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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2284 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2284/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. SFORZA IPPOLITA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Corso Magenta n. 62/a e
(c.f. ), con l'avv. GUARNERI Parte_2 C.F._2
DAVIDE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Giovanni Bruni n.
26
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 e 30.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Brescia, in data 31 agosto
1978, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brescia, Anno 1978, N. 691,
Parte II, Serie A ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
2. Dichiarare cessato l'obbligo al contributo al mantenimento della figlia oggi di 41 Persona_1 anni;
3. I coniugi, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, stabiliscono che il Sig. Pt_1
, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, si obbliga a trasferire alla SI.ra
[...]
, che accetta, la propria quota del 50% di proprietà dei beni mobili Parte_2 presenti nell'immobile sito in Cellatica, Via Aldo Moro n. 58 e la propria quota del 50% di proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di CELLATICA (BS), Via Aldo Moro n. 58;
UBICAZIONE E CONSISTENZA,Unità immobiliare consistente nella piena proprietà dell'abitazione con autorimessa;
SITUAZIONE CATASTALE;
Il tutto censito al N.C.T. del Comune di Cellatica (BS), come segue:
ABITAZIONE: NCT/2, particella n. 335, sub n. 2, 598-608 cat. A/2, classe 01, vani 7,5, rendita euro
282,76, COMUNE CELLATICA (BS); BOX: NCT/2, particella n. 335, sub n. 8, cat. C/6, classe U, consistenza 19 m², rendita euro 26,49, S); Controparte_1
PROVENIENZA Quanto è in oggetto è stato realizzato in diritto di superficie dalla
[...]
e ceduto ai coniugi in regime di comunione legale dei beni in virtù di atto di Parte_3 assegnazione autenticato a rogito del Notaio di Brescia in data 27.09.1984 rep. n. Persona_2
29021, raccolta n. 13019 registrato a Brescia il 5.10.1984, trascritto a Brescia il 17.10.1984 n.ri
24243 – 18101 R.P. su diritto di superfice rilasciato dal Comune di Cellatica il 3.8.1981 n
16604/2140 Notaio , Registro 6003/1981 trascritto il 29/08/1981 ai n 19642/14800, su Per_3 concessione edilizia del 10.10.1980 n 73 e successivo frazionamento Atto Notaio n. Per_2
27571/12310.
Dopo il totale rimborso all'erogante del mutuo che era stato acceso presso l'
[...]
, con sede a Brescia, in Via Gramsci, è stata cancellata l'ipoteca Controparte_2 gravante sull'immobile con atto autenticato a rogito del Notaio di Brescia in data Persona_4
10.07.1997 Rep 86385 Racc. 17813, registrato a Brescia il 25.07.1997 n 3840.
Successivamente, il diritto di superficie dell'area di edificazione è stato trasformato in diritto di proprietà con cessione onerosa della porzione di spettanza ai singoli da parte del Comune di
Cellatica (BS) in virtù dell'atto autenticato a rogito del Notaio di Brescia in data Persona_5
15/09/2003 Rep 102783 Racc 26555, registrato il 11.10.2003 n Generale 49135, Reg. Particolare
29827.
La cessione è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova con ogni accessorio e pertinenza.
La SI.ra sosterrà per intero le spese dell'atto notarile che dovrà essere stipulato Parte_2 entro 1 mese dalla sentenza di divorzio.
Inoltre ancora a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile il SI. verserà alla Pt_1 moglie la somma di €. 50.000,00, di cui 5.000,00 sono stati versati alla sottoscrizione del ricorso, con contestuale cessazione dell'esborso mensile a favore della SI.ra , ed €. 45.000,00 Parte_2 saranno versati entro 10 giorni dal deposito della sentenza di divorzio.
Le parti si danno atto che i sopraddetti accordi economici, indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nel divorzio e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune.
Pertanto, sia il trasferimento mobiliare che immobiliare di cui sopra che il versamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di liquidazione una tantum, quali elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, saranno esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, nonché dalla tassa d'archivio, quali agevolazioni fiscali previste in caso di divorzio (art. 19 della Legge, 6 marzo 1987, n. 74); come confermato dall'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili con nota del 12 aprile 2006; richiamato in proposito quanto ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa n. 27/E in data 21 febbraio 2014.
4. I coniugi sono entrambi percettori di reddito e dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo e ragione, con l'esatto adempimento di quanto ai presenti accordi.
5. Le spese per il presente ricorso e successive occorrende sono compensate;
6. I coniugi rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emanata sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 3.2.2025 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Brescia il 31.8.1978, da cui era nata a [...] una figlia il 9.2.1983, premettendo che, Persona_1 dopo la comparizione delle parti in data 24.1.2006 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 26.1.2006 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2006), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Brescia il 31.8.1978, trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1978, parte II, serie A, n. 691;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di conSIlio del 2.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2284/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. SFORZA IPPOLITA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Corso Magenta n. 62/a e
(c.f. ), con l'avv. GUARNERI Parte_2 C.F._2
DAVIDE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Giovanni Bruni n.
26
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 e 30.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Brescia, in data 31 agosto
1978, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brescia, Anno 1978, N. 691,
Parte II, Serie A ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
2. Dichiarare cessato l'obbligo al contributo al mantenimento della figlia oggi di 41 Persona_1 anni;
3. I coniugi, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, stabiliscono che il Sig. Pt_1
, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, si obbliga a trasferire alla SI.ra
[...]
, che accetta, la propria quota del 50% di proprietà dei beni mobili Parte_2 presenti nell'immobile sito in Cellatica, Via Aldo Moro n. 58 e la propria quota del 50% di proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di CELLATICA (BS), Via Aldo Moro n. 58;
UBICAZIONE E CONSISTENZA,Unità immobiliare consistente nella piena proprietà dell'abitazione con autorimessa;
SITUAZIONE CATASTALE;
Il tutto censito al N.C.T. del Comune di Cellatica (BS), come segue:
ABITAZIONE: NCT/2, particella n. 335, sub n. 2, 598-608 cat. A/2, classe 01, vani 7,5, rendita euro
282,76, COMUNE CELLATICA (BS); BOX: NCT/2, particella n. 335, sub n. 8, cat. C/6, classe U, consistenza 19 m², rendita euro 26,49, S); Controparte_1
PROVENIENZA Quanto è in oggetto è stato realizzato in diritto di superficie dalla
[...]
e ceduto ai coniugi in regime di comunione legale dei beni in virtù di atto di Parte_3 assegnazione autenticato a rogito del Notaio di Brescia in data 27.09.1984 rep. n. Persona_2
29021, raccolta n. 13019 registrato a Brescia il 5.10.1984, trascritto a Brescia il 17.10.1984 n.ri
24243 – 18101 R.P. su diritto di superfice rilasciato dal Comune di Cellatica il 3.8.1981 n
16604/2140 Notaio , Registro 6003/1981 trascritto il 29/08/1981 ai n 19642/14800, su Per_3 concessione edilizia del 10.10.1980 n 73 e successivo frazionamento Atto Notaio n. Per_2
27571/12310.
Dopo il totale rimborso all'erogante del mutuo che era stato acceso presso l'
[...]
, con sede a Brescia, in Via Gramsci, è stata cancellata l'ipoteca Controparte_2 gravante sull'immobile con atto autenticato a rogito del Notaio di Brescia in data Persona_4
10.07.1997 Rep 86385 Racc. 17813, registrato a Brescia il 25.07.1997 n 3840.
Successivamente, il diritto di superficie dell'area di edificazione è stato trasformato in diritto di proprietà con cessione onerosa della porzione di spettanza ai singoli da parte del Comune di
Cellatica (BS) in virtù dell'atto autenticato a rogito del Notaio di Brescia in data Persona_5
15/09/2003 Rep 102783 Racc 26555, registrato il 11.10.2003 n Generale 49135, Reg. Particolare
29827.
La cessione è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova con ogni accessorio e pertinenza.
La SI.ra sosterrà per intero le spese dell'atto notarile che dovrà essere stipulato Parte_2 entro 1 mese dalla sentenza di divorzio.
Inoltre ancora a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile il SI. verserà alla Pt_1 moglie la somma di €. 50.000,00, di cui 5.000,00 sono stati versati alla sottoscrizione del ricorso, con contestuale cessazione dell'esborso mensile a favore della SI.ra , ed €. 45.000,00 Parte_2 saranno versati entro 10 giorni dal deposito della sentenza di divorzio.
Le parti si danno atto che i sopraddetti accordi economici, indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nel divorzio e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune.
Pertanto, sia il trasferimento mobiliare che immobiliare di cui sopra che il versamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di liquidazione una tantum, quali elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, saranno esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, nonché dalla tassa d'archivio, quali agevolazioni fiscali previste in caso di divorzio (art. 19 della Legge, 6 marzo 1987, n. 74); come confermato dall'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili con nota del 12 aprile 2006; richiamato in proposito quanto ribadito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa n. 27/E in data 21 febbraio 2014.
4. I coniugi sono entrambi percettori di reddito e dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo e ragione, con l'esatto adempimento di quanto ai presenti accordi.
5. Le spese per il presente ricorso e successive occorrende sono compensate;
6. I coniugi rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emanata sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 3.2.2025 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Brescia il 31.8.1978, da cui era nata a [...] una figlia il 9.2.1983, premettendo che, Persona_1 dopo la comparizione delle parti in data 24.1.2006 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 26.1.2006 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2006), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Brescia il 31.8.1978, trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1978, parte II, serie A, n. 691;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di conSIlio del 2.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio