Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 97/2024 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
sulla relazione del Consigliere istruttore (riservata dal detto Ufficio con ordinanza del 13.3.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 97/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 13.3.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio professionale in Messina (via La Farina Is. R); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ARENA Salvatore Ruggiero del foro di
Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via dei Mille n. 100); pec: ; Email_2
APPELLATA–APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: ripetizione d'indebito (mantenimento ex coniuge).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… Accertare e dichiarare che l'Avv. ha diritto alla restituzione delle somme corrisposte Parte_1 indebitamente alla Dott.ssa dall'ordinanza presidenziale alla sentenza definitiva di Controparte_1 divorzio, e non solo dalla sentenza parziale di divorzio sino a quella definitiva di divorzio, come erroneamente statuito
Per l'effetto condannare la Dott.ssa alla restituzione Controparte_1 all'appellante di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di assegno divorzile dal 26.01.2019 (data dell'ordinanza presidenziale) al 31.10.2022 (data della sentenza definitiva di divorzio), che come provato “per tabulas” ammontano ad €25.800,00, e dunque ad integrare la somma di €16.800,00, della quale è stata già statuita la restituzione dalla sentenza impugnata, con la somma di €9.000,00, comprensiva degli importi corrisposti alla Dott.ssa dall'udienza presidenziale di divorzio del 26.01.2019 sino alla sentenza non definitiva di divorzio del CP_1 20.07.2020, con l'aggiunta di tutti gli interessi legali maturati e maturandi sin dall'inizio dell'erogazione dell'assegno divorzile ad integrazione di quelli già disposti a partire dalla domanda, nella sentenza parzialmente impugnata, e con l'ulteriore aggiunta della rivalutazione monetaria da conteggiarsi anch'essa fino all'effettivo soddisfo;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, con la conferma della condanna di primo grado già disposta …”.
Per parte appellata ed appellante incidentale:
“… 1. preliminarmente, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto ex adverso, con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ.; conseguentemente, il Giudice vorrà disporre la discussione orale della causa, secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.; 2. in linea principale, respingere l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto, confermando la sentenza del primo Giudice, sul punto oggetto di appello;
3. accogliere, in ogni caso, l'appello incidentale, proposto con il presente atto e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda proposta dall'avv. , Parte_1 condannando quest'ultimo alla restituzione della somma di euro 21.185,30 (comprensiva di spese processuali) a Co favore della dott.ssa (corrisposta in esecuzione della decisione), oltre interessi legali dal versamento;
Parte_2
4. condannare l'appellante alle spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 30.1.2024 ed iscritto a ruolo in data 31.1.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Parte_1
Corte , parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese Controparte_1 disattese dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 2346 emessa in data 7.12.2023 nel procedimento già iscritto al n. 2503/2023 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale ricorrente ex art. 281 decies C.P.C. ) la condanna dell'odierna sua controparte alla restituzione della somma di euro 25.800, corrisposta nel corso del giudizio di divorzio intercorso tra le medesime ed iscritto al n. 4035/2018 RGAC dalla data dell'ordinanza presidenziale sino a quella della sentenza definitiva di divorzio (per l'avvenuto rigetto – ormai in giudicato – in detta iscrizione della domanda d'assegno divorzile introdotta dalla lamentava che l'impugnata sentenza, pur CP_1 parzialmente accogliendone il petitum restitutorio, sul presupposto dell'accertata e ormai incontroversa insussistenza originaria dell'an debeatur a pro' della per la superiore CP_1 causale:
1. erroneamente aveva statuito la sussistenza del debito di rimborso a carico della CP_1
1.1. nei limiti “… delle somme percepite per il periodo successivo alla sentenza non definitiva di divorzio del 27.07.2020, somme che vanno quantificate in complessivi € 16.800,00 (€ 500,00 x 9 mesi = 4.500,00; € 750,00 x 10 mesi = € 7.500,00; € 600,00 x 8 mesi = 4.800,00) …”;
e non anche “… dall'udienza presidenziale di divorzio del 26.01.2019 …”; e ciò poiché, verosimilmente equivocando sull'effettiva indole della decisione interinale assunta in detta sede (ossia, assumendo che il presidente avesse deciso di non statuire autonomamente in parte qua nella propria cognizione, mantenendo pertanto vigente il regime della separazione), in fase di merito:
“… Il giudice ha ritenuto erroneamente che, nonostante fossero stati emessi provvedimenti provvisori ed urgenti in sede di ordinanza presidenziale di divorzio, poiché l'importo dell'assegno era rimasto invariato rispetto a quello di separazione, l'assegno divorzile disposto in quella sede non sia altro che un assegno di separazione e dunque non debba essere restituito …”;
“… la circostanza che il quantum sia rimasto invariato non confligge con il fatto che il Presidente abbia adottato provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase presidenziale che si sostituiscono a quelli adottati in sede di separazione. Altrimenti si perverrebbe alla conclusione priva di pregio logico-giuridico che l'assegno divorzile provvisorio, disposto in sede di udienza presidenziale, possa considerarsi tale solo se di importo diverso rispetto a quello di separazione. In ogni caso invece i provvedimenti presi in sede di udienza presidenziale di divorzio prevalgono ed assorbono le statuizioni adottate in sede di separazione (Cass. Civ sez. 1 sentenza n. 7547 del 27/03/2020) …”;
1.2. individuando il dies a quo di decorrenza per gli interessi relativi solo “… dalla domanda sino al soddisfo …” e non già dal primo dei versamenti indebiti avvenuti, e ciò in spregio alla stessa arguizione in tal senso espressa in p. 5 (circa l'irrilevanza dello stato soggettivo del prenditore di somme che sia tenuto al loro rimborso), come riconosciuto da Cass. 28646/2021;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata,
l'accoglimento dei petita tutti di prime cure nonché:
2. il riconoscimento della rivalutazione sulle somme de quibus, omesso;
con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 27.2.2024 nel corrente grado di giudizio e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis C.P.C.;
nonché, nel merito:
sub 1.1., che: rettamente il primo giudice aveva ritenuto come in sede presidenziale non fosse stata emessa alcuna statuizione autonoma rispetto al regolamento preesistente;
sub 1.2., che: parimenti rettamente aveva avuto luogo l'applicazione dell'art. 2033 C.C.;
nonché spiegando appello incidentale, con il rilevare che meritavano riforma:
3. il capo di decisione che aveva ritenuto originaria e non sopravvenuta l'emersione del difetto dei presupposti d'un assegno divorzile a pro' della atteso che lo CP_1 svolgimento del giudizio era stato illustrativo di chiara peculiarità assoluta della vicenda processuale in argomento, nel senso che:
“… o mancavano «ab origine» i presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile, ovvero è stato necessario accertare nel corso del giudizio la sussistenza o meno di tali presupposti …”:
ed il corso relativo lumeggiava inequivocamente le seguenti circostanze:
“… sono stati instaurati alcuni sub procedimenti, tendenti, sostanzialmente, o alla revoca – ovvero alla riduzione
– o all'aumento dell'assegno di mantenimento della odierna resistente: con ordinanza del 25 giugno 2020, il Giudice Istruttore ha rigettato la richiesta di revoca o riduzione dell'assegno previsto a carico del per il mantenimento della moglie e della figlia, evidenziando che il ricorrente Parte_1 non aveva dimostrato una effettiva riduzione dei suoi redditi (doc. n. 5, fasc. di primo grado); con ordinanza del 3 dicembre 2020, il Giudice Istruttore ha revocato il provvedimento di assegnazione in favore della ella casa coniugale (posto che la figlia è andata a vivere con il padre); ha ordinato alla l CP_1 CP_1 rilascio di detto immobile;
ha revocato l'assegno posto a carico del e a favore della titolo Parte_1 CP_1 di contributo per il mantenimento della figlia ; ha posto a carico della 'obbligo di Persona_1 CP_1 corrispondere direttamente in favore della figlia un assegno mensile di mantenimento dell'importo di € Per_1 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Lo stesso Giudice non ha revocato l'assegno a favore della e ha osservato – in riferimento al CP_1 mantenimento della figlia “Naturalmente tale importo tiene conto del divario esistente nelle condizioni economiche delle parti, poiché la priva di redditi da lavoro, ma come già rilevato in sede di separazione, CP_1 la stessa è titolare di un significativo patrimonio immobiliare (appartamento in via R. Margherita, n. 69, appartamento in Via Ghibellina, immobile in Giardini Naxos) e di valori mobiliari che valgono a connotare una sua condizione di tranquilla agiatezza che certamente le consente di contribuire, seppure in misura contenuta, al mantenimento della figlia.” (doc. n. 6, fasc. di primo grado); con ordinanza del 22 aprile 2021, il Giudice Istruttore ha aumentato l'assegno posto a carico di ed Parte_1 a favore della a euro 750,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Il Giudice ha CP_1 ritenuto che la domanda avanzata dalla ricorrente fosse solo in parte fondata e andava accolta per quanto di ragione. Secondo il Decidente “Non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. “dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”, sicché quando venga revocato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale e la disponibilità dell'immobile ritorni all'altro genitore proprietario del bene, tale modifica incide sul precedente equilibrio economico ed impone un intervento perequativo” (doc. n. 7, fasc. di primo grado); con ordinanza del 2 dicembre 2021, il Giudice Istruttore ha rigettato la domanda di riduzione dell'assegno avanzata dal con il ricorso del 18 ottobre 2021. In particolare, ha osservato che la casa concessa in Parte_1 comodato dal padre alla figlia non era produttiva di reddito e, soprattutto, che la circostanza posta a base della domanda di revisione era stata presa in considerazione nella ordinanza del 22 aprile 2021, con la quale era stata rideterminata la misura dell'assegno per il coniuge, sicché il menzionato contratto di comodato non poteva considerarsi un fatto sopravvenuto (doc. n. 8, fasc. di primo grado); con ordinanza del 3 marzo 2022, il Giudice Istruttore ha rideterminato l'assegno posto a carico del Parte_1 e a favore della n euro 600,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Al riguardo, CP_1 il Giudice ha rilevato che la condizione economica della ia migliorata rispetto all'epoca della ordinanza CP_1 presidenziale e, comunque, rispetto alla data del 22 aprile 2021, nella quale è stato rideterminato in euro 750,00 mensili l'assegno posto a carico del . Infatti, all'epoca del provvedimento del 22 aprile 2021 la Parte_1 non percepiva canoni locativi. Tuttavia, il Decidente ha osservato che l'incremento delle risorse CP_1 economiche della derivante dalla locazione del suddetto immobile, deve ritenersi più contenuto rispetto CP_1 all'importo del canone, posto che le somme riscosse sono soggette a tassazione e, in ogni caso, anche se in maniera ridotta, nella determinazione dell'assegno in sede di ordinanza presidenziale si è tenuto conto anche del valore delle proprietà immobiliari, ancorché non produttive di reddito, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ. 1398/2004) (doc. n.9, fasc. di primo grado) …”;
“… Frattanto sono state espletate la prova per interpello e la prova testimoniale chieste dalle parti …”;
“… sin dall'udienza presidenziale, sia il Presidente designato che il Giudice istruttore (nel corso dei vari sub procedimenti) hanno ritenuto sussistente, almeno in via provvisoria, la natura assistenziale ovvero la natura perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio. Al di là, pertanto, della decisione poi assunta dal giudice del divorzio, non si può negare che la – al CP_1 momento dell'attribuzione dell'assegno provvisorio – aveva quasi sessant'anni e non svolgeva attività lavorativa (pur possedendo dei risparmi e un appartamento in locazione, l'altro appartamento è stato adibito ad abitazione)
… anche il Tribunale ha riconosciuto: “Nel caso in esame (omissis) può affermarsi serenamente che la condizione economica del è ben più agiata rispetto a quella della … l'esclusione della funzione Parte_1 CP_1 compensativa–perequativa ha richiesto una complessa attività istruttoria, che va considerata come “fatto sopravvenuto”, con la conseguenza che non sorge a favore del il diritto di ripetere le maggiori Parte_1 somme provvisoriamente versate …”;
sicché:
“… sembra evidente che il giudice di prime cure non abbia posto particolare attenzione ai limiti del principio di diritto contenuto nella nota sentenza della Corte di cassazione. Invero, la decisione contenuta nella sentenza della Corte di cassazione - Sezioni Unite - 8 novembre 2022, n. 32914 … ove non si stia discutendo di assegni elevati, in qualche modo si presume che quanto versato in misura eccedente rispetto alla valutazione finale, pur potendo costituire da un profilo giuridico un indebito, sia irripetibile perché utilizzato per il sostentamento. A parere di questa difesa, è inconfutabile che la (che non percepiva e non CP_1 percepisce redditi da lavoro, né da trattamento pensionistico, ma solo la corresponsione di un canone di locazione mensile di euro 750,00 soggetto a tassazione) abbia utilizzato l'assegno provvisorio, ancorché modesto, per il proprio sostentamento, considerato che la stessa sentenza della Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914, sulla restituzione dell'assegno di mantenimento, non ha indicato una cifra precisa, che andrà valutata nel merito:
“l'entità, necessariamente, modesta di tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa ed astratta, considerato che il legislatore non ha fissato in maniera rigida la misura ed il contenuto neppure della prestazione alimentare in senso proprio, essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto: la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il contesto socio-economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti”. Va condivisa, quindi, l'opinione (pacifica in giurisprudenza) secondo cui – la sentenza che escluda o riduca l'assegno alimentare concesso con provvedimento provvisorio o con la sentenza definitiva del grado inferiore del processo non può comportare la ripetibilità delle maggiori somme già versate – si giustifica su di un piano
“equitativo”, sulla base dei principi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.: la società “naturale” costituita dalla famiglia), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario, dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche “per finalità alimentare”, sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (argomento tratto da art. 438 c.c., comma 2). In conclusione, questa difesa ritiene che compito del giudice sia anche quello di valutare l'equità (e, ove, occorra criticare) del principio di diritto, pronunciato in astratto, rispetto al caso concreto a cui va applicato …”;
4. la statuizione in punto di spese, che avrebbero dovuto esser poste a carico dell'odierno appellante principale;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione principale ed in accoglimento di quella incidentale la riforma dell'impugnata sentenza in recepimento dei superiori petita, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione del 21.6.2024 a quella davanti al Collegio dell'8.7.2024 e quindi, in esito a revoca della precedente, davanti all'Ufficio del
Consigliere Istruttore per la data del 18.10.2024.
All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – il Consigliere Istruttore fissava per il 21.2.2025 l'udienza per la rimessione in decisione della lite, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 352 C.P.C. per il deposito delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti ed il successivo eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa è stata quindi introitata e trattenuta in decisione (dapprima con ordinanza in pari data e quindi – in esito all'ordinanza collegiale dell'11.3.2025, a seguito d'astensione del Presidente del collegio che l'aveva introitata in decisione – in data 13.3.2025), con riserva di riferire al Collegio.
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 12.3.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati in premessa.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 20.1.2025 e
3.2.2025) rilevava che:
- “… sin dalla sentenza di primo grado di separazione, si chiariva che l'assegno riconosciuto in quella sede alla Dott.ssa osse funzionale al mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio CP_1 e che non avesse pertanto alcuna funzione assistenziale, data la già assodata condizione di “serena agiatezza” della richiedente. Tale assunto veniva confermato dalla sentenza definitiva di separazione. Era evidente che, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di divorzio, non potesse escludersi
“a priori” che lo stesso contributo potesse avere una funzione perequativo-compensativa (poi esclusa dall'istruttoria), non analizzata in sede di assegno di separazione in quanto non rilevante in quella sede ai fini dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento …”;
- “… La Suprema Corte con l'ordinanza n. 477/2023 conferma il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 32914/2022 in tema di assegno separativo o divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio -nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica ed asserisce in un caso analogo: “Nel caso di specie è pacifico che l'assegno divorzile non sia destinato a soddisfare esigenze assistenziali, non potendosi ricadere in una delle due eccezioni di irripetibilità della debenza ed è altrettanto pacifico che non vi sia stata una rivalutazione ex tunc delle condizioni patrimoniali. Pertanto, nel caso di specie opera il principio della condictio indebiti con conseguente ripetibilità delle somme versate a titolo di assegno divorzile”. Tale motivazione si attaglia perfettamente a codesto specifico caso …”;
- “… Controparte cerca artatamente di riferire il termine “ab origine” all'assenza di un assegno provvisorio, non all'assenza dei presupposti dello stesso sin dal momento della domanda, come è evidente che sia! Il termine “ab origine” non può essere evidentemente riferito all'assenza di un assegno provvisorio, senza il quale peraltro non avrebbe senso alcuna richiesta di restituzione, ma all'assenza dei presupposti sin dal momento della domanda che, ovviamente deve essere accertata nel corso del giudizio, come riconosciuto nella parte non appellata della sentenza. Accedendo alla tesi di controparte si perverrebbe alla conclusione assurda che si avrebbe diritto alla ripetizione dell'assegno divorzile solo se quest'ultimo non fosse stato mai disposto! …”;
- “… Prima di avere valutato le prove testimoniali il Giudice, per accordare o negare una variazione dell'assegno provvisorio, si è limitato a confrontare la situazione economica delle parti al momento della domanda di variazione con quella relativa al momento della statuizione dei provvedimenti provvisori, senza mai entrare nel merito del diritto all'assegno, su cui avrebbe potuto pronunciarsi, come di fatto è stato, solo al termine dell'istruttoria …”;
- Si v. “… la Suprema Corte, sez. 1 del 22 luglio del 2011, n. 16127 in cui si legge testualmente “— l'ordinanza presidenziale emessa all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di divorzio, ANCHE SE DI CONFERMA DELLE STATUIZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE, SOSTITUISCE QUELLE STATUIZIONI, ……Ne deriva l'impossibilità giuridica, una volta instaurata la causa di divorzio, di chiedere con il rimedio previsto dall'art. 710 C.P.C. la modifica dei provvedimenti emessi con la sentenza di separazione personale (o dei patti concordati dai coniugi in sede di separazione consensuale), essi essendo stati superati dal contenuto dell'ordinanza presidenziale, anche se confermativa di quei provvedimenti (o patti) …”. Ed ancora “… i provvedimenti (non solo quelli contenuti nella sentenza, ma anche quelli temporanei ed urgenti di competenza del presidente del tribunale) adottati nel giudizio di divorzio vengono a sostituire qualsiasi altra statuizione precedentemente emessa nel corso del giudizio di separazione e/o di procedimenti successivi ad esso connessi o collegati …”;
di contro, parte appellata (con atti depositati in modalità telematica in data 21.1.2025 e 6,2.2025) asseriva ulteriormente ex adverso che:
- il primo Giudice aveva deciso in persona del medesimo g.i. del corso anteriore, donde la chiara evidenza dell'essere il miglior interprete “autentico” del pregresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che sia l'appello principale sia quello incidentale non sia fondato siano fondati e
, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole meritevoli di accoglimento. vada vadano pertanto disatteso. disattesi.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva e rileva il Collegio in punto d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C. dell'appello:
che l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
di qui il rigetto per infondatezza di detta eccezione.
*
Venendo ora al merito, rileva il Collegio:
quanto al tema sub 1.1., in fatto, consta che:
a) la sentenza in riesame, in parte qua, ha così argomentato:
“… Il principio della efficacia costitutiva della sentenza di divorzio ai fini dell'accertamento del diritto al relativo assegno trova una deroga nella previsione contenuta nell'art. 4, comma 13, della legge n. 898 del 1970, così come sostituito dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, che prevede che, quando venga pronunciata sentenza non definitiva sullo scioglimento del vincolo, il giudice possa, con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto, anticipare la decorrenza dell'assegno divorzile alla data della domanda. La Suprema Corte ha, quindi, esteso la portata di tale disposizione anche all'ipotesi in cui venga emessa sentenza definitiva di divorzio in mancanza di una precedente sentenza non definitiva (Cass. n. 5140/2011), o di contestuale pronuncia sul divorzio e sull'assegno (Cass. n. 7458/1990), posto che non vi sono ragioni per differenziare le due situazioni. Infine, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice potrebbe esercitare tale potere non solo quando con la sentenza venga riconosciuto un assegno divorzile, ma anche in relazione all'accertamento negativo dell'esistenza del diritto (Cass. n. 21926/2019). Nella fattispecie in esame, con l'ordinanza presidenziale del 26.01.2019, il presidente delegato ha posto a disciplina provvisoria del divorzio le vigenti previsioni in tema di separazione personale fissando in euro 500,00 l'entità dell'assegno per il mantenimento del coniuge. Con sentenza non definitiva del 27.07.2020, emessa ai sensi dell'art. 4 comma 12 legge 898/70, il Tribunale ha pronunciato, quindi, il divorzio dei coniugi e disposto la prosecuzione della causa per l'istruzione e decisione delle altre domande. L'assegno provvisorio per il mantenimento del coniuge è stato, quindi, aumentato ad € 750,00 mensili con ordinanza del 22.04.2021 e poi ridotto ad € 600,00 mensili con ordinanza del 03.03.2022. Con la sentenza definitiva n. 1807/2022, pubblicata il 31.10.2022, R.G. 4035/2018, il Tribunale ha, infine, rigettato la domanda della volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile e non si è avvalso del CP_1 potere contemplato nell'art. 4, comma 13, della legge n. 898 del 1970 al fine di fare decorrere gli effetti dell'accertamento negativo da una data successiva alla sentenza non definitiva di divorzio, ma nello stesso tempo non ha neppure escluso che l'assegno stabilito nel regime della separazione non fosse più dovuto nel periodo intercorso tra l'ordinanza presidenziale e la sentenza non definitiva di divorzio. Orbene, se è evidente che, sulla base di quanto sopra esposto, a seguito della sentenza definitiva che ha negato il diritto all'assegno divorzile, non sia dovuto alcun assegno divorzile alla far data dalla pronuncia non CP_1 definitiva di divorzio, poiché sin da tale data la stessa ha acquisito lo status di “coniuge divorziato”, a diverse conclusioni occorre giungere con riferimento all'assegno percepito nel periodo antecedente alla pronuncia non definitiva di divorzio, poiché in tale periodo la era ancora coniuge “separato” e la statuizione relativa CP_1 all'assegno dovuto nel regime della “separazione” non può che restare insensibile alla pronuncia che neghi il diritto all'assegno divorzile, in quanto fondata su presupposti del tutto diversi. È ben vero che il giudice del divorzio avrebbe potuto revocare per fatti sopravvenuti anche l'assegno stabilito nel regime della separazione, ma non risulta che una tale revoca sia intervenuta, sicché deve escludersi che le somme versate dal Parte_1 per il mantenimento del coniuge sino alla pronuncia non definitiva di divorzio siano “indebite”. Alla stregua delle superiori considerazioni la va condannata alla restituzione in favore del ricorrente CP_1 solamente delle somme percepite per il periodo successivo alla sentenza non definitiva di divorzio del 27.07.2020
…”;
ad avviso di questa Corte, assumendo implicitamente come, nella vicenda in questione, a riguardo del mantenimento di eventuale spettanza futura della uale ex coniuge, il CP_1 superiore titolo giudiziale provvisorio non avesse inteso operare alcun effetto anticipatorio della possibile finale decisione di merito (tanto si opina in ragione del precedente inciso motivo, con cui si osservava – in p. 4 – in linea astratta che “… l'ordinanza presidenziale ed i successivi provvedimenti di modifica dell'ordinanza presidenziale emessi dal Giudice Istruttore nel corso del giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 4 legge 898/1970 sono provvedimenti aventi funzione senso lato cautelare e, comunque, anticipatoria degli effetti della pronuncia di merito, dalla quale sono destinati ad essere assorbiti e sostituiti …”), ma si fosse limitato a sancire la perdurante continuità dell'assegno di separazione antea riconosciuto alla nominata;
b) il provvedimento presidenziale oggetto di rivisitazione ut supra da parte del Giudice a quo ha testualmente così statuito:
“… Esaminati gli atti del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, iscritto al n. 4035/2018 R.G., promosso da nei confronti di e sciogliendo la Parte_1 Controparte_1 riserva ritenuta all'udienza del 21 gennaio 2019; Valutati i fatti e le considerazioni esposti dalle parti e la documentazione prodotta; Visto l'art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 14.5.2005 n. 80; Ritenuto che è necessario porre a disciplina provvisoria del divorzio i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati in sede di separazione, così come rivisitati nell'ambito di tale procedimento alla luce della cognizione piena propria della fase processuale in corso, allo scopo di assicurare stabilità alle vigenti statuizioni provvisorie;
P.Q.M.
Pone a disciplina provvisoria del divorzio le vigenti previsioni provvisorie della separazione personale …”;
c) tale provvedimento è stato emesso successivamente all'audizione delle parti, oltre che alla costituzione della parte resistente (id est, la , allorché: CP_1
c.1) il – con il ricorso introduttivo (si v. il n. 3 delle conclusioni) – aveva chiesto Parte_1 accertarsi il difetto dei presupposti di riconoscibilità d'un assegno divorzile a pro' della sua controparte;
c.2) costei (come si legge nella sentenza n. 1807/2022) aveva chiesto in riconvenzionale “… che fosse posto a carico dell'avv. l'obbligo di corrispondere, entro i primi Parte_1 cinque di ogni mese, un assegno provvisorio divorzile mensile non inferiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) …”;
d) in realtà e a ben vedere, ad avviso di questa Corte, alla condivisibilità della tesi assunta dal primo Giudice – circa l'asserita continuità di vigenza tra il regime del mantenimento disposto a pro' della in fase separativa e quello disposto per il corso successivo di quello CP_1 divorzile ed il difetto nell'ordinanza presidenziale de qua di statuizioni circa la riconoscibilità d'assegno divorzile anche prima dell'emissione della sentenza sul vincolo – ostano i seguenti rilievi:
d.1) tra le parti non era pendente un giudizio di modifica del regime previgente (che avrebbe potuto introdursi davanti al Giudice della separazione), bensì, in virtù dei superiori petita sub c), vi era controversia sulla spettanza o meno a pro' della 'un assegno divorzile;
CP_1
d.2) i dati letterali di cui alla locuzioni riprodotte supra in corsivo danno diversa evidenza quanto al rilievo in concreto del decisum interinale di fase presidenziale, nel senso che esso: - è consistito non in un mero riesame rispetto a quella precedente di fase separativa, ma in un vaglio provvisorio per i fini propri del giudizio divorzile (“… esaminati gli atti … valutati i fatti e le considerazioni … e la documentazione prodotta … visto l'art. 4 …”);
- s'è concluso con autonoma statuizione (“… così come rivisitati nell'ambito di tale procedimento …”);
- ha assunto un regolamento sostitutivo sul piano formale dell'assetto anteriore, ancorché confermativo nel contenuto del precedente (“… è necessario porre a disciplina provvisoria del divorzio i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati in sede di separazione …”);
- di ciò ha dato specifica motivazione, con l'inciso “… allo scopo di assicurare stabilità alle vigenti statuizioni provvisorie …”;
e cioè, così ragionevolmente ritenendo opportuno: non variarne l'assetto, pur in pendenza di richieste istruttorie in tema (richieste di non breve esperimento nel caso di lite, secondo quanto si evince – in difetto della produzione degli atti introduttivi e delle memorie integrative ex art. 183 C.P.C. – dalla motivazione della sentenza n. 1807/2022 nel giudizio di divorzio circa le difese agitate inter partes);
“perpetuarne” l'ulteriore vigenza, evitando così il potenziale detrimento del soggetto allo stato presunto più debole, id est colui al quale l'assegno era stato riconosciuto in fase separativa;
con statuizione legittimante non soltanto la mera persistenza all'attualità della ratio e causale originaria ma includente (secondo l'inciso “… è necessario porre a disciplina provvisoria del divorzio …”) una prognosi di verosimile riconoscibilità del mantenimento de quo anche a titolo divorzile;
e) in diritto, il superiore fine di “consolidamento” del regolamento anteatto di fase separativa, d'altra parte, appariva ed appare ad un tempo coerente sia con l'indole cautelare e anticipatrice che si è prima riconosciuta all'ordinanza presidenziale richiamata sia con l'indirizzo di legittimità – risalente in subiecta materia (per cui si v. Cass. Sez. I: sentenza n.
1779 dell'8/2/2012, ribadita dall'ordinanza n. 3852 del 15/2/2021 e da ultimo dalla sentenza n. 14767 del 27/5/2024), più non mutato – secondo il quale:
«… In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale
o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione …»;
ed invero, si è chiarito nella motivazione della seconda pronuncia che:
«… 4. Il terzo motivo resta assorbito, pur dovendosi affermare ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., secondo l'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (Cass. n. 24991/2010; Cass. n.20024/2014; Cass.n.212/2016; Cass.n.7547/2020 e Cass. n.27205/2019), il principio di diritto secondo il quale,
l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'art.4 l.n.898/1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra l'ipotesi derogatoria di cui all'art.4, comma 13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione», e ciò in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e su quello processuale, tra separazione e divorzio. Tuttavia, il coordinamento, processuale e sostanziale, tra i due istituti consente di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perché la sentenza, anche non definitiva e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare il rapporto economico tra le parti fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, nei termini di cui si è detto …»;
e, nell'ultima, si legge ulteriormente (in continuità d'indirizzo) che:
«… Questa Corte (Cass. 3852/2021) ha chiarito, confermando un consolidato orientamento (Cass. 24991/2010; Cass. 7547/2020; Cass. 27205/2019), che «in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione»; il tutto, in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio ma anche della necessità di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole. Nella sentenza impugnata si dà atto che, stante la sopravvenuta concomitante pendenza del procedimento di divorzio, instaurato tra le parti nel 2021, l'ambito del thema decidendum doveva intendersi limitato al periodo sino all'adozione dei provvedimenti presidenziali in sede di divorzio, nel giugno 2022, che in parte avevano già modificato le condizioni relative al mantenimento …»;
e pertanto dalle superiori pronunce si trae conferma che:
i. ferma la generale cognizione perdurante del Giudice della separazione in materia di modifica e/o revoca del regolamento ivi statuito, pur in pendenza di procedimento di divorzio;
ii. il Giudice del divorzio non necessariamente dovrà pronunciarsi in tema in via provvisoria, sicché:
ii.1) ove ciò non avvenga, permarrà quale titolo eseguibile quello riveniente dal giudizio di separazione con conseguente irripetibilità di quanto in virtù di ciò sarà stato erogato fino all'insorgenza dello status di divorziato;
ii.2) ove ciò invece avvenga – e tanto può aver luogo, anche se con riferimento alla fase presidenziale del giudizio di divorzio non si può ancora parlare di assegno divorzile, che sorge infatti soltanto con la sentenza che definisce il giudizio, poiché la richiesta di provvedimenti provvisori in sede di divorzio che regolino diversamente rispetto alla separazione la contribuzione in favore del coniuge (anche nel senso di negarla) è nei fatti una richiesta di modifica delle condizioni di separazione, da ritenersi ammissibile nel giudizio di divorzio senza necessità di avviare un autonomo procedimento ex art. 710
C.P.C. in ossequio al principio di economia processuale che determina l'opportunità del simultaneus processus innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali connesse (Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2011, n. 16127) – è incontestabile che detto Giudice possa sia confermare, sia migliorare sia peggiorare (in via provvisoria) il regolamento anteatto e che al titolo emesso in sede di separazione deve ritenersi che sia stato necessariamente sostituito l'altro adottato nel procedimento divorzile;
donde, nel caso sub ii.2), emerge evidente la ripetibilità da parte del soggetto che abbia conseguito a proprio favore con successiva pronuncia passata in giudicato il rigetto della domanda di mantenimento divorzile delle somme alla cui erogazione sia stato medio tempore obbligato in via anticipata da tal tipo di provvedimento, sia pure nei limiti di quanto al riguardo riconosciuto da Cass. SS.UU., sentenza n. 32914 dell'8/11/2022, ossia:
«… in tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica …»;
sicché l'avvenuta esclusione successiva (con pronuncia irrevocabile) del diritto al mantenimento divorzile a pro' della ha assorbito, nella sua valenza ad un tempo cautelare e CP_1 anticipatrice, la superiore ordinanza presidenziale, cagionandone l'elisione.
Che nelle more successive l'assegno sia stato rimodulato al ribasso da parte del g.i. (in data 3.3.2022) è circostanza poi che è dipesa dal miglioramento delle condizioni economiche della non da un peggioramento di quelle del quale obbligato, ma comunque CP_1 Parte_1 si era in un importo – euro 600 – superiore a quello stimabile come meramente da destinare al soddisfacimento delle indefettibili esigenze primarie.
E tanto impone l'accoglimento dell'appello principale in parte qua, con riconoscimento della debenza ulteriore di rimborso a carico della er le somme riscosse in virtù e a far tempo CP_1 dalla data del primo dei pagamenti avvenuti in ragione del superiore provvedimento interinale.
Va invece disatteso l'appello incidentale sub 3., constatato che in parte qua la sentenza gravata non merita censura, avendo condivisibilmente chiarito – con ratio non scalfita dalle critiche di parte che: CP_1
“… la sentenza che ha definito il giudizio di divorzio tra le parti in causa ha affermato l'insussistenza, in capo alla dei presupposti per il riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile sulla base di elementi di valutazione CP_1 esistenti sin dall'inizio del giudizio (anche se soggetti ad accertamento nel corso del giudizio) e, comunque, non ha affermato in alcun modo che un assegno divorzile fosse dovuto alla per un tempo limitato nel corso del CP_1 giudizio. Tale conclusione, come emerge chiaramente dal tenore di detta sentenza, non è stata, poi, formulata sulla base di una diversa valutazione, rispetto a quella effettuata nei provvedimenti provvisori, delle sole condizioni economiche dell'obbligato, posto che, al contrario, il Tribunale ha rigettato la domanda di assegno divorzile prendendo in considerazione in via esclusiva la condizione economica del soggetto richiedente l'assegno, escludendo la configurabilità di una eventuale funzione assistenziale o perequativa-compensativa dell'assegno stesso. Di conseguenza, non può esservi dubbio che opera la regola generale della condictio indebiti …”.
Parimenti va accolto il motivo di doglianza sub 1.2., noto essendo il principio di diritto (richiamato rettamente dalla parte appellante principale) di cui a Cass. Sez. I, ordinanza n. 28646 del 18/10/2021, in seguito ribadito dalla medesima Sezione con l'ordinanza n. 23764 del
3/8/2023 , in virtù del quale in subiecta materia va riconosciuto che: «… quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado, ma questa decisione sia stata revocata dal giudice d'appello in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo, perché in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 C.C., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'"accipiens" dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede …»;
e ciò, come chiaramente e persuasivamente specificato nella motivazione della prima delle due suddette pronunce, ha precisa ragione fondante:
«… l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione di un provvedimento giudiziale, provvisoriamente esecutivo, successivamente riformato in sede di sua impugnazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente al provvedimento stesso, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24475 del 2019; Cass. n. 25589 del 2010; Cass. n. 14178 del 2009; Cass. n. 21992 del 2007).
6.5.3. Invero, come puntualizzato, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 25589 del 2010, l'art. 2033 cod. civ. «riguarda un pagamento eseguito nell'ambito un rapporto privatistico, pur se erroneamente ritenuto, e non nell'ottemperanza di un atto pubblico autoritativo», da ciò derivandone pure che, «per quanto concerne gli accessori della somma da restituire, non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'accipiens ma l'assenza originaria di causa del pagamento, ossia del corrispondente arricchimento della controparte, con l'ulteriore conseguenza della necessità di porre il solvens nella stessa situazione patrimoniale in cui versava prima di pagare (Cass. 5 agosto 2005 n. 16559, 13 aprile 2007 n. 8829,19 ottobre 2007 n. 21992, 18 giugno 2009 n. 14178)».
6.5.4. Ne consegue, altresì, che gli interessi legali sul quantum da restituire dovranno essere riconosciuti, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., dal giorno del pagamento a non da quello della domanda, poiché la caducazione del titolo rende indebito il pagamento fin dall'origine, con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile fin dal momento della solutio (cfr., ex multis, Cass. n. 24475 del 2019; Cass. n. 25589 del 2010; Cass. n. 14178 del 2009; Cass. n. 21992 del 2007; Cass. n. 6098 del 2006; Cass. n. 18238 del 2003; Cass. n. 8296 del 2001; Cass. n. 3291 del 1999; Cass. n. 11315 del 1998; Cass. n. 11999 del 1993) …».
Non essendovi invece stata allegazione e deduzione da parte del di maggior danno Parte_1
(donde l'eventuale ragione, accessoria, di rivalutazione delle somme suddette), va disattesa la domanda di cui alla censura sub 2.
Dalle superiori emittende riforme del decisum di prime cure segue altresì per assorbimento il rigetto del motivo di gravame incidentale sub 4.
*
Il parziale accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado impone alla Corte di procedere d'ufficio – quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, C.P.C. – ad un nuovo regolamento di esse, da stabilire tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn.: 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, quindi, consegue alla superiore integrale soccombenza ut supra declaranda della parte appellante incidentale ed alla parziale soccombenza dell'appellante principale (per il rigetto del petitum sub 2.) la condanna della alla rifusione in favore CP_1 del delle spese processuali del corrente grado del giudizio, con loro compensazione Parte_1 nella misura di ⅓, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022
n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
secondo grado: Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 733,20 totale € 5.621,20 totale ridotto per la compensazione (-⅓) € 3.747,46
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»; ancorché con liquidazione al minimo, attesane la palese marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente non dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta) a carico della soccombente parte appellante incidentale.
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 30.1.2024 e iscritto a ruolo in data 31.1.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione
Prima–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 2346 in data 7.12.2023 nel procedimento già iscritto al n. 2503/2023 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto con atto depositato in data 27.2.2024 dalla CP_1 così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
2.1) in accoglimento della domanda proposta con ricorso in data 7.6.2023 nel procedimento iscritto al n. 2503/2023 RGAC davanti al Tribunale Civile di Messina da Parte_1 nei confronti di , condanna parte resistente a corrispondere al Controparte_1
gli importi riscossi a titolo di mantenimento divorzile in virtù Parte_1 dell'ordinanza presidenziale del 26.1.2019 e fino alla sentenza definitiva di divorzio emessa inter partes, oltre interessi legali a far tempo dal primo dei pagamenti eseguiti per detto titolo giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
2.2) conferma nel resto l'impugnata pronuncia;
3) condanna ancora alla rifusione in favore di controparte delle spese Controparte_1 processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.747,46 per onorario, oltre ⅔ degli esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
4) dà atto che la parte appellante incidentale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 19.3.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)