Ordinanza cautelare 2 ottobre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03491/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3491 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto Cat. -OMISSIS- – Prot. -OMISSIS- del 13/08/2025, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentato dall’odierno ricorrente per motivi di lavoro subordinato e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il dott. IZ NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1) Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per motivi di lavoro subordinato.
Il provvedimento si basa sulle seguenti circostanze: a) il ricorrente non ha inoltrato la domanda con la procedura prevista dall’art. 22 del d.lvo 1998 n. 286; b) egli non ha sottoscritto il contratto di soggiorno nel termine previsto, spedendo autonomamente la richiesta di permesso di soggiorno alla questura di -OMISSIS-; c) anche l’istanza di permesso per attesa occupazione non avrebbe seguito la regolare procedura.
Con più censure da trattare congiuntamente, perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato e la mancata considerazione della situazione complessiva pure rappresentata in sede procedimentale.
La documentazione in atti evidenzia che il ricorrente una volta entrato in Italia non ha sottoscritto il contratto di soggiorno perché il datore di lavoro si è reso irreperibile.
Tale circostanza è stata portata a conoscenza dell’amministrazione che, in luogo di effettuare controlli in sede istruttoria per accertare l’evoluzione della fattispecie, anche ai fini della valutazione di una situazione di forza maggiore tale da incidere sulla determinazione da assumere ai fini della permanenza o meno dello straniero in Italia, ha dichiarato inammissibile la domanda di permesso di soggiorno.
Non solo, l’amministrazione ha preso atto della mancata sottoscrizione del contratto, ma non ha revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato originariamente rilasciato al ricorrente, né ha preso in considerazione la nuova attività lavorativa da lui reperita.
Del resto, in sede procedimentale il ricorrente ha sollecitato anche il rilascio di un permesso per attesa occupazione e l’amministrazione nella relazione datata 29 settembre 2025 (presente in atti) ha palesato che a fronte della dichiarata situazione di impossibilità di stipulazione del contratto per fatto del datore di lavoro, l’interessato poteva “sanare” tale situazione “con la sua presentazione presso lo Sportello Unico competente entro il tempo di legge previsto, dove, in assenza del datore di lavoro sarebbe stato autorizzato a richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
A fronte di simili affermazioni, resta ingiustificata e contraddittoria la valutazione espressa dall’amministrazione con il provvedimento impugnato, poiché, senza revocare il nulla osta, ha ritenuto inammissibile la richiesta di permesso di soggiorno per generiche irregolarità procedurali, senza verificare la situazione del datore di lavoro, di cui il ricorrente ha documentato l’irreperibilità e senza analizzare l’eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore idonea a supportare il rilascio di un permesso per attesa occupazione, salvo poi dichiarare, in sede di relazione esplicativa, che l’eventuale presentazione del lavoratore presso lo Sportello Unico gli avrebbe consentito di richiedere un permesso per attesa occupazione.
In definitiva, il provvedimento sottende un’istruttoria lacunosa, una motivazione non esaustiva e manifesta profili di contraddittorietà che conducono all’accoglimento delle censure proposte e congiuntamente esaminate.
3) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La particolare articolazione della situazione fattuale consente di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente
IZ NA, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IZ NA | RD SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.