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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2307/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2307/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale” e vertente TRA
c.f. in persona del Sindaco p.t. Avv. Parte_1 P.IVA_1 IO LO, con sede in alla via B. Rotondi 50, rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di delibera di G. C. n. 26 del 29.03.2022 e di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata in calce alla Comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Pasqualina Parrella (c.f. ), presso il cui studio in Roccabascerana (Av), C.F._1 alla via Campi 26 elett.te domicilia;
Attore-opponente E
, nato il [...] a [...], con studio e residente in [...], (C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2 Franca Iacoviello (C.F. giusta procura resa in calce alla Comparsa di C.F._3 costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grottaminarda (AV) alla Via A. A. Minichiello 60;
- Convenuto-opposto E LO IO, residente in [...], (c.f. Parte_1
), residente in [...] Controparte_2 Parte_1 OC e IE RL, residente in [...] Rotondi n. 2 (c.f. , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._5 alla Comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marcello Fortunato (c.f.
, elett.te domiciliati come in atti;
C.F._6
- Terzi chiamati
Conclusioni: per parte attrice/opponente “Il sottoscritto avv. Pasqualina Parrella nell'interesse del si riporta a tutte le difese ed eccezioni formulate nei propri Parte_1 scritti difensivi ed a verbale di causa, reitera l'impugnativa di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito. Conclude per l'integrale accoglimento della spiegata opposizione riportandosi alle conclusioni tutte rassegnate nei propri scritti difensivi ed a verbale, che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione. Impugna le avverse conclusioni perché infondate in fatto e diritto e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.”. Per parte convenuta/opposta “L'avv. Iacoviello si riporta a tutti i propri scritti e verbali di causa, da intendersi qui tutti per integralmente ripetuti e trascritti, in uno a tutta la documentazione prodotta, insistendo nell'accoglimento di tutte le eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni ivi rassegnate, nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati, con vittoria delle spese di lite con
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attribuzione. Si impugna e contesta ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto dall'Ente opponente, chiedendone il rigetto essendo il tutto infondato sia in fatto che in diritto e non provato. In particolare si contesta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Ente per tutti i motivi ampliamente esplicati nei precedenti scritti, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti. Ancora una volta, nella denegata ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino, chiede all'On.le Giudice adito di disporre la riassunzione del procedimento de quo innanzi al Tribunale di Benevento. Del pari si impugnano e contestano l'avversa eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto nonché l'eccezione di prescrizione, richiamando ivi tutte le relative contestazioni e deduzioni in atti formulate. Si impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto dai terzi chiamati in causa, chiedendone il rigetto essendo il tutto infondato sia in fatto che in diritto. Si contesta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai terzi per tutti i motivi esplicati nei propri scritti, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti e che qui si richiamano. Si insiste, pertanto, per il rigetto della sollevata eccezione e, nella denegata ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino, chiede all'On.le Giudice adito di disporre la riassunzione del procedimento innanzi al Tribunale di Benevento. Si impugnano e contestano, altresì, l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa e l'eccezione di prescrizione, di cui se ne chiede il rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto, e valgano qui tutte le deduzioni e contestazioni già rassegnate sui punti nei propri scritti difensivi, da intendersi ivi per integralmente richiamate. Esso Procuratore conclude per l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate, da intendersi qui per integralmente ripetute e trascritte, con vittoria delle spese di lite con attribuzione. Impugna e contesta ogni avverso dedotto, perché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto delle conclusioni rassegnate. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.”. Per le parti terze chiamate “– Nel rispetto di detto decreto e del principio di sinteticità, ai fini delle presenti note, nel riportarsi ai precedenti atti ed, in particolare, alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate, si formulano le seguenti, Istanze e/o conclusioni Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, trattenere la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2021, reso nel procedimento monitorio r.g. n. 1014/2021, con cui il Tribunale di Avellino aveva ingiunto di pagare, in favore dell'Arch.
la somma di euro 7.076,00, oltre interessi al tasso legale e competenze e Controparte_1 spese legali, per la redazione di tutta la documentazione necessaria per l'aggiornamento, applicazione e diffusione del Piano di protezione Civile.
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “Incompetenza per territorio del giudice adito-nullità e revoca del decreto ingiuntivo n. 317/2021”, trovando, in relazione all'obbligazione degli enti pubblici territoriali, applicazione il disposto dell'art. 185 del D. Lgs. N. 267 del 2000, che indica nella sede della tesoreria comunale il luogo dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'ente territoriale e, nel caso di specie, avendo esso con Pt_1 determina n. 63 del 31.12.2016, affidato alla il servizio Controparte_3 di tesoreria comunale dall'1.01.2017 al 31.12.20121, pertanto, in virtù del richiamato criterio di determinazione della competenza per territorio, il Giudice territorialmente competente, in assenza di un giudice contrattualmente previsto, era da individuarsi nel Tribunale di Benevento, nemmeno potendo darsi applicazione al criterio di cui all'art. 20 c.p.c.; “Improponibilità del decreto ingiuntivo n. 317/2021 per assenza di contratto scritto”, eccependosi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, talché emesso in assenza di convenzione inter partes e non essendo
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giuridicamente proponibile un decreto ingiuntivo contro la Pubblica Amministrazione mancando la prova scritta volta ad impegnare la volontà dell'Ente; “Inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento per violazione delle norme in materia di copertura di spesa pubblica”, atteso che l'incarico affidato all'arch. recava una chiara ed evidente CP_1 clausola di copertura finanziaria, in base alla quale l'ente pubblico territoriale aveva subordinato il pagamento del compenso al professionista alla concessione del finanziamento;
“Improcedibilità dell'avversa domanda di pagamento per intervenuta prescrizione del credito professionale preteso”, avendo l'arch. svolto e completato il suo incarico il 26.11.2015 CP_1 e avendo formulato richiesta di pagamento mediante nota pec il 4.11.2020, ben oltre il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 2956 c.c..
L'opponente concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: a) In via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Benevento e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 317/2021; b) dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversa domanda di pagamento per gli ulteriori motivi esposti nella parte motiva del presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 317/2021 e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal Con vittoria Parte_1 di spese e competenze di giudizio.”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto/opposto Architetto CP_1
con “Comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa del terzo e
[...] istanza di differimento della prima udienza”, eccependo “Infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale” ai sensi del combinato dell'art. 20 cpc e dell'art. 1182 c.c. e contestando che la controparte avesse genericamente eccepito l'incompetenza del Giudice adito, senza tuttavia specificare quale fosse la filiale dell'Ente che esplicava il servizio di tesoreria quale criterio di collegamento per radicare la competenza del Tribunale di Benevento;
“Sull'an. Sussistenza dei presupposti legittimanti il decreto ingiuntivo. Inammissibilità e infondatezza dell'eccepita improcedibilità della domanda monitoria.”, rappresentando che agli atti della procedura monitoria fosse stata prodotta la determina di settore con la quale l'Ente lo aveva formalmente incaricato per la redazione di tutta la documentazione necessaria per l'aggiornamento, applicazione e diffusione del Piano di Protezione Civile del Comune, secondo quanto stabilito nelle deliberazioni di G.C. n. 28/2014 e 43/2014 ed ogni altra documentazione richiesta dalla “Sulla copertura della spesa. Responsabilità in proprio.”, Controparte_4 contestando l'avversa deduzione relativa alla mancanza di copertura finanziaria, evidenziando che in alcun modo il pagamento di quanto pattuito fosse stato subordinato alla concessione del finanziamento e precisando che il progetto fosse già stato ammesso a finanziamento con Delibera della Giunta Regionale n. 695 del 13.10.2014, come indicato sia nella determina di incarico, che nella delibera di Giunta ed inoltre evincendosi sia nella delibera che nella determina la specifica attestazione di regolarità contabile e regolarità tecnica;
“Inammissibilità, infondatezza e pretestuosità dell'eccezione di prescrizione” non invocabile per crediti nei confronti di Amministrazioni dello Stato ed avendo egli inviato elettronicamente all'Ente la fattura n. 1/18 il 26.04.2018, richiedendone formalmente il pagamento, con interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. L'opposto chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e altresì la chiamata in causa di terzi, ex art 191 TUEL, stante la determina di conferimento di incarico del 29.12.2014, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, RA e del Responsabile del Servizio Tecnico, RL IE, Controparte_2 dell'attestazione nella detta determina della regolarità contabile e finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, IO LO, attestazioni reiterate nella delibera di Giunta Comunale del 26.11.2015, alla luce di quanto previsto dall'art. 191 del Tuel. L'opposto concludeva “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le presenti difese e, di conseguenza: In via preliminare 1. rigettare l'eccezione di
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incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Benevento e per l'effetto confermare la competenza del Tribunale di Avellino per le ragioni indicate in narrativa;
2. sempre in via preliminare e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, disporre la riassunzione del procedimento de quo innanzi al Tribunale di Benevento;
3. in ogni caso e sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
4. sempre in via preliminare fissare ai sensi dell'art. 269 cpc altra udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa dei terzi RA , residente in Controparte_2 [...] alla Via OC, RL IE, residente in alla Parte_1 Parte_1 Via Beniamino Rotondi n. 2, CF e IO LO, residente in [...], CF , onde sentire accertare e Parte_1 C.F._4 dichiarare, ai sensi dell'art. 191 4 comma del Tuel e/o come per legge, gli stessi quali contraenti in proprio del rapporto intercorso con l'Architetto -per il cui compenso Controparte_1 relativo all'attività di progettazione è causa- ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), quale privato fornitore, per averne consentito la fornitura, e per l'effetto condannarli al pagamento di quanto contratto con l'architetto Nel merito:
5. respingere l'opposizione in quanto Controparte_1 manifestamente infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
6. in via subordinata accertare e dichiarare il Parte_1 in p.l.r.p.t., nonché IO LO, e RL IE, in proprio per le Controparte_2 qualità dedotte in narrativa ai sensi dell'art. 191 del TUEL o come per legge, debitori dell'Architetto della somma di euro 7.076,00 oltre interessi e per l'effetto Controparte_1 condannarli in solido e/o come per legge al pagamento della ridetta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria. Il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.”.
Disposto il differimento della prima udienza, si costituivano in giudizio i terzi chiamati IO LO, e RL IE, eccependo, in via pregiudiziale ed Controparte_2 assorbente, la incompetenza territoriale dell'adito giudice in favore del Tribunale di Benevento, in quanto la pretesa dedotta in causa era diretta a far valere una presunta obbligazione di pagamento in danno del e, in tema di competenza per territorio in Parte_1 relazione all'obbligazione degli enti pubblici territoriali, trovando applicazione il disposto dell'art. 185 del Dlgs n. 267/2000, che fissa il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di Tesoreria dell'Ente; eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa da parte dell'opposto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito, eccependo che non sussistesse alcun rapporto contrattuale tra l'Arch. e l'Ente opponente e tale CP_1 circostanza assumeva carattere essenziale, considerando che, in mancanza di un idoneo vincolo contrattuale, non sussisteva alcuna obbligazione né da parte del né, tanto meno, da Pt_1 parte del funzionario;
eccependo l'insussistenza della responsabilità dei funzionari ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/00, la normativa di settore, per il caso in esame, confermando l'obbligo del riconoscimento dei debiti fuori bilancio a carico del Parte_1 e, comunque, la sussistenza dei presupposti per la proposizione di un'azione di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., escludendo qualsiasi rapporto diretto tra il creditore e i funzionari, intercorrendo il rapporto obbligatorio tra il fornitore ed il funzionario solo per la parte non riconoscibile come debito fuori bilancio e non anche per le acquisizioni eseguite nell'interesse della P.A. e che, per la parte della prestazione eventualmente riconoscibile, il rapporto intercorresse tra il fornitore e la P.A. potendo al più assumere rilevanza l'eventuale utilità ed arricchimento dell'Ente in relazione alla prestazione che si assume resa;
eccependo la prescrizione del credito professionale ex art. 2956 c.c. I terzi chiamati concludevano “in rito a - in via preliminare, accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Benevento;
b – dichiarare inammissibile la chiamata in causa dei terzi e disporre l'estromissione dell'Avv.
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IO LO, del dott. e del dott. RL IE dal presente giudizio;
Controparte_2 Nel merito: c – respingere la domanda in quanto, oltre che inammissibile, è manifestamente infondata;
d – con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario.”. Con Ordinanza del 6/04/2022 il Tribunale, ritenuta la insussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in danno del comune opposto, rigetta la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e riservava al merito le questioni preliminari. La causa veniva, quindi, dopo il deposito delle memorie istruttorie, rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, in punto di competenza, va rammentato che le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di Tesoreria dell'Ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015; Sez. 3, Ordinanza n. 12289 del 20/08/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17424 del 30/08/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2758 del 08/02/2007), con la conseguenza che il creditore di un'amministrazione pubblica che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20, c.p.c. tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la tesoreria dell'Ente, ed il forum contractus, nel quale l'obbligazione è sorta (v. Cass. 30 agosto 2004, n. 17424). La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza. (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020; v. anche Cass. civile sez. I, 08/02/2007, n.2758 “Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. Pertanto, la p.a. convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza.”) Sulla scorta dei principi citati, l'eccezione formulata dalla parte opponente è dunque incompleta ed è comunque infondata. Può, dunque, passarsi all'esame del merito. Occorre che l'analisi parta da una precisa e consolidata premessa metodologica, ovvero che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che " il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o
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negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v., per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tutto ciò posto, osserva il Tribunale, in via assorbente e decisiva ed in applicazione del principio della “ragione più liquida” (v. in tema ex plurimis Cass. civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.”), che la preliminare eccezione, sollevata dalla difesa dell'opponente
, di assenza di contratto scritto, è fondata e va accolta. Parte_1 Difatti non è chi non veda come l'Arch. avesse chiesto ed ottenuto il decreto CP_1 ingiuntivo, nei confronti del per il credito derivante Parte_1 dall'espletamento di attività professionale, ponendo a fondamento della propria pretesa creditoria la Determina n. 155 del 29/12/2014, con cui l'Ente gli avrebbe affidato l'incarico per la redazione del piano di protezione civile del Comune e la fattura n. 1/18 del 26/4/2018, emessa al momento del completamento dell'incarico (v. prod. alleg. fasc. monitorio). E' ben evidente come non risulti agli atti alcun contratto scritto, concluso e sottoscritto tra il professionista ed il legale rappresentante dell'ente comunale, né tale documentazione contrattuale veniva allegata successivamente, nella presente fase di opposizione, avendo all'uopo versato in atti il professionista solo l'ulteriore documentazione costituita dalla copia della delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26.11.2015. La circostanza della mancanza di un contratto scritto è, dunque, pacifica. In vero, in tema non appare superfluo ricordare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richieda la forma scritta ad substantiam (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209 “Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi.”; v. anche Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562 per cui “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.”).
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In tema di rapporti professionali, è poi stato specificamente chiarito che “Ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il contratto d'opera professionale con la P.A.
- ancorché quest'ultima agisca iure privatorum - deve rivestire, la forma scritta ad substantiam
- strumento di garanzia nell'interesse del cittadino - risultando imprescindibile, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo assegnatario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi. Da ciò discende che il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti. Discende da tali principi, che nel caso di specie, dovendo il contratto con la P.A. rivestire la forma scritta ad substantiam, era parimenti esclusa la possibilità di desumere l'esistenza di una contemplatio domini tacita, ricavata da meri elementi presuntivi.” (cfr. Cass. civile sez. II, 20/10/2023, n.29237) e che “Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso;
ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico).” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8574 del 27/03/2023), dal che ne deriva l'insufficienza, ai fini voluti dal professionista e diversamente da quanto ritenuto dalla difesa convenuta/opposta, del riferimento alle sole determine o delibere di incarico, essendo queste un mero atto interno, cui deve far seguito la stipulazione di un contratto, nel caso di specie di un contratto d'opera professionale, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”, contenente l'oggetto della prestazione, l'entità del compenso, nonché la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A legittimato ad esprimere la volontà dell'ente. A parere del Tribunale, non può indurre a diverse conclusioni, per il caso in esame, la giurisprudenza richiamata dalla difesa opposta (v. Cass. Sez. U., Sentenza n. 9775 del 25/03/2022), riferendosi essa a peculiare ipotesi, diversa da quella oggetto di odierno vaglio, in cui la Suprema Corte ha ritenuto compatibile con l'articolo 17 del R.D. n. 2440 del 1923 il modello di formazione del vincolo contrattuale in cui l'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimo provvedimento richiesto. Pertanto, opina il Tribunale, nella fattispecie che ci occupa, che la specifica eccezione sollevata dalla difesa del opponente di nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché Pt_1 emesso in assenza di convenzione inter partes, assuma rilievo dirimente, traducendosi nella mancanza della prova della fonte della pretesa creditoria da parte del convenuto/opposto (v. ancora in tema Cass. SS.UU. n., n.13533/2001) e consenta di ritenere assorbite tutte le altre questioni. Il decreto ingiuntivo opposto n.317/2021, emesso dal Tribunale di Avellino a carico del depositato in data 30/3/2021, va, pertanto, in accoglimento del Parte_1 motivo di opposizione relativo all'assenza di contratto scritto, revocato. La parte opposta ha, inoltre, proposto domanda ex art. 2041 c.c. nei Controparte_1 confronti dell'opponente Parte_1 Va precisato che tale domanda è stata avanzata nella prima memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c., a mezzo dell'inserimento di un punto 7) delle conclusioni, così esplicitato “7. condannare il in p.l.r.p.t., al pagamento dell'indennizzo a titolo Parte_1 di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. pari alla somma di euro 7.076,00 come quantificato nella determina di settore dell'Ente ovvero quella somma che sarà ritenuta di
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giustizia in base alle risultanze processuali.”, evidentemente non presente nelle conclusioni esposte nella Comparsa di costituzione e risposta. Ebbene, a tale espresso riguardo, la recente giurisprudenza, previo richiamo all'ultimo pronunciamento delle Sezioni Unite in tema di ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata con la prima memoria ex art. 183 6 comma c.p.c. (v. Cass., Sez. U., 13/9/2018, n. 22404), ha poi avuto cura di chiarire che
“Tuttavia, con la sentenza n. 26727 del 15/10/2024, a sezioni unite, questa Corte ha chiarito che la proposizione nella comparsa di risposta, da parte dell'opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di una domanda ex art. 2041 c.c., è ammissibile, ben potendo a livello generale riconoscersi anche a ad essa l'interesse, dell'originario ricorrente, in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione di adempimento contrattuale. Pertanto, si è affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto l'ingiunzione. Tuttavia, deve tenersi conto della struttura del giudizio monitorio, in cui la parte che, nella fase a contraddittorio, figura come opposta, ossia convenuta processuale, ha già goduto di uno stadio procedurale "esclusivo" per avanzare una propria pretesa, pur nei limiti di prova perimetrata. Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. può essere presentata dall'opposto, con la comparsa di costituzione, ma non può essere articolata con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.” (cfr. Cass. civile sez. I - 28/10/2024, n. 27814). Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. va dichiarata inammissibile perché proposta dalla parte convenuta/opposta solo nella prima memoria istruttoria. CP_1 Occorre ora passare alla disamina delle questioni concernenti la chiamata in causa dei terzi, , RL IE e IO LO. Controparte_2 Anzitutto, la chiamata operata dal convenuto/opposto nella Comparsa di CP_1 costituzione e risposta è da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, a mente del quale l'attore ovvero, per l'inversione dei ruoli processuali che si realizza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può non solo proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto, in tal caso l'opponente, ma anche chiamare in giudizio un terzo, nei termini di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., comma 3, ove l'esigenza sia sorta dalle difese del convenuto. Difatti, in tema la giurisprudenza ha spiegato che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269, comma 2, c.p.c., ma il comma 3, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.” (cfr. Cass. civile sez. II, 21/09/2021, n.25499) Nel caso di specie il convenuto/opposto a fronte delle difese ed eccezioni svolte CP_1 dal nell'Atto di citazione in opposizione circa la mancanza di contratto in forma scritta, Pt_1 ha chiesto, nella Comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, di poter chiamare in causa i terzi, nei confronti dei quali estendere il contraddittorio con riguardo alla medesima domanda di pagamento del credito, derivante dalla stessa prestazione professionale, già azionata in via monitoria. Ancora, in via preliminare, rileva il Tribunale che le eccezioni di incompetenza del Tribunale adìto e di prescrizione del credito, sollevate dai terzi chiamati, non sono ammissibili,
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perché questi si sono costituiti in giudizio tardivamente, ovvero in data 8/02/2022 per l'udienza del 10/02/2022 e quindi chiaramente oltre il termine di almeno 20 giorni prima della prima udienza. Così risolte le questioni preliminari, può ora passarsi all'esame del merito. Vi è da considerare che l'opposto ha chiesto la chiamata in causa dei terzi, CP_1 [...]
, RL IE e IO LO, “onde sentire accertare e dichiarare, ai sensi CP_2 dell'art. 191 4 comma del Tuel e/o come per legge, gli stessi quali contraenti in proprio del rapporto intercorso con l'Architetto -per il cui compenso relativo all'attività Controparte_1 di progettazione è causa- ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), quale privato fornitore, per averne consentito la fornitura, e per l'effetto condannarli al pagamento di quanto contratto con l'architetto ” Controparte_1 e ha quindi nel merito chiesto “in via subordinata accertare e dichiarare il Parte_1
in p.l.r.p.t., nonché IO LO, e RL IE, in proprio
[...] Controparte_2 per le qualità dedotte in narrativa ai sensi dell'art. 191 del TUEL o come per legge, debitori dell'Architetto della somma di euro 7.076,00 oltre interessi e per l'effetto Controparte_1 condannarli in solido e/o come per legge al pagamento della ridetta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.”. I terzi hanno fatto rilevare che non sussistesse alcun rapporto contrattuale tra l'Arch. e l'Ente opponente e, quindi, che, in mancanza di un idoneo vincolo contrattuale, non CP_1 sussistesse alcuna obbligazione né da parte del né, tanto meno, da parte del Pt_1 funzionario (v. punto sub III della Comparsa di costituzione e risposta). In effetti, la recente giurisprudenza di legittimità ha ben illustrato che non possa operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. All'uopo, è utile riportare testualmente i passaggi delle pronunce di riferimento sul tema, ovvero “Con specifico riferimento alla materia del contendere di questo giudizio, la S.C. ha precisato che l'azione del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000, abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024). Nel caso di specie, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di avere specificato, nel giudizio di merito, che le somme richieste dalle controparti si fondavano su un titolo negoziale redatto in forma scritta e in tutto valido, tranne che per il fatto che non era stato emesso un impegno di spesa per la somma richiesta, destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 D.Lgs. n. 267 del 2000. Tali specificazioni sono del tutto assenti, sicché la censura deve essere dichiarata inammissibile per novità.”). (cfr. Cass. civile sez. I, 16/03/2025, (ud. 26/11/2024, dep. 16/03/2025), n.6987). Ancora è stato chiaramente illustrato che “La ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale è percepibile perché l'instaurazione del rapporto obbligatorio con il funzionario è stata esclusa sul presupposto che il rapporto per il quale risulta pretesa la maggiorazione comportava un contratto scritto, condizionato al reperimento di ulteriori risorse finanziare (da mettere in relazione all' "eventualità" di cui sopra), e il rapporto obbligatorio con il funzionario presuppone che comunque vi sia stata acquisizione di servizi in carenza di impegno di spesa, acquisizione che la Corte ha escluso affermando che avrebbe richiesto il contratto scritto;
quest'ultimo rilievo, dato il presupposto di fatto della carenza dell'acquisizione del servizio per iscritto, esclude pure la violazione dell'art. 191 TUEL. 15.
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L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, c. 4, abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi può essere esperita Pt_2 unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche nell'ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati, ancorché sussista l'invalidità del contratto concluso dall'ente locale per assenza di forma scritta, non potendo operare, in tali ipotesi, in caso di invalidità del titolo negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. Ne consegue che il fornitore può in tali circostanze promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge (Cass., n. 5480 del 2024). 16. Pertanto, poiché la Corte territoriale ha accertato che l'acquisizione del servizio non è avvenuta in forma scritta e, dunque, il contratto valido non c'è, la conseguenza è che non è possibile esperire l'azione diretta nei confronti del funzionario. Diventa, allora, del tutto irrilevante la questione in ordine alla consapevolezza da parte del professionista della carenza dell'impegno di spesa. La ratio decidendi è che mancava un titolo valido per la carenza della forma scritta, e dunque, sotto questo profilo, l'acquisizione del servizio.” (cfr. Cass. civile sez. I, 13/03/2025, (ud. 12/03/2025, dep. 13/03/2025), n.6703), nonché che “Guardando alle fattispecie disciplinate dall'art. 23, comma 4, D.L. cit., la stessa Corte ha precisato che la previsione presuppone la validità del titolo dell'obbligazione, ancorché privo di impegno contabile, circostanza che non si verifica nel caso di contratto nullo per difetto della forma scritta, cui pertanto non si applica la disciplina in questione.” (cfr. Cass. civile sez. I, 16/03/2025, (ud. 26/11/2024, dep. 16/03/2025), n.7006). Il caso di specie rientra, pertanto, in ipotesi di inapplicabilità del meccanismo sostitutivo dell'art. 191 co. 4 TUEL, tenuto conto che, come già sopra evidenziato, l'incarico conferito dal all'Arch. è privo di forma scritta. Pt_1 CP_1 La domanda proposta da nei confronti dei terzi chiamati, Controparte_1 [...]
, RL IE e IO LO va, dunque, rigettata. CP_2 Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita. Vanno, infine, disciplinate le spese di lite. Le spese seguono la soccombenza del convenuto/opposto/chiamante nei rapporti con l'opponente e nei rapporti con i terzi chiamati e si liquidano come da dispositivo, in Pt_1 base ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore della causa (€7.076,00), delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 317/2021, emesso dal Tribunale di Avellino e depositato in data 30/3/2021, e, per l'effetto, revoca il predetto provvedimento monitorio.
2. Dichiara inammissibile la domanda proposta da parte convenuta/opposta CP_1
nei confronti del ai sensi dell'art. 2041 c.c.
[...] Parte_1
3. Rigetta le domande proposte da nei confronti dei terzi chiamati. Controparte_1
4. Condanna al pagamento, in favore dell'opponente Controparte_1 [...]
, delle spese di giudizio, che si liquidano in €145,50 per esborsi Parte_1 vivi ed in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Pasqualina Parrella per dichiarato anticipo.
5. Condanna al pagamento, in favore dei terzi chiamati, delle spese Controparte_1 di giudizio, che si liquidano in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre
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I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Fortunato per dichiarato anticipo. Così deciso in data 27 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2307/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale” e vertente TRA
c.f. in persona del Sindaco p.t. Avv. Parte_1 P.IVA_1 IO LO, con sede in alla via B. Rotondi 50, rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di delibera di G. C. n. 26 del 29.03.2022 e di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegata in calce alla Comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Pasqualina Parrella (c.f. ), presso il cui studio in Roccabascerana (Av), C.F._1 alla via Campi 26 elett.te domicilia;
Attore-opponente E
, nato il [...] a [...], con studio e residente in [...], (C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2 Franca Iacoviello (C.F. giusta procura resa in calce alla Comparsa di C.F._3 costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grottaminarda (AV) alla Via A. A. Minichiello 60;
- Convenuto-opposto E LO IO, residente in [...], (c.f. Parte_1
), residente in [...] Controparte_2 Parte_1 OC e IE RL, residente in [...] Rotondi n. 2 (c.f. , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._5 alla Comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marcello Fortunato (c.f.
, elett.te domiciliati come in atti;
C.F._6
- Terzi chiamati
Conclusioni: per parte attrice/opponente “Il sottoscritto avv. Pasqualina Parrella nell'interesse del si riporta a tutte le difese ed eccezioni formulate nei propri Parte_1 scritti difensivi ed a verbale di causa, reitera l'impugnativa di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito. Conclude per l'integrale accoglimento della spiegata opposizione riportandosi alle conclusioni tutte rassegnate nei propri scritti difensivi ed a verbale, che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione. Impugna le avverse conclusioni perché infondate in fatto e diritto e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.”. Per parte convenuta/opposta “L'avv. Iacoviello si riporta a tutti i propri scritti e verbali di causa, da intendersi qui tutti per integralmente ripetuti e trascritti, in uno a tutta la documentazione prodotta, insistendo nell'accoglimento di tutte le eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni ivi rassegnate, nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati, con vittoria delle spese di lite con
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attribuzione. Si impugna e contesta ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto dall'Ente opponente, chiedendone il rigetto essendo il tutto infondato sia in fatto che in diritto e non provato. In particolare si contesta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Ente per tutti i motivi ampliamente esplicati nei precedenti scritti, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti. Ancora una volta, nella denegata ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino, chiede all'On.le Giudice adito di disporre la riassunzione del procedimento de quo innanzi al Tribunale di Benevento. Del pari si impugnano e contestano l'avversa eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto nonché l'eccezione di prescrizione, richiamando ivi tutte le relative contestazioni e deduzioni in atti formulate. Si impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto dai terzi chiamati in causa, chiedendone il rigetto essendo il tutto infondato sia in fatto che in diritto. Si contesta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai terzi per tutti i motivi esplicati nei propri scritti, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti e che qui si richiamano. Si insiste, pertanto, per il rigetto della sollevata eccezione e, nella denegata ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino, chiede all'On.le Giudice adito di disporre la riassunzione del procedimento innanzi al Tribunale di Benevento. Si impugnano e contestano, altresì, l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa e l'eccezione di prescrizione, di cui se ne chiede il rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto, e valgano qui tutte le deduzioni e contestazioni già rassegnate sui punti nei propri scritti difensivi, da intendersi ivi per integralmente richiamate. Esso Procuratore conclude per l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate, da intendersi qui per integralmente ripetute e trascritte, con vittoria delle spese di lite con attribuzione. Impugna e contesta ogni avverso dedotto, perché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto delle conclusioni rassegnate. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.”. Per le parti terze chiamate “– Nel rispetto di detto decreto e del principio di sinteticità, ai fini delle presenti note, nel riportarsi ai precedenti atti ed, in particolare, alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate, si formulano le seguenti, Istanze e/o conclusioni Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, trattenere la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2021, reso nel procedimento monitorio r.g. n. 1014/2021, con cui il Tribunale di Avellino aveva ingiunto di pagare, in favore dell'Arch.
la somma di euro 7.076,00, oltre interessi al tasso legale e competenze e Controparte_1 spese legali, per la redazione di tutta la documentazione necessaria per l'aggiornamento, applicazione e diffusione del Piano di protezione Civile.
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “Incompetenza per territorio del giudice adito-nullità e revoca del decreto ingiuntivo n. 317/2021”, trovando, in relazione all'obbligazione degli enti pubblici territoriali, applicazione il disposto dell'art. 185 del D. Lgs. N. 267 del 2000, che indica nella sede della tesoreria comunale il luogo dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'ente territoriale e, nel caso di specie, avendo esso con Pt_1 determina n. 63 del 31.12.2016, affidato alla il servizio Controparte_3 di tesoreria comunale dall'1.01.2017 al 31.12.20121, pertanto, in virtù del richiamato criterio di determinazione della competenza per territorio, il Giudice territorialmente competente, in assenza di un giudice contrattualmente previsto, era da individuarsi nel Tribunale di Benevento, nemmeno potendo darsi applicazione al criterio di cui all'art. 20 c.p.c.; “Improponibilità del decreto ingiuntivo n. 317/2021 per assenza di contratto scritto”, eccependosi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, talché emesso in assenza di convenzione inter partes e non essendo
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giuridicamente proponibile un decreto ingiuntivo contro la Pubblica Amministrazione mancando la prova scritta volta ad impegnare la volontà dell'Ente; “Inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento per violazione delle norme in materia di copertura di spesa pubblica”, atteso che l'incarico affidato all'arch. recava una chiara ed evidente CP_1 clausola di copertura finanziaria, in base alla quale l'ente pubblico territoriale aveva subordinato il pagamento del compenso al professionista alla concessione del finanziamento;
“Improcedibilità dell'avversa domanda di pagamento per intervenuta prescrizione del credito professionale preteso”, avendo l'arch. svolto e completato il suo incarico il 26.11.2015 CP_1 e avendo formulato richiesta di pagamento mediante nota pec il 4.11.2020, ben oltre il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 2956 c.c..
L'opponente concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: a) In via preliminare accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Benevento e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 317/2021; b) dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversa domanda di pagamento per gli ulteriori motivi esposti nella parte motiva del presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 317/2021 e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal Con vittoria Parte_1 di spese e competenze di giudizio.”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto/opposto Architetto CP_1
con “Comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa del terzo e
[...] istanza di differimento della prima udienza”, eccependo “Infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale” ai sensi del combinato dell'art. 20 cpc e dell'art. 1182 c.c. e contestando che la controparte avesse genericamente eccepito l'incompetenza del Giudice adito, senza tuttavia specificare quale fosse la filiale dell'Ente che esplicava il servizio di tesoreria quale criterio di collegamento per radicare la competenza del Tribunale di Benevento;
“Sull'an. Sussistenza dei presupposti legittimanti il decreto ingiuntivo. Inammissibilità e infondatezza dell'eccepita improcedibilità della domanda monitoria.”, rappresentando che agli atti della procedura monitoria fosse stata prodotta la determina di settore con la quale l'Ente lo aveva formalmente incaricato per la redazione di tutta la documentazione necessaria per l'aggiornamento, applicazione e diffusione del Piano di Protezione Civile del Comune, secondo quanto stabilito nelle deliberazioni di G.C. n. 28/2014 e 43/2014 ed ogni altra documentazione richiesta dalla “Sulla copertura della spesa. Responsabilità in proprio.”, Controparte_4 contestando l'avversa deduzione relativa alla mancanza di copertura finanziaria, evidenziando che in alcun modo il pagamento di quanto pattuito fosse stato subordinato alla concessione del finanziamento e precisando che il progetto fosse già stato ammesso a finanziamento con Delibera della Giunta Regionale n. 695 del 13.10.2014, come indicato sia nella determina di incarico, che nella delibera di Giunta ed inoltre evincendosi sia nella delibera che nella determina la specifica attestazione di regolarità contabile e regolarità tecnica;
“Inammissibilità, infondatezza e pretestuosità dell'eccezione di prescrizione” non invocabile per crediti nei confronti di Amministrazioni dello Stato ed avendo egli inviato elettronicamente all'Ente la fattura n. 1/18 il 26.04.2018, richiedendone formalmente il pagamento, con interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. L'opposto chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e altresì la chiamata in causa di terzi, ex art 191 TUEL, stante la determina di conferimento di incarico del 29.12.2014, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, RA e del Responsabile del Servizio Tecnico, RL IE, Controparte_2 dell'attestazione nella detta determina della regolarità contabile e finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, IO LO, attestazioni reiterate nella delibera di Giunta Comunale del 26.11.2015, alla luce di quanto previsto dall'art. 191 del Tuel. L'opposto concludeva “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le presenti difese e, di conseguenza: In via preliminare 1. rigettare l'eccezione di
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incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Benevento e per l'effetto confermare la competenza del Tribunale di Avellino per le ragioni indicate in narrativa;
2. sempre in via preliminare e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, disporre la riassunzione del procedimento de quo innanzi al Tribunale di Benevento;
3. in ogni caso e sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
4. sempre in via preliminare fissare ai sensi dell'art. 269 cpc altra udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa dei terzi RA , residente in Controparte_2 [...] alla Via OC, RL IE, residente in alla Parte_1 Parte_1 Via Beniamino Rotondi n. 2, CF e IO LO, residente in [...], CF , onde sentire accertare e Parte_1 C.F._4 dichiarare, ai sensi dell'art. 191 4 comma del Tuel e/o come per legge, gli stessi quali contraenti in proprio del rapporto intercorso con l'Architetto -per il cui compenso Controparte_1 relativo all'attività di progettazione è causa- ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), quale privato fornitore, per averne consentito la fornitura, e per l'effetto condannarli al pagamento di quanto contratto con l'architetto Nel merito:
5. respingere l'opposizione in quanto Controparte_1 manifestamente infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
6. in via subordinata accertare e dichiarare il Parte_1 in p.l.r.p.t., nonché IO LO, e RL IE, in proprio per le Controparte_2 qualità dedotte in narrativa ai sensi dell'art. 191 del TUEL o come per legge, debitori dell'Architetto della somma di euro 7.076,00 oltre interessi e per l'effetto Controparte_1 condannarli in solido e/o come per legge al pagamento della ridetta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria. Il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.”.
Disposto il differimento della prima udienza, si costituivano in giudizio i terzi chiamati IO LO, e RL IE, eccependo, in via pregiudiziale ed Controparte_2 assorbente, la incompetenza territoriale dell'adito giudice in favore del Tribunale di Benevento, in quanto la pretesa dedotta in causa era diretta a far valere una presunta obbligazione di pagamento in danno del e, in tema di competenza per territorio in Parte_1 relazione all'obbligazione degli enti pubblici territoriali, trovando applicazione il disposto dell'art. 185 del Dlgs n. 267/2000, che fissa il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di Tesoreria dell'Ente; eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa da parte dell'opposto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito, eccependo che non sussistesse alcun rapporto contrattuale tra l'Arch. e l'Ente opponente e tale CP_1 circostanza assumeva carattere essenziale, considerando che, in mancanza di un idoneo vincolo contrattuale, non sussisteva alcuna obbligazione né da parte del né, tanto meno, da Pt_1 parte del funzionario;
eccependo l'insussistenza della responsabilità dei funzionari ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/00, la normativa di settore, per il caso in esame, confermando l'obbligo del riconoscimento dei debiti fuori bilancio a carico del Parte_1 e, comunque, la sussistenza dei presupposti per la proposizione di un'azione di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., escludendo qualsiasi rapporto diretto tra il creditore e i funzionari, intercorrendo il rapporto obbligatorio tra il fornitore ed il funzionario solo per la parte non riconoscibile come debito fuori bilancio e non anche per le acquisizioni eseguite nell'interesse della P.A. e che, per la parte della prestazione eventualmente riconoscibile, il rapporto intercorresse tra il fornitore e la P.A. potendo al più assumere rilevanza l'eventuale utilità ed arricchimento dell'Ente in relazione alla prestazione che si assume resa;
eccependo la prescrizione del credito professionale ex art. 2956 c.c. I terzi chiamati concludevano “in rito a - in via preliminare, accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Benevento;
b – dichiarare inammissibile la chiamata in causa dei terzi e disporre l'estromissione dell'Avv.
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IO LO, del dott. e del dott. RL IE dal presente giudizio;
Controparte_2 Nel merito: c – respingere la domanda in quanto, oltre che inammissibile, è manifestamente infondata;
d – con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario.”. Con Ordinanza del 6/04/2022 il Tribunale, ritenuta la insussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in danno del comune opposto, rigetta la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e riservava al merito le questioni preliminari. La causa veniva, quindi, dopo il deposito delle memorie istruttorie, rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, in punto di competenza, va rammentato che le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di Tesoreria dell'Ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015; Sez. 3, Ordinanza n. 12289 del 20/08/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17424 del 30/08/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2758 del 08/02/2007), con la conseguenza che il creditore di un'amministrazione pubblica che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20, c.p.c. tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la tesoreria dell'Ente, ed il forum contractus, nel quale l'obbligazione è sorta (v. Cass. 30 agosto 2004, n. 17424). La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza. (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020; v. anche Cass. civile sez. I, 08/02/2007, n.2758 “Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. Pertanto, la p.a. convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza.”) Sulla scorta dei principi citati, l'eccezione formulata dalla parte opponente è dunque incompleta ed è comunque infondata. Può, dunque, passarsi all'esame del merito. Occorre che l'analisi parta da una precisa e consolidata premessa metodologica, ovvero che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che " il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o
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negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v., per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tutto ciò posto, osserva il Tribunale, in via assorbente e decisiva ed in applicazione del principio della “ragione più liquida” (v. in tema ex plurimis Cass. civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.”), che la preliminare eccezione, sollevata dalla difesa dell'opponente
, di assenza di contratto scritto, è fondata e va accolta. Parte_1 Difatti non è chi non veda come l'Arch. avesse chiesto ed ottenuto il decreto CP_1 ingiuntivo, nei confronti del per il credito derivante Parte_1 dall'espletamento di attività professionale, ponendo a fondamento della propria pretesa creditoria la Determina n. 155 del 29/12/2014, con cui l'Ente gli avrebbe affidato l'incarico per la redazione del piano di protezione civile del Comune e la fattura n. 1/18 del 26/4/2018, emessa al momento del completamento dell'incarico (v. prod. alleg. fasc. monitorio). E' ben evidente come non risulti agli atti alcun contratto scritto, concluso e sottoscritto tra il professionista ed il legale rappresentante dell'ente comunale, né tale documentazione contrattuale veniva allegata successivamente, nella presente fase di opposizione, avendo all'uopo versato in atti il professionista solo l'ulteriore documentazione costituita dalla copia della delibera di Giunta Comunale n. 64 del 26.11.2015. La circostanza della mancanza di un contratto scritto è, dunque, pacifica. In vero, in tema non appare superfluo ricordare che qualsiasi contratto di cui sia parte un ente pubblico richieda la forma scritta ad substantiam (v. in tema ex multis Cass. civile sez. I, 04/09/2009, n.19209 “Ai sensi del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando questa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta "ad substantiam", pur se consistano in appalti di manufatti di modesta entità, con esclusione, quindi, di qualsiasi manifestazione di volontà implicita, desumibile da comportamenti meramente attuativi.”; v. anche Cass. civile sez. I, 22/06/2018, n.16562 per cui “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del Rd 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.”).
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In tema di rapporti professionali, è poi stato specificamente chiarito che “Ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il contratto d'opera professionale con la P.A.
- ancorché quest'ultima agisca iure privatorum - deve rivestire, la forma scritta ad substantiam
- strumento di garanzia nell'interesse del cittadino - risultando imprescindibile, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo assegnatario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi. Da ciò discende che il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti. Discende da tali principi, che nel caso di specie, dovendo il contratto con la P.A. rivestire la forma scritta ad substantiam, era parimenti esclusa la possibilità di desumere l'esistenza di una contemplatio domini tacita, ricavata da meri elementi presuntivi.” (cfr. Cass. civile sez. II, 20/10/2023, n.29237) e che “Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso;
ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico).” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8574 del 27/03/2023), dal che ne deriva l'insufficienza, ai fini voluti dal professionista e diversamente da quanto ritenuto dalla difesa convenuta/opposta, del riferimento alle sole determine o delibere di incarico, essendo queste un mero atto interno, cui deve far seguito la stipulazione di un contratto, nel caso di specie di un contratto d'opera professionale, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”, contenente l'oggetto della prestazione, l'entità del compenso, nonché la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A legittimato ad esprimere la volontà dell'ente. A parere del Tribunale, non può indurre a diverse conclusioni, per il caso in esame, la giurisprudenza richiamata dalla difesa opposta (v. Cass. Sez. U., Sentenza n. 9775 del 25/03/2022), riferendosi essa a peculiare ipotesi, diversa da quella oggetto di odierno vaglio, in cui la Suprema Corte ha ritenuto compatibile con l'articolo 17 del R.D. n. 2440 del 1923 il modello di formazione del vincolo contrattuale in cui l'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimo provvedimento richiesto. Pertanto, opina il Tribunale, nella fattispecie che ci occupa, che la specifica eccezione sollevata dalla difesa del opponente di nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché Pt_1 emesso in assenza di convenzione inter partes, assuma rilievo dirimente, traducendosi nella mancanza della prova della fonte della pretesa creditoria da parte del convenuto/opposto (v. ancora in tema Cass. SS.UU. n., n.13533/2001) e consenta di ritenere assorbite tutte le altre questioni. Il decreto ingiuntivo opposto n.317/2021, emesso dal Tribunale di Avellino a carico del depositato in data 30/3/2021, va, pertanto, in accoglimento del Parte_1 motivo di opposizione relativo all'assenza di contratto scritto, revocato. La parte opposta ha, inoltre, proposto domanda ex art. 2041 c.c. nei Controparte_1 confronti dell'opponente Parte_1 Va precisato che tale domanda è stata avanzata nella prima memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c., a mezzo dell'inserimento di un punto 7) delle conclusioni, così esplicitato “7. condannare il in p.l.r.p.t., al pagamento dell'indennizzo a titolo Parte_1 di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. pari alla somma di euro 7.076,00 come quantificato nella determina di settore dell'Ente ovvero quella somma che sarà ritenuta di
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giustizia in base alle risultanze processuali.”, evidentemente non presente nelle conclusioni esposte nella Comparsa di costituzione e risposta. Ebbene, a tale espresso riguardo, la recente giurisprudenza, previo richiamo all'ultimo pronunciamento delle Sezioni Unite in tema di ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata con la prima memoria ex art. 183 6 comma c.p.c. (v. Cass., Sez. U., 13/9/2018, n. 22404), ha poi avuto cura di chiarire che
“Tuttavia, con la sentenza n. 26727 del 15/10/2024, a sezioni unite, questa Corte ha chiarito che la proposizione nella comparsa di risposta, da parte dell'opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di una domanda ex art. 2041 c.c., è ammissibile, ben potendo a livello generale riconoscersi anche a ad essa l'interesse, dell'originario ricorrente, in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione di adempimento contrattuale. Pertanto, si è affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto l'ingiunzione. Tuttavia, deve tenersi conto della struttura del giudizio monitorio, in cui la parte che, nella fase a contraddittorio, figura come opposta, ossia convenuta processuale, ha già goduto di uno stadio procedurale "esclusivo" per avanzare una propria pretesa, pur nei limiti di prova perimetrata. Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. può essere presentata dall'opposto, con la comparsa di costituzione, ma non può essere articolata con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.” (cfr. Cass. civile sez. I - 28/10/2024, n. 27814). Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. va dichiarata inammissibile perché proposta dalla parte convenuta/opposta solo nella prima memoria istruttoria. CP_1 Occorre ora passare alla disamina delle questioni concernenti la chiamata in causa dei terzi, , RL IE e IO LO. Controparte_2 Anzitutto, la chiamata operata dal convenuto/opposto nella Comparsa di CP_1 costituzione e risposta è da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, a mente del quale l'attore ovvero, per l'inversione dei ruoli processuali che si realizza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può non solo proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni del convenuto, in tal caso l'opponente, ma anche chiamare in giudizio un terzo, nei termini di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., comma 3, ove l'esigenza sia sorta dalle difese del convenuto. Difatti, in tema la giurisprudenza ha spiegato che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269, comma 2, c.p.c., ma il comma 3, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.” (cfr. Cass. civile sez. II, 21/09/2021, n.25499) Nel caso di specie il convenuto/opposto a fronte delle difese ed eccezioni svolte CP_1 dal nell'Atto di citazione in opposizione circa la mancanza di contratto in forma scritta, Pt_1 ha chiesto, nella Comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, di poter chiamare in causa i terzi, nei confronti dei quali estendere il contraddittorio con riguardo alla medesima domanda di pagamento del credito, derivante dalla stessa prestazione professionale, già azionata in via monitoria. Ancora, in via preliminare, rileva il Tribunale che le eccezioni di incompetenza del Tribunale adìto e di prescrizione del credito, sollevate dai terzi chiamati, non sono ammissibili,
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perché questi si sono costituiti in giudizio tardivamente, ovvero in data 8/02/2022 per l'udienza del 10/02/2022 e quindi chiaramente oltre il termine di almeno 20 giorni prima della prima udienza. Così risolte le questioni preliminari, può ora passarsi all'esame del merito. Vi è da considerare che l'opposto ha chiesto la chiamata in causa dei terzi, CP_1 [...]
, RL IE e IO LO, “onde sentire accertare e dichiarare, ai sensi CP_2 dell'art. 191 4 comma del Tuel e/o come per legge, gli stessi quali contraenti in proprio del rapporto intercorso con l'Architetto -per il cui compenso relativo all'attività Controparte_1 di progettazione è causa- ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), quale privato fornitore, per averne consentito la fornitura, e per l'effetto condannarli al pagamento di quanto contratto con l'architetto ” Controparte_1 e ha quindi nel merito chiesto “in via subordinata accertare e dichiarare il Parte_1
in p.l.r.p.t., nonché IO LO, e RL IE, in proprio
[...] Controparte_2 per le qualità dedotte in narrativa ai sensi dell'art. 191 del TUEL o come per legge, debitori dell'Architetto della somma di euro 7.076,00 oltre interessi e per l'effetto Controparte_1 condannarli in solido e/o come per legge al pagamento della ridetta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.”. I terzi hanno fatto rilevare che non sussistesse alcun rapporto contrattuale tra l'Arch. e l'Ente opponente e, quindi, che, in mancanza di un idoneo vincolo contrattuale, non CP_1 sussistesse alcuna obbligazione né da parte del né, tanto meno, da parte del Pt_1 funzionario (v. punto sub III della Comparsa di costituzione e risposta). In effetti, la recente giurisprudenza di legittimità ha ben illustrato che non possa operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. All'uopo, è utile riportare testualmente i passaggi delle pronunce di riferimento sul tema, ovvero “Con specifico riferimento alla materia del contendere di questo giudizio, la S.C. ha precisato che l'azione del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000, abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024). Nel caso di specie, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di avere specificato, nel giudizio di merito, che le somme richieste dalle controparti si fondavano su un titolo negoziale redatto in forma scritta e in tutto valido, tranne che per il fatto che non era stato emesso un impegno di spesa per la somma richiesta, destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 D.Lgs. n. 267 del 2000. Tali specificazioni sono del tutto assenti, sicché la censura deve essere dichiarata inammissibile per novità.”). (cfr. Cass. civile sez. I, 16/03/2025, (ud. 26/11/2024, dep. 16/03/2025), n.6987). Ancora è stato chiaramente illustrato che “La ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale è percepibile perché l'instaurazione del rapporto obbligatorio con il funzionario è stata esclusa sul presupposto che il rapporto per il quale risulta pretesa la maggiorazione comportava un contratto scritto, condizionato al reperimento di ulteriori risorse finanziare (da mettere in relazione all' "eventualità" di cui sopra), e il rapporto obbligatorio con il funzionario presuppone che comunque vi sia stata acquisizione di servizi in carenza di impegno di spesa, acquisizione che la Corte ha escluso affermando che avrebbe richiesto il contratto scritto;
quest'ultimo rilievo, dato il presupposto di fatto della carenza dell'acquisizione del servizio per iscritto, esclude pure la violazione dell'art. 191 TUEL. 15.
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L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, c. 4, abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi può essere esperita Pt_2 unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche nell'ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati, ancorché sussista l'invalidità del contratto concluso dall'ente locale per assenza di forma scritta, non potendo operare, in tali ipotesi, in caso di invalidità del titolo negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. Ne consegue che il fornitore può in tali circostanze promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge (Cass., n. 5480 del 2024). 16. Pertanto, poiché la Corte territoriale ha accertato che l'acquisizione del servizio non è avvenuta in forma scritta e, dunque, il contratto valido non c'è, la conseguenza è che non è possibile esperire l'azione diretta nei confronti del funzionario. Diventa, allora, del tutto irrilevante la questione in ordine alla consapevolezza da parte del professionista della carenza dell'impegno di spesa. La ratio decidendi è che mancava un titolo valido per la carenza della forma scritta, e dunque, sotto questo profilo, l'acquisizione del servizio.” (cfr. Cass. civile sez. I, 13/03/2025, (ud. 12/03/2025, dep. 13/03/2025), n.6703), nonché che “Guardando alle fattispecie disciplinate dall'art. 23, comma 4, D.L. cit., la stessa Corte ha precisato che la previsione presuppone la validità del titolo dell'obbligazione, ancorché privo di impegno contabile, circostanza che non si verifica nel caso di contratto nullo per difetto della forma scritta, cui pertanto non si applica la disciplina in questione.” (cfr. Cass. civile sez. I, 16/03/2025, (ud. 26/11/2024, dep. 16/03/2025), n.7006). Il caso di specie rientra, pertanto, in ipotesi di inapplicabilità del meccanismo sostitutivo dell'art. 191 co. 4 TUEL, tenuto conto che, come già sopra evidenziato, l'incarico conferito dal all'Arch. è privo di forma scritta. Pt_1 CP_1 La domanda proposta da nei confronti dei terzi chiamati, Controparte_1 [...]
, RL IE e IO LO va, dunque, rigettata. CP_2 Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita. Vanno, infine, disciplinate le spese di lite. Le spese seguono la soccombenza del convenuto/opposto/chiamante nei rapporti con l'opponente e nei rapporti con i terzi chiamati e si liquidano come da dispositivo, in Pt_1 base ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore della causa (€7.076,00), delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 317/2021, emesso dal Tribunale di Avellino e depositato in data 30/3/2021, e, per l'effetto, revoca il predetto provvedimento monitorio.
2. Dichiara inammissibile la domanda proposta da parte convenuta/opposta CP_1
nei confronti del ai sensi dell'art. 2041 c.c.
[...] Parte_1
3. Rigetta le domande proposte da nei confronti dei terzi chiamati. Controparte_1
4. Condanna al pagamento, in favore dell'opponente Controparte_1 [...]
, delle spese di giudizio, che si liquidano in €145,50 per esborsi Parte_1 vivi ed in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Pasqualina Parrella per dichiarato anticipo.
5. Condanna al pagamento, in favore dei terzi chiamati, delle spese Controparte_1 di giudizio, che si liquidano in €2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre
10 R.G. n. 2307/2021
I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Fortunato per dichiarato anticipo. Così deciso in data 27 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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