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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 16636/2023 promossa da:
in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla minore Persona_1
[...]
Parte_2
[...] rappresentato e difeso dall'avv. MONICA LIS RESTANIO con domicilio eletto presso il suo studio in VIA ARCHIMEDE 181 ROMA
RICORRENTI
contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte 16/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/12/2023 i ricorrenti, cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Parte_3 ato a Ravenna il 03/12/1906 (doc. 1) emigrato in Argentina, dove ha contratto matrimonio in
[...] data 05/12/1942 con (doc. 2), ed ha vissuto, senza mai naturalizzarsi argentino Persona_2 (doc. 3).
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto quanto segue: “
1- Linea di trasmissione:
pagina 1 di 5 I Ricorrenti risultano indicati in corsivo e le loro generalità sono elencate all'incipit del presente Ricorso
Tutti i discendenti sono nati e hanno contratto matrimonio in Argentina
Prima Generazione
è nata il [...] a [...], dipartimento Iriondo, provincia Persona_3 di Santa Fe, Repubblica Argentina dove ha contratto matrimonio il 16.01.1970 con Controparte_2 (All. 4 e 5)
[...]
Seconda Generazione
Dall'unione tra e sono nati, Persona_3 Controparte_2
Ricorrente, la quale ha contratto matrimonio il 17.01.1997 con Parte_2 CP_3 a Cañada de Gomez, dipartimento Iriondo, provincia di Santa Fe, Repubblica Argentina dal
[...] quale ha divorziato in data 16.04.2007. (All. 6 e 7)
Ricorrente, il quale ha contratto matrimonio il 28.11.2002 con Parte_1
a Cañada de Gomez, dipartimento Iriondo, provincia di Santa Fe, Repubblica Controparte_4
Argentina. (All. 8 e 9)
Terza Generazione
Dall'unione tra e è nato, Parte_2 Controparte_3
Ricorrente. (All. 10) Parte_2
Dall'unione tra ed sono nati, Parte_1 Controparte_4
Ricorrente. (All. 11) Persona_1
Ricorrente. (All. 12)”. Persona_1
I ricorrenti hanno dedotto altresì che: “Nel corso degli ultimi anni Parte Ricorrente ha cercato in ogni modo possibile di ottenere il riconoscimento dei propri diritti allo status civitatis rivolgendosi più volte alla P.A. competente attraverso innumerevoli accessi personali e telematici presso la sede del consolato al quale appartiene in ragione della propria residenza.
Seguendo le -mutevoli- istruzioni del sito web consolare che a ha subito tantissime variazioni, Pt_4 hanno tentato di ottenere i loro appuntamenti secondo le -cambianti- modalità da esso stabilite nel trascorso del tempo. (All. 13 e 17)
Purtroppo, nonostante la diligenza impiegata per ottenere l'assegnazione di un appuntamento per il deposito delle istanze di riconoscimento con le modalità stabilite dall'Amministrazione– e lo si può affermare di forma incontestabile- i sistemi stabiliti violano il termine di 30 giorni dell'art.
2.2 L.241/1990 quale termine massimo di risposta ad una espressa istanza in mancanza di un termine ad hoc.
Ma vi è di più, il prenota online del a , alla data del 31 gennaio 2023, risultava Parte_5 Pt_4 addirittura sospeso o disattivato, ed è soltanto a partire dal Primo febbraio 2023 che si è riattivato anche se solo virtualmente poiché inagibile come è il caso per tutti gli altri consolati delle Americhe, dove, siti consolari delle Americhe dove, nonostante l'offerta di un sistema di prenotazione, il medesimo si rivela perennemente inutilizzabile. (All. 13 a 17 e 23)”
Con decreto del 19/04/2025 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 24/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., poi differita al 17/12/2025.
pagina 2 di 5 Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 29/08/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_1 costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 16/12/2025.
****
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Argentina, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di Ravenna.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
pagina 3 di 5 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che, in generale, è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova esatto riscontro nella documentazione in atti, debitamente tradotta e apostillata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 05/10/1961 cui hanno aderito sia l'Italia che l'Argentina.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Non assume, infine, alcun rilievo il leggero mutamento delle generalità, come ad esempio la traduzione del nome o l'alterazione del cognome sulla base di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, trattandosi di un fenomeno ampliamente diffuso che non preclude la trasmissione della cittadinanza, né può interferire sulla prova della filiazione in assenza di dubbi sull'identità delle persone nella linea di discendenza (cfr. Trib. Roma 1309/2017).
Va, pertanto, accolta la domanda delle parti ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] a [...], dipartimento Iriondo, Parte_1 provincia di Santa Fe;
nata il [...] a , provincia di Santa Fe;
Persona_1 Pt_4 [...] nato l'[...] a , provincia di Santa Fe;
nata il Per_1 Pt_4 Parte_2 10.05.1971 a Buenos Aires, Capitale della Repubblica Argentina e nato il Parte_2 12.05.1998 a , provincia di Santa Fe sono cittadini italiani iure sanguinis;
Pt_4
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 18 dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 16636/2023 promossa da:
in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla minore Persona_1
[...]
Parte_2
[...] rappresentato e difeso dall'avv. MONICA LIS RESTANIO con domicilio eletto presso il suo studio in VIA ARCHIMEDE 181 ROMA
RICORRENTI
contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte 16/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/12/2023 i ricorrenti, cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Parte_3 ato a Ravenna il 03/12/1906 (doc. 1) emigrato in Argentina, dove ha contratto matrimonio in
[...] data 05/12/1942 con (doc. 2), ed ha vissuto, senza mai naturalizzarsi argentino Persona_2 (doc. 3).
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto quanto segue: “
1- Linea di trasmissione:
pagina 1 di 5 I Ricorrenti risultano indicati in corsivo e le loro generalità sono elencate all'incipit del presente Ricorso
Tutti i discendenti sono nati e hanno contratto matrimonio in Argentina
Prima Generazione
è nata il [...] a [...], dipartimento Iriondo, provincia Persona_3 di Santa Fe, Repubblica Argentina dove ha contratto matrimonio il 16.01.1970 con Controparte_2 (All. 4 e 5)
[...]
Seconda Generazione
Dall'unione tra e sono nati, Persona_3 Controparte_2
Ricorrente, la quale ha contratto matrimonio il 17.01.1997 con Parte_2 CP_3 a Cañada de Gomez, dipartimento Iriondo, provincia di Santa Fe, Repubblica Argentina dal
[...] quale ha divorziato in data 16.04.2007. (All. 6 e 7)
Ricorrente, il quale ha contratto matrimonio il 28.11.2002 con Parte_1
a Cañada de Gomez, dipartimento Iriondo, provincia di Santa Fe, Repubblica Controparte_4
Argentina. (All. 8 e 9)
Terza Generazione
Dall'unione tra e è nato, Parte_2 Controparte_3
Ricorrente. (All. 10) Parte_2
Dall'unione tra ed sono nati, Parte_1 Controparte_4
Ricorrente. (All. 11) Persona_1
Ricorrente. (All. 12)”. Persona_1
I ricorrenti hanno dedotto altresì che: “Nel corso degli ultimi anni Parte Ricorrente ha cercato in ogni modo possibile di ottenere il riconoscimento dei propri diritti allo status civitatis rivolgendosi più volte alla P.A. competente attraverso innumerevoli accessi personali e telematici presso la sede del consolato al quale appartiene in ragione della propria residenza.
Seguendo le -mutevoli- istruzioni del sito web consolare che a ha subito tantissime variazioni, Pt_4 hanno tentato di ottenere i loro appuntamenti secondo le -cambianti- modalità da esso stabilite nel trascorso del tempo. (All. 13 e 17)
Purtroppo, nonostante la diligenza impiegata per ottenere l'assegnazione di un appuntamento per il deposito delle istanze di riconoscimento con le modalità stabilite dall'Amministrazione– e lo si può affermare di forma incontestabile- i sistemi stabiliti violano il termine di 30 giorni dell'art.
2.2 L.241/1990 quale termine massimo di risposta ad una espressa istanza in mancanza di un termine ad hoc.
Ma vi è di più, il prenota online del a , alla data del 31 gennaio 2023, risultava Parte_5 Pt_4 addirittura sospeso o disattivato, ed è soltanto a partire dal Primo febbraio 2023 che si è riattivato anche se solo virtualmente poiché inagibile come è il caso per tutti gli altri consolati delle Americhe, dove, siti consolari delle Americhe dove, nonostante l'offerta di un sistema di prenotazione, il medesimo si rivela perennemente inutilizzabile. (All. 13 a 17 e 23)”
Con decreto del 19/04/2025 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 24/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., poi differita al 17/12/2025.
pagina 2 di 5 Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 29/08/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_1 costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 16/12/2025.
****
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Argentina, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di Ravenna.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
pagina 3 di 5 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che, in generale, è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova esatto riscontro nella documentazione in atti, debitamente tradotta e apostillata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 05/10/1961 cui hanno aderito sia l'Italia che l'Argentina.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Non assume, infine, alcun rilievo il leggero mutamento delle generalità, come ad esempio la traduzione del nome o l'alterazione del cognome sulla base di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, trattandosi di un fenomeno ampliamente diffuso che non preclude la trasmissione della cittadinanza, né può interferire sulla prova della filiazione in assenza di dubbi sull'identità delle persone nella linea di discendenza (cfr. Trib. Roma 1309/2017).
Va, pertanto, accolta la domanda delle parti ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato il [...] a [...], dipartimento Iriondo, Parte_1 provincia di Santa Fe;
nata il [...] a , provincia di Santa Fe;
Persona_1 Pt_4 [...] nato l'[...] a , provincia di Santa Fe;
nata il Per_1 Pt_4 Parte_2 10.05.1971 a Buenos Aires, Capitale della Repubblica Argentina e nato il Parte_2 12.05.1998 a , provincia di Santa Fe sono cittadini italiani iure sanguinis;
Pt_4
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 18 dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5