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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 10905/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10905/2022, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Costa LP (BG), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MOIOLI RENATA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. GERARDO MILANI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16.3.2024
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento di AVV. CLAUDIA ZANARDINI, QUALE CURATRICE SPECIALE DEL MINORE Per_1
[...]
PARTE INTERVENUTA
Con l'intervento altresì del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 8.11.2024)
Per le parti ricorrente e resistente: “a) I sigg.ri e prendono atto e chiedono Parte_1 CP_1
la conferma del provvedimento emesso in via definitiva in data 28.5.24 dal Tribunale per i Minorenni di Brescia nel proc. n. 10000569/2021 R.G, che ha disposto l'affido ex art. 4 legge 184/1983 del figlio minore , nato a [...] il [...] per due anni alla coppia e Persona_1 Parte_2
con i benefici ex art. 80 l.n. 184/83 attribuendo loro anche i poteri straordinari in Parte_3
materia di salute, istruzione, residenza e rapporti con la P.A. anche per la richiesta dei documenti validi per l'espatrio e disposto quanto agli incontri madre/ figlio e padre/figlio;
b) Prendono altresì atto e chiedono conferma degli incarichi conferiti dal Tribunale per i Minorenni ai Servizi Sociali e si dichiarano disponibili a continuare ad osservarli;
c) la sig.ra rinuncia alla domanda relativa al contributo al suo mantenimento e a decorrere Pt_1
dal mese di novembre 2024 il sig. nulla verserà più a tale titolo alla sig.ra Sono fatti CP_1 Pt_1
salvi i versamenti effettuati sino ad oggi a tale titolo per i quali il sig. nulla chiede in CP_1
restituzione;
d) la sig.ra rinunzia alla domanda di addebito della separazione svolta nel ricorso Pt_1
introduttivo;
e) il sig. rinunzia alle domande tutte avanzate nella memoria in data 24.01.2024 e nella CP_1 comparsa di costituzione in data 04.05.2024... h) Spese compensate.”;
Per la curatrice speciale del minore: “il sottoscritto Curatore Speciale, nel preminente interesse del minore si associa alle conclusioni formulate dai genitori con foglio di p.c. del Persona_1
03.09.2024, rimettendosi alla decisione del Tribunale di Brescia in merito alla previsione di un contributo al mantenimento del minore (anche nel minimo di legge), a favore degli affidatari, da porre a carico dei sig.ri e ”. Parte_1 CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 3.10.2022 deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
9.6.2021 a CAPO DI PONTE (BS) con , iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2021, unione dalla quale era nato, in data 9.6.2020, il figlio
Per_1
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche ad essa accessorie.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, aderendo alla domanda di separazione, ma rimanendo controverse le questioni ad essa accessorie.
Dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, con sentenza non definitiva n. 2923/2024, pubblicata in data 9.7.2024, veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
Il disaccordo sulle restanti questioni veniva superato nel prosieguo del giudizio e, all'udienza del giorno 8.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e il Giudice delegato si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 2923/2024, pubblicata in data 9.7.2024, pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio minore - la cui audizione può essere esclusa in quanto potrebbe rivelarsi per lui pregiudizievole alla luce dell'evoluzione del giudizio anche dinanzi al Tribunale per i Minorenni - le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse dello stesso, come ritenuto anche dalla curatrice speciale dello stesso, Avv. Claudia
Zanardini, e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale ritiene corretto, tuttavia, così come richiesto dalla curatrice speciale del minore, integrare le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti prevedendo un contributo al mantenimento del figlio a carico dei genitori, che dovrà essere versato nelle mani degli affidatari e Parte_2 Pt_3
contributo che, considerati le condizioni economiche delle parti (la ricorrente è disoccupata
[...] mentre il resistente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.660,50 nel 2021, come da dichiarazione dei redditi 2022 depositata quale allegato n. 4 alla memoria difensiva), l'età e le esigenze del minore, nonché i tempi di frequentazione di quest'ultimo con ciascun genitore, appare corretto prevedere nella misura di € 100,00 mensili a carico della ricorrente, e di € 250,00 mensili a carico del resistente, con compartecipazione da parte loro alle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dà atto che la separazione delle parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n.
2923/2024, pubblicata in data 9.7.2024;
2) Dispone in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in epigrafe trascritte;
3) Pone a carico di e di l'obbligo di contribuire al Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio minore con il versamento di un assegno Persona_1 dell'importo, rispettivamente, di € 100,00 mensili e di € 250,00 mensili - con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di e in solido fra loro, somme soggette a Parte_2 Parte_3
rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% ciascuno delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4) Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 28.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10905/2022, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Costa LP (BG), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MOIOLI RENATA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. GERARDO MILANI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16.3.2024
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento di AVV. CLAUDIA ZANARDINI, QUALE CURATRICE SPECIALE DEL MINORE Per_1
[...]
PARTE INTERVENUTA
Con l'intervento altresì del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 8.11.2024)
Per le parti ricorrente e resistente: “a) I sigg.ri e prendono atto e chiedono Parte_1 CP_1
la conferma del provvedimento emesso in via definitiva in data 28.5.24 dal Tribunale per i Minorenni di Brescia nel proc. n. 10000569/2021 R.G, che ha disposto l'affido ex art. 4 legge 184/1983 del figlio minore , nato a [...] il [...] per due anni alla coppia e Persona_1 Parte_2
con i benefici ex art. 80 l.n. 184/83 attribuendo loro anche i poteri straordinari in Parte_3
materia di salute, istruzione, residenza e rapporti con la P.A. anche per la richiesta dei documenti validi per l'espatrio e disposto quanto agli incontri madre/ figlio e padre/figlio;
b) Prendono altresì atto e chiedono conferma degli incarichi conferiti dal Tribunale per i Minorenni ai Servizi Sociali e si dichiarano disponibili a continuare ad osservarli;
c) la sig.ra rinuncia alla domanda relativa al contributo al suo mantenimento e a decorrere Pt_1
dal mese di novembre 2024 il sig. nulla verserà più a tale titolo alla sig.ra Sono fatti CP_1 Pt_1
salvi i versamenti effettuati sino ad oggi a tale titolo per i quali il sig. nulla chiede in CP_1
restituzione;
d) la sig.ra rinunzia alla domanda di addebito della separazione svolta nel ricorso Pt_1
introduttivo;
e) il sig. rinunzia alle domande tutte avanzate nella memoria in data 24.01.2024 e nella CP_1 comparsa di costituzione in data 04.05.2024... h) Spese compensate.”;
Per la curatrice speciale del minore: “il sottoscritto Curatore Speciale, nel preminente interesse del minore si associa alle conclusioni formulate dai genitori con foglio di p.c. del Persona_1
03.09.2024, rimettendosi alla decisione del Tribunale di Brescia in merito alla previsione di un contributo al mantenimento del minore (anche nel minimo di legge), a favore degli affidatari, da porre a carico dei sig.ri e ”. Parte_1 CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 3.10.2022 deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
9.6.2021 a CAPO DI PONTE (BS) con , iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2021, unione dalla quale era nato, in data 9.6.2020, il figlio
Per_1
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche ad essa accessorie.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, aderendo alla domanda di separazione, ma rimanendo controverse le questioni ad essa accessorie.
Dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, con sentenza non definitiva n. 2923/2024, pubblicata in data 9.7.2024, veniva pronunciata la separazione dei coniugi.
Il disaccordo sulle restanti questioni veniva superato nel prosieguo del giudizio e, all'udienza del giorno 8.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e il Giudice delegato si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 2923/2024, pubblicata in data 9.7.2024, pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti il figlio minore - la cui audizione può essere esclusa in quanto potrebbe rivelarsi per lui pregiudizievole alla luce dell'evoluzione del giudizio anche dinanzi al Tribunale per i Minorenni - le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse dello stesso, come ritenuto anche dalla curatrice speciale dello stesso, Avv. Claudia
Zanardini, e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale ritiene corretto, tuttavia, così come richiesto dalla curatrice speciale del minore, integrare le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti prevedendo un contributo al mantenimento del figlio a carico dei genitori, che dovrà essere versato nelle mani degli affidatari e Parte_2 Pt_3
contributo che, considerati le condizioni economiche delle parti (la ricorrente è disoccupata
[...] mentre il resistente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.660,50 nel 2021, come da dichiarazione dei redditi 2022 depositata quale allegato n. 4 alla memoria difensiva), l'età e le esigenze del minore, nonché i tempi di frequentazione di quest'ultimo con ciascun genitore, appare corretto prevedere nella misura di € 100,00 mensili a carico della ricorrente, e di € 250,00 mensili a carico del resistente, con compartecipazione da parte loro alle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dà atto che la separazione delle parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n.
2923/2024, pubblicata in data 9.7.2024;
2) Dispone in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in epigrafe trascritte;
3) Pone a carico di e di l'obbligo di contribuire al Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio minore con il versamento di un assegno Persona_1 dell'importo, rispettivamente, di € 100,00 mensili e di € 250,00 mensili - con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di e in solido fra loro, somme soggette a Parte_2 Parte_3
rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% ciascuno delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4) Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 28.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri