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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/12/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice del lavoro dott.ssa RG CA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1666/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Parte_1
CA e SA AT ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo in Via Del Fervore n. 64, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore,
- resistente contumace-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000919528, prot. n. 5502.03/04/2023.0044484, notificata l'11.04.2023, con la quale l' aveva ingiunto il pagamento della CP_1
somma di € 10.000,00 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L.
683/1983 in riferimento all'annualità 2016. L'ordinanza opposta risultava fondata sull'atto di accertamento n.
.5500.23/03/2018.0036419, del quale tuttavia il ricorrente CP_1
assumeva non avere mai ricevuto la notifica.
Aggiungeva che in ogni caso nessuna somma era dovuta, atteso che, qualora fosse stata provata la notifica dell'atto di accertamento, l' CP_1
sarebbe comunque risultato decaduto dalla potestà sanzionatoria per violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Contestava altresì il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione per mancata indicazione degli importi delle ritenute previdenziali asseritamente non versate.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Sebbene regolarmente citato, l' non si costituiva in giudizio e va CP_1
dichiarato contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso va accolto. Esaminando i motivi di opposizione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza dell'opposizione.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del CP_1
D.Lgs. n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro
10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L.
689/81, ha eccepito preliminarmente la decadenza ex art. 14, osservando che, nel caso di specie, non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Nel caso de quo, parte ricorrente assume che il verbale di accertamento citato nell'ordinanza ingiunzione non sia stato mai notificato.
L' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova della CP_1
notificazione dell'atto di accertamento.
Al riguardo, è necessario rilevare che il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in merito l' ha CP_1
emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
Ora, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 06.02.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale all'anno 2016 e la contestazione è intervenuta con atto di accertamento asseritamente notificato il 31.03.2018, oltre il termine di novanta giorni dalla violazione, né l' rimanendo contumace, ha dato prova di non CP_1
averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro.
In mancanza di prova di tempestiva notifica del richiamato atto di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza- ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione va dichiarata estinta ex art. 14 L. 689/1981
e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza con conseguente estinzione dell'obbligazione esonera dall'esame degli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000919528, prot. n.
5502.03/04/2023.0044484, notificata l'11/4/2023 con conseguente estinzione della pretesa in esse contenuta;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in €. CP_1
1.700,00, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 09.12.2025
IL GIUDICE
RG CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice del lavoro dott.ssa RG CA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1666/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Parte_1
CA e SA AT ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo in Via Del Fervore n. 64, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore,
- resistente contumace-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000919528, prot. n. 5502.03/04/2023.0044484, notificata l'11.04.2023, con la quale l' aveva ingiunto il pagamento della CP_1
somma di € 10.000,00 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L.
683/1983 in riferimento all'annualità 2016. L'ordinanza opposta risultava fondata sull'atto di accertamento n.
.5500.23/03/2018.0036419, del quale tuttavia il ricorrente CP_1
assumeva non avere mai ricevuto la notifica.
Aggiungeva che in ogni caso nessuna somma era dovuta, atteso che, qualora fosse stata provata la notifica dell'atto di accertamento, l' CP_1
sarebbe comunque risultato decaduto dalla potestà sanzionatoria per violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Contestava altresì il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione per mancata indicazione degli importi delle ritenute previdenziali asseritamente non versate.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Sebbene regolarmente citato, l' non si costituiva in giudizio e va CP_1
dichiarato contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso va accolto. Esaminando i motivi di opposizione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza dell'opposizione.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del CP_1
D.Lgs. n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro
10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L.
689/81, ha eccepito preliminarmente la decadenza ex art. 14, osservando che, nel caso di specie, non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Nel caso de quo, parte ricorrente assume che il verbale di accertamento citato nell'ordinanza ingiunzione non sia stato mai notificato.
L' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova della CP_1
notificazione dell'atto di accertamento.
Al riguardo, è necessario rilevare che il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in merito l' ha CP_1
emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
Ora, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 06.02.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale all'anno 2016 e la contestazione è intervenuta con atto di accertamento asseritamente notificato il 31.03.2018, oltre il termine di novanta giorni dalla violazione, né l' rimanendo contumace, ha dato prova di non CP_1
averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro.
In mancanza di prova di tempestiva notifica del richiamato atto di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza- ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione va dichiarata estinta ex art. 14 L. 689/1981
e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza con conseguente estinzione dell'obbligazione esonera dall'esame degli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000919528, prot. n.
5502.03/04/2023.0044484, notificata l'11/4/2023 con conseguente estinzione della pretesa in esse contenuta;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in €. CP_1
1.700,00, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 09.12.2025
IL GIUDICE
RG CA