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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1130/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei Magistrati:
Caterina Passarelli Presidente
Martina Gasparini Consigliere
Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(GIÀ (C.F. ), Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. BOCCHINO ENRICO appellante e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CARUSO Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO
(c.f./P.Iva ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1/2024 pubblicata il
2/1/2024
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa trasmissione del fascicolo di parte oltre che di quello dell'ufficio da parte della cancelleria, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello:
- accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la sussistenza del presupposto del Canone Unico e, • per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2021 - n.
4 - ID Pratica 12901693 del 28.10.2021.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. per parte appellata:
Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Venezia dichiarare inammissibile o comunque respingere integralmente l'appello proposto da (già e, per l'effetto, Parte_1 Pt_2 confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 1 del 2 gennaio 2024, ovvero in subordine accogliere i motivi assorbiti, come riproposti in appello ex art. 346 c.p.c.; con ogni conseguente statuizione e con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
Ragioni della Decisione
1.
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021 (di Controparte_1
seguito, conveniva in giudizio il e CP_1 Controparte_2 chiedendo l'annullamento dell'avviso di Controparte_3
accertamento esecutivo n.12901693 emesso il 28.10.2021 ai sensi dell' art. 1, comma 831 della L.160/2019 e del “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (doc. 3), approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 30.4.2021, con il quale per conto del , aveva intimato a il Pt_1 Controparte_2 CP_1 pagamento della somma di €2.405,00 a titolo di canone unico per l'occupazione del territorio comunale (di seguito, CUP) per l'anno 2021, maggiorato di indennità, sanzioni e interessi. chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo, a lei notificato CP_1
via pec in data 28.10.2021, affermandone la illegittimità, difettando il presupposto dell'occupazione di suolo pubblico. Allegava di non avere, sul territorio del CP_2
convenuto, né una propria rete né propri apparati e di attuare il collegamento tra i propri clienti e la propria “Rete Primaria” tramite la rete e gli apparati di proprietà di TIM, titolare della concessione per l'occupazione del territorio comunale e proprietaria pag. 2/12 dell'infrastruttura sia nelle tratte, denominate FTTC, che collegano la Centrale TIM alle cabinet (armadietti di ricovero degli apparati di diramazione, situati sul territorio comunale) sia nelle tratte, denominate FTTH, che collegano le cabinet agli utenti finali. precisava di avere stipulato con TIM un contratto, approvato dall'AGCom, CP_1 denominato VULA (Virtual Unbundled Local Access) che includeva un “kit di consegna” che le consentiva di gestire il traffico dei propri clienti sulle reti di proprietà TIM tramite una presenza virtuale nella Centrale locale di proprietà TIM. esponeva che, mentre in altri Comuni era presente con una propria rete, nel CP_1
Comune di non era proprietaria di cavi telefonici interrati o di altra Controparte_2
infrastruttura e si serviva unicamente della rete di proprietà di TIM, in condivisione con altri operatori, tramite l'uso di VLAN (Virtual Local Area Network, rete di area locale virtuale) e della Centrale di proprietà di Tim, tra l'altro collocata fuori dal territorio comunale. contestava di essere tenuta al pagamento del CUP in quanto occupante “in via CP_1 mediata” della rete di distribuzione TIM, considerata l'interpretazione autentica del comma
831, art.1 L n.160/2019 ad opera del D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, art.5 comma 14- quinquies inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n.215, secondo cui il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, per quanto qui rileva, nei casi in cui, come il presente, sia prevista la separazione, in ragione di assetti contrattuali, tra il soggetto titolare delle infrastrutture
(TIM) ed il soggetto titolare del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale
( ed affermava che il titolare dell'infrastruttura rappresentasse l'unico soggetto CP_1
passivo del CUP. affermava infine che solo TIM fosse a conoscenza del numero di tutte le CP_1 connessioni presenti e in grado di riferirne all'Ente. Affermava che TIM riceverebbe un corrispettivo più che indennitario per ciascuno degli utenti di connesso tramite la CP_1
sua infrastruttura. contestava l'illegittimità dell'accertamento anche sotto il profilo procedurale, in CP_1 quanto non preceduto da una formale constatazione dell'asserita occupazione abusiva con verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto anche dal
Regolamento comunale sul canone unico all'art. 3.
pag. 3/12 Si costituiva in giudizio nella sua veste di concessionaria per l'accertamento e la Pt_1 riscossione del CUP, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso di accertamento a carico di quale occupante in via mediata del suolo pubblico CP_1
comunale.
La convenuta contestava l'applicabilità alla fattispecie dell'art.5 comma 14- Pt_1
quinquies D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, di interpretazione autentica del comma 831, art.1 L n.160/2019. Pur non contestando la separazione, in concreto, fra il soggetto titolare delle infrastrutture (TIM) e il soggetto titolare del contratto di vendita ( , CP_1 affermava che tale norma si applicasse nei soli settori del gas e dell'elettricità e non nel settore delle telecomunicazioni e che pertanto si dovesse ritenere tenuta al CP_1
pagamento del CUP quale occupante in via mediata del suolo comunale. contestava quanto affermato da nell'atto di citazione (pag.13 ultimo Pt_1 CP_1 capoverso) che la stessa verserebbe a TIM un “corrispettivo più che indennitario per ognuno degli utenti di che viene connesso tramite la infrastruttura di TIM”, in CP_1
mancanza di prova documentale di versamenti commisurati al numero delle sue utenze. produceva missiva proveniente dall'ufficio legale di TIM del seguente tenore: ai fini Pt_1
del canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture dovuto dalle società erogatrici di servizi di pubblica utilità (art. 1, comma 831, Legge 160/2019) - la scrivente Società provvede a dichiarare annualmente entro la scadenza di legge le proprie utenze non comprensive di quelle appartenenti agli altri operatori utilizzatori, anche in via mediata, delle infrastrutture di (docc. 9 e 10). CP_4 allegava di avere quantificato l'importo dovuto per il CUP in €800,00 (oltre Pt_1 indennità sanzioni ed accessori) nella misura minima prevista all'art.1, comma 831 L
160/2019 sulla base della prova dell'esistenza di almeno una utenza sul territorio CP_1
del Comune di (la propria utenza, come allegato 2). Controparte_2
Dal punto di vista procedurale, affermava di aver richiesto a di presentare la CP_1
dichiarazione relativa alle utenze in data 07.09.2021 (Allegato Prod.11) e di non avere ricevuto riscontro.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
pag. 4/12 2.
Con sentenza n.1/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024 il Tribunale di Padova ha accolto l'opposizione da parte di e ha annullato e/o dichiarato nullo e/o inefficace CP_1
l'impugnato avviso di accertamento esecutivo in quanto illegittimo per difetto di presupposti in fatto e in diritto ed ha conseguentemente accertato che nulla è dovuto dalla al Comune per l'anno 2021 a titolo di canone unico annuale, indennità e CP_1
sanzioni, a spese compensate.
Il giudice di prime cure ha ritenuto provate, in quanto non contestate, le circostanze di fatto che avesse rapporti contrattuali con il concessionario TIM che le consentivano di CP_1
fornire servizi di telecomunicazione per rete fissa nel territorio comunale ma che non le consentivano di utilizzare la rete in modo esclusivo né di provvedere alla manutenzione delle reti.
Ha ritenuto, sulla base di tali circostanze, che fosse da escludersi l'occupazione in via mediata, da parte di delle infrastrutture in concessione a TIM mancando la CP_1
relazione materiale con gli impianti.
Il tribunale di Padova ha ritenuto pertanto semplice fruitore del servizio di rete CP_1
fornito da TIM, intestataria della concessione, sulla base di assetti contrattuali e ha pertanto ritenuto concretata la fattispecie, di cui all'art.5 comma 15-quinquies del D.L. n.146/2021, sussistendo una separazione, in ragione di assetti contrattuali, tra quale titolare CP_1
dei contratti di vendita e TIM titolare delle infrastrutture. Il Tribunale di Padova ha, di conseguenza, statuito che il canone fosse dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture (TIM), nella misura calcolata computando tutte le utenze, comprese quelle riferibili a ed alle altre società di vendita. CP_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto che TIM, quale titolare e unica utilizzatrice dell'infrastruttura, fosse tenuta a dichiarare al anche le utenze delle società di CP_2
vendita. Ha ritenuto inoltre che TIM, quale società che curava materialmente gli allacci e i collegamenti su richiesta delle società di vendita, fosse necessariamente a conoscenza del numero e della dislocazione dei collegamenti e, dunque, del numero delle utenze di ciascuna società di vendita e fosse pertanto perfettamente in grado di farne dichiarazione al
CP_2
pag. 5/12 Il Giudice di prime cure ha escluso che il potesse richiedere il canone anche a CP_2
quale soggetto titolare del contratto di vendita, risolvendosi tale richiesta CP_1
alternativamente in una richiesta a soggetto privo di legittimazione passiva ovvero in una ingiustificata duplicazione di imposizione, a ingiustificato vantaggio dell'Ente locale.
Infatti, per un verso, è già legata al concessionario da rapporto contrattuale CP_1
(oneroso) e, per altro verso, la soggettività passiva del concessionario espressamente ricomprende anche le utenze delle società di vendita. Sarebbe quindi un errore far discendere la legittimazione passiva di dalla mera titolarità di utenze (contratti di CP_1
vendita).
D'altro canto, il non riceverebbe alcun pregiudizio dal richiedere il canone per CP_2
intero alla sola concessionaria ed anzi riceverebbe un vantaggio nella riscossione del canone, dovendosi di regola interfacciare con un unico interlocutore, tenuto alla dichiarazione complessiva delle utenze.
3.
Avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.1/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024, Pt_1 propone appello con atto notificato il 1 luglio 2024 chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento opposto, affidato formalmente ad un solo motivo.
Violazione e/o errata applicazione della norma: articolo 1, comma 831, Legge 160/2019, modificato dall'articolo 1, comma 848, Legge 178/2020, oggetto di interpretazione autentica dettata dall'articolo 5, comma 14-quinquies, D.L. 146/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 - Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del comune di . Controparte_2
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistere la fattispecie di “occupazione mediata” del suolo del Comune di CP_2
e il conseguente obbligo di pagamento del CUP a carico di a norma
[...] CP_1 dell'art.1 comma 831 L 160/2019. ha inoltre contestato la sentenza appellata, nella parte in cui il giudice di prime cure Pt_1 ha ritenuto che la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5 comma 14-quinquies
D.L. n.146/2021 non sia limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ove è
pag. 6/12 prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.
Secondo la prospettazione di parte appellante, nel settore delle telecomunicazioni sarebbero tenuti al pagamento del canone unico i singoli operatori, sulla base del numero di utenze di ciascuno, in quanto tali utenze sono attivate grazie all'accesso alle reti di telecomunicazioni del titolare di concessione, in rame o in fibra ottica, utilizzando la tratta di rete che va dalla centrale all'armadio ripartilinea o da quest'ultimo alla casa dei clienti.
Il fatto che l'utilizzo avvenga tramite accessi telematici (NGA – VULA) e sia condiviso con altri operatori non escluderebbe l'occupazione mediata.
Il rimane contumace. Controparte_2
Si costituisce in giudizio chiedendo la conferma della sentenza appellata. CP_1
Eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse. Deduce che il thema decidendum ex art.342 c.p.c. atterrebbe esclusivamente alla corretta CP_1
applicazione della norma di interpretazione autentica (art.5 comma 14-quinques D.L.
246/2019) mentre dovrebbe ritenersi pacifica e non più contestabile la ricostruzione tecnica delle modalità di erogazione del servizio di telecomunicazioni come illustrata da CP_1
in primo grado e non contestata da che ha condotto il giudice di primo grado ad Pt_1
affermare che non abbia alcun materiale rapporto con le condutture escludendo CP_1 così il requisito dell'occupazione materiale richiesto dall'art.1 comma 831 L.n.160/2019.
La parte appellata inoltre sostiene che in tutti i casi di fornitura in cui il titolare dell'infrastruttura non coincide con il titolare del contratto di vendita (sia esso per disposizione di legge o anche per regolamento o contratto) l'unico soggetto tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale sia il titolare dell'infrastruttura.
A sostegno di tale interpretazione invoca anche i lavori parlamentari che nel presentare la norma di interpretazione autentica art.5 comma 14-quinques D.L. 246/2019 richiamano i servizi di telecomunicazione e non solo i servizi di distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore e radiotelevisivi (dossier D.L. 146/2021 A.C. 3395, doc. C pagg. 59-61 e 61-63). L'appellata cita inoltre due proposte di emendamento (non approvate) che erano volte a differire l'applicabilità dell'art.5 comma 14-quinques D.L.
246/2019 limitatamente al settore delle telecomunicazioni.
pag. 7/12 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.
L'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata.
4.1. Il canone unico patrimoniale o CUP è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio
2021, dall'art. 1 comma 816 ss. della L.n.160/2019, e ha sostituito alcune entrate degli enti locali, e in particolare la SA e il AP.
Il testo originario della norma prevedeva che “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:
Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50
Comuni abitanti oltre 20.000: euro 1
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete”.
4.2. Il comma 831 dell'art.1 della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), è stato successivamente modificato del comma 848 della legge n.178/2020 (legge di bilancio
2021), prevedendo che “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.
Pertanto, mentre nella formulazione originaria la norma prevedeva un unico legittimato passivo del canone (il titolare della concessione), che era tenuto a pagare una somma proporzionata al numero di utenti materialmente connessi alle reti di sua proprietà (che pag. 8/12 fossero o meno suoi clienti), nella formulazione attuale la norma ha introdotto la figura degli “occupanti mediati”, ulteriori soggetti passivi delle richieste di pagamento del canone, individuati in chiunque utilizzi materialmente le infrastrutture del titolare della concessione. Tali soggetti sono tenuti al pagamento, in favore del del CP_2 corrispettivo per l'occupazione mediata del suolo pubblico, calcolato sulla base del parametro costituito dal numero di utenze connesse.
4.3. Il termine “occupazione mediata” del suolo pubblico introdotto dal comma 848 della legge n.178/2020 riprende un concetto già introdotto con la circolare MEF 20/01/2009 n. 1
- Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscale, nella quale veniva chiarito che ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, delle infrastrutture di telecomunicazioni, effettua un'occupazione del suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti.
Nella citata circolare (che concludeva per l'obbligo di pagamento di SA e AP da parte degli occupanti mediati) sono svolte le seguenti considerazioni, tuttora attuali, circa la natura dell'occupazione mediata: “l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni”.
Per la quantificazione del compenso per la occupazione del suolo pubblico con la posa di cavi di telecomunicazioni il legislatore ha scelto di utilizzare il solo parametro del numero delle utenze, ritenendolo di semplice utilizzo e congruo quale misuratore dell'utilizzo più intenso del bene da parte degli operatori che hanno venduto tali utenze. Non è stato adottato alcun altro parametro fra i vari possibili quali ad esempio l'intensità del flusso di dati e la lunghezza delle linee. Le ragioni di tale scelta sono chiarite nella citata circolare del 20/01/2009 n. 1 nella più agevole determinazione del canone dovuto.
4.4. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge n.160/2019, come sostituito dall'art.1, comma
848 della L n.178/2020 è stato fatto oggetto di interpretazione autentica, introdotta con l'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, inserito in sede di pag. 9/12 conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che, in discontinuità rispetto al significato precedentemente attribuito al termine “occupazione mediata”, ha stabilito che:
“a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone
è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»;
In altri termini, l'occupazione mediata (e la conseguente titolarità passiva dell'obbligo di pagamento del CUP), pur se di fatto esistente, viene normativamente esclusa nei casi in cui siano distinti il titolare delle infrastrutture e il titolare dei contratti di vendita. La norma vincola l'interprete, ad esempio, a ritenere che le società di distribuzione del gas non occupino in via mediata le tubature attraverso le quali transita il gas destinato ai loro clienti.
L'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre
2021 si applica, per espressa previsione normativa, quando sussista la separazione fra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali È vero che nel settore delle telecomunicazioni la separazione non è attuata in via legislativa, a differenza di quanto invece si è verificato, ad esempio, nel settore del gas naturale con il D.Lgs.23 maggio 2000, n. 164, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita e nel settore dell'energia elettrica con il D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto
2007, n. 125 il cui art. 1 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita della stessa. Tuttavia, nel settore delle telecomunicazioni la pag. 10/12 separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Non è pertanto condivisibile quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale detta norma di interpretazione autentica sarebbe da riferire esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, potendo estendersi anche al settore delle telecomunicazioni quando prevista in via contrattuale.
E' pacifico che, nel Comune di , abbia concordato con TIM Controparte_2 CP_1
l'utilizzo delle sue reti di telecomunicazione e che non abbia posato reti proprie in nessuna tratta presente sul territorio comunale. Deve pertanto escludersi in concreto che l'utilizzo delle reti TIM da parte di possa qualificarsi come occupazione mediata e CP_1
conseguentemente il soggetto tenuto al pagamento del CUP – previa dichiarazione circa il numero delle utenze – è solamente TIM, quale concessionaria delle reti.
5.
Deve darsi atto di persistenti contrasti nella giurisprudenza di merito (ex multis, in senso conforme alla sentenza appellata, Tribunale di Rovigo 7.05.2025, Tribunale di Vicenza 21 gennaio 2025 ; in senso contrario Tribunale di Livorno 16 gennaio 2025 – motivata in quanto “Nella materia delle telecomunicazioni non ricorre alcuna normativa regolamentare o contrattuale che preveda una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, come da sentenze cui fanno riferimento le parti” e Tribunale di Padova 31.07.2024 motivata in ragione del fatto che l'operatore non risulta essere una “società di vendita” di traffico telefonico, come previsto dalla lett.a) del comma 14 quinquies dell'art.5 del DL.160/19 ma un operatore del settore della telefonia, che opera con proprie infrastrutture e, in via mediata, con infrastrutture di terzi concessionari).
6.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori medi tariffari.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(GIÀ con atto di citazione notificato il 1 Parte_1 Pt_2
luglio 2024 nei confronti di e del Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1/2024 Controparte_2
pubblicata il 2 gennaio 2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata.
II. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte Parte_1
appellata , delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_1 liquida in €1.860,00 per compensi professionali oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 10 giugno
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1130/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Seconda, in persona dei Magistrati:
Caterina Passarelli Presidente
Martina Gasparini Consigliere
Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(GIÀ (C.F. ), Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. BOCCHINO ENRICO appellante e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CARUSO Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO
(c.f./P.Iva ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1/2024 pubblicata il
2/1/2024
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa trasmissione del fascicolo di parte oltre che di quello dell'ufficio da parte della cancelleria, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello:
- accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la sussistenza del presupposto del Canone Unico e, • per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2021 - n.
4 - ID Pratica 12901693 del 28.10.2021.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. per parte appellata:
Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Venezia dichiarare inammissibile o comunque respingere integralmente l'appello proposto da (già e, per l'effetto, Parte_1 Pt_2 confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 1 del 2 gennaio 2024, ovvero in subordine accogliere i motivi assorbiti, come riproposti in appello ex art. 346 c.p.c.; con ogni conseguente statuizione e con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
Ragioni della Decisione
1.
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021 (di Controparte_1
seguito, conveniva in giudizio il e CP_1 Controparte_2 chiedendo l'annullamento dell'avviso di Controparte_3
accertamento esecutivo n.12901693 emesso il 28.10.2021 ai sensi dell' art. 1, comma 831 della L.160/2019 e del “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (doc. 3), approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 30.4.2021, con il quale per conto del , aveva intimato a il Pt_1 Controparte_2 CP_1 pagamento della somma di €2.405,00 a titolo di canone unico per l'occupazione del territorio comunale (di seguito, CUP) per l'anno 2021, maggiorato di indennità, sanzioni e interessi. chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo, a lei notificato CP_1
via pec in data 28.10.2021, affermandone la illegittimità, difettando il presupposto dell'occupazione di suolo pubblico. Allegava di non avere, sul territorio del CP_2
convenuto, né una propria rete né propri apparati e di attuare il collegamento tra i propri clienti e la propria “Rete Primaria” tramite la rete e gli apparati di proprietà di TIM, titolare della concessione per l'occupazione del territorio comunale e proprietaria pag. 2/12 dell'infrastruttura sia nelle tratte, denominate FTTC, che collegano la Centrale TIM alle cabinet (armadietti di ricovero degli apparati di diramazione, situati sul territorio comunale) sia nelle tratte, denominate FTTH, che collegano le cabinet agli utenti finali. precisava di avere stipulato con TIM un contratto, approvato dall'AGCom, CP_1 denominato VULA (Virtual Unbundled Local Access) che includeva un “kit di consegna” che le consentiva di gestire il traffico dei propri clienti sulle reti di proprietà TIM tramite una presenza virtuale nella Centrale locale di proprietà TIM. esponeva che, mentre in altri Comuni era presente con una propria rete, nel CP_1
Comune di non era proprietaria di cavi telefonici interrati o di altra Controparte_2
infrastruttura e si serviva unicamente della rete di proprietà di TIM, in condivisione con altri operatori, tramite l'uso di VLAN (Virtual Local Area Network, rete di area locale virtuale) e della Centrale di proprietà di Tim, tra l'altro collocata fuori dal territorio comunale. contestava di essere tenuta al pagamento del CUP in quanto occupante “in via CP_1 mediata” della rete di distribuzione TIM, considerata l'interpretazione autentica del comma
831, art.1 L n.160/2019 ad opera del D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, art.5 comma 14- quinquies inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n.215, secondo cui il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, per quanto qui rileva, nei casi in cui, come il presente, sia prevista la separazione, in ragione di assetti contrattuali, tra il soggetto titolare delle infrastrutture
(TIM) ed il soggetto titolare del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale
( ed affermava che il titolare dell'infrastruttura rappresentasse l'unico soggetto CP_1
passivo del CUP. affermava infine che solo TIM fosse a conoscenza del numero di tutte le CP_1 connessioni presenti e in grado di riferirne all'Ente. Affermava che TIM riceverebbe un corrispettivo più che indennitario per ciascuno degli utenti di connesso tramite la CP_1
sua infrastruttura. contestava l'illegittimità dell'accertamento anche sotto il profilo procedurale, in CP_1 quanto non preceduto da una formale constatazione dell'asserita occupazione abusiva con verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto anche dal
Regolamento comunale sul canone unico all'art. 3.
pag. 3/12 Si costituiva in giudizio nella sua veste di concessionaria per l'accertamento e la Pt_1 riscossione del CUP, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso di accertamento a carico di quale occupante in via mediata del suolo pubblico CP_1
comunale.
La convenuta contestava l'applicabilità alla fattispecie dell'art.5 comma 14- Pt_1
quinquies D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, di interpretazione autentica del comma 831, art.1 L n.160/2019. Pur non contestando la separazione, in concreto, fra il soggetto titolare delle infrastrutture (TIM) e il soggetto titolare del contratto di vendita ( , CP_1 affermava che tale norma si applicasse nei soli settori del gas e dell'elettricità e non nel settore delle telecomunicazioni e che pertanto si dovesse ritenere tenuta al CP_1
pagamento del CUP quale occupante in via mediata del suolo comunale. contestava quanto affermato da nell'atto di citazione (pag.13 ultimo Pt_1 CP_1 capoverso) che la stessa verserebbe a TIM un “corrispettivo più che indennitario per ognuno degli utenti di che viene connesso tramite la infrastruttura di TIM”, in CP_1
mancanza di prova documentale di versamenti commisurati al numero delle sue utenze. produceva missiva proveniente dall'ufficio legale di TIM del seguente tenore: ai fini Pt_1
del canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture dovuto dalle società erogatrici di servizi di pubblica utilità (art. 1, comma 831, Legge 160/2019) - la scrivente Società provvede a dichiarare annualmente entro la scadenza di legge le proprie utenze non comprensive di quelle appartenenti agli altri operatori utilizzatori, anche in via mediata, delle infrastrutture di (docc. 9 e 10). CP_4 allegava di avere quantificato l'importo dovuto per il CUP in €800,00 (oltre Pt_1 indennità sanzioni ed accessori) nella misura minima prevista all'art.1, comma 831 L
160/2019 sulla base della prova dell'esistenza di almeno una utenza sul territorio CP_1
del Comune di (la propria utenza, come allegato 2). Controparte_2
Dal punto di vista procedurale, affermava di aver richiesto a di presentare la CP_1
dichiarazione relativa alle utenze in data 07.09.2021 (Allegato Prod.11) e di non avere ricevuto riscontro.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
pag. 4/12 2.
Con sentenza n.1/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024 il Tribunale di Padova ha accolto l'opposizione da parte di e ha annullato e/o dichiarato nullo e/o inefficace CP_1
l'impugnato avviso di accertamento esecutivo in quanto illegittimo per difetto di presupposti in fatto e in diritto ed ha conseguentemente accertato che nulla è dovuto dalla al Comune per l'anno 2021 a titolo di canone unico annuale, indennità e CP_1
sanzioni, a spese compensate.
Il giudice di prime cure ha ritenuto provate, in quanto non contestate, le circostanze di fatto che avesse rapporti contrattuali con il concessionario TIM che le consentivano di CP_1
fornire servizi di telecomunicazione per rete fissa nel territorio comunale ma che non le consentivano di utilizzare la rete in modo esclusivo né di provvedere alla manutenzione delle reti.
Ha ritenuto, sulla base di tali circostanze, che fosse da escludersi l'occupazione in via mediata, da parte di delle infrastrutture in concessione a TIM mancando la CP_1
relazione materiale con gli impianti.
Il tribunale di Padova ha ritenuto pertanto semplice fruitore del servizio di rete CP_1
fornito da TIM, intestataria della concessione, sulla base di assetti contrattuali e ha pertanto ritenuto concretata la fattispecie, di cui all'art.5 comma 15-quinquies del D.L. n.146/2021, sussistendo una separazione, in ragione di assetti contrattuali, tra quale titolare CP_1
dei contratti di vendita e TIM titolare delle infrastrutture. Il Tribunale di Padova ha, di conseguenza, statuito che il canone fosse dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture (TIM), nella misura calcolata computando tutte le utenze, comprese quelle riferibili a ed alle altre società di vendita. CP_1
Il giudice di prime cure ha ritenuto che TIM, quale titolare e unica utilizzatrice dell'infrastruttura, fosse tenuta a dichiarare al anche le utenze delle società di CP_2
vendita. Ha ritenuto inoltre che TIM, quale società che curava materialmente gli allacci e i collegamenti su richiesta delle società di vendita, fosse necessariamente a conoscenza del numero e della dislocazione dei collegamenti e, dunque, del numero delle utenze di ciascuna società di vendita e fosse pertanto perfettamente in grado di farne dichiarazione al
CP_2
pag. 5/12 Il Giudice di prime cure ha escluso che il potesse richiedere il canone anche a CP_2
quale soggetto titolare del contratto di vendita, risolvendosi tale richiesta CP_1
alternativamente in una richiesta a soggetto privo di legittimazione passiva ovvero in una ingiustificata duplicazione di imposizione, a ingiustificato vantaggio dell'Ente locale.
Infatti, per un verso, è già legata al concessionario da rapporto contrattuale CP_1
(oneroso) e, per altro verso, la soggettività passiva del concessionario espressamente ricomprende anche le utenze delle società di vendita. Sarebbe quindi un errore far discendere la legittimazione passiva di dalla mera titolarità di utenze (contratti di CP_1
vendita).
D'altro canto, il non riceverebbe alcun pregiudizio dal richiedere il canone per CP_2
intero alla sola concessionaria ed anzi riceverebbe un vantaggio nella riscossione del canone, dovendosi di regola interfacciare con un unico interlocutore, tenuto alla dichiarazione complessiva delle utenze.
3.
Avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.1/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024, Pt_1 propone appello con atto notificato il 1 luglio 2024 chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento opposto, affidato formalmente ad un solo motivo.
Violazione e/o errata applicazione della norma: articolo 1, comma 831, Legge 160/2019, modificato dall'articolo 1, comma 848, Legge 178/2020, oggetto di interpretazione autentica dettata dall'articolo 5, comma 14-quinquies, D.L. 146/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 - Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del comune di . Controparte_2
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistere la fattispecie di “occupazione mediata” del suolo del Comune di CP_2
e il conseguente obbligo di pagamento del CUP a carico di a norma
[...] CP_1 dell'art.1 comma 831 L 160/2019. ha inoltre contestato la sentenza appellata, nella parte in cui il giudice di prime cure Pt_1 ha ritenuto che la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5 comma 14-quinquies
D.L. n.146/2021 non sia limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ove è
pag. 6/12 prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.
Secondo la prospettazione di parte appellante, nel settore delle telecomunicazioni sarebbero tenuti al pagamento del canone unico i singoli operatori, sulla base del numero di utenze di ciascuno, in quanto tali utenze sono attivate grazie all'accesso alle reti di telecomunicazioni del titolare di concessione, in rame o in fibra ottica, utilizzando la tratta di rete che va dalla centrale all'armadio ripartilinea o da quest'ultimo alla casa dei clienti.
Il fatto che l'utilizzo avvenga tramite accessi telematici (NGA – VULA) e sia condiviso con altri operatori non escluderebbe l'occupazione mediata.
Il rimane contumace. Controparte_2
Si costituisce in giudizio chiedendo la conferma della sentenza appellata. CP_1
Eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse. Deduce che il thema decidendum ex art.342 c.p.c. atterrebbe esclusivamente alla corretta CP_1
applicazione della norma di interpretazione autentica (art.5 comma 14-quinques D.L.
246/2019) mentre dovrebbe ritenersi pacifica e non più contestabile la ricostruzione tecnica delle modalità di erogazione del servizio di telecomunicazioni come illustrata da CP_1
in primo grado e non contestata da che ha condotto il giudice di primo grado ad Pt_1
affermare che non abbia alcun materiale rapporto con le condutture escludendo CP_1 così il requisito dell'occupazione materiale richiesto dall'art.1 comma 831 L.n.160/2019.
La parte appellata inoltre sostiene che in tutti i casi di fornitura in cui il titolare dell'infrastruttura non coincide con il titolare del contratto di vendita (sia esso per disposizione di legge o anche per regolamento o contratto) l'unico soggetto tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale sia il titolare dell'infrastruttura.
A sostegno di tale interpretazione invoca anche i lavori parlamentari che nel presentare la norma di interpretazione autentica art.5 comma 14-quinques D.L. 246/2019 richiamano i servizi di telecomunicazione e non solo i servizi di distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore e radiotelevisivi (dossier D.L. 146/2021 A.C. 3395, doc. C pagg. 59-61 e 61-63). L'appellata cita inoltre due proposte di emendamento (non approvate) che erano volte a differire l'applicabilità dell'art.5 comma 14-quinques D.L.
246/2019 limitatamente al settore delle telecomunicazioni.
pag. 7/12 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.
L'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata.
4.1. Il canone unico patrimoniale o CUP è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio
2021, dall'art. 1 comma 816 ss. della L.n.160/2019, e ha sostituito alcune entrate degli enti locali, e in particolare la SA e il AP.
Il testo originario della norma prevedeva che “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:
Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50
Comuni abitanti oltre 20.000: euro 1
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete”.
4.2. Il comma 831 dell'art.1 della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), è stato successivamente modificato del comma 848 della legge n.178/2020 (legge di bilancio
2021), prevedendo che “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.
Pertanto, mentre nella formulazione originaria la norma prevedeva un unico legittimato passivo del canone (il titolare della concessione), che era tenuto a pagare una somma proporzionata al numero di utenti materialmente connessi alle reti di sua proprietà (che pag. 8/12 fossero o meno suoi clienti), nella formulazione attuale la norma ha introdotto la figura degli “occupanti mediati”, ulteriori soggetti passivi delle richieste di pagamento del canone, individuati in chiunque utilizzi materialmente le infrastrutture del titolare della concessione. Tali soggetti sono tenuti al pagamento, in favore del del CP_2 corrispettivo per l'occupazione mediata del suolo pubblico, calcolato sulla base del parametro costituito dal numero di utenze connesse.
4.3. Il termine “occupazione mediata” del suolo pubblico introdotto dal comma 848 della legge n.178/2020 riprende un concetto già introdotto con la circolare MEF 20/01/2009 n. 1
- Dipartimento delle Finanze - Direzione federalismo fiscale, nella quale veniva chiarito che ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, delle infrastrutture di telecomunicazioni, effettua un'occupazione del suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti.
Nella citata circolare (che concludeva per l'obbligo di pagamento di SA e AP da parte degli occupanti mediati) sono svolte le seguenti considerazioni, tuttora attuali, circa la natura dell'occupazione mediata: “l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni”.
Per la quantificazione del compenso per la occupazione del suolo pubblico con la posa di cavi di telecomunicazioni il legislatore ha scelto di utilizzare il solo parametro del numero delle utenze, ritenendolo di semplice utilizzo e congruo quale misuratore dell'utilizzo più intenso del bene da parte degli operatori che hanno venduto tali utenze. Non è stato adottato alcun altro parametro fra i vari possibili quali ad esempio l'intensità del flusso di dati e la lunghezza delle linee. Le ragioni di tale scelta sono chiarite nella citata circolare del 20/01/2009 n. 1 nella più agevole determinazione del canone dovuto.
4.4. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge n.160/2019, come sostituito dall'art.1, comma
848 della L n.178/2020 è stato fatto oggetto di interpretazione autentica, introdotta con l'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, inserito in sede di pag. 9/12 conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che, in discontinuità rispetto al significato precedentemente attribuito al termine “occupazione mediata”, ha stabilito che:
“a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone
è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»;
In altri termini, l'occupazione mediata (e la conseguente titolarità passiva dell'obbligo di pagamento del CUP), pur se di fatto esistente, viene normativamente esclusa nei casi in cui siano distinti il titolare delle infrastrutture e il titolare dei contratti di vendita. La norma vincola l'interprete, ad esempio, a ritenere che le società di distribuzione del gas non occupino in via mediata le tubature attraverso le quali transita il gas destinato ai loro clienti.
L'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre
2021 si applica, per espressa previsione normativa, quando sussista la separazione fra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali È vero che nel settore delle telecomunicazioni la separazione non è attuata in via legislativa, a differenza di quanto invece si è verificato, ad esempio, nel settore del gas naturale con il D.Lgs.23 maggio 2000, n. 164, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita e nel settore dell'energia elettrica con il D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto
2007, n. 125 il cui art. 1 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita della stessa. Tuttavia, nel settore delle telecomunicazioni la pag. 10/12 separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Non è pertanto condivisibile quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale detta norma di interpretazione autentica sarebbe da riferire esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, potendo estendersi anche al settore delle telecomunicazioni quando prevista in via contrattuale.
E' pacifico che, nel Comune di , abbia concordato con TIM Controparte_2 CP_1
l'utilizzo delle sue reti di telecomunicazione e che non abbia posato reti proprie in nessuna tratta presente sul territorio comunale. Deve pertanto escludersi in concreto che l'utilizzo delle reti TIM da parte di possa qualificarsi come occupazione mediata e CP_1
conseguentemente il soggetto tenuto al pagamento del CUP – previa dichiarazione circa il numero delle utenze – è solamente TIM, quale concessionaria delle reti.
5.
Deve darsi atto di persistenti contrasti nella giurisprudenza di merito (ex multis, in senso conforme alla sentenza appellata, Tribunale di Rovigo 7.05.2025, Tribunale di Vicenza 21 gennaio 2025 ; in senso contrario Tribunale di Livorno 16 gennaio 2025 – motivata in quanto “Nella materia delle telecomunicazioni non ricorre alcuna normativa regolamentare o contrattuale che preveda una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, come da sentenze cui fanno riferimento le parti” e Tribunale di Padova 31.07.2024 motivata in ragione del fatto che l'operatore non risulta essere una “società di vendita” di traffico telefonico, come previsto dalla lett.a) del comma 14 quinquies dell'art.5 del DL.160/19 ma un operatore del settore della telefonia, che opera con proprie infrastrutture e, in via mediata, con infrastrutture di terzi concessionari).
6.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori medi tariffari.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(GIÀ con atto di citazione notificato il 1 Parte_1 Pt_2
luglio 2024 nei confronti di e del Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1/2024 Controparte_2
pubblicata il 2 gennaio 2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata.
II. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte Parte_1
appellata , delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_1 liquida in €1.860,00 per compensi professionali oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 10 giugno
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
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