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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1016 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Irene LU Presidente rel. Dott. Roberta Nunnari Consigliere Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TI VA, con elezione di domicilio in VIA SANTA SOFIA,21 20121 MILANO, presso e nello studio dell'avv. TI VA
-appellante- CONTRO
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. TRIONI MICHELE CH. , con P.IVA_2 CP_2 elezione di domicilio in Via Giulini 22100 Como presso e nello studio dell'avv. TRIONI MICHELE CH. ; CP_2
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. CERRETTI MATTEO , con elezione di domicilio in VIA DEI BOSSI N. 6 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. CERRETTI MATTEO;
-appellata-
CONCLUSIONI : PER Parte_1
In via principale. Riformare la Sentenza n. 701/2025 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Perfetti, in data 27 gennaio 2025, e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore di di un importo non CP_1 Parte_1 inferiore ad Euro 87.857,00, oltre ad interessi ai sensi del D. Lgs. N. 231/2002 e alla rivalutazione monetaria dal 20.09.2022 al saldo, ovvero al diverso importo che dovesse risultare dovuto all'esito del giudizio, con ogni conseguente provvedimento, condannando altresì sia che al versamento integrale delle spese di CP_1 CP_3
1 entrambi i gradi del giudizio a favore di ed in base ai parametri di cui al Parte_1
D.M. 147/2022. PER SECURTALIA NEL MERITO: respingere integralmente l'appello ex adverso proposto con integrale conferma della sentenza impugnata n. 701/2025 (causa civile n. 34695/2022 Dott.ssa Perfetti) emessa dal Tribunale di Milano in data 27.01.25, notificata dai in CP_3 data 19.03.2025, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese competenze di giudizio, oltre 15% per spese generali e accessori per Legge. Per la denegata ipotesi di riforma parziale o totale dell'impugnata sentenza si riportano integralmente, ad ogni effetto di Legge, le domande, di merito ed istruttorie, già proposte in primo grado: Nel merito per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, di contro statuendo il diligente espletamento, da parte della Controparte_1
di tutti i servizi di vigilanza affidatele oggetto del monitorio opposto, e che
[...] nessuna responsabilità è imputabile a in relazione ai fatti ed agli Controparte_1 eventi di furto lamentati e descritti in atto di citazione e statuendo, altresì, che nulla è da dovuto alla a titolo di risarcimento danno Controparte_1 Parte_1
e/o a qualsiasi altro titolo;
per l'effetto, previo accertamento dell'esistenza del credito della come dedotto in monitorio per prestazioni rese in favore di Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 11178/2022 Ing. del Parte_1
07.07.2022, n. 20094/22 R.G. del Tribunale di Milano, per l'importo di € 121.674,42, oltre interessi moratori e spese liquidate e successive dovute, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_2
del complessivo importo di € 121.674,42 per prestazioni di Parte_1 vigilanza, rese in suo favore, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lvo 231/02 dalla scadenza di ogni singola fattura azionata in monitorio sino all'effettivo saldo e/o, comunque, della diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria e per l'effetto condannare la al Parte_1 relativo pagamento a favore di;
Nel merito in via subordinata: Parte_2
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria attorea, limitare l'ammontare del risarcimento danni richiesto alla minor somma che dovesse risultare provata all'esito dell'espletanda istruttoria;
Nel merito in via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dirsi tenuto e conseguentemente condannare il terzo chiamato di Londra, che hanno Parte_3 assunto il rischio derivante dai contratti di assicurazione responsabilità civile diversi n. 1907647 e n. 1907651, con validità ed efficacia dal 30/06/16 al 30/06/17, entità dell'indennizzo reclamata, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei di Londra, legale rappresentante pro tempore con sede in Milano, Corso CP_3
AR SE n. 86, c.f. .Iva a tenere indenne e a P.IVA_4 P.IVA_5 manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole e da ogni Parte_4 evenienza patrimoniale derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale
2 della domanda attorea;
Nel merito in estremo subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e del rigetto della domanda di manleva, compensare l'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento danno così come verrà accertato in corso di causa con il maggior credito vantato da pari ad € 121.674,42, condannando Parte_2 Parte_1 al relativo pagamento del residuo;
In via istruttoria: senza interversione alcuna dell'onere probatorio gravante integralmente a carico di controparte, al fine comunque di dimostrare il regolare e diligente espletamento dei servizi di vigilanza affidati a , si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle Controparte_1 circostanze in fatto di seguito meglio capitolate: 1) Vero che con contratto di appalto sottoscritto in data 22.11.13, decorrente dal 01.10.14 sino al 30.09.16, e successive modifiche del 07.01.15, 07.07.15, la affidava a Parte_1 Parte_2
i servizi di cui ai documenti 3, 4 e 5 che si rammostrano;
2) Vero che in data
[...]
10.10.17 conferiva a l'incarico avente ad oggetto i Parte_1 CP_1 servizi di cui al capitolo precedente anche per il sito di Rimini Nord, come da documento 6 che si rammostra;
3) Vero che i servizi di cui al capitolo 1) venivano quotidianamente svolti da 4) Vero che durante tutto il corso del Controparte_1 rapporto lavorativo alcuna contestazione veniva mossa da a Parte_1
in ordine alla corretta esecuzione di tutti i servizi e le opere alla Parte_2 stessa affidati in forza del contratto di appalto del 22.11.13 e successive modifiche;
5) Vero che in data 08.07.2016 il Dott. , in nome e per conto della Per_1 Parte_1 inoltrava a richiesta per lo svolgimento da parte di quest'ultima di un
[...] CP_1 servizio di piantonamento fisso dalle ore 00.00 alle ore 06.00 presso i siti di Vicenza, Assago, Limbiate, Vittuone, Pordenone, Padova 1 e Padova 2, con decorrenza 08.07.16; 6) Vero che , a seguito della richiesta di cui al capitolo 5), CP_1 confermava l'attivazione del servizio di piantonamento fisso notturno sui siti di Assago, Vittuone e Limbiate dal giorno 12.07.16, sui siti di Vicenza, Pordenone, Padova 1 e Padova 2 dal giorno 08.07.16, sul sito di Pordenone dal 10.07.16, specificando che tali servizi sarebbero stati svolti anche da società terze, nella loro qualità di fornitori di , tra cui la società con sede CP_1 Controparte_4 in Milano (MI), Corso Concordia n. 5, e la società con sede in Controparte_5
Venezia (VE), via B. Benvenuto n. 8, come da documento 7 che si rammostra;
7) Vero che , personalmente o tramite terzi fornitori dalla stessa incaricati, nei CP_1 mesi da luglio ad ottobre 2016 prestava regolarmente il servizio di piantonamento armato notturno richiesto dalla presso i siti indicati al capitolo 5); 8) Parte_1
Vero che il Dott. , in nome e per conto di autorizzava Per_1 Parte_1 CP_1
a svolgere i servizi di cui al capitolo 5) anche mediante terzi fornitori;
9) Vero che a fronte dell'espletamento delle prestazioni aventi ad oggetto il piantonamento fisso notturno di cui al capitolo 5), emetteva le fatture oggetto di ingiunzione CP_1 per la somma di € 115.930,05 rimaste insolute;
10) Vero che durante l'espletamento del servizio di piantonamento fisso notturno di cui al capitolo 5), alcuna contestazione veniva mossa da a in ordine alla corretta Parte_1 CP_1 esecuzione del servizio;
11) Vero che il servizio di piantonamento fisso notturno
3 nella notte tra il 25/26.07.16 presso il sito di Assago veniva prestato dalla società
12) Vero che la Guardia Particolare Giurata incaricata dalla Controparte_4
nella notte tra il 25/26.07.16 prestava il servizio di Controparte_4 piantonamento fisso dalle ore 00.00 alle ore 06.00 presso il sito di Assago - Milanofiori;
13) Vero che la Guardia Particolare Giurata incaricata dalla
[...]
nella notte tra il 25/26.07.16, dalle ore 00.00 alle ore 06.00, era CP_4 presente presso il sito di Assago - Milanofiori;
14) Vero che pagava in CP_1 favore di gli importi dovuti per i servizi di cui al capitolo Controparte_4
12); 15) Vero che il servizio di piantonamento fisso notturno nella notte tra l'11/12.09.16 presso il sito di Padova 1 veniva prestato dalla società CP_5
16) Vero che la Guardia Particolare Giurata incaricata dalla
[...] Controparte_5 nella notte tra l'11/12.09.16 prestava il servizio di piantonamento fisso dalle ore 00.00 alle ore 06.00 presso il sito di Padova 1; 17) Vero che la Guardia Particolare Giurata incaricata dalla nella notte tra l'11/12.09.23, dalle ore Controparte_5
00.00 alle ore 06.00, era presente presso il punto Vendita Padova 1; 18) Vero che pagava gli importi dovuti in favore - gli importi dovuti CP_1 Controparte_5 per i servizi di cui al capitolo 15); 19) Vero che in data 01.08.2016 CP_1 prestava il servizio di piantonamento fisso notturno presso il nuovo punto vendita aperto a Vicenza;
20) Vero che la prima contestazione relativa ai furti del 25/26.07.16 e 11/12.09.16 veniva formulata da in data 22.05.2017, come da Parte_1 documento 1 atto di citazione in opposizione che si rammostra;
21) Vero che la quantificazione dei danni relativa ai furti del 25/26.07.16 e 11/12.09.16 veniva formulata da in data 19.02.18, come da documento 3 atto di citazione in Parte_1 opposizione che si rammostra;
22) Vero che nel mese di maggio 2018 Parte_1 incaricava per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto CP_1 gli impianti di allarme sul sito Mediaworld di Lecce, presso il Centro Commerciale Mongolfiera, cui seguiva l'emissione della fattura n. 9111036194 del 31.10.19 rimasta insoluta, come da documento 7 del fascicolo monitorio che si rammostra;
23) Vero che nel periodo maggio 2018 / marzo 2019 eseguiva i lavori di CP_1 ristrutturazione presso il sito Mediaworld di Lecce, Centro Commerciale La Mongolfiera, di cui alla fattura n. 9111036194 del 31.10.19; 24) Vero che durante il piantonamento del 15/16.09.16 presso i siti di Assago, Vittuone e Limbiate,
riscontrava la presenza in loco di un altro Istituto di Vigilanza e segnalava CP_1 la circostanza al Dott. (doc. 8 che si rammostra); 25) Vero che a seguito della Per_1 circostanza di cui al capitolo precedente, il Dott. chiedeva a di Per_1 CP_1 aumentare i piantonamenti con orario 23.00-06.30 per i negozi posti all'interno dei Centri Commerciali di Vicenza, Padova e Milano (doc. 9 che si rammostra); 26) Vero che in data 01.08.16 prestava il servizio di piantonamento fisso notturno CP_1 presso il sito di Vicenza;
27) Vero che , nel mese di ottobre 2016, prestava CP_1 il servizio di piantonamento fisso notturno di cui alla fattura n. 9111000347 del 13.01.17 presso i siti di Limbiate, Vittuone, Vicenza, Padova 1 e Padova 2, Pordenone e Milanofiori;
28) Vero che pagava in favore di Parte_1 CP_1 la fattura n. 9111021140 del 22.06.2018 di € 8.495,17 relativa ad una parte dei lavori
4 di ristrutturazione eseguiti presso il sito di Lecce, Centro Commerciale La Mongolfiera. Si indicano quali testi i sigg.ri: 1) Dott. c/o Testimone_1 [...]
con sede in 22100 Como, via Belvedere n. 2/a (sui capitoli 1, 2, 3, 9, 14, Parte_2
18, 28); 2) Sig. c/o con sede in Testimone_2 Parte_2
22100 Como, via Belvedere n. 2/a (sui capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21, 24, 25); 3) Sig. c/o Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza S.r.l., con sede in Testimone_3
20129 Milano (MI), Corso Concordia n. 5 (sui capitoli 11, 12, 13); 4) Sig.
[...]
c/o Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza S.r.l., con sede in 20129 Tes_4
Milano (MI), Corso Concordia n. 5 (sui capitoli 11, 12, 13); 5) Sig. Tes_5
c/o con sede in Venezia (VE), via Benvenuto n. 8 (sui
[...] Controparte_5 capitoli 15,16, 17); 6) Sig. c/o con sede in Testimone_6 Parte_2
22100 Como, via Belvedere n. 2/a (sui capitoli 3, 7, 24, 26, 27); 7) Sig. Tes_7
c/o con sede in 22100 Como, via Belvedere n. 2/a (sui
[...] Parte_2 capitoli 3, 7, 19, 26, 27); 8) Ing. c/o con sede in Tes_8 Parte_2
22100 Como, via Belvedere n. 2/a (sui capitoli 22, 23, 28). Si contestano sin d'ora i mezzi istruttori dedotti dalle controparti e, per il denegato caso di ammissione di prova testimoniale, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova articolati;
medesimi testi indicati a prova diretta. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali per entrambi i gradi del giudizio. PER CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
1. In via principale: rigettare l'appello promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 701/2025 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano il 27.1.2025, all'esito del giudizio R.G.N. 34695/2022; 2. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 701/2025 pubblicata il 27.1.2025 – R.G. 34695/2022 e di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo a : CP_1 escludere qualsivoglia obbligo indennitario gravante su Controparte_3 on riferimento al rischio assunto con i certificati n. 1907647 e 1907651 per tutti
[...]
i motivi di cui in narrativa;
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna di e di accertamento di CP_1 un qualsiasi obbligo indennitario in capo a con Controparte_3 riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 1907647 e 1907651: contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario entro il massimale previsto in Polizza, detratto l'importo di Euro 50.000,00 a titolo di franchigia contrattualmente prevista nelle polizze. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 11178/2022, emesso dal Tribunale di Milano in favore della società di vigilanza con cui Parte_2 veniva intimato a il pagamento della somma di € 121.674,42, Parte_1 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, a fronte di fatture insolute emesse nel contesto di alcuni servizi di vigilanza (piantonamento notturno e manutenzione/ristrutturazione impianti di vigilanza) espletati dall'ingiungente presso i punti vendita di Parte_1
proponeva opposizione, contestando tutte le fatture e sostenendo, non Parte_1 solo che l'opposta non aveva prestato il servizio di piantonamento nelle notti del 25.07.2016 e dell'11.09.2016, durante le quali si erano verificati due furti presso i punti vendita di Assago e di Padova 1, bensì, più in generale, che aveva CP_1 omesso del tutto di eseguire sia le altre attività di vigilanza con piantonamento richieste, sia gli interventi correlati alla ristrutturazione del sito di Lecce;
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei furti presso i punti CP_1 vendita di Assago e Padova 1, per un ammontare di euro 87.857,00, al netto dei rimborsi assicurativi già percepiti.
Si costituiva in giudizio , contestando le allegazioni avversarie, e CP_1 chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione CP_3
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 701/2025, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo con rideterminazione della somma dovuta a . CP_1
In particolare, il giudice ha ritenuto fondata l'opposizione sia con riguardo ai servizi di piantonamento per le notti del 25.07.2016 e dell'11.09.2016, nelle quali si erano verificati i riferiti furti, che con riguardo ai servizi di piantonamento per le notti dell'01.08.2016, del 03.08.2016, del 29.09.2016 e del 03.10.2016, per non avere dimostrato di avere effettivamente espletato tali prestazioni a fronte di CP_1 specifica contestazione dall'opponente. Ha, per conseguenza, decurtato dall'azionato credito l'importo corrispondente alle somme esposte per tali servizi nelle relative fatture e pertanto ha condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma complessiva di euro Parte_1
103.517,67, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle scadenze al saldo. Inoltre ha rigettato la domanda riconvenzionale al risarcimento danni svolta dall'opponente per mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare Parte_1 il nesso di causalità tra il contestato inadempimento e il danno subito e a quantificare il valore dei beni sottratti.
6 Infine ha regolato le spese di lite, compensandole nella misura di ¼ tra l'opponente e l'opposta, con condanna dell'opponente a rifondere all'opposta i restanti ¾; quanto alle spese della terza chiamata Compagnia Lloyd's Insurance, le ha poste integralmente a carico dell'opponente.
ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, adducendone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui il primo giudice:
- pur avendo accertato che non aveva dato prova di avere adempiuto alla CP_1 sua prestazione (servizio di piantonamento) nelle notti dei due furti, ha poi respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.;
- l'ha condannata al pagamento delle spese legali, compensandole per ¼ tra e e liquidandole integralmente in favore della compagnia. CP_1 Parte_1
Si è costituita , chiedendo la conferma integrale della sentenza e reiterando, CP_1 in via subordinata, domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice. Si è costituita anche la Compagnia Lloyd's Insurance, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza. Ha reiterato, in subordine, le difese già articolate nel giudizio di opposizione volte a contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario entro il massimale di polizza. Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, in sintesi afferma che il giudice di prime cure, Parte_1 dopo aver riconosciuto l'inadempimento di alle obbligazioni assunte, CP_1 avrebbe poi “ignorato le legittime richieste risarcitorie avanzate da in Parte_1 via riconvenzionale a fronte dell'accertato inadempimento” ciò, a suo dire, “in insanabile contrasto con quanto stabilito dall'art. 1218 cod. civ., che, come noto, stabilisce espressamente che: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno”, salvo che dimostri che l'inadempimento sia stato determinato da un'impossibilità sopravvenuta pe causa a lui non imputabile”, prova, quest'ultima, che non sarebbe stata peraltro fornita da , CP_1 la quale si sarebbe limitata ad ascrivere la responsabilità ai subappaltatori dalla stessa nominati. La doglianza è destituita di fondamento, anzitutto perché, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, il giudice ha tutt'altro che ignorato la domanda risarcitoria in questione, che ha invece adeguatamente esaminato (così argomentando:
“Non merita invece accoglimento la domanda riconvenzionale dell'opponente con cui ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza dei due furti, denunciati il 30.7.2016 e l'11.9.2016 rispettivamente alla Legione Carabinieri di Assago e alla Questura di Padova. Invero, l'opponente si è limitata a produrre, peraltro solo con la memoria ex art. 183.6, n. 2., c.p.c., le denunce dei due furti, senza però offrire elementi probatori utili
7 per dimostrare il nesso di causalità tra il contestato inadempimento e il danno subito e per quantificare precisamente il valore dei beni sottratti, non potendosi ritenere sufficienti, a questo fine, in assenza di ulteriori riscontri, le mere indicazioni contenute negli allegati agli atti presentati davanti alle Forze dell'Ordine all'indomani dei due furti, trattandosi di dichiarazioni unilaterali di provenienza della ); inoltre, correttamente il giudice di prime cure l'ha respinta Parte_1 proprio a cagione della mancanza della prova (gravante su del Parte_1 requisito del nesso causale tra inadempimento e danno, nonché del danno stesso. A questo riguardo va, infatti, preliminarmente ricordato che, come opportunamente rilevato dal tribunale, l'obbligazione assunta dall'istituto di vigilanza non può ritenersi di risultato, non potendo l'istituto assumere l'obbligo di impedire in modo assoluto che il proprio cliente subisca un furto, ma deve essere considerata obbligazione di mezzi, dovendo l'istituto predisporre le tutele convenute per garantire la sicurezza dei luoghi (cfr., da ultimo, Cass., sez. III civ., ordinanza n. 4163 del 15 febbraio 2024). Con specifico riguardo alle ipotesi di responsabilità da inadempimento di un istituto di vigilanza, la giurisprudenza di legittimità e di merito affermano che “un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari non può essere ritenuto responsabile dei danni verificatisi in detto locale per il solo fatto che non risulti provata l'effettuazione di uno di questi sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della inidoneità del suddetto controllo a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa” (Cass., sez. II civ., n. 142/1984; negli stessi termini Tribunale Massa, n. 1087/2016 e Tribunale Milano, sez. VII, 14329/2014). Premesso quanto sopra, si osserva allora che è provato che , non effettuò CP_1 dei giri di ronda nelle notti in cui si verificarono i riferiti furti né la statuizione del giudice è stata oggetto di appello incidentale. Tuttavia, le denunce prodotte dall'appellante non sono idonee a provare i furti, le modalità e i tempi degli stessi né il nesso causale tra l'omessa vigilanza e gli eventi, nonché i danni conseguenti. Infatti, secondo la giurisprudenza, la presentazione di una denuncia-querela introduce tutt'al più un elemento indiziario ( Cass. 2024/32151) mentre le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c, sia sotto quello dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia (Cass n. 24976, 23/10/2017)
8 Nella specie, non ha dedotto capitoli di prova testimoniale a suffragio Parte_1 delle predette circostanze ma si è limitata a produrre le denunce sporte ai Carabinieri e alla Polizia dai direttori dei punti vendita neppure presenti al momento dei fatti e che, a loro volta, riferivano circostanze riportate da altri sicchè l'omessa prova testimoniale impedisce un riscontro diretto delle fonti e della attendibilità delle stesse.
In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato.
Il secondo e terzo motivo di appello investono, invece, la regolamentazione delle spese. Sotto questo profilo, deduce l'appellante che erroneamente il primo giudice avrebbe:
- compensato parzialmente le spese di lite, quando avrebbe invece dovuto porle a esclusivo carico di , essendo risultata sostanzialmente CP_1 Parte_1 vittoriosa, sia pure per un importo ridotto;
- posto a carico di anche le spese di lite dell'assicurazione chiamata in Parte_1 causa da . CP_1
Nemmeno tali doglianze meritano accoglimento, perché, quanto alla condanna alle spese in favore di , compensate in ragione di ¼, essa statuizione è naturale CP_1 conseguenza della soccombenza parziale di la quale, oppostasi al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per un ammontare complessivo di euro 121.674, 42, si è vista sì accogliere l'opposizione ma per un importo esiguo, avendo di fatto il tribunale rideterminato il credito di in un importo pressocché CP_1 prossimo al totale azionato in sede monitoria (euro 103.517,67 in luogo di 121.674, 42 iniziali). Quanto alla liquidazione delle spese della compagnia di assicurazione, essa è, invece, il frutto della corretta applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di causazione e di soccombenza, per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la convocazione in causa si sia resa necessaria (sia stata “occasionata”) in forza delle tesi propugnate dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a prescindere dal fatto che l'attore abbia o meno proposto domande nei confronti del terzo (Cass., sez. III civ., n. 6144/2024; Cass. sez. III civ., 31889/2019). Nel caso in specie, la società di assicurazioni compariva nel giudizio di opposizione, instaurato da in quanto chiamata dall'assicurata , onde Parte_1 CP_1 formulare nei suoi confronti domanda di manleva assicurativa per l'ipotesi di accoglimento delle istanze formulate da nei confronti della stessa Parte_1
. Pertanto, stante, come si è detto, la soccombenza, seppure parziale, di CP_1
va confermata anche la condanna di quest'ultima alla refusione delle Parte_1 spese di lite nei confronti della compagnia , giusto il rapporto di Controparte_3 stretta correlazione causale tra la chiamata in giudizio della compagnia e le domande, solo in minima parte accolte dal giudicante, svolte da nei confronti Parte_1 dell'assicurata . CP_1
9 L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale di Milano n. 701/25; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata e della Parte_2 terza chiamata delle spese del grado che liquida Controparte_3 per ciascuna parte in euro 8000,00 oltre spese generali e oneri di legge Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
Così deciso in Milano, 29/10/2025
Il Presidente estensore
Irene LU
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Irene LU Presidente rel. Dott. Roberta Nunnari Consigliere Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TI VA, con elezione di domicilio in VIA SANTA SOFIA,21 20121 MILANO, presso e nello studio dell'avv. TI VA
-appellante- CONTRO
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. TRIONI MICHELE CH. , con P.IVA_2 CP_2 elezione di domicilio in Via Giulini 22100 Como presso e nello studio dell'avv. TRIONI MICHELE CH. ; CP_2
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. CERRETTI MATTEO , con elezione di domicilio in VIA DEI BOSSI N. 6 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. CERRETTI MATTEO;
-appellata-
CONCLUSIONI : PER Parte_1
In via principale. Riformare la Sentenza n. 701/2025 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Perfetti, in data 27 gennaio 2025, e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore di di un importo non CP_1 Parte_1 inferiore ad Euro 87.857,00, oltre ad interessi ai sensi del D. Lgs. N. 231/2002 e alla rivalutazione monetaria dal 20.09.2022 al saldo, ovvero al diverso importo che dovesse risultare dovuto all'esito del giudizio, con ogni conseguente provvedimento, condannando altresì sia che al versamento integrale delle spese di CP_1 CP_3
1 entrambi i gradi del giudizio a favore di ed in base ai parametri di cui al Parte_1
D.M. 147/2022. PER SECURTALIA NEL MERITO: respingere integralmente l'appello ex adverso proposto con integrale conferma della sentenza impugnata n. 701/2025 (causa civile n. 34695/2022 Dott.ssa Perfetti) emessa dal Tribunale di Milano in data 27.01.25, notificata dai in CP_3 data 19.03.2025, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese competenze di giudizio, oltre 15% per spese generali e accessori per Legge. Per la denegata ipotesi di riforma parziale o totale dell'impugnata sentenza si riportano integralmente, ad ogni effetto di Legge, le domande, di merito ed istruttorie, già proposte in primo grado: Nel merito per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, di contro statuendo il diligente espletamento, da parte della Controparte_1
di tutti i servizi di vigilanza affidatele oggetto del monitorio opposto, e che
[...] nessuna responsabilità è imputabile a in relazione ai fatti ed agli Controparte_1 eventi di furto lamentati e descritti in atto di citazione e statuendo, altresì, che nulla è da dovuto alla a titolo di risarcimento danno Controparte_1 Parte_1
e/o a qualsiasi altro titolo;
per l'effetto, previo accertamento dell'esistenza del credito della come dedotto in monitorio per prestazioni rese in favore di Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 11178/2022 Ing. del Parte_1
07.07.2022, n. 20094/22 R.G. del Tribunale di Milano, per l'importo di € 121.674,42, oltre interessi moratori e spese liquidate e successive dovute, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_2
del complessivo importo di € 121.674,42 per prestazioni di Parte_1 vigilanza, rese in suo favore, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lvo 231/02 dalla scadenza di ogni singola fattura azionata in monitorio sino all'effettivo saldo e/o, comunque, della diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria e per l'effetto condannare la al Parte_1 relativo pagamento a favore di;
Nel merito in via subordinata: Parte_2
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria attorea, limitare l'ammontare del risarcimento danni richiesto alla minor somma che dovesse risultare provata all'esito dell'espletanda istruttoria;
Nel merito in via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dirsi tenuto e conseguentemente condannare il terzo chiamato di Londra, che hanno Parte_3 assunto il rischio derivante dai contratti di assicurazione responsabilità civile diversi n. 1907647 e n. 1907651, con validità ed efficacia dal 30/06/16 al 30/06/17, entità dell'indennizzo reclamata, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei di Londra, legale rappresentante pro tempore con sede in Milano, Corso CP_3
AR SE n. 86, c.f. .Iva a tenere indenne e a P.IVA_4 P.IVA_5 manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole e da ogni Parte_4 evenienza patrimoniale derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale
2 della domanda attorea;
Nel merito in estremo subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e del rigetto della domanda di manleva, compensare l'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento danno così come verrà accertato in corso di causa con il maggior credito vantato da pari ad € 121.674,42, condannando Parte_2 Parte_1 al relativo pagamento del residuo;
In via istruttoria: senza interversione alcuna dell'onere probatorio gravante integralmente a carico di controparte, al fine comunque di dimostrare il regolare e diligente espletamento dei servizi di vigilanza affidati a , si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle Controparte_1 circostanze in fatto di seguito meglio capitolate: 1) Vero che con contratto di appalto sottoscritto in data 22.11.13, decorrente dal 01.10.14 sino al 30.09.16, e successive modifiche del 07.01.15, 07.07.15, la affidava a Parte_1 Parte_2
i servizi di cui ai documenti 3, 4 e 5 che si rammostrano;
2) Vero che in data
[...]
10.10.17 conferiva a l'incarico avente ad oggetto i Parte_1 CP_1 servizi di cui al capitolo precedente anche per il sito di Rimini Nord, come da documento 6 che si rammostra;
3) Vero che i servizi di cui al capitolo 1) venivano quotidianamente svolti da 4) Vero che durante tutto il corso del Controparte_1 rapporto lavorativo alcuna contestazione veniva mossa da a Parte_1
in ordine alla corretta esecuzione di tutti i servizi e le opere alla Parte_2 stessa affidati in forza del contratto di appalto del 22.11.13 e successive modifiche;
5) Vero che in data 08.07.2016 il Dott. , in nome e per conto della Per_1 Parte_1 inoltrava a richiesta per lo svolgimento da parte di quest'ultima di un
[...] CP_1 servizio di piantonamento fisso dalle ore 00.00 alle ore 06.00 presso i siti di Vicenza, Assago, Limbiate, Vittuone, Pordenone, Padova 1 e Padova 2, con decorrenza 08.07.16; 6) Vero che , a seguito della richiesta di cui al capitolo 5), CP_1 confermava l'attivazione del servizio di piantonamento fisso notturno sui siti di Assago, Vittuone e Limbiate dal giorno 12.07.16, sui siti di Vicenza, Pordenone, Padova 1 e Padova 2 dal giorno 08.07.16, sul sito di Pordenone dal 10.07.16, specificando che tali servizi sarebbero stati svolti anche da società terze, nella loro qualità di fornitori di , tra cui la società con sede CP_1 Controparte_4 in Milano (MI), Corso Concordia n. 5, e la società con sede in Controparte_5
Venezia (VE), via B. Benvenuto n. 8, come da documento 7 che si rammostra;
7) Vero che , personalmente o tramite terzi fornitori dalla stessa incaricati, nei CP_1 mesi da luglio ad ottobre 2016 prestava regolarmente il servizio di piantonamento armato notturno richiesto dalla presso i siti indicati al capitolo 5); 8) Parte_1
Vero che il Dott. , in nome e per conto di autorizzava Per_1 Parte_1 CP_1
a svolgere i servizi di cui al capitolo 5) anche mediante terzi fornitori;
9) Vero che a fronte dell'espletamento delle prestazioni aventi ad oggetto il piantonamento fisso notturno di cui al capitolo 5), emetteva le fatture oggetto di ingiunzione CP_1 per la somma di € 115.930,05 rimaste insolute;
10) Vero che durante l'espletamento del servizio di piantonamento fisso notturno di cui al capitolo 5), alcuna contestazione veniva mossa da a in ordine alla corretta Parte_1 CP_1 esecuzione del servizio;
11) Vero che il servizio di piantonamento fisso notturno
3 nella notte tra il 25/26.07.16 presso il sito di Assago veniva prestato dalla società
12) Vero che la Guardia Particolare Giurata incaricata dalla Controparte_4
nella notte tra il 25/26.07.16 prestava il servizio di Controparte_4 piantonamento fisso dalle ore 00.00 alle ore 06.00 presso il sito di Assago - Milanofiori;
13) Vero che la Guardia Particolare Giurata incaricata dalla
[...]
nella notte tra il 25/26.07.16, dalle ore 00.00 alle ore 06.00, era CP_4 presente presso il sito di Assago - Milanofiori;
14) Vero che pagava in CP_1 favore di gli importi dovuti per i servizi di cui al capitolo Controparte_4
12); 15) Vero che il servizio di piantonamento fisso notturno nella notte tra l'11/12.09.16 presso il sito di Padova 1 veniva prestato dalla società CP_5
16) Vero che la Guardia Particolare Giurata incaricata dalla
[...] Controparte_5 nella notte tra l'11/12.09.16 prestava il servizio di piantonamento fisso dalle ore 00.00 alle ore 06.00 presso il sito di Padova 1; 17) Vero che la Guardia Particolare Giurata incaricata dalla nella notte tra l'11/12.09.23, dalle ore Controparte_5
00.00 alle ore 06.00, era presente presso il punto Vendita Padova 1; 18) Vero che pagava gli importi dovuti in favore - gli importi dovuti CP_1 Controparte_5 per i servizi di cui al capitolo 15); 19) Vero che in data 01.08.2016 CP_1 prestava il servizio di piantonamento fisso notturno presso il nuovo punto vendita aperto a Vicenza;
20) Vero che la prima contestazione relativa ai furti del 25/26.07.16 e 11/12.09.16 veniva formulata da in data 22.05.2017, come da Parte_1 documento 1 atto di citazione in opposizione che si rammostra;
21) Vero che la quantificazione dei danni relativa ai furti del 25/26.07.16 e 11/12.09.16 veniva formulata da in data 19.02.18, come da documento 3 atto di citazione in Parte_1 opposizione che si rammostra;
22) Vero che nel mese di maggio 2018 Parte_1 incaricava per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto CP_1 gli impianti di allarme sul sito Mediaworld di Lecce, presso il Centro Commerciale Mongolfiera, cui seguiva l'emissione della fattura n. 9111036194 del 31.10.19 rimasta insoluta, come da documento 7 del fascicolo monitorio che si rammostra;
23) Vero che nel periodo maggio 2018 / marzo 2019 eseguiva i lavori di CP_1 ristrutturazione presso il sito Mediaworld di Lecce, Centro Commerciale La Mongolfiera, di cui alla fattura n. 9111036194 del 31.10.19; 24) Vero che durante il piantonamento del 15/16.09.16 presso i siti di Assago, Vittuone e Limbiate,
riscontrava la presenza in loco di un altro Istituto di Vigilanza e segnalava CP_1 la circostanza al Dott. (doc. 8 che si rammostra); 25) Vero che a seguito della Per_1 circostanza di cui al capitolo precedente, il Dott. chiedeva a di Per_1 CP_1 aumentare i piantonamenti con orario 23.00-06.30 per i negozi posti all'interno dei Centri Commerciali di Vicenza, Padova e Milano (doc. 9 che si rammostra); 26) Vero che in data 01.08.16 prestava il servizio di piantonamento fisso notturno CP_1 presso il sito di Vicenza;
27) Vero che , nel mese di ottobre 2016, prestava CP_1 il servizio di piantonamento fisso notturno di cui alla fattura n. 9111000347 del 13.01.17 presso i siti di Limbiate, Vittuone, Vicenza, Padova 1 e Padova 2, Pordenone e Milanofiori;
28) Vero che pagava in favore di Parte_1 CP_1 la fattura n. 9111021140 del 22.06.2018 di € 8.495,17 relativa ad una parte dei lavori
4 di ristrutturazione eseguiti presso il sito di Lecce, Centro Commerciale La Mongolfiera. Si indicano quali testi i sigg.ri: 1) Dott. c/o Testimone_1 [...]
con sede in 22100 Como, via Belvedere n. 2/a (sui capitoli 1, 2, 3, 9, 14, Parte_2
18, 28); 2) Sig. c/o con sede in Testimone_2 Parte_2
22100 Como, via Belvedere n. 2/a (sui capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21, 24, 25); 3) Sig. c/o Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza S.r.l., con sede in Testimone_3
20129 Milano (MI), Corso Concordia n. 5 (sui capitoli 11, 12, 13); 4) Sig.
[...]
c/o Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza S.r.l., con sede in 20129 Tes_4
Milano (MI), Corso Concordia n. 5 (sui capitoli 11, 12, 13); 5) Sig. Tes_5
c/o con sede in Venezia (VE), via Benvenuto n. 8 (sui
[...] Controparte_5 capitoli 15,16, 17); 6) Sig. c/o con sede in Testimone_6 Parte_2
22100 Como, via Belvedere n. 2/a (sui capitoli 3, 7, 24, 26, 27); 7) Sig. Tes_7
c/o con sede in 22100 Como, via Belvedere n. 2/a (sui
[...] Parte_2 capitoli 3, 7, 19, 26, 27); 8) Ing. c/o con sede in Tes_8 Parte_2
22100 Como, via Belvedere n. 2/a (sui capitoli 22, 23, 28). Si contestano sin d'ora i mezzi istruttori dedotti dalle controparti e, per il denegato caso di ammissione di prova testimoniale, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova articolati;
medesimi testi indicati a prova diretta. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali per entrambi i gradi del giudizio. PER CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
1. In via principale: rigettare l'appello promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 701/2025 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano il 27.1.2025, all'esito del giudizio R.G.N. 34695/2022; 2. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 701/2025 pubblicata il 27.1.2025 – R.G. 34695/2022 e di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo a : CP_1 escludere qualsivoglia obbligo indennitario gravante su Controparte_3 on riferimento al rischio assunto con i certificati n. 1907647 e 1907651 per tutti
[...]
i motivi di cui in narrativa;
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna di e di accertamento di CP_1 un qualsiasi obbligo indennitario in capo a con Controparte_3 riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 1907647 e 1907651: contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario entro il massimale previsto in Polizza, detratto l'importo di Euro 50.000,00 a titolo di franchigia contrattualmente prevista nelle polizze. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 11178/2022, emesso dal Tribunale di Milano in favore della società di vigilanza con cui Parte_2 veniva intimato a il pagamento della somma di € 121.674,42, Parte_1 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, a fronte di fatture insolute emesse nel contesto di alcuni servizi di vigilanza (piantonamento notturno e manutenzione/ristrutturazione impianti di vigilanza) espletati dall'ingiungente presso i punti vendita di Parte_1
proponeva opposizione, contestando tutte le fatture e sostenendo, non Parte_1 solo che l'opposta non aveva prestato il servizio di piantonamento nelle notti del 25.07.2016 e dell'11.09.2016, durante le quali si erano verificati due furti presso i punti vendita di Assago e di Padova 1, bensì, più in generale, che aveva CP_1 omesso del tutto di eseguire sia le altre attività di vigilanza con piantonamento richieste, sia gli interventi correlati alla ristrutturazione del sito di Lecce;
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei furti presso i punti CP_1 vendita di Assago e Padova 1, per un ammontare di euro 87.857,00, al netto dei rimborsi assicurativi già percepiti.
Si costituiva in giudizio , contestando le allegazioni avversarie, e CP_1 chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione CP_3
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 701/2025, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo con rideterminazione della somma dovuta a . CP_1
In particolare, il giudice ha ritenuto fondata l'opposizione sia con riguardo ai servizi di piantonamento per le notti del 25.07.2016 e dell'11.09.2016, nelle quali si erano verificati i riferiti furti, che con riguardo ai servizi di piantonamento per le notti dell'01.08.2016, del 03.08.2016, del 29.09.2016 e del 03.10.2016, per non avere dimostrato di avere effettivamente espletato tali prestazioni a fronte di CP_1 specifica contestazione dall'opponente. Ha, per conseguenza, decurtato dall'azionato credito l'importo corrispondente alle somme esposte per tali servizi nelle relative fatture e pertanto ha condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma complessiva di euro Parte_1
103.517,67, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle scadenze al saldo. Inoltre ha rigettato la domanda riconvenzionale al risarcimento danni svolta dall'opponente per mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare Parte_1 il nesso di causalità tra il contestato inadempimento e il danno subito e a quantificare il valore dei beni sottratti.
6 Infine ha regolato le spese di lite, compensandole nella misura di ¼ tra l'opponente e l'opposta, con condanna dell'opponente a rifondere all'opposta i restanti ¾; quanto alle spese della terza chiamata Compagnia Lloyd's Insurance, le ha poste integralmente a carico dell'opponente.
ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, adducendone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui il primo giudice:
- pur avendo accertato che non aveva dato prova di avere adempiuto alla CP_1 sua prestazione (servizio di piantonamento) nelle notti dei due furti, ha poi respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.;
- l'ha condannata al pagamento delle spese legali, compensandole per ¼ tra e e liquidandole integralmente in favore della compagnia. CP_1 Parte_1
Si è costituita , chiedendo la conferma integrale della sentenza e reiterando, CP_1 in via subordinata, domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice. Si è costituita anche la Compagnia Lloyd's Insurance, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza. Ha reiterato, in subordine, le difese già articolate nel giudizio di opposizione volte a contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario entro il massimale di polizza. Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, in sintesi afferma che il giudice di prime cure, Parte_1 dopo aver riconosciuto l'inadempimento di alle obbligazioni assunte, CP_1 avrebbe poi “ignorato le legittime richieste risarcitorie avanzate da in Parte_1 via riconvenzionale a fronte dell'accertato inadempimento” ciò, a suo dire, “in insanabile contrasto con quanto stabilito dall'art. 1218 cod. civ., che, come noto, stabilisce espressamente che: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno”, salvo che dimostri che l'inadempimento sia stato determinato da un'impossibilità sopravvenuta pe causa a lui non imputabile”, prova, quest'ultima, che non sarebbe stata peraltro fornita da , CP_1 la quale si sarebbe limitata ad ascrivere la responsabilità ai subappaltatori dalla stessa nominati. La doglianza è destituita di fondamento, anzitutto perché, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, il giudice ha tutt'altro che ignorato la domanda risarcitoria in questione, che ha invece adeguatamente esaminato (così argomentando:
“Non merita invece accoglimento la domanda riconvenzionale dell'opponente con cui ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza dei due furti, denunciati il 30.7.2016 e l'11.9.2016 rispettivamente alla Legione Carabinieri di Assago e alla Questura di Padova. Invero, l'opponente si è limitata a produrre, peraltro solo con la memoria ex art. 183.6, n. 2., c.p.c., le denunce dei due furti, senza però offrire elementi probatori utili
7 per dimostrare il nesso di causalità tra il contestato inadempimento e il danno subito e per quantificare precisamente il valore dei beni sottratti, non potendosi ritenere sufficienti, a questo fine, in assenza di ulteriori riscontri, le mere indicazioni contenute negli allegati agli atti presentati davanti alle Forze dell'Ordine all'indomani dei due furti, trattandosi di dichiarazioni unilaterali di provenienza della ); inoltre, correttamente il giudice di prime cure l'ha respinta Parte_1 proprio a cagione della mancanza della prova (gravante su del Parte_1 requisito del nesso causale tra inadempimento e danno, nonché del danno stesso. A questo riguardo va, infatti, preliminarmente ricordato che, come opportunamente rilevato dal tribunale, l'obbligazione assunta dall'istituto di vigilanza non può ritenersi di risultato, non potendo l'istituto assumere l'obbligo di impedire in modo assoluto che il proprio cliente subisca un furto, ma deve essere considerata obbligazione di mezzi, dovendo l'istituto predisporre le tutele convenute per garantire la sicurezza dei luoghi (cfr., da ultimo, Cass., sez. III civ., ordinanza n. 4163 del 15 febbraio 2024). Con specifico riguardo alle ipotesi di responsabilità da inadempimento di un istituto di vigilanza, la giurisprudenza di legittimità e di merito affermano che “un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari non può essere ritenuto responsabile dei danni verificatisi in detto locale per il solo fatto che non risulti provata l'effettuazione di uno di questi sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della inidoneità del suddetto controllo a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa” (Cass., sez. II civ., n. 142/1984; negli stessi termini Tribunale Massa, n. 1087/2016 e Tribunale Milano, sez. VII, 14329/2014). Premesso quanto sopra, si osserva allora che è provato che , non effettuò CP_1 dei giri di ronda nelle notti in cui si verificarono i riferiti furti né la statuizione del giudice è stata oggetto di appello incidentale. Tuttavia, le denunce prodotte dall'appellante non sono idonee a provare i furti, le modalità e i tempi degli stessi né il nesso causale tra l'omessa vigilanza e gli eventi, nonché i danni conseguenti. Infatti, secondo la giurisprudenza, la presentazione di una denuncia-querela introduce tutt'al più un elemento indiziario ( Cass. 2024/32151) mentre le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c, sia sotto quello dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia (Cass n. 24976, 23/10/2017)
8 Nella specie, non ha dedotto capitoli di prova testimoniale a suffragio Parte_1 delle predette circostanze ma si è limitata a produrre le denunce sporte ai Carabinieri e alla Polizia dai direttori dei punti vendita neppure presenti al momento dei fatti e che, a loro volta, riferivano circostanze riportate da altri sicchè l'omessa prova testimoniale impedisce un riscontro diretto delle fonti e della attendibilità delle stesse.
In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato.
Il secondo e terzo motivo di appello investono, invece, la regolamentazione delle spese. Sotto questo profilo, deduce l'appellante che erroneamente il primo giudice avrebbe:
- compensato parzialmente le spese di lite, quando avrebbe invece dovuto porle a esclusivo carico di , essendo risultata sostanzialmente CP_1 Parte_1 vittoriosa, sia pure per un importo ridotto;
- posto a carico di anche le spese di lite dell'assicurazione chiamata in Parte_1 causa da . CP_1
Nemmeno tali doglianze meritano accoglimento, perché, quanto alla condanna alle spese in favore di , compensate in ragione di ¼, essa statuizione è naturale CP_1 conseguenza della soccombenza parziale di la quale, oppostasi al Parte_1 decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per un ammontare complessivo di euro 121.674, 42, si è vista sì accogliere l'opposizione ma per un importo esiguo, avendo di fatto il tribunale rideterminato il credito di in un importo pressocché CP_1 prossimo al totale azionato in sede monitoria (euro 103.517,67 in luogo di 121.674, 42 iniziali). Quanto alla liquidazione delle spese della compagnia di assicurazione, essa è, invece, il frutto della corretta applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di causazione e di soccombenza, per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la convocazione in causa si sia resa necessaria (sia stata “occasionata”) in forza delle tesi propugnate dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a prescindere dal fatto che l'attore abbia o meno proposto domande nei confronti del terzo (Cass., sez. III civ., n. 6144/2024; Cass. sez. III civ., 31889/2019). Nel caso in specie, la società di assicurazioni compariva nel giudizio di opposizione, instaurato da in quanto chiamata dall'assicurata , onde Parte_1 CP_1 formulare nei suoi confronti domanda di manleva assicurativa per l'ipotesi di accoglimento delle istanze formulate da nei confronti della stessa Parte_1
. Pertanto, stante, come si è detto, la soccombenza, seppure parziale, di CP_1
va confermata anche la condanna di quest'ultima alla refusione delle Parte_1 spese di lite nei confronti della compagnia , giusto il rapporto di Controparte_3 stretta correlazione causale tra la chiamata in giudizio della compagnia e le domande, solo in minima parte accolte dal giudicante, svolte da nei confronti Parte_1 dell'assicurata . CP_1
9 L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale di Milano n. 701/25; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata e della Parte_2 terza chiamata delle spese del grado che liquida Controparte_3 per ciascuna parte in euro 8000,00 oltre spese generali e oneri di legge Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
Così deciso in Milano, 29/10/2025
Il Presidente estensore
Irene LU
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