Articolo 23 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
Articolo 22Articolo 24
Versione
4 giugno 1990
Art. 23. 1. Il termine di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 24.100.000.000, e' posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.
Nota all' art. 23:
- Per la legge n. 48/1989 si veda la precedente nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 4 giugno 1990