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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/12/2024, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Procedimento RG n. 1730/2022
Oggi 4/12/2024 sono comparsi per parte attrice l'Avv F Mione in sost Avv P Mione, l'Avv Precetti per la convenuta per la terza chiamata l'Avv De Filippis in sost Avv CP_1 Pt_1
Buondonno, la quale insiste come da comparsa e note autorizzate. Gli Avv.ti Mione e Precetti ribadiscono la non opposizione all'estromissione. L'Avv Mione si oppone alla richiesta di condanna alle spese e l'Avv Precetti si rimette sulle spese, entrambi insistono per il licenziamento di CTU, onde proseguire il giudizio di divisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio ed informa che darà lettura della sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico al termine dell'udienza, dispensando i legali dalla presenza.
All'esito il giudice pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., da ritenersi parte integrante del presente verbale d'udienza, con deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra è stata chiamata nella presente causa da parte attrice, a seguito della Parte_2
necessità di integrare il contraddittorio rilevata dalla parte convenuta CP_1
La terza chiamata, nella propria comparsa di costituzione, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio, in quanto non più comproprietaria degli immobili indicati dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta. L'atto di compravendita a firma del
Notaio del 01.06.2004 (rep. Nr.137.017 e fasc. n. 26640-Registrato a Sarzana il Persona_1
30.06.2004 al n. 1475 e trascritto a Sarzana il 30.06.2004 al Reg. Part. 1833), con cui la Sig.ra aveva acquistato dal Sig. i suddetti immobili, veniva infatti Parte_2 Persona_2
dichiarato totalmente inefficace con sentenza n. 357/16 del Tribunale della Spezia, in data
29.04.2016, trascritta in conservatoria in data 15.03.2024.
A seguito di tale documentata eccezione le altre parti costituite - e - non CP_2 CP_1 si sono opposti all'estromissione dal giudizio della terza chiamata. Il procuratore di ha CP_2
richiesto la compensazione delle spese legali, la cui condanna al pagamento è stata richiesta dalla difesa di Parte_2
Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'eccezione formulata da e vista Parte_2
la mancanza di opposizione delle altre parti costituite, deve essere dichiarata l'estromissione dal presente giudizio di , per difetto di legittimazione passiva. Parte_2
In merito alle spese di lite si deve osservare, in applicazione del cd principio della soccombenza virtuale, che- sebbene la sentenza che ha statuito sull'inefficacia dell'acquisto sia stata pronunciata nell'anno 2016 - è stata trascritta solo in data 15/3/2024, quando cioè il presente giudizio era già stato introdotto e soprattutto successivamente alla sollevata necessità di integrare il contraddittorio, all'epoca legittimamente formulata da parte della convenuta, in quanto la sentenza non era stata ancora trascritta ed altresì dopo che questo giudicante aveva autorizzato la chiamata in causa, in data 2/3/2023.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che fosse inesigibile nei confronti della parte che ha effettuato la chiamata in causa, ulteriore richiesta di verifica della sussistenza della titolarità del diritto in capo alla Sig.ra che – viceversa – ben avrebbe potuto/dovuto dato il notevole arco di tempo Pt_1
trascorso dalla pronuncia della sentenza ( 2016 ) anche nel proprio interesse, provvedere tempestivamente alla sua trascrizione. Tali circostanze inducono questo giudicante a ritenere sussistenti giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attore e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando -dispone l'estromissione dal presente giudizio di Parte_2
-compensa le spese tra e CP_2 Parte_2
-dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Il Giudice
Adriana Gherardi
Oggi 4/12/2024 sono comparsi per parte attrice l'Avv F Mione in sost Avv P Mione, l'Avv Precetti per la convenuta per la terza chiamata l'Avv De Filippis in sost Avv CP_1 Pt_1
Buondonno, la quale insiste come da comparsa e note autorizzate. Gli Avv.ti Mione e Precetti ribadiscono la non opposizione all'estromissione. L'Avv Mione si oppone alla richiesta di condanna alle spese e l'Avv Precetti si rimette sulle spese, entrambi insistono per il licenziamento di CTU, onde proseguire il giudizio di divisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio ed informa che darà lettura della sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico al termine dell'udienza, dispensando i legali dalla presenza.
All'esito il giudice pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., da ritenersi parte integrante del presente verbale d'udienza, con deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Gherardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra è stata chiamata nella presente causa da parte attrice, a seguito della Parte_2
necessità di integrare il contraddittorio rilevata dalla parte convenuta CP_1
La terza chiamata, nella propria comparsa di costituzione, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio, in quanto non più comproprietaria degli immobili indicati dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta. L'atto di compravendita a firma del
Notaio del 01.06.2004 (rep. Nr.137.017 e fasc. n. 26640-Registrato a Sarzana il Persona_1
30.06.2004 al n. 1475 e trascritto a Sarzana il 30.06.2004 al Reg. Part. 1833), con cui la Sig.ra aveva acquistato dal Sig. i suddetti immobili, veniva infatti Parte_2 Persona_2
dichiarato totalmente inefficace con sentenza n. 357/16 del Tribunale della Spezia, in data
29.04.2016, trascritta in conservatoria in data 15.03.2024.
A seguito di tale documentata eccezione le altre parti costituite - e - non CP_2 CP_1 si sono opposti all'estromissione dal giudizio della terza chiamata. Il procuratore di ha CP_2
richiesto la compensazione delle spese legali, la cui condanna al pagamento è stata richiesta dalla difesa di Parte_2
Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'eccezione formulata da e vista Parte_2
la mancanza di opposizione delle altre parti costituite, deve essere dichiarata l'estromissione dal presente giudizio di , per difetto di legittimazione passiva. Parte_2
In merito alle spese di lite si deve osservare, in applicazione del cd principio della soccombenza virtuale, che- sebbene la sentenza che ha statuito sull'inefficacia dell'acquisto sia stata pronunciata nell'anno 2016 - è stata trascritta solo in data 15/3/2024, quando cioè il presente giudizio era già stato introdotto e soprattutto successivamente alla sollevata necessità di integrare il contraddittorio, all'epoca legittimamente formulata da parte della convenuta, in quanto la sentenza non era stata ancora trascritta ed altresì dopo che questo giudicante aveva autorizzato la chiamata in causa, in data 2/3/2023.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che fosse inesigibile nei confronti della parte che ha effettuato la chiamata in causa, ulteriore richiesta di verifica della sussistenza della titolarità del diritto in capo alla Sig.ra che – viceversa – ben avrebbe potuto/dovuto dato il notevole arco di tempo Pt_1
trascorso dalla pronuncia della sentenza ( 2016 ) anche nel proprio interesse, provvedere tempestivamente alla sua trascrizione. Tali circostanze inducono questo giudicante a ritenere sussistenti giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attore e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando -dispone l'estromissione dal presente giudizio di Parte_2
-compensa le spese tra e CP_2 Parte_2
-dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Il Giudice
Adriana Gherardi