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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG. n. 3353/2021
Verbale di udienza del giorno 26 novembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa LA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 26 novembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'attore Parte_1
con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude per l'accoglimento della
[...]
domanda chiedendo che la causa sia trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
non ha depositato note sostituive Controparte_1
dell'udienza; rilevato che con ordinanza resa il 28/10/2025 la presente causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LA Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
– SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3353 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto “fase di merito opposizione a pignoramento presso terzi” vertente
TRA
(C.F , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Arnaldo Todisco (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._1
Via Principe di Napoli n. 21
ATTORE
E
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del procuratore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ettore
ED ( CF: , presso il cui studio è elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
in Avellino alla Via Carlo del Balzo n. 59
CONVENUTO
NONCHÈ
C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_3 CONVENUTO CONTUMACE
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società ha introdotto ex art. 616 c.p.c. il Parte_1
giudizio di merito dell'opposizione esecutiva dalla medesima spiegata avverso un pignoramento presso terzi promosso in suo danno da Controparte_1
ex art. 72 bis Dpr 602/73.
[...]
A fondamento dell'opposizione l'attore ha addotto la nullità del procedimento esecutivo per l'omessa notifica del pignoramento ad esso debitore da parte di
[...]
ex art. 543 c.p.c., avendone la società avuto conoscenza soltanto in data CP_1
23.09.19 dal terzo pignorato (istituto bancario), istando, pertanto, per la sospensione cautelare dell'esecuzione e per la dichiarazione di nullità del procedimento esecutivo in questione, vinte le spese e le competenze di lite.
Ha resistito all'opposizione eccependo in sintesi: Controparte_1
1) la nullità/inammissibilità del ricorso per la mancata specifica indicazione dell'atto impugnato oggetto dello stesso con conseguente lesione del diritto di difesa della resistente (attesa peraltro la pendenza in capo alla società ricorrente di altri pignoramenti azionati da;
2) la tardività del ricorso rispetto ai termini di legge CP_3
per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, cui doveva ricondursi quella spiegata da controparte;
3) l'intervenuta notifica del pignoramento al debitore e, in ogni caso, l'assenza di un obbligo di avviso al debitore in capo al concessionario che azioni il pignoramento cd. diretto previsto dall'art. 72 bis Dpr 602/73. Ha chiesto pertanto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o comunque la sua tardività e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, vinte le spese e le competenze di lite.
Nella fase svoltasi dinanzi al G.E. è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione essendo stata ritenuta l'opposizione prima facie non fondata ed assegnato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con il giudizio ora in rilievo, la società attrice rassegna le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare nullo il procedimento esecutivo azionato dall
[...]
per effetto dell'omessa notifica dell'atto di pignoramento ex art. Controparte_1
72 bis D.P.R. 602/73 al debitore esecutato-opponente; e per effetto 2) Accertare e dichiarare la temerarietà dell'azionata procedura esecutiva condannando l'
[...]
per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co.2 al Controparte_1
risarcimento dei danni per ammontare pari ad euro 10.000,00 o di quella maggiore somma che la S.V. riterrà opportuna;
3) Condannare l' Controparte_1
al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio di merito al
[...]
procuratore costituito Avv. Arnaldo Todisco per fattone anticipo”.
Si è costituita in giudizio , ribadendo le deduzioni Controparte_1
già svolte e le conclusioni già rassegnate dinanzi al G.E. e, pertanto, chiedendo di: “1)
In via preliminare dichiarare la inammissibilità del ricorso per tutte le motivazioni indicate nella lett. A. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice volesse considerare la sua ammissibilità: 1) In via ulteriormente preliminare dichiarare la tardività della presente opposizione. 2) Nel merito accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell e, per l'effetto, rigettare lo Controparte_4
stesso. Con vittoria di spese e compenso professionale, ed attribuzione al Difensore anticipatario.”
All'udienza del 24/09/24 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, il quale, tuttavia, pur Controparte_2
regolarmente citato non si è costituito e, pertanto, va dichiarato contumace. La causa, istruita soltanto documentalmente, è stata, infine, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna nella quale viene decisa.
DIRITTO
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente si rileva che agli atti del presente giudizio di merito risulta indicato dalla società attrice quale oggetto di impugnazione il pignoramento n.01284201900000785, con il quale ha sottoposto ad esecuzione forzata le CP_3
somme giacenti sul conto corrente intestato alla Teckno Meccanica s.r.l. accesso presso per il recupero del credito di € 482.244,35 a titolo di tributi (v. Controparte_2
all.1 atto di citazione).
Ciò posto, in senso dirimente, dalla documentazione depositata in atti da risulta CP_3
che il pignoramento in questione sia stato regolarmente notificato al debitore, in particolare, tramite inoltro di PEC consegnata in data 19.09.19 presso l'indirizzo la cui riconducibilità alla società attrice non è stata mai Email_1
contestata in giudizio (v. all.6 comparsa di costituzione e risposta . CP_3
Ad abundantiam, si rammenta, come già osservato dal G.E., che la questione posta dall'opponente in merito alla “omessa notificazione dell'atto di pignoramento” costituisce ipotesi di nullità delle stessa (cfr. Cass., 28/3/87, n. 3205 Cass., 28/6/88, n.
4365; Cass., 22/1/97, n. 668; Cass., 10/1/03, n. 193; Cass., 4/4/91, n. 3486; Cass.,
14/5/90, n. 4120), sanata per effetto della disposizione dell'art. 160 c.p.c., che rinvia, com'è noto, all'art. 156 c.p.c., secondo il cui terzo comma la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (cfr. ad es. Cass, 5/2/02, n.
1548); in particolare, per costante giurisprudenza “la costituzione in giudizio di un soggetto titolare del rapporto giuridico dedotto, pur se finalizzata a far valere un vizio della notifica della vocatio in ius senza peraltro che ne sia derivato pregiudizio per la difesa, sana il vizio della notifica” (Cass., 29/12/97, n. 13094; Cass., 26/4/04, n. 7891;
Cass., 11/6/04, n. 11140; Cass., 23/8/04, n. 16591), con effetto ex tunc (cfr. Cass.,
16/5/94, n. 4751; Cass., 7/4/94, n. 3294; Cass., 11/2/95, n. 1544; Cass., 15/3/95, n. 2997; Cass., 10/5/95, n. 5068; Cass., 17/5/97, n. 4399; Cass., 11/1/02, n. 317; Cass.,
26/11/04, n. 22293; Cass. Sez. Unite 20/07/2016, n. 14916). Inoltre, quanto al processo esecutivo, si ritiene che la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. comporti, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la sanatoria della nullità della notificazione del titolo esecutivo del precetto o del pignoramento (cfr. Cass., 10/11/92, n. 12084; Cass.,
25/5/98, n. 5213; Cass., 10/1/03, n. 193). Più nello specifico (in tema di conseguenze dell'omessa notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, e dell'omissione dell'ingiunzione rivolta ex art. 492 c.p.c., dall'Ufficiale Giudiziario al debitore esecutato) giurisprudenza consolidata ritiene che un atto possa considerarsi inesistente solo nell'ipotesi in cui non sia in grado di produrre alcun effetto non potendosi giungere ad uguale conclusione nel caso in cui lo stesso sia idoneo ad approdare ad un risultato finale. A ciò consegue che il pignoramento privo della ingiunzione ex art. 492 c.p.c., pur non determinando l'inesistenza dell'atto di pignoramento, comporta una nullità meramente formale e che (come nel caso che ci riguarda) la costituzione del debitore nella procedura esecutiva, anche laddove avvenga al solo scopo di dedurre, mediante la proposizione di un opposizione agli atti esecutivi, vizi della notificazione dell'atto di pignoramento, è certamente quantomeno sufficiente a consentire la legale conoscenza da parte sua degli atti del processo esecutivo e, quindi, dello stesso atto di pignoramento. La formale rinnovazione della notifica non è, di conseguenza, necessaria, essendo ormai conseguito lo scopo di rendere edotto il debitore del suo contenuto. Pertanto, difetta di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., il debitore che spieghi opposizione per lamentare unicamente l'omessa o inesatta notifica dell'atto
(Cass. Civ. 20/04/2017, n. 9962). L'atto di pignoramento in sé perfetto ma non notificato è, pertanto, sempre rinnovabile e non può in alcun caso comportare l'inesistenza della procedura esecutiva (Cass. Civ. 02/10/2018, n. 23903) con la conseguenza che, qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo coma. c.p.c.
(Cass. VI sez. Civ. 17/12/2019 ordinanza n. 33466). Da ultimo, a ribadire l'efficacia sanante della proposizione dell'opposizione, è nuovamente intervenuta la Corte di
Cassazione che recentemente, ancora una volta, si è pronunciata sulla questione. La suprema Corte, infatti, statuisce che “il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento si ritiene sanato dalla mera proposizione all'esecuzione” argomentando che, in tema di “omessa notificazione del pignoramento”, la cui funzione è quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo, la proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. (Cass. III sez. civ. sentenza n. 11290/2020).
Per quanto esposto deve concludersi, in definitiva, per il rigetto dell'opposizione.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza dell'opponente
[...]
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo Parte_1
secondo i parametri medi del D.M. vigente, valutato il valore della lite, tenuto conto delle fasi e dell'attività difensiva effettivamente espletate e dell'adozione in sede decisionale del modello ex art. 281 sexies c.p.c.
Nulla sulle spese per la parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di Controparte_2
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA la EC ME S.R.L. al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si Controparte_1 liquidano in € 8.964,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e
CPA come per legge se dovuti, con attribuzione ove richiesto;
- NULLA sulle spese per la parte contumace.
Così deciso in Avellino in data 26 novembre 2025
IL G.O.P.
Dott.ssa LA Casale