Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari AN IA Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa AN Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 3843/2022, trattenuto in decisione alla udienza cartolare del 13-2-2025 a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte tra le parti come da decreto del 14-1-2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'Avv. IA Antonietta Lamazza, con indirizzo P.E.C.:
per procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso di appello – appellante. E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Verini Supplizi, con indirizzo P.E.C.:
, per procura allegata telematicamente alla Email_2 comparsa di costituzione – appellato. E Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – Intervenuto. Fatto AN IA CA e hanno contratto matrimonio a Roma il 29-6-1996 Controparte_1
e dalla loro unione sono nate le figlie (19-5-1998) e (6-2-2002). ER Per_2
Con ricorso depositato il 7-2-2019 nstaurava il giudizio di separazione ed Controparte_1 il Presidente del Tribunale di Roma, costituita con ordinanza Parte_1 presidenziale del 17-5-2019, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava la figlia minore ad entrambi i genitori congiuntamente, con collocamento presso il padre, al quale per Per_2 l'effetto assegnava la casa coniugale sita in Roma, Via Pietro Maroncelli n. 34, presso cui pure viveva la figlia , economicamente non autosufficiente, disponendone ER l'allontanamento di entro il termine di 60 giorni, e prevedendo la Parte_1 regolamentazione del diritto di frequentazione della madre nei confronti della figlia minore;
poneva a carico di un assegno di euro 400,00 mensili per il Parte_1 mantenimento di entrambe le figlie, rivalutabili secondo indici ISTAT, e poneva a carico di entrambi i genitori in eguale misura le spese straordinarie per le figlie. proponeva reclamo ai sensi dell'art. 708 c.p.c. davanti alla Corte di Parte_1 Appello di Roma che con ordinanza dell'8-4-2020 revocava l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie, ferma nel resto la ordinanza reclamata.
Con sentenza n. 7594/2022 depositata il 16-5-2022 il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, dichiarava la separazione personale tra i coniugi;
rigettava la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti del Parte_1 marito;
assegnava la casa coniugale sita in Roma, Via Pietro Maroncelli n. 34 ad
[...] fermi i pregressi provvedimenti, dichiarava cessato l'obbligo di CP_1 Parte_1 di corrispondere il mantenimento per la figlia a decorrere dal mese di maggio
[...] Per_2
2021 e poneva a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie la figlia , economicamente non autosufficiente;
compensava le spese. ER proponeva appello con ricorso depositato il 5-7-2022 chiedendo, in Parte_1
R.G. 3843/2022
riforma della impugnata sentenza, di dichiarare l'addebito della separazione coniugale a carico di dichiarare la raggiunta indipendenza economica anche della Controparte_1 figlia e per l'effetto disporre che nulla è dovuto per il suo mantenimento neppure per ER spese straordinarie, revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore di
[...] disponendone l'assegnazione in proprio favore. CP_1
Si costituiva con comparsa depositata il 12-5-2023 chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, con la condanna dell'appellante alle spese ed ai sensi dell'art. 96, 3 co. c.p.c.. Con atto in data 20-1-2025 il P.G. dichiarava, stante il mancato riscontro di interessi relativi a soggetti minori, di non potere avanzare rilievi di merito sulla sentenza del Tribunale che era immune da vizi di legittimità. La causa veniva riservata in decisione alla udienza del 13- 2-2025, tenutasi con modalità cartolari;
le parti preventivamente depositavano note scritte, con cui si riportavano ai propri atti.
Diritto
Va innanzitutto esaminata la domanda di addebito nuovamente formulata da Parte_1 con l'atto di appello.
[...] Sostiene l'appellante che aveva posto in essere nei suoi confronti in Controparte_1 costanza di matrimonio comportamenti autoritari, prevaricatori ed aggressivi che avevano avuto incidenza causale sulla rottura della vita coniugale;
ha quindi errato il Tribunale nel ritenere non provata la domanda di addebito della separazione. L'appellante allega che a carico di pende davanti al Tribunale penale di Controparte_1
Roma un procedimento per il quale è stato rinviato a giudizio per i reati di maltrattamenti e di lesioni aggravati commessi ai suoi danni con condotta, secondo capo di imputazione, dal
1995 al giugno 2019; che aveva subito in data 3-6-2019 (e non il 6-6-2019 come riportato nella sentenza di primo grado) minacce da parte del marito ed una aggressione fisica da parte della figlia , a seguito della quale si era recata presso il pronto soccorso ove era ER stata medicata e refertata, e che tale fatto era sintomatico del comportamento autoritario ed aggressivo da sempre tenuto nei suoi confronti dal marito;
in tale occasione era andata via da casa ed era stata collocata in una struttura di protezione del Centro Antiviolenza e posta in congedo straordinario da lavoro per donne vittime di violenza;
peraltro, afferma ancora la appellante, la prova circa la fondatezza della domanda di addebito era documentale, in quanto offerta dagli atti prodotti in giudizio e sottovalutati dal Tribunale, ovvero i documenti medico – sanitari, tra cui il verbale di pronto soccorso del 27-11-2018 redatto a suo carico per le aggressioni subite dal marito, certificati medico – specialisti, tra cui quello psichiatrico del 2007, poiché a causa del comportamento maltrattante ed aggressivo del marito ella aveva accusato una forte depressione ed anche un esaurimento nervoso per il quale era stata sottoposta a cura psichiatrica, la propria denuncia querela, l'esito delle indagini preliminari svolte dalla Procura di Roma, il rinvio a giudizio del marito, la documentazione comprovante il collocamento presso la struttura di protezione del Centro Antiviolenza, la documentazione circa il congedo lavorativo per donne vittima di violenza, la relazione dello
Sportello Donna, la documentazione attestante la diversa situazione economico - patrimoniale dei coniugi, atteso che, precisa la appellante, si era vista negli anni depauperare il proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare, a proprio danno ed a vantaggio del marito, il quale tra l'altro aveva preteso ed ottenuto la cointestazione della casa coniugale che il proprio padre le aveva assegnato come anticipazione della quota ereditaria ed aveva incamerato la sua quota della vendita della prima casa in comproprietà, per cui pendeva un procedimento civile davanti al Tribunale di Roma. Ora, seguendo le argomentazioni della appellante, si deve rilevare che la imputazione penale a carico di ed il conseguente rinvio a giudizio dibattimentale, con Controparte_1
i relativi atti processuali, non può assurgere a prova, come anche è stato affermato nella sentenza appellata, dei gravi comportamenti vessatori e violenti ai danni della appellante, poiché difetta, ancora nel primo grado penale, una sentenza di accertamento di tali fatti
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penali; il citato episodio del 3-6-2019, come pure osservato con la sentenza di primo grado dal Tribunale (che ha collocato tali accadimenti nel giorno 6-6-2019), e tutti i fatti correlati, quali il collocamento della appellante in un centro antiviolenza ed il suo congedo straordinario dal lavoro, non possono avere alcuna incidenza causale circa la rottura della convivenza coniugale, in quanto avvenuti successivamente allo stesso giudizio di separazione, instaurato in primo grado da con ricorso depositato il 7-2- Controparte_1 2019, quindi quando già la crisi coniugale si era compiuta;
circa l'episodio del 27-11-2018 la stessa appellante riporta che si era trattato di una aggressione verbale da parte del marito, per cui vale quanto affermato dal Tribunale, e cioè che relativamente a tale episodio “la moglie riferiva aggressioni esclusivamente verbali da parte del marito (né vi è prova in concreto di come si fossero svolti gli accadimenti che portavano a tale accesso al pronto soccorso)”- pag. 3 sentenza -, e nessuna prova orale l'appellante ha chiesto con l'atto di appello al fine di confutare tale conclusione (ha pure affermato il Tribunale che Parte_1 non aveva articolato richieste istruttorie); quanto poi allegato dalla appellante circa
[...] il comportamento maltrattante ed aggressivo del marito che nel 2007 le aveva cagionato depressione ed esaurimento nervoso, tali allegazioni in difetto di specifici mezzi di prova risultano generiche per poter fondare un giudizio di addebito;
infine, l'allegato depauperamento subito ad opera del marito, anche in tale caso in difetto di prove specifiche e peraltro non è stato affermato che erano stati impugnati gli atti di trasferimento tra coniugi per errore, violenza o dolo (art. 1427 segg. c.c.), risulta essere più una questione di contestazione patrimoniale tra i coniugi ai fini dello scioglimento della comunione (essi avevano adottato la separazione dei beni soltanto nel maggio del 2006, pag. 1 atto di appello), e comunque riguardante questioni civilistiche ordinarie, e difatti la stessa appellante riferisce che pende tuttora davanti al Tribunale civile di Roma apposito giudizio.
Quindi il motivo di appello avverso il rigetto della domanda di addebito formulata da
[...] deve essere rigettato. Parte_1
Con il secondo ed il terzo motivo di appello, sostiene che, in realtà, la Parte_1 figlia aveva completato il percorso di qualificazione professionale con il conseguimento ER di tutti i titoli di studio, e di un dottorato, e, al pari dell'altra figlia , era entrata nel mondo Per_2 del lavoro, conseguendone la cessazione dell'obbligo dei genitori al mantenimento, neppure riguardo al 50% delle spese straordinarie posto a carico dell'appellante; derivandone, di conseguenza, la necessità della revoca della casa coniugale in favore di Controparte_1 e l'assegnazione della stessa in proprio favore. Risulta allora che figlia primogenita delle parti (è nata il [...]), per Persona_3 concorde affermazione delle parti medesime, ha conseguito a Roma la laurea triennale in lingue e mediazione culturale nel 2020, ha lavorato nel 2019 come commessa e magazziniere presso il negozio “Camicissima” sito in un centro commerciale, ha lavorato come traduttrice presso la casa editrice “Black Robot Publishing” per 4 mesi nel 2020 e poi Co fino ad ottobre 2021 come operatore di call center presso il Servizio Clienti . ha altresì dedotto (pag. 6 comparsa di costituzione) che la figlia , al Controparte_1 ER fine di conseguire anche la laurea magistrale, aveva sostenuto e superato il test di ingresso presso la Università degli Studi di Torino e che in attesa dell'esito del test, aveva anche frequentato un master presso la Università di Pisa;
secondo l'appellato, che ha prodotto la documentazione relativa alla iscrizione alle suddette Università, questo percorso di studio confermava la volontà di di coltivare le proprie aspirazioni completando gli studi ER universitari per trovare una occupazione confacente;
tenuto conto delle brevi e saltuarie esperienze lavorative di , ancora convivente con l'appellato, non poteva ritenersi, ha ER concluso l'appellato, che fosse economicamente autonoma, poiché deve completare il biennio della laurea magistrale.
Ma ha sostenuto note scritte 11-2-2025) che la figlia ha raggiunto Parte_1 ER la capacità lavorativa, è entrata nel mondo del lavoro e, inoltre, frequenta il corso
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universitario “full time” a Torino e pertanto non abita più stabilmente nell'immobile oggetto di assegnazione.
Va osservato che la frequentazione da parte di della Università di Torino Persona_3 prescinde dal fatto che la stessa risieda stabilmente in questa città, e peraltro non vi è prova che abbia preso residenza in Torino, ben potendo rimanervi soltanto in determinati e ER brevi periodi, continuando a risiedere presso il proprio padre a Roma nella casa coniugale.
La appellante sostiene che la casa coniugale è stata adibita ad ufficio da Controparte_1 ma l'appellante non allega nel contempo che egli abbia preso in affitto un'altra abitazione, sostenendone i costi per risiedervi;
deve pertanto ritenersi che conviva Controparte_1 nella casa coniugale insieme alla figlia , oltre che, come dall'appellato affermato, ER insieme all'altra figlia, , la quale è stata ritenuta dal Tribunale, con statuizione non Per_2 soggetta ad impugnazione, economicamente autonoma.
Appare allora evidente che stia curando, con impegno, la propria preparazione ER professionale, adoperandosi effettivamente nel completare gli studi universitari per reperire una occupazione che sia confacente all'indirizzo accademico prescelto. Non si può quindi considerare che sia già economicamente autosufficiente, essendo ER in procinto di completare, senza ritardi ingiustificati, il corso di studio che ha diritto di poter proseguire al fine di svolgere una attività professionale appropriata al conseguendo titolo.
è insegnante di ruolo presso una scuola elementare pubblica in Roma Parte_1
(pag. 2 comparsa di costituzione di primo grado) ed il Tribunale ha accertato, sulla base del
730/2021, che ha retribuzione di euro 1.900,00 circa mensili per 12 mesi e sostiene dal mese di maggio 2020 spese di locazione abitativa per euro 450,00 mensili compresi i relativi oneri. volge l'attività lavorativa autonoma di rappresentante di commercio (pag. Controparte_1
4 ricorso di primo grado) ed il Tribunale ha accertato, sulla base delle dichiarazioni fiscali, che ha beneficiato di reddito pari ad euro 1.500/1.600 mensili negli anni 2018 - 2019 e ad euro 860,00 nel 2020.
Il Tribunale ha peraltro rilevato che veva omesso di depositare gli estratti Controparte_1 dei conti correnti, dovendosi ritenere, ha affermato il Tribunale, in virtù dell'art. 116 c.p.c. una sua condizione economica migliore rispetto a quanto affermato;
sul punto l'appellato si è limitato a sostenere che la presunzione affermata dal Tribunale, a seguito dell'omesso deposito degli estratti conto bancari, era “non confermata da altre circostanze, anzi da escludere, stante la crisi economica per i lavoratori autonomi, conseguente al COVID – 19”. In ogni caso né l'appellante né l'appellato hanno specificatamente confutato la quantificazione delle rispettive capacità reddituali e, soprattutto, non ha Controparte_1 proposto appello incidentale. In questo contesto, stante la persistente dipendenza economica di Persona_3 considerato che questa convive con il padre, che però non è gravato, a differenza di
[...] di spese di abitazione poiché è assegnatario della casa coniugale, che però Parte_1
è in comproprietà tra le parti, si reputa equo di ridurre nella misura del 30% le spese straordinarie poste a carico di nell'interesse della figlia , ponendo Parte_1 ER il restante 70% delle spese straordinarie a carico di Controparte_1 Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello di rigettato nel Controparte_3 resto, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto va confermata, si devono ridurre come sopra le spese straordinarie nell'interesse della figlia poste a ER carico di Parte_1 A causa del soltanto parziale accoglimento dell'appello, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti anche le spese del grado di appello.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello di Parte_1
rigettato nel resto, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, così
[...] provvede:
- pone le spese straordinarie per la figlia - invece che in pari misura tra i genitori ER come stabilito dal Tribunale - nella misura del 30% a carico di e Parte_1 nella misura del 70% a carico di Controparte_1
- conferma nel resto la sentenza del Tribunale di Roma del 16-5-2022;
- compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Roma 20-2-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca AN IA Pagliari
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