il pagamento di €
12.600,00, sul presupposto dell'asserito suo inadempimento all'obbligo di corrispondere alla convenuta il contributo mensile di mantenimento, ex art. 316-bis cod. civ., pari ad Euro 350,00, giusta decreto n.
3043/2016 d.d. 26.4.2016, reso nel procedimento R.G. 482/2015 V.G. del Tribunale di Trieste.
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestandone la CP_1
fondatezza. pagina 2 di 10 Il Giudice, Il G.I., richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze già acquisite e in punto di diritto, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni ed infine, assegnati i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, si è riservato la definitiva decisione.
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta, per le ragioni che seguono.
Premessa utile, ed anzi necessaria, ai fini della decisione è costituita dall'analisi della portata precettiva del decreto n. 3043/2016 dd. 26/04/16 di questo Tribunale, su cui si fonda l'azione esecutiva qui contestata.
Come si evince dalla lettura dello stesso decreto, in linea sostanzialmente con quanto esposto dall'attore, il provvedimento veniva reso nel procedimento n. RG 482/15 instaurato dalla SS per ottenere la condanna degli ascendenti dell'ex coniuge, , al pagamento dell'importo di € 300,00 mensili Parte_2
per ciascuno dei due figli “stante l'inadempimento da parte del padre”; importo siccome già determinato con il precedente decreto dd. 17/12/14, conclusivo del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio promosso dallo stesso , dove era stato revocato il contributo per la moglie e ridotto quello Parte_2
per i figli dall'originario importo di € 500 cadauno. Il Tribunale, richiamata la qualifica sussidiaria dell'obbligazione degli ascendenti, nel caso di “insufficienza dei mezzi dei genitori”, ovvero di loro
“inidoneità…a provvedere al mantenimento della prole”, e quindi rilevato che “non ha Parte_2
dimostrato la capacità di collocarsi sul mercato del lavoro in maniera positiva…non ha saputo reperire
altra adeguata fonte di reddito”, accogliendo in parte la domanda della poneva a carico dei CP_1
genitori del predetto, e moglie, l'obbligo di pagare un contributo quantificato, Parte_1
rispettivamente, in € 350,00 e 200,00 mensili (tot. 550,00 Euro) in favore della medesima ricorrente, a titolo di mantenimento di entrambi i nipoti, e . Per_1 Parte_3
Dunque, da un verso, il mantenimento di questi ultimi restava fissato nei termini di cui al precedente (e succitato) decreto del 17/12/14, ossia nella misura di € 300 mensili per ciascuno già posta a carico del padre , oltre al 50% delle spese straordinarie. Dall'altro verso - ferma restando la vigenza Parte_2
pagina 3 di 10 del precedente provvedimento, e tuttavia preso atto dell'incapacità dell'obbligato principale di farvi fronte
-, veniva stabilito un obbligo (sussidiario) degli ascendenti, per € 550,00 complessivi (obbligo in parte ridimensionato, con una minima differenza di € 50,00, nei riguardi della moglie di , Parte_1
presumibilmente in ragione delle differenze reddituali rispetto al marito).
Quanto sopra evidenziato smentisce senz'altro l'assunto difensivo dell'opposta, secondo cui “La
“sussidiarietà” del loro (dei genitori di ) obbligo non è quindi da intendersi come Parte_2
“sostitutiva” del dovere esistente in capo a bensì come “integrativa” dello stesso… va Parte_2
sottolineato che l'obbligo imposto dal Tribunale e (quale nonno paterno di e Parte_1 Per_1 Pt_3
) si aggiunge e non si sostituisce a quello a carico di (quale padre dei due
[...] Parte_2
ragazzi)….Detto obbligo “integrativo” di è sorto a cagione della riduzione dell'assegno Parte_1
originariamente posto a carico di , dovuta al peggioramento delle sue condizioni Parte_2
economiche… il decreto n. 3043/2016 non aveva in alcun modo escluso o ridotto l'obbligo gravante su
né aveva dichiarato la natura sostitutiva dell'obbligo posto a carico di e della Parte_2 Parte_1
moglie; vale a dire che con quel provvedimento è stato creato un secondo titolo esecutivo, del tutto
autonomo e, come tale, separatamente azionabile”. Tale era caso mai l'intenzione o l'aspettativa della non già il disposto del decreto (del resto mai oggetto di impugnativa di sorta). CP_1
Il decreto era in effetti chiaro - considerandone anche il contesto fattuale e procedimentale, pure ivi descritto, oltre che tenuto conto dello stesso tenore della richiesta da cui aveva preso le mosse - nel senso di stabilire un'obbligazione meramente sussidiaria, e quindi sostitutiva;
il che è altresì conforme ai principi.
In proposito, appare utile previamente ricordare il testo dell'art. 316 bis c.c. (introdotto dall'art. 40, D.Lgs.
28/12/13 n. 154): “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle
rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non
hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi
i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
pagina 4 di 10 Da un lato, viene in rilievo l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli;
dall'altro lato, viene prevista a carico degli ascendenti un'obbligazione tipicamente sussidiaria, nel senso che, ove i genitori versino in una condizione economica tale da impedire loro di mantenere i propri figli (in quanto “non hanno mezzi sufficienti”), allora saranno chiamati ad adempiere in loro vece gli ascendenti.
In particolare, potranno ipotizzarsi i seguenti casi: impossibilità oggettiva dei genitori, dovuta a mancanza di disponibilità finanziaria, ad es. per disoccupazione o mancanza di risorse economiche;
omissione volontaria o rifiuto da parte di entrambi i genitori;
omissione anche di uno solo dei genitori, qualora l'altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli (quanto alla regola della sussidiarietà,
v. anche Cass. dd. 30/09/10 n. 20509, secondo cui “l'obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c.,
grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l'uno dei due genitori non voglia o non
possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare
la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un
contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si
concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri
nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non già perché uno dei due
genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l'altro genitore non abbia mezzi
per provvedervi”. V. anche Cass. 10419/18 e più recenti nn. 13345/23 e 28446/2023 citate dall'attore,
nonché Tribunale Parma 13/05/14, Trib. Napoli Nord, 1.2.2023).
Pertanto, soltanto in via secondaria potrà esigersi dagli ascendenti un contributo al mantenimento del nipote;
salvo poi ripartire detto onere tra i medesimi ascendenti in proporzione alle rispettive capacità
economico patrimoniali, cui va quindi commisurata la correlativa obbligazione sussidiaria.
Nel caso di specie, può condividersi sostanzialmente quanto osservato dall'attore: “emerge per tabulas,
che l'esclusivo presupposto del decreto n. 3043/2016 dd. 26.4.2016 (ossia il titolo azionato col precetto
qui opposto) è stato il persistente inadempimento, dovuto a disastrose condizioni economiche, di Pt_2
pagina 5 di 10 , ex marito della RA rispetto al mantenimento dei figli;
quindi, non già l'asserita Pt_2 CP_1
riduzione delle entrate familiari, bensì la drastica (e perdurante, ad oggi) impossibilità di Parte_2
di far fronte al proprio obbligo ha determinato l'insorgenza dell'obbligo sussidiario di ”. Parte_1
Non è un caso del resto che la contestualmente al ricorso ex art. 316-bis citato, avesse promosso CP_1
un'azione esecutiva nei confronti dell'ex marito, rimasto del tutto inadempiente, tanto da provocare l'intervento del fratello per saldare quanto allora dovuto (v. doc.ti 49, 50 e 51 att.); Parte_4
circostanza, quella dell'inadempimento dell'ex coniuge, mai contestata dalla medesima convenuta.
D'altra parte, ove si accedesse alla tesi dell'opposta, se ne dovrebbe allora desumere un suo diritto di ricevere tanto € 600,00 dall'ex coniuge, quanto ulteriori 550,00 euro (oggi 350,00) dai di lui genitori, così
ricadendosi in un'ipotesi di indebito o di arricchimento senza causa, in assenza di titolo che giustifichi un tanto.
Ciò posto, mentre la convenuta assume col precetto di non aver ricevuto la somma di € 350,00 per il mantenimento dei figli dal marzo 2019 al dicembre 2022, al contrario, l'opponente sostiene che la predetta avrebbe sempre incassato, anche prima del marzo 2019, entro il giorno 5 di ogni mese, la cifra complessiva di € 600,00; si è perciò verificata l'estinzione della pretesa azionata, come da contabili dei bonifici effettuati con cadenza mensile dal conto corrente del dott. , figlio dell'odierno attore Parte_4
e fratello di , proprio per provvedere al mantenimento dei nipoti, e Parte_2 Per_1 Parte_3
(docc. da 3 a 48).
In effetti, tali bonifici - in sé non contestati - attestano versamenti in misura corrispondente a quanto dovuto dall'ex coniuge, obbligato principale (€ 600 mensili), nonché superiore rispetto all'importo intimato (€ 350 x 26 mesi).
A tale proposito, ha osservato la convenuta che “Il fatto che versasse (e versi tuttora) Parte_4
600,00 euro dimostra indiscutibilmente che la sua intenzione era ed è quella di adempiere in luogo del
fratello e non certo del padre, il quale è obbligato per soli 350,00 euro”; ovvero avrebbe Parte_4
pagato “in adempimento, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., dell'obbligo di mantenimento “ordinario”
pagina 6 di 10 gravante sul fratello e non certamente di quello posto a carico del padre che ammonta a soli Pt_2
350,00 euro;
circostanza che peraltro si evince dalle stesse contabili bancarie prodotte in giudizio da
controparte in cui testualmente si legge: “D'INCARICO DI … PER GUIDO BASSAN – Parte_4
MANTENIMENTO FIGLI”.
In realtà, al di là di tale notazione meramente formalistica, è chiaro che le somme in questione furono versate per il mantenimento di e , allo scopo di adempiere a quanto imposto dal Per_1 Parte_3
Tribunale, e ciò appare confermato dalla stessa causale, che riporta l'inequivocabile dicitura: “ Pt_2
– mantenimento figli mese corrente”.
[...]
In altre parole, il problema dell'imputazione dei pagamenti sopracitati è un falso problema. Come rilevato dalla difesa attorea, “Se, infatti, tali pagamenti valgono ad assolvere l'onere del signor , Parte_2
nulla di più potrà essere richiesto, in questa sede, al genitore di lui, , poiché l'obbligo Parte_1
principale dovrà intendersi assolto. Se, viceversa, si intende considerare comunque Parte_2
inadempiente, poiché i pagamenti non sono a lui riferibili, detti pagamenti andranno imputati al signor
, con ciò dovendo considerare assolto, non l'onere principale, bensì quello sussidiario. A Parte_1
prescindere da tali qualifiche, tuttavia, è pacifico che la RA ha ricevuto – e continua a CP_1
ricevere – una cifra mensile a titolo di mantenimento dei figli e tale circostanza non può che risultare
assorbente”.
In tema di obbligazioni è pacifico, del resto, che la prestazione può essere eseguita da un terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., col risultato di liberare il debitore dall'onere dell'adempimento, nonché dalle conseguenze dell'inadempimento; e ciò può avvenire anche contro la volontà del creditore, a condizione che quest'ultimo non abbia interesse a che il debitore esegua la prestazione personalmente.
La Corte di Cassazione si è occupata del tema anche riguardo all'ipotesi del mantenimento, come da pronuncia citata dalla difesa attorea: “in materia di mantenimento del figlio minore, i pagamenti
spontaneamente eseguiti in favore del nipote dal nonno paterno producono l'effetto, di cui all'art. 1180
c.c., di estinguere — anche contro la volontà della creditrice — l'obbligazione del padre, e, quindi, di
pagina 7 di 10 paralizzare la domanda proposta dalla madre, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di ripetizione delle somme
corrisposte per il mantenimento in epoca precedente all'introduzione della causa” (cfr. Cass. civ.,
17/02/11 n. 3916).
Dunque, il fatto che le somme ricevute dalla derivino dal conto corrente di un terzo non osta a CP_1
che venga riconosciuto assolto e quindi estinto l'obbligo azionato nei confronti dell'odierno attore opponente.
Né d'altronde rileva in contrario il fatto che quest'ultimo, nel corso del precedente procedimento per espropriazione immobiliare promosso dalla stessa e fondato sul medesimo titolo, abbia versato CP_1
circa 25.000,00 euro, in aggiunta ai contemporanei versamenti mensili di 600,00 euro da parte di T_
.
[...]
Secondo la convenuta, la mancata contestazione del debito “dimostra al di là di ogni possibile dubbio che
il primo fosse perfettamente consapevole di essere tenuto a “integrare” quanto già versato dal figlio e
non a “sostituirsi” a lui in caso di inadempimento”; si tratterebbe di un vero e proprio “riconoscimento
del proprio debito da parte dell'attore”.
E' vero che ha pagato € 8.000,00 in data 12/04/18, addebitati sia in proprio, sia in solido con Parte_1
gli eredi della defunta moglie, pochi mesi dopo la notifica del titolo e del precedente precetto dd.
24/01/18; inoltre, a seguito di successivo precetto notificato il 28/06/18, ha proposto istanza di conversione del pignoramento, così corrispondendo oltre € 20.000,00 (doc.ti 4, 5 conv.).
Un tanto però non basta a configurare riconoscimento di debito, ma caso mai un errore. Nessuna
dichiarazione confessoria è invero dato ravvisare in tale pagamento, o nella mancata impugnativa del precetto o nell'aver chiesto la conversione del pignoramento, anche a prescindere dal fatto che si trattasse di scelta del legale piuttosto che dello stesso;
o meglio, in ogni caso, non vi è alcun atto o Pt_2
comportamento di quest'ultimo che siano idonei a superare il chiaro disposto e valenza giuridica del titolo,
di cui si è già detto.
pagina 8 di 10 Ciò, anche alla luce dei noti principi secondo cui “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione
di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un
preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione
meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi"
per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto
fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche
nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di
questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il
conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente
provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una
condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere
sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. civ. sez. I, 25/01/22 n. 2091 e 20689/16). La
ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c., “costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia”
(Cass. 26334/2016, e 2104/12), ossia “ha natura di negozio unilaterale recettizio” (Cass. 24710/2015);
ovvero “…come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un
comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di
riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo” (Cass. civ. sez. III, sentenza n. 14993 del
21 luglio 2016).
Le pregresse vicende processuali non valgono in definitiva a scalfire la valenza estintiva dei pagamenti intervenuti (da parte del terzo ), tenuto conto di tutto quanto osservato circa la portata del Parte_4
titolo riguardante l'attore (decreto 3043/16). Parte_1
Quanto poi al pure eccepito mancato rimborso del 50% delle spese straordinarie, come pure alla mancata corresponsione della differenza risultante dall'aggiornamento ISTAT, basti osservare: il medesimo titolo
(decreto 3043/16, mai impugnato, si ribadisce), a differenza di quello del 17/12/14 nei confronti di Pt_2
, non fa alcuna menzione delle prime, peraltro nemmeno richieste nel precetto qui opposto;
le
[...]
pagina 9 di 10 somme versate da (€ 600 mensili) hanno superano di gran lunga quanto dovuto dallo stesso Parte_4
attore (€ 350 mensili).
Si deve dunque concludere per l'accoglimento dell'opposizione, nulla essendo dovuto dall'attore alla convenuta;
con conseguente superfluità di ulteriori indagini, anche sull'ultimo motivo concernente l'“approssimazione della somma precettata”.
Infine, non si rinvengono ragioni per discostarsi dal canone della soccombenza per quanto riguarda le spese di lite, che vengono liquidate come da D.M. 55/14, con l'aggiornamento ex D.M. 247/22 e con riduzione ex art. 4 comma 1, quanto alla fase istruttoria, di spessore modesto.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta in relazione al precetto di cui è causa.
Condanna l'opposta a pagare all'opponente le spese processuali, liquidate in € 4.300 per compensi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
Così deciso a Trieste, il 10/01/25
Il Giudice
dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 10 di 10