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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 880/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina. ed elettivamente domiciliato nel suo CP_1
studio legale in Porto San Giorgio, via Simonetti n. 70; contro
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Anna Laura Posa ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Fermo, via
Sant'Alessandro n. 3.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Affidamento condiviso della IA ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente della stessa presso la madre.
Il padre terrà la IA con sé tre fine settimana al mese, dalle ore 16.30 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica, quando la riaccompagnerà a casa della madre, comprensivi di pernottamento.
Nel quarto fine settimana, ovvero quello nel quale il signor è reperibile, il padre Pt_1
starà con la IA dal venerdì pomeriggio fino alle ore 17.00 del sabato, quando la
- 1 - riaccompagnerà a casa della madre, comprensivi di pernottamento. Qualora il signor
venisse chiamato d'urgenza la bambina rimarrà con i nonni paterni. Pt_1
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì la minore per 15 giorni, di cui massimo sette consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
7 giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno le giornate di festa;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti.
verserà a a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Controparte_2 IA, l'importo mensile complessivo di euro 350 euro, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese. Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo distrettuale, vengono suddivise al 50% tra i genitori, così come
l'assegno unico.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1
mantenimento relativamente alla IA , nata il [...] da una relazione avuta Persona_2
con fuori del matrimonio. Controparte_2
Il ricorrente, inoltre, nel ricorso aveva domandato anche l'adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. chiedendo di poter “tenere con sé la IA minore tre fine settimana al mese dal venerdì dalle ore 16.00 al lunedì mattina alle ore 9.30 orario in cui la minore verrà accompagnata presso l'istituito scolastico di frequenza. Nella settimana in cui la minore non trascorre il fine settimana con il papà lo stesso chiede di tenere con sé la minore un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.00 fino alle ore 9.30 del giorno seguente e riaccompagno diretto all'asilo”.
2. Il Giudice delegato con provvedimento del 13.2.2025 ha fissato per la comparizione personale delle parti ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti indifferibili l'udienza del 6.3.2025.
3. si è regolarmente costituita in giudizio depositando una comparsa in Controparte_2
funzione della trattazione della richiesta di provvedimento indifferibili.
4. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
- 2 - All'udienza del 6.3.2025 le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni, per cui non essendovi alcuna necessità di proseguire nel giudizio hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della IA , considerato in particolare che dalla lettura Per_1
degli scritti difensivi non vi è mai stata discussione in ordine alle modalità di affidamento
(condiviso) e collocamento prevalente della minore (presso la mamma) e che le modalità di visita prospettate del ricorrente sono sostanzialmente coincidenti con le indicazioni contenute nel piano genitoriale depositato dalla convenuta.
Tenuto conto dell'età e dell'accordo raggiunto non sussistono i presupposti per procedere all'ascolto della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 880/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina. ed elettivamente domiciliato nel suo CP_1
studio legale in Porto San Giorgio, via Simonetti n. 70; contro
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Anna Laura Posa ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Fermo, via
Sant'Alessandro n. 3.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Affidamento condiviso della IA ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente della stessa presso la madre.
Il padre terrà la IA con sé tre fine settimana al mese, dalle ore 16.30 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica, quando la riaccompagnerà a casa della madre, comprensivi di pernottamento.
Nel quarto fine settimana, ovvero quello nel quale il signor è reperibile, il padre Pt_1
starà con la IA dal venerdì pomeriggio fino alle ore 17.00 del sabato, quando la
- 1 - riaccompagnerà a casa della madre, comprensivi di pernottamento. Qualora il signor
venisse chiamato d'urgenza la bambina rimarrà con i nonni paterni. Pt_1
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì la minore per 15 giorni, di cui massimo sette consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
7 giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno le giornate di festa;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti.
verserà a a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Controparte_2 IA, l'importo mensile complessivo di euro 350 euro, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese. Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo distrettuale, vengono suddivise al 50% tra i genitori, così come
l'assegno unico.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1
mantenimento relativamente alla IA , nata il [...] da una relazione avuta Persona_2
con fuori del matrimonio. Controparte_2
Il ricorrente, inoltre, nel ricorso aveva domandato anche l'adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. chiedendo di poter “tenere con sé la IA minore tre fine settimana al mese dal venerdì dalle ore 16.00 al lunedì mattina alle ore 9.30 orario in cui la minore verrà accompagnata presso l'istituito scolastico di frequenza. Nella settimana in cui la minore non trascorre il fine settimana con il papà lo stesso chiede di tenere con sé la minore un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.00 fino alle ore 9.30 del giorno seguente e riaccompagno diretto all'asilo”.
2. Il Giudice delegato con provvedimento del 13.2.2025 ha fissato per la comparizione personale delle parti ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti indifferibili l'udienza del 6.3.2025.
3. si è regolarmente costituita in giudizio depositando una comparsa in Controparte_2
funzione della trattazione della richiesta di provvedimento indifferibili.
4. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
- 2 - All'udienza del 6.3.2025 le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni, per cui non essendovi alcuna necessità di proseguire nel giudizio hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della IA , considerato in particolare che dalla lettura Per_1
degli scritti difensivi non vi è mai stata discussione in ordine alle modalità di affidamento
(condiviso) e collocamento prevalente della minore (presso la mamma) e che le modalità di visita prospettate del ricorrente sono sostanzialmente coincidenti con le indicazioni contenute nel piano genitoriale depositato dalla convenuta.
Tenuto conto dell'età e dell'accordo raggiunto non sussistono i presupposti per procedere all'ascolto della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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