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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13451/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Minori CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente Relatore est.
Andrea Marchesi Giudice
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13451/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SCHWARZ ELISABETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. ), con l'avv. PEDRALI NICOLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/11/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“1) il minore venga affidato in via esclusiva alla madre signora o, in via subordinata, Per_1 Parte_1 qualora il Tribunale lo ritenesse maggiormente confacente alle esigenze del minore, ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre della quale avrà la residenza senza che ciò limiti il diritto di visita del padre
1) nel caso di affido condiviso, disporre che i genitori prendano insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli (ad esempio quelle relative alla scuola, alla salute e alle scelte educative) tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio
2) visite del padre in modalità libera, previo preavviso e accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e non del minore
3) disporre a carico del signor il versamento, a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore della somma non inferiore ad euro 500,00 mensili, ovvero in subordine quella ritenuta più Per_1 confacente alle necessità del minore ma comunque non inferiore all'importo stabilito in via temporanea ed urgente con verbale 23.04.2024, sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla ricorrente, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, purché
l'indice sia positivo
4) condannare il signor a versare, dalla data del deposito del ricorso sino al provvedimento CP_1 definitivo, il saldo, ad oggi ancora non versato, del contributo al mantenimento del figlio stabilito in via Per_1 provvisoria
5) disporre che il signor provveda al pagamento del 50% delle spese mediche, dentistiche, CP_1 scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole secondo il protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale di Brescia, previo accordo e documentate
6) disporre il divieto di espatrio del minore Persona_2
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Per parte resistente:
1) Affidare il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Persona_2
2) Il signor potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con la madre e CP_1 Per_1 compatibilmente con i suoi impegni scolastici e non.
3) Disporre a carico del signor l versamento, a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore della somma pari ad Euro 150,00 mensili sino a quando lo stesso non sarà economicamente Per_1 autosufficiente, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla ricorrente, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con revoca del precedente mantenimento stabilito in via provvisoria, oltre il 50% delle spese straordinarie.
4) Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.11.2023, domandava la regolamentazione Parte_1
giudiziale dei rapporti personali ed economici concernenti il figlio nato a [...] il [...] Per_1
da relazione more uxorio con formulando le conclusioni in epigrafe. CP_1
All'udienza del 23.4.2024, nella contumacia del resistente ritualmente citato, il Giudice disponeva, in via temporanea ed urgente l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso madre, visite padre- figlio in modalità libera, su accordo dei genitori e un mantenimento per il figlio a carico del padre pari ad euro 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Affidava altresì incarico ai Servizi
Sociali di monitorare il nucleo familiare e di produrre una relazione indicando le modalità di affido confacente agli interessi del minore e domandava ad Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL informazioni circa la posizione reddituale, lavorativa o pensionistica del resistente.
Ricevute le relazioni di aggiornamento degli Enti dei Servizi e costituitosi il resistente in data
31.10.2024, all'udienza del 28.11.2024 a seguito del deposito delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Reputa preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
In merito all'affidamento del figlio minore, reputa il Collegio non doversi discostare da quanto statuito dal Giudice istruttore all'udienza del 23.04.2024 e dalle relazioni dei Servizi sociali depositate il 30.09.2024 e il 15.10.2024: invero, l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre appare la soluzione più idonea a tutelare l'interesse del minore, non essendo rappresentate, né dalle parti, né dai allo stato attuale condizioni di rischio o pregiudizio per il minore tali da Pt_2 giustificare l'affidamento esclusivo.
Vieppiù, nelle suddette relazioni emergeva, a seguito di un infortunio importante della sig.ra un rapporto collaborativo e di supporto da entrambi i genitori nella gestione organizzativa Pt_1
ed economica del figlio.
Nulla quaestio in punto di collocazione prevalente presso la madre e di frequentazioni del padre libere secondo le esigenze e i bisogni del figlio minorenne, ormai quasi adolescente, sulla scorta delle analoghe conclusioni in atti, stante anche il lavoro su turni del resistente che rende difficile stabilire un calendario fisso.
In ogni caso, a fronte della recente sopravvenienza relativa alla nuova compagna del padre, il cui rapporto allo stato non positivo col figlio merita di essere monitorato, nonché dell'attuale non integrale attuazione del calendario di frequentazioni disposto, si reputa opportuna la continuazione in via amministrativa del monitoraggio come in dispositivo.
In riferimento al contributo al mantenimento paterno per il figlio minore, vigono i provvedimenti presidenziali del 23.04.2024 che dispongono un contributo a carico del padre dell'importo di euro
350,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Considerato che, si sensi dell'art 30 Cost, e degli artt. 14, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede che venga aumentato l'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 mensili o in subordine comunque non inferiore a quella già stabilita in via temporanea, mentre il resistente domanda una riduzione dell'assegno nella misura di euro 150,00 mensili.
Dagli elementi in atti e dalle informazioni fornite dagli enti competenti, risulta che la ricorrente attualmente si trova in uno stato di disoccupazione (salvo assegno di inclusione), pur in assenza di determinate limitazioni alla capacità lavorativa;
allega non contestate spese locatizie di € 350,00 mensili. Il resistente nel periodo di imposta 2023, risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato quale guardia giurata per euro 2.258,37 annui lordi corrisposti dalla R.U.S. RESCUE URBA di Paratico e redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato per euro 10.577,42 annui lordi corrisposti dalla NITOR SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Travagliato;
non risulta intestatario di immobili.
Considerate le posizioni economiche delle parti e il carico prevalente della madre nel mantenimento diretto del minori, non più in tenera età, va confermata l'ordinanza provvisoria pronunciata il
23.4.2024 di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nulla a provvedere in punto di divieto di espatrio, in quanto un eventuale trasferimento del minore all'estero necessita in costanza di affido condiviso del consenso di entrambi i genitori.
Resta infine inammissibile la domanda della ricorrente volta al recupero degli arretrati al mantenimento, trattandosi di istanza che necessita l'introduzione di eventuale autonomo giudizio (ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 6660/2001, Cass. 21.5.2009, n. 11828, Cass.n. 18870/2014).
In ragione della soccombenza reciproca della ricorrente in punto di affidamento e del resistente in punto di mantenimento, le spese di lite si intendono per l'intero compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) affida il figlio in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2) visite del padre allo stato in modalità libera, su accordo dei genitori, sentito il minore, nel rispetto delle sue esigenze e bisogni;
3) conferma a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 per il figlio entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto;
4) dispone la continuazione in via amministrativa del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per un periodo di un anno, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore;
5) spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi sociali del . Controparte_2
Brescia, camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Minori CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente Relatore est.
Andrea Marchesi Giudice
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13451/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SCHWARZ ELISABETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. ), con l'avv. PEDRALI NICOLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/11/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“1) il minore venga affidato in via esclusiva alla madre signora o, in via subordinata, Per_1 Parte_1 qualora il Tribunale lo ritenesse maggiormente confacente alle esigenze del minore, ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre della quale avrà la residenza senza che ciò limiti il diritto di visita del padre
1) nel caso di affido condiviso, disporre che i genitori prendano insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli (ad esempio quelle relative alla scuola, alla salute e alle scelte educative) tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio
2) visite del padre in modalità libera, previo preavviso e accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e non del minore
3) disporre a carico del signor il versamento, a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore della somma non inferiore ad euro 500,00 mensili, ovvero in subordine quella ritenuta più Per_1 confacente alle necessità del minore ma comunque non inferiore all'importo stabilito in via temporanea ed urgente con verbale 23.04.2024, sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla ricorrente, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, purché
l'indice sia positivo
4) condannare il signor a versare, dalla data del deposito del ricorso sino al provvedimento CP_1 definitivo, il saldo, ad oggi ancora non versato, del contributo al mantenimento del figlio stabilito in via Per_1 provvisoria
5) disporre che il signor provveda al pagamento del 50% delle spese mediche, dentistiche, CP_1 scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole secondo il protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale di Brescia, previo accordo e documentate
6) disporre il divieto di espatrio del minore Persona_2
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Per parte resistente:
1) Affidare il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Persona_2
2) Il signor potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con la madre e CP_1 Per_1 compatibilmente con i suoi impegni scolastici e non.
3) Disporre a carico del signor l versamento, a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore della somma pari ad Euro 150,00 mensili sino a quando lo stesso non sarà economicamente Per_1 autosufficiente, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla ricorrente, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con revoca del precedente mantenimento stabilito in via provvisoria, oltre il 50% delle spese straordinarie.
4) Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.11.2023, domandava la regolamentazione Parte_1
giudiziale dei rapporti personali ed economici concernenti il figlio nato a [...] il [...] Per_1
da relazione more uxorio con formulando le conclusioni in epigrafe. CP_1
All'udienza del 23.4.2024, nella contumacia del resistente ritualmente citato, il Giudice disponeva, in via temporanea ed urgente l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso madre, visite padre- figlio in modalità libera, su accordo dei genitori e un mantenimento per il figlio a carico del padre pari ad euro 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Affidava altresì incarico ai Servizi
Sociali di monitorare il nucleo familiare e di produrre una relazione indicando le modalità di affido confacente agli interessi del minore e domandava ad Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL informazioni circa la posizione reddituale, lavorativa o pensionistica del resistente.
Ricevute le relazioni di aggiornamento degli Enti dei Servizi e costituitosi il resistente in data
31.10.2024, all'udienza del 28.11.2024 a seguito del deposito delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Reputa preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
In merito all'affidamento del figlio minore, reputa il Collegio non doversi discostare da quanto statuito dal Giudice istruttore all'udienza del 23.04.2024 e dalle relazioni dei Servizi sociali depositate il 30.09.2024 e il 15.10.2024: invero, l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre appare la soluzione più idonea a tutelare l'interesse del minore, non essendo rappresentate, né dalle parti, né dai allo stato attuale condizioni di rischio o pregiudizio per il minore tali da Pt_2 giustificare l'affidamento esclusivo.
Vieppiù, nelle suddette relazioni emergeva, a seguito di un infortunio importante della sig.ra un rapporto collaborativo e di supporto da entrambi i genitori nella gestione organizzativa Pt_1
ed economica del figlio.
Nulla quaestio in punto di collocazione prevalente presso la madre e di frequentazioni del padre libere secondo le esigenze e i bisogni del figlio minorenne, ormai quasi adolescente, sulla scorta delle analoghe conclusioni in atti, stante anche il lavoro su turni del resistente che rende difficile stabilire un calendario fisso.
In ogni caso, a fronte della recente sopravvenienza relativa alla nuova compagna del padre, il cui rapporto allo stato non positivo col figlio merita di essere monitorato, nonché dell'attuale non integrale attuazione del calendario di frequentazioni disposto, si reputa opportuna la continuazione in via amministrativa del monitoraggio come in dispositivo.
In riferimento al contributo al mantenimento paterno per il figlio minore, vigono i provvedimenti presidenziali del 23.04.2024 che dispongono un contributo a carico del padre dell'importo di euro
350,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Considerato che, si sensi dell'art 30 Cost, e degli artt. 14, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede che venga aumentato l'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 mensili o in subordine comunque non inferiore a quella già stabilita in via temporanea, mentre il resistente domanda una riduzione dell'assegno nella misura di euro 150,00 mensili.
Dagli elementi in atti e dalle informazioni fornite dagli enti competenti, risulta che la ricorrente attualmente si trova in uno stato di disoccupazione (salvo assegno di inclusione), pur in assenza di determinate limitazioni alla capacità lavorativa;
allega non contestate spese locatizie di € 350,00 mensili. Il resistente nel periodo di imposta 2023, risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato quale guardia giurata per euro 2.258,37 annui lordi corrisposti dalla R.U.S. RESCUE URBA di Paratico e redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato per euro 10.577,42 annui lordi corrisposti dalla NITOR SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Travagliato;
non risulta intestatario di immobili.
Considerate le posizioni economiche delle parti e il carico prevalente della madre nel mantenimento diretto del minori, non più in tenera età, va confermata l'ordinanza provvisoria pronunciata il
23.4.2024 di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nulla a provvedere in punto di divieto di espatrio, in quanto un eventuale trasferimento del minore all'estero necessita in costanza di affido condiviso del consenso di entrambi i genitori.
Resta infine inammissibile la domanda della ricorrente volta al recupero degli arretrati al mantenimento, trattandosi di istanza che necessita l'introduzione di eventuale autonomo giudizio (ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 6660/2001, Cass. 21.5.2009, n. 11828, Cass.n. 18870/2014).
In ragione della soccombenza reciproca della ricorrente in punto di affidamento e del resistente in punto di mantenimento, le spese di lite si intendono per l'intero compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1) affida il figlio in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2) visite del padre allo stato in modalità libera, su accordo dei genitori, sentito il minore, nel rispetto delle sue esigenze e bisogni;
3) conferma a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 350,00 per il figlio entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Brescia sottoscritto;
4) dispone la continuazione in via amministrativa del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per un periodo di un anno, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore;
5) spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi sociali del . Controparte_2
Brescia, camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.