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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 908/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
OR EA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1628/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Parrocchia Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - 90021490801
Resistente_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032242904000 BONIFICA 2019
a seguito di esame col procedimento monocratico della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore.
AdER, RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva e rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18-2-2025 e depositato il 7-3-2025 la Parrocchia Ricorrente_1 di Ricorrente_2 RT ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e del Consorzio di Bonifica
“Resistente_1”, avverso la cartella di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificata il 10-1-2025- della somma di € 157,88 relativa al contributo consortile per gli anni 2019 e 2020. Ha sostenuto che la richiesta di pagamento, basata sulla lett. a) di norma di legge dichiarata incostituzionale, è illegittima e in ogni caso non v'è prova di un beneficio diretto e specifico. Ha poi soggiunto che l'atto era generico e carente di prova sui presupposti del tributo. Dopo aver esplicitamente contestato il piano di classifica ritenendolo illegittimo ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui hanno chiesto la distrazione i suoi difensori. L'AdER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e ha concluso in tal senso e con esenzione della condanna delle spese a suo carico e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite. Con memoria illustrativa del 15-1-2026 parte ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo sull'illegittimità del piano di classifica e sulla mancanza di prova, da parte del Consorzio_2, di benefici diretti ricevuti dai propri fondi. Il Consorzio, pur regolarmente citato in giudizio, ha preferito non parteciparvi. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 30-1-2026, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. In via prodromica va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla resistente. Intanto l'atto è stato emesso e notificato dall'AdER di talché, per ciò solo, è stata legittimamente citata nel presente giudizio. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è ormai sedimentata nel senso, da un lato, di ritenere che sussista in capo al Concessionario per la riscossione la legittimazione passiva per tutte le opposizioni proposte dal contribuente anche non limitate agli atti suoi propri;
dall'altro, che non sussista litisconsorzio necessario con l'Ente impositore che, però, può essere citato in giudizio dal Concessionario stesso, al fine di manleva da responsabilità e dalle spese. Per tali decisioni infatti il contribuente, che ha evocato in giudizio detto Concessionario, non è tenuto alla chiamata in causa anche dell'Ente impositore. Spetterà invece al secondo, ove ritenga di dover essere tenuto indenne anche delle spese del giudizio, l'onere di provvedere alla chiamata in causa di quest'ultimo a norma (Cfr., già la fondamentale Cass. Civ., SS.UU. n. 16412 del 2007: “ del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 40, prima, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, poi, "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite": in buona sostanza, se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”). E ciò perché: “l'enunciato principio di responsabilità esclude, come già detto, che il Giudice debba ordinare ex officio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore passim” (ivi, ). Ancora, Id. 28-11-2012 Nel processo tributario, il fatto che il contribuente n. 21220(Ord.): “ abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”). L'obbligo poi di chiamare in giudizio anche l'ente impositore ai sensi del novellato art. 14 D. Lgs. n. 546 del 1992, nel V comma, aggiunto dall'art. 1, I comma, lett. d), del D. Lgs. 30-11-2023 n. 220 è limitato esplicitamente ai casi di “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha messo l'atto impugnato” e non è esteso, ai casi come il presente, di contestazione soltanto del merito della pretesa tributaria. Venendo all'esame del merito, sul punto della legittimità della pretesa impositiva è bene spendere qualche parola. excursusSenza soffermarsi sull' normativo regolante materia, basta richiamare, per quanto qui rileva, la L. reg. n. 11 del 23-7-2003, segnatamente l'art. 23, I comma, lett. a) e b). La norma (a suo tempo vigente) recita(va): “Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: A) per le spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
B) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio”. Tale disposizione è stata poi modificata con la L. Reg. n. 13 del 9-5-2017 la quale, superando la vecchia distinzione di cui alle lettere A) e B) i proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli ha previsto che “ ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extra agricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”. decisum E ciò per adeguare la normativa regionale al di Corte Cost. n. 188 del 19-10-2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1, lettera a), della legge n. 11 cit., nella parte in cui prevede(va) che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». Va poi ricordato come, con riferimento al riparto dell'onere della prova circa l'”effettivo beneficio” derivato ai fondi dagli interventi del Consorzio, la giurisprudenza della S.C. sia ormai costante (fin dalla Cass. Civ., SS.UU., 14-5-2010 n. 11722) nell'affermare il principio che, nel caso di presenza di un piano di classifica e/o di contribuenza, non contestati dall'interessato, è onere di questi provare che nessun beneficio abbia tratto il proprio terreno dalle eventuali opere di bonifica effettuate dal consorzio, dovendosi ritenere che l'inclusione dell'immobile in essi iuris tantumpiani generi la presunzione, sia pur , che ne abbia tratto beneficio (Cfr. anche, Id., Sez. trib., (ord.) 4-12-2019 n. 31593; Id. (ord.) 7-8-2019 n. 21104). Di contro, allorché invece la parte ricorrente abbia contestato il piano di classifica, anche all'interno del giudizio tributario pur senza impugnarlo davanti al T.A.R., l'onere di provare le opere realizzate e l'effettivo beneficio ricavatone dal fondo spetta al consorzio (Cfr. per es., proprio con riferimento alla Regione Calabria, Id., Sez.
6-T (Ord.) 3-7-2019 n. 17759; Id. 17-10-2019 n. 26395). se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel Infatti “ perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti cd immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (Cass., SS.UU. passimcit., ). Orbene, nel caso in esame, l'ente ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto alcun beneficio diretto e specifico ai propri terreni per carenza di interventi ed opere da parte del Consorzio. Come detto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato, con plurimi arresti, che, allorché il contributo consortile derivi da un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente debba provare di non aver ricevuto il beneficio cui si ricollega l'obbligo del pagamento della pretesa tributaria.
Su questo aspetto, va rilevato che, nel momento in cui la parte sostenga nessuna attivitàche è stata posta in essere a favore dei propri fondi, non v'è spazio a pretendere che debba specificare in dettaglio i lavori non effettuati, trattandosi di comportamenti di competenza del Consorzio, non preventivabili in via teorica e rimessi alla sua esclusiva valutazione. decisumNon disconosce questa Corte il di Cass. Civ., Sez VI, 14-1-2022 n. 256 secondo cui, nel caso di allegazione di mancanza totale di interventi di migliorie, la prova, a carico di parte ricorrente, pur se negativa, avrebbe comunque dovuto essere articolata attraverso la contestazione “ dell'esecuzione di opere specifiche da parte del Consorzio passim“(ivi, ).
Ma appare del tutto inesigibile, per come sopra spiegato, l'onere di specificazione a fronte dell'allegazione della loro totale omissione: il predetto onere avrebbe avuto valenza nel caso di necessità di contestare l'efficacia, per i propri terreni, di specifici interventi effettivamente sostenuti dal Consorzio.
Va peraltro ricordato che oramai, anche in funzione della novella del 2022 (L. n. 130) che ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sia onere del Consorzio fornire la prova di avere provveduto ad effettuare lavori ed interventi specifici che abbiano comportato un beneficio diretto ed effettivo ai fondi attorei, essendo la presunzione su ricordata di fonte non normativa ma giurisprudenziale.
Da altro punto di vista, era onere del Consorzio fornire la prova degli intervenuti benefici diretti e specifici. L'impugnata cartella, nella parte denominata “Comunicazione per il contribuente” indica, tra l'altro, che il Consorzio ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari (il codice 1H78) e quelli relativi alle opere irrigue (codice 0648), in contraddizione con quanto invece specificato nella parte relativa al “dettaglio degli addebiti”, dove la causale è specificamente limitata al primo codice;
che detti ruoli risultano avviati con delibera della Deputazione amministrativa n. 127 del 2022 e che il contributo consortile è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal piano di classifica approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 1 del 7-8-2014 “SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA STABILITE DALLA REGIONE CALABRIA IN DATA 16/01/2014. IL SUDDETTO PIANO DI CLASSIFICA á STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 201 DEL 04/05/2017”. Si dilunga poi nell'elencare quali siano le “categorie” di intervento che l'ente apporta al territorio, e quindi cosa si deve intendere pe beneficio idraulico (1H78) e per beneficio irriguo (0642).
Da quanto precede emerge che l'atto si limita ad indicare gli atti ammnistrativi che sono posti a base della legittimazione del Consorzio e, in generale, dei suoi doveri di intervento e dei suoi poteri impositivi;
nulla dice sulle opere ed attività effettivamente svolte nell'anno di riferimento e interessanti i terreni della ricorrente.
La mancata produzione del piano di classifica poi impedisce alla Corte di delibarne il contenuto e di verificare la sua valenza probatoria.
Tirando le somme, la cartella de qua va annullata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27.
Esse vanno poi distratte a favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente, che ne hanno fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.
Per la posizione dell'AdER ritiene questa Corte, re melius perpensa rispetto a decisioni precedenti, che, pur se legittimamente evocata in giudizio ex art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, sia purtuttavia carente di legittimazione passiva con riferimento alle censure tutte dirette al merito della pretesa e in base alle quali il ricorso viene qui accolto, e che non sono da nessun punto di vista riferibili al comportamento dell'AdER, che ha provveduto soltanto alla notifica (cui era obbligata) della cartella di pagamento.
Consegue, sul piano delle spese, che ricorrono i presupposti per procedere alla loro compensazione nei suoi confronti.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I:
Accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata cartella di pagamento.
Condanna il Consorzio intimato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 160,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori, se dovuti, con distrazione a favore degli AVV.TI Difensore_1 e Nominativo_1.
Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. REGGIO CALABRIA, 30-1-2026
IL GIUDICE
(EA OR)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
OR EA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1628/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Parrocchia Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - 90021490801
Resistente_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032242904000 BONIFICA 2019
a seguito di esame col procedimento monocratico della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore.
AdER, RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva e rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18-2-2025 e depositato il 7-3-2025 la Parrocchia Ricorrente_1 di Ricorrente_2 RT ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e del Consorzio di Bonifica
“Resistente_1”, avverso la cartella di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificata il 10-1-2025- della somma di € 157,88 relativa al contributo consortile per gli anni 2019 e 2020. Ha sostenuto che la richiesta di pagamento, basata sulla lett. a) di norma di legge dichiarata incostituzionale, è illegittima e in ogni caso non v'è prova di un beneficio diretto e specifico. Ha poi soggiunto che l'atto era generico e carente di prova sui presupposti del tributo. Dopo aver esplicitamente contestato il piano di classifica ritenendolo illegittimo ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui hanno chiesto la distrazione i suoi difensori. L'AdER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e ha concluso in tal senso e con esenzione della condanna delle spese a suo carico e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite. Con memoria illustrativa del 15-1-2026 parte ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo sull'illegittimità del piano di classifica e sulla mancanza di prova, da parte del Consorzio_2, di benefici diretti ricevuti dai propri fondi. Il Consorzio, pur regolarmente citato in giudizio, ha preferito non parteciparvi. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 30-1-2026, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. In via prodromica va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla resistente. Intanto l'atto è stato emesso e notificato dall'AdER di talché, per ciò solo, è stata legittimamente citata nel presente giudizio. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è ormai sedimentata nel senso, da un lato, di ritenere che sussista in capo al Concessionario per la riscossione la legittimazione passiva per tutte le opposizioni proposte dal contribuente anche non limitate agli atti suoi propri;
dall'altro, che non sussista litisconsorzio necessario con l'Ente impositore che, però, può essere citato in giudizio dal Concessionario stesso, al fine di manleva da responsabilità e dalle spese. Per tali decisioni infatti il contribuente, che ha evocato in giudizio detto Concessionario, non è tenuto alla chiamata in causa anche dell'Ente impositore. Spetterà invece al secondo, ove ritenga di dover essere tenuto indenne anche delle spese del giudizio, l'onere di provvedere alla chiamata in causa di quest'ultimo a norma (Cfr., già la fondamentale Cass. Civ., SS.UU. n. 16412 del 2007: “ del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 40, prima, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, poi, "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite": in buona sostanza, se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”). E ciò perché: “l'enunciato principio di responsabilità esclude, come già detto, che il Giudice debba ordinare ex officio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore passim” (ivi, ). Ancora, Id. 28-11-2012 Nel processo tributario, il fatto che il contribuente n. 21220(Ord.): “ abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”). L'obbligo poi di chiamare in giudizio anche l'ente impositore ai sensi del novellato art. 14 D. Lgs. n. 546 del 1992, nel V comma, aggiunto dall'art. 1, I comma, lett. d), del D. Lgs. 30-11-2023 n. 220 è limitato esplicitamente ai casi di “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha messo l'atto impugnato” e non è esteso, ai casi come il presente, di contestazione soltanto del merito della pretesa tributaria. Venendo all'esame del merito, sul punto della legittimità della pretesa impositiva è bene spendere qualche parola. excursusSenza soffermarsi sull' normativo regolante materia, basta richiamare, per quanto qui rileva, la L. reg. n. 11 del 23-7-2003, segnatamente l'art. 23, I comma, lett. a) e b). La norma (a suo tempo vigente) recita(va): “Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: A) per le spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
B) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio”. Tale disposizione è stata poi modificata con la L. Reg. n. 13 del 9-5-2017 la quale, superando la vecchia distinzione di cui alle lettere A) e B) i proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli ha previsto che “ ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extra agricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”. decisum E ciò per adeguare la normativa regionale al di Corte Cost. n. 188 del 19-10-2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1, lettera a), della legge n. 11 cit., nella parte in cui prevede(va) che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». Va poi ricordato come, con riferimento al riparto dell'onere della prova circa l'”effettivo beneficio” derivato ai fondi dagli interventi del Consorzio, la giurisprudenza della S.C. sia ormai costante (fin dalla Cass. Civ., SS.UU., 14-5-2010 n. 11722) nell'affermare il principio che, nel caso di presenza di un piano di classifica e/o di contribuenza, non contestati dall'interessato, è onere di questi provare che nessun beneficio abbia tratto il proprio terreno dalle eventuali opere di bonifica effettuate dal consorzio, dovendosi ritenere che l'inclusione dell'immobile in essi iuris tantumpiani generi la presunzione, sia pur , che ne abbia tratto beneficio (Cfr. anche, Id., Sez. trib., (ord.) 4-12-2019 n. 31593; Id. (ord.) 7-8-2019 n. 21104). Di contro, allorché invece la parte ricorrente abbia contestato il piano di classifica, anche all'interno del giudizio tributario pur senza impugnarlo davanti al T.A.R., l'onere di provare le opere realizzate e l'effettivo beneficio ricavatone dal fondo spetta al consorzio (Cfr. per es., proprio con riferimento alla Regione Calabria, Id., Sez.
6-T (Ord.) 3-7-2019 n. 17759; Id. 17-10-2019 n. 26395). se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel Infatti “ perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti cd immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (Cass., SS.UU. passimcit., ). Orbene, nel caso in esame, l'ente ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto alcun beneficio diretto e specifico ai propri terreni per carenza di interventi ed opere da parte del Consorzio. Come detto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato, con plurimi arresti, che, allorché il contributo consortile derivi da un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente debba provare di non aver ricevuto il beneficio cui si ricollega l'obbligo del pagamento della pretesa tributaria.
Su questo aspetto, va rilevato che, nel momento in cui la parte sostenga nessuna attivitàche è stata posta in essere a favore dei propri fondi, non v'è spazio a pretendere che debba specificare in dettaglio i lavori non effettuati, trattandosi di comportamenti di competenza del Consorzio, non preventivabili in via teorica e rimessi alla sua esclusiva valutazione. decisumNon disconosce questa Corte il di Cass. Civ., Sez VI, 14-1-2022 n. 256 secondo cui, nel caso di allegazione di mancanza totale di interventi di migliorie, la prova, a carico di parte ricorrente, pur se negativa, avrebbe comunque dovuto essere articolata attraverso la contestazione “ dell'esecuzione di opere specifiche da parte del Consorzio passim“(ivi, ).
Ma appare del tutto inesigibile, per come sopra spiegato, l'onere di specificazione a fronte dell'allegazione della loro totale omissione: il predetto onere avrebbe avuto valenza nel caso di necessità di contestare l'efficacia, per i propri terreni, di specifici interventi effettivamente sostenuti dal Consorzio.
Va peraltro ricordato che oramai, anche in funzione della novella del 2022 (L. n. 130) che ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sia onere del Consorzio fornire la prova di avere provveduto ad effettuare lavori ed interventi specifici che abbiano comportato un beneficio diretto ed effettivo ai fondi attorei, essendo la presunzione su ricordata di fonte non normativa ma giurisprudenziale.
Da altro punto di vista, era onere del Consorzio fornire la prova degli intervenuti benefici diretti e specifici. L'impugnata cartella, nella parte denominata “Comunicazione per il contribuente” indica, tra l'altro, che il Consorzio ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari (il codice 1H78) e quelli relativi alle opere irrigue (codice 0648), in contraddizione con quanto invece specificato nella parte relativa al “dettaglio degli addebiti”, dove la causale è specificamente limitata al primo codice;
che detti ruoli risultano avviati con delibera della Deputazione amministrativa n. 127 del 2022 e che il contributo consortile è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal piano di classifica approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 1 del 7-8-2014 “SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA STABILITE DALLA REGIONE CALABRIA IN DATA 16/01/2014. IL SUDDETTO PIANO DI CLASSIFICA á STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 201 DEL 04/05/2017”. Si dilunga poi nell'elencare quali siano le “categorie” di intervento che l'ente apporta al territorio, e quindi cosa si deve intendere pe beneficio idraulico (1H78) e per beneficio irriguo (0642).
Da quanto precede emerge che l'atto si limita ad indicare gli atti ammnistrativi che sono posti a base della legittimazione del Consorzio e, in generale, dei suoi doveri di intervento e dei suoi poteri impositivi;
nulla dice sulle opere ed attività effettivamente svolte nell'anno di riferimento e interessanti i terreni della ricorrente.
La mancata produzione del piano di classifica poi impedisce alla Corte di delibarne il contenuto e di verificare la sua valenza probatoria.
Tirando le somme, la cartella de qua va annullata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27.
Esse vanno poi distratte a favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente, che ne hanno fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.
Per la posizione dell'AdER ritiene questa Corte, re melius perpensa rispetto a decisioni precedenti, che, pur se legittimamente evocata in giudizio ex art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, sia purtuttavia carente di legittimazione passiva con riferimento alle censure tutte dirette al merito della pretesa e in base alle quali il ricorso viene qui accolto, e che non sono da nessun punto di vista riferibili al comportamento dell'AdER, che ha provveduto soltanto alla notifica (cui era obbligata) della cartella di pagamento.
Consegue, sul piano delle spese, che ricorrono i presupposti per procedere alla loro compensazione nei suoi confronti.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I:
Accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata cartella di pagamento.
Condanna il Consorzio intimato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 160,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori, se dovuti, con distrazione a favore degli AVV.TI Difensore_1 e Nominativo_1.
Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. REGGIO CALABRIA, 30-1-2026
IL GIUDICE
(EA OR)