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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/05/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13411/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANI ANTONIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY 22 48121 RAVENNA presso il difensore avv. LUCIANI ANTONIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPELLI Controparte_1 P.IVA_2
MICHELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI N. 26 40053 VALSAMOGGIA, presso il difensore avv. CAPELLI MICHELA
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 23/10/2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da considerarsi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il (d'ora in poi solo il ) otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo n. 2936/2023 - R.G. n. 8254/2023, emesso in data 22/06/2023 nei confronti di Parte_1
(d'ora in poi solo ) per il pagamento della somma di € 126.419,86= oltre interessi
[...] Parte_1 come da domanda e spese di procedura, per fornitura di merci in forza delle fatture nn. 103-104-105-
106-109-111-112-113-114-115-116-121-122-123-124-125-126-136-156-164-166-173-337-338-341-
344 dell'anno 2020 e nn. 21-23-27-30-32-33-41-dell'anno 2021.
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10/10/2023 proponeva opposizione al Parte_1 suddetto decreto ed eccepiva: 1) che la società in bonis non aveva mai richiesto il pagamento di alcuna delle fatture azionate con il ricorso;
2) che dalla scheda contabile della società ingiunta relativa agli anni
2020 e 2021 risultava che, a fronte di un credito complessivo di € 133.500,13= (correttamente indicato nel ricorso) aveva versato € 7.080,27= tramite bonifico (correttamente contabilizzato dal Parte_1 fallimento) ed ulteriori € 123.980,78= per effetti regolarmente incassati dal fallimento (non riconosciuti e non contabilizzati dal fallimento).
La società chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il e contestava la fondatezza CP_1 della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
L'opposto evidenziava, in particolare, la non provata conformità agli originali e comunque l'inefficacia probatoria delle produzioni consistenti nella scheda contabile e nell'estratto conto bancario, non rientrando le stesse fra le scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., e l'inesistenza degli asseriti pagamenti a mezzo effetti.
Il concludeva e chiedeva, in via preliminare, la concessione dell'esecuzione provvisoria del CP_1 decreto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, all'udienza del 27/06/2024 le parti chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione;
veniva fissata per detto incombente l'udienza del
23/10/2024, con termini ex art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata, per le ragioni che si espongono di seguito.
L'opponente non contesta di avere contratto nei confronti della in bonis debiti per € CP_1
103.730,00= nell'anno 2020 e per € 29.769,92= nell'anno 2021, ma eccepisce di avere provveduto al pagamento integrale del credito vantato nei suoi confronti dal tramite bonifici ed effetti. CP_1
Al fine di dimostrare detto adempimento, produce la propria “scheda contabile” ed il proprio “estratto conto” (docc. 2 e 3).
Le produzioni in questione non assumono valenza probatoria, non rientrando tra le scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c.
Per quanto riguarda le modalità di estinzione degli asseriti pagamenti, deve rilevarsi che i bonifici corrispondono a quelli dei quali parte opposta dà atto del ricorso, per il totale di € 7.080,27=; le cambiali,
pagina 2 di 3 invece, non risultano prodotte, non avendo provveduto al deposito della seconda memoria Parte_1 ex art. 171 ter c.p.c.
Dalle considerazioni svolte emerge pertanto che, a fronte della dimostrazione della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal , non ha adempiuto all'onere probatorio sulla CP_1 Parte_1 stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo fornito la prova dell'inesistenza del fatto costitutivo del credito, ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il DM 55/14, aggiornato al DM 147 del 13/08/2022 con scaglione di riferimento fino a € 260.000,00= ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2936/2023 - R.G. n. 8254/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 22/06/2023;
-condanna al pagamento favore dello Stato delle spese di lite, ex art. 133 DPR Parte_1
115/2002, liquidate in € 14.103,00= per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 31/05/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13411/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANI ANTONIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY 22 48121 RAVENNA presso il difensore avv. LUCIANI ANTONIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPELLI Controparte_1 P.IVA_2
MICHELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI N. 26 40053 VALSAMOGGIA, presso il difensore avv. CAPELLI MICHELA
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 23/10/2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da considerarsi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il (d'ora in poi solo il ) otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo n. 2936/2023 - R.G. n. 8254/2023, emesso in data 22/06/2023 nei confronti di Parte_1
(d'ora in poi solo ) per il pagamento della somma di € 126.419,86= oltre interessi
[...] Parte_1 come da domanda e spese di procedura, per fornitura di merci in forza delle fatture nn. 103-104-105-
106-109-111-112-113-114-115-116-121-122-123-124-125-126-136-156-164-166-173-337-338-341-
344 dell'anno 2020 e nn. 21-23-27-30-32-33-41-dell'anno 2021.
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10/10/2023 proponeva opposizione al Parte_1 suddetto decreto ed eccepiva: 1) che la società in bonis non aveva mai richiesto il pagamento di alcuna delle fatture azionate con il ricorso;
2) che dalla scheda contabile della società ingiunta relativa agli anni
2020 e 2021 risultava che, a fronte di un credito complessivo di € 133.500,13= (correttamente indicato nel ricorso) aveva versato € 7.080,27= tramite bonifico (correttamente contabilizzato dal Parte_1 fallimento) ed ulteriori € 123.980,78= per effetti regolarmente incassati dal fallimento (non riconosciuti e non contabilizzati dal fallimento).
La società chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il e contestava la fondatezza CP_1 della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
L'opposto evidenziava, in particolare, la non provata conformità agli originali e comunque l'inefficacia probatoria delle produzioni consistenti nella scheda contabile e nell'estratto conto bancario, non rientrando le stesse fra le scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., e l'inesistenza degli asseriti pagamenti a mezzo effetti.
Il concludeva e chiedeva, in via preliminare, la concessione dell'esecuzione provvisoria del CP_1 decreto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, all'udienza del 27/06/2024 le parti chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione;
veniva fissata per detto incombente l'udienza del
23/10/2024, con termini ex art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata, per le ragioni che si espongono di seguito.
L'opponente non contesta di avere contratto nei confronti della in bonis debiti per € CP_1
103.730,00= nell'anno 2020 e per € 29.769,92= nell'anno 2021, ma eccepisce di avere provveduto al pagamento integrale del credito vantato nei suoi confronti dal tramite bonifici ed effetti. CP_1
Al fine di dimostrare detto adempimento, produce la propria “scheda contabile” ed il proprio “estratto conto” (docc. 2 e 3).
Le produzioni in questione non assumono valenza probatoria, non rientrando tra le scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c.
Per quanto riguarda le modalità di estinzione degli asseriti pagamenti, deve rilevarsi che i bonifici corrispondono a quelli dei quali parte opposta dà atto del ricorso, per il totale di € 7.080,27=; le cambiali,
pagina 2 di 3 invece, non risultano prodotte, non avendo provveduto al deposito della seconda memoria Parte_1 ex art. 171 ter c.p.c.
Dalle considerazioni svolte emerge pertanto che, a fronte della dimostrazione della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal , non ha adempiuto all'onere probatorio sulla CP_1 Parte_1 stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo fornito la prova dell'inesistenza del fatto costitutivo del credito, ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il DM 55/14, aggiornato al DM 147 del 13/08/2022 con scaglione di riferimento fino a € 260.000,00= ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2936/2023 - R.G. n. 8254/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 22/06/2023;
-condanna al pagamento favore dello Stato delle spese di lite, ex art. 133 DPR Parte_1
115/2002, liquidate in € 14.103,00= per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 31/05/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 3 di 3