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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1000/2025 R.G. promossa da (rappr. e dif. dagli Parte_1
Avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo) contro Controparte_1
(rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa D. Mercante e dal Dott.
[...]
D. C. R. Giunta), avente ad oggetto: carta del docente;
osserva
La ricorrente, premesso di avere svolto attività di docenza in virtù di contratto a termine negli
A.A.S.S 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 afferma di non avere mai ottenuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” –
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Afferma che tale disciplina deve ritenersi contrastante con la clausola 4 dell'Accordo quadro del
18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, nonché con gli artt.
63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
Chiede quindi che il Tribunale voglia condannare il convenuto all'assegnazione in suo CP_1 favore della Carta elettronica in parola per gli anni scolastici di cui sopra.
Il chiede il rigetto del ricorso, sostenendo che il quadro normativo di Controparte_1 riferimento non consente la concessione del bonus al personale docente assunto a tempo determinato e che la denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) non ha natura discriminatoria. ***
Il ricorso è fondato.
La disciplina della “Carta del docente” è contenuta nell'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio
2015, n. 107 (“La Buona Scuola”), che prevede l'assegnazione di una carta elettronica del valore nominale di € 500 annui ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, finalizzata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015, n. 32313, e il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016, hanno definito i criteri e le modalità di assegnazione, limitando il beneficio ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, escludendo quindi il personale assunto con contratto a tempo determinato.
Parte ricorrente nonostante abbia lavorato con contratto a tempo determinato negli A.A.S.S.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale esclusione, tuttavia, è stata oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M. 2015, ritenendo la limitazione priva di giustificazione oggettiva, anche alla luce degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29 novembre
2007, che disciplinano la formazione obbligatoria senza distinguere tra personale di ruolo e precario.
La questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, ha interpretato la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, affermando che: “Essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario di € 500 annui, concesso per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali.” La Corte ha sancito, dunque, che il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (clausola 4 dell'Accordo quadro) è vincolante, che la formazione obbligatoria riguarda tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto, ed infine, che la natura temporanea del rapporto di lavoro non costituisce una ragione oggettiva per negare il beneficio.
In attuazione di tale pronuncia, il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, ha esteso la Carta docente anche ai docenti con supplenza annuale su posto vacante e disponibile, ma solo per l'anno 2023 (art. 15).
La Corte di Cassazione, successivamente, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha riconosciuto il diritto alla Carta docente anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al
31 agosto o al termine delle attività didattiche, precisando che la decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non è opponibile ai precari, i quali possono accedere al beneficio solo tramite riconoscimento giudiziale.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 3 luglio 2025, causa C-268/24, ha stabilito che l'esclusione automatica dei docenti con supplenze brevi viola il diritto comunitario, in quanto discriminatoria. La Corte ha, infatti, affermato che anche i supplenti brevi svolgono mansioni identiche ai colleghi di ruolo, che la mancata conclusione dell'anno scolastico non costituisce una valida ragione oggettiva e che i docenti con incarichi brevi possono avere maggiori necessità formative, specie se all'inizio della carriera o impegnati in più materie e scuole.
La Corte ha inoltre ribadito che la quantità di lavoro prestata non è un criterio valido per negare il beneficio, e che la differenza di trattamento eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla normativa.
In definitiva e alla luce di tali pronunce, deve ritenersi che tutti i docenti, anche coloro che hanno contratti di breve o brevissima durata, abbiano diritto al riconoscimento del beneficio economico previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in quanto svolgono attività didattiche e formative comparabili a quelle dei docenti di ruolo.
Ciò posto e venendo al caso di specie, avendo parte ricorrente documentato di avere per gli
A.A.S.S. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ricevuto incarico per docenza
(cfr. contratti in atti) e di essere ancora interna al sistema scolastico in quanto titolare di contratto a tempo determinato sino al 30.06.2026 (cfr. note de 18.11.2025), va indubbiamente dichiarato il diritto della stessa a fruire della “Carta del docente”, mediante adempimento in forma specifica, per gli anni di servizio svolti a tempo determinato di cui vi è stata data prova in giudizio e nei termini di cui al dispositivo.
Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli adempimenti Controparte_1 necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito per gli anni accertati alla concreta attribuzione.
Considerato l'accoglimento parziale del ricorso e la circostanza che rispetto all'ipotesi delle supplenze brevi l'intervento della Corte di Giustizia è successivo alla proposizione del ricorso, stimasi corretto condannare parte resistente alla refusione della metà delle spese di lite, con compensazione della residua parte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così statuisce: dichiara il diritto della ricorrente a fruire della Carta docente per gli A.A.S.S. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ed a percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo
€ 500,00); condanna il ad accreditare sulla carta elettronica della ricorrente l'importo di € CP_1
2.500,00 oltre accessori;
condanna il a rifondere ai procuratori antistatari della ricorrente la metà delle spese CP_1 processuali, metà pari ad € 700,00, oltre € 49,00 per c.u., iva, cpa e rimborso spese forfetario al
15%, € 49 per c.u., compensando tra le parti la residua metà di dette spese.
Ragusa, 2 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
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