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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20005/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice onorario dott. Francesco Montera,
Nel procedimento iscritto al n. RG 20005/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Placido
Arrigo e avv. Giovan Battista Macrì Pellizzeri nell'interesse di
4 avv. Antonella Longo per Controparte_1 [...]
sulla scorta del decreto di regolamentazione CP_2
dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
28/03/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data)
pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 20005/2019 r.g.a.c.
TRA
4 (cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo amministratore p. t. con sede in Stromboli (Messina), via
Vito Nunziante sn, rappresentata e difesa dall'avv. Placido
Arrigo del foro di Messina (cod. fisc. C.F._1
e dall'avv. Avv. Giovan Battista Macrì Pellizzeri, ed elettivamente domiciliata come da procure in atti,
-OPPONENTE-
E
Pag. 1 a 7 R. G. n. 20005/2019
, titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_2
corrente in Lipari, via Area Morta snc, (p. iva ), P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Lipari – via Prof. Carnevale 63, presso lo studio dell'avv. Antonella Longo che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto di ingiunzione n.
504/2016, R.G. emesso il 9.09.2016 dal Tribunale di
Barcellona P.G., (R.G. n.1581/2016).-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Barcellona P.G,
la società “ ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 504/2016, emesso da questo
Tribunale con il quale alla stessa società “ Parte_1
era ingiunto il pagamento in favore della ditta
[...]
della somma di € 77.904,00, per lavori edili CP_2
realizzati presso il complesso “Il Gabbiano” in Stromboli, oltre interessi e spese legali liquidate in € 406,50 per spese vive ed € 1.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA. Sosteneva, infatti di non di essere tenuta al pagamento della suddetta somma per avere integralmente corrisposto le somme pattuite a corpo nei due contratti d'appalto stipulati con la ditta . Ma eccepiva, Controparte_2
in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice
Pag. 2 a 7 R. G. n. 20005/2019
adito essendo competente il Tribunale di Messina “…per i motivi esposti e conseguentemente dichiarare nullo e/o
revocare e/o dichiarare comunque inefficace l'opposto
decreto con ogni conseguenza di legge”.
Con comparsa datata 08/06/2019 si costituiva la opposta ove chiedeva “…Preliminarmente, dichiarare la propria competenza, considerando come non proposta l'eccezione di controparte, stante la contestuale richiesta di pronuncia
nel merito o comunque rigettare l'eccezione stessa in quanto le opere per le quali si richiede il corrispettivo non erano
previste nei contratti d'appalto originariamente stipulati…”; di
“…Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. poiché
l'opposizione proposta da controparte non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via subordinata
concedere la provvisoria esecuzione o in via ulteriormente
gradata ammettere ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter o
quater c.p.c. con riferimento alla somma di € 40.000,00 riconosciuta dalla legale rappresentante della 4 elementi srl
con mail del 27 Aprile 2016; 3) Rigettare nel merito
4 per tutti i Parte_1 Controparte_1
motivi sopra esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
Nel corso del processo si costituiva anche l'avv. Giovan
Pag. 3 a 7 R. G. n. 20005/2019
Battista Macrì Pellizzeri “…nella qualità di difensore di parte opponente, in aggiunta al precedente...”, insistendo “...in quanto dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa,
associando-si alle difese sino ad ora effettuate”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, con ordinanza del 30.03.2023 “… vista la sollevata eccezione di incompetenza territoriale ad opera della predetta parte
opponente…”, era fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 28.03.2024. All'esito di tale udienza era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc,
adempimento rimesso alla udienza del 18.12.2024 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle relative note scritte le parti così deducevano.
Parte opponente, con l'avv. Arrigo, preliminarmente insisteva “…nell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di
Messina poiché entrambi i contratti di appalto per cui è
causa prevedono la competenza esclusiva del Tribunale di
Messina, e la clausola del “foro competente” è stata
“approvata specificamente” ex art. 1341…” e quindi “…nelle domande di cui agli atti di causa e nella condanna della
controparte alle spese di causa”. Anche l'altro difensore, nelle note a sua firma del 10.12.2024, insisteva “… nelle
Pag. 4 a 7 R. G. n. 20005/2019
domande formulate e contesta quanto dedotto da
controparte, rilevando il mancato deposito delle loro
memorie”.
Parte opposta, con i propri scritti datati 17.12.2024, re melius perpensa, dichiarava “… di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente in
favore del Tribunale di Messina e chiede che il Giudice, in
applicazione dell'art. 38 II comma c.p.c., voglia fissare il termine per la riassunzione innanzi al Giudice competente”.
Ciò premesso si osserva.
Già all'esito della udienza del 28.03.2024 lo scrivente magistrato aveva invitato parte opposta “… a prendere specifica posizione sulla eccepita incompetenza territoriale
del giudice adito, posto che ad un sommario esame della
documentazione in atti, entrambi i contratti di appalto prevedono la clausola relativa al “foro competente”; ne è seguito un cambio di posizione processuale ad opera della predetta parte che, inizialmente aveva contestato la eccezione in esame chiedendone il rigetto, rivedendo però,
come già accennato, la propria posizione ed aderendo alla eccezione medesima.
Venendo al merito dell'eccezione, la stessa è fondata dato che l'opponente ha prodotto i richiamati contratti in cui è stata convenuta la predetta clausola che indica il Tribunale
Pag. 5 a 7 R. G. n. 20005/2019
di Messina come foro convenzionale esclusivo. Ed infatti nel primo contratto del 10 novembre, la clausola 14 prevede che
“…per ogni qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto e per ogni questione relativa al presente contratto di appalto,
le parti espressamente convengono la competenza
esclusiva del Tribunale di Messina …”. Nel secondo contratto del 7/01/2010 la clausola 15 è dello stesso tenore.
A tali osservazioni, occorre aggiungere che le predette clausole sono valide ed efficaci atteso che sono state specificamente sottoscritte dalle parti ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.p.c. .
In ragione di quanto chiarito e vista la adesione di parte opposta, va dichiarata l'incompetenza per territorio dell'intestato tribunale in favore di quello di Messina.
Al riconoscimento dell'incompetenza dell'intestato Ufficio consegue la caducazione del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un giudice incompetente, infatti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, cui si aderisce,
il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo (o che rileva l'adesione delle parti alla relativa eccezione) deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza,
Pag. 6 a 7 R. G. n. 20005/2019
ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo
(cfr. tra le tante Cass. civ. 21/08/2012, n. 14594).
Consegue altresì la compensazione delle spese di lite in ragione dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20005/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così
provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Barcellona P. G. (già sezione distaccata di Lipari), in favore del Tribunale di Messina, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. n.504/2016, R.G.
emesso il 9.09.2016 dal Tribunale di Barcellona P. G.
(R.G. n.1581/2016);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 21.01.2025.
Il Giudice On.
(dott. Francesco Montera)
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice onorario dott. Francesco Montera,
Nel procedimento iscritto al n. RG 20005/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Placido
Arrigo e avv. Giovan Battista Macrì Pellizzeri nell'interesse di
4 avv. Antonella Longo per Controparte_1 [...]
sulla scorta del decreto di regolamentazione CP_2
dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
28/03/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento in pari data)
pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 20005/2019 r.g.a.c.
TRA
4 (cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo amministratore p. t. con sede in Stromboli (Messina), via
Vito Nunziante sn, rappresentata e difesa dall'avv. Placido
Arrigo del foro di Messina (cod. fisc. C.F._1
e dall'avv. Avv. Giovan Battista Macrì Pellizzeri, ed elettivamente domiciliata come da procure in atti,
-OPPONENTE-
E
Pag. 1 a 7 R. G. n. 20005/2019
, titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_2
corrente in Lipari, via Area Morta snc, (p. iva ), P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Lipari – via Prof. Carnevale 63, presso lo studio dell'avv. Antonella Longo che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto di ingiunzione n.
504/2016, R.G. emesso il 9.09.2016 dal Tribunale di
Barcellona P.G., (R.G. n.1581/2016).-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Barcellona P.G,
la società “ ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 504/2016, emesso da questo
Tribunale con il quale alla stessa società “ Parte_1
era ingiunto il pagamento in favore della ditta
[...]
della somma di € 77.904,00, per lavori edili CP_2
realizzati presso il complesso “Il Gabbiano” in Stromboli, oltre interessi e spese legali liquidate in € 406,50 per spese vive ed € 1.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA. Sosteneva, infatti di non di essere tenuta al pagamento della suddetta somma per avere integralmente corrisposto le somme pattuite a corpo nei due contratti d'appalto stipulati con la ditta . Ma eccepiva, Controparte_2
in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice
Pag. 2 a 7 R. G. n. 20005/2019
adito essendo competente il Tribunale di Messina “…per i motivi esposti e conseguentemente dichiarare nullo e/o
revocare e/o dichiarare comunque inefficace l'opposto
decreto con ogni conseguenza di legge”.
Con comparsa datata 08/06/2019 si costituiva la opposta ove chiedeva “…Preliminarmente, dichiarare la propria competenza, considerando come non proposta l'eccezione di controparte, stante la contestuale richiesta di pronuncia
nel merito o comunque rigettare l'eccezione stessa in quanto le opere per le quali si richiede il corrispettivo non erano
previste nei contratti d'appalto originariamente stipulati…”; di
“…Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. poiché
l'opposizione proposta da controparte non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via subordinata
concedere la provvisoria esecuzione o in via ulteriormente
gradata ammettere ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter o
quater c.p.c. con riferimento alla somma di € 40.000,00 riconosciuta dalla legale rappresentante della 4 elementi srl
con mail del 27 Aprile 2016; 3) Rigettare nel merito
4 per tutti i Parte_1 Controparte_1
motivi sopra esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
Nel corso del processo si costituiva anche l'avv. Giovan
Pag. 3 a 7 R. G. n. 20005/2019
Battista Macrì Pellizzeri “…nella qualità di difensore di parte opponente, in aggiunta al precedente...”, insistendo “...in quanto dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa,
associando-si alle difese sino ad ora effettuate”.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, con ordinanza del 30.03.2023 “… vista la sollevata eccezione di incompetenza territoriale ad opera della predetta parte
opponente…”, era fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 28.03.2024. All'esito di tale udienza era disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc,
adempimento rimesso alla udienza del 18.12.2024 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle relative note scritte le parti così deducevano.
Parte opponente, con l'avv. Arrigo, preliminarmente insisteva “…nell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di
Messina poiché entrambi i contratti di appalto per cui è
causa prevedono la competenza esclusiva del Tribunale di
Messina, e la clausola del “foro competente” è stata
“approvata specificamente” ex art. 1341…” e quindi “…nelle domande di cui agli atti di causa e nella condanna della
controparte alle spese di causa”. Anche l'altro difensore, nelle note a sua firma del 10.12.2024, insisteva “… nelle
Pag. 4 a 7 R. G. n. 20005/2019
domande formulate e contesta quanto dedotto da
controparte, rilevando il mancato deposito delle loro
memorie”.
Parte opposta, con i propri scritti datati 17.12.2024, re melius perpensa, dichiarava “… di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente in
favore del Tribunale di Messina e chiede che il Giudice, in
applicazione dell'art. 38 II comma c.p.c., voglia fissare il termine per la riassunzione innanzi al Giudice competente”.
Ciò premesso si osserva.
Già all'esito della udienza del 28.03.2024 lo scrivente magistrato aveva invitato parte opposta “… a prendere specifica posizione sulla eccepita incompetenza territoriale
del giudice adito, posto che ad un sommario esame della
documentazione in atti, entrambi i contratti di appalto prevedono la clausola relativa al “foro competente”; ne è seguito un cambio di posizione processuale ad opera della predetta parte che, inizialmente aveva contestato la eccezione in esame chiedendone il rigetto, rivedendo però,
come già accennato, la propria posizione ed aderendo alla eccezione medesima.
Venendo al merito dell'eccezione, la stessa è fondata dato che l'opponente ha prodotto i richiamati contratti in cui è stata convenuta la predetta clausola che indica il Tribunale
Pag. 5 a 7 R. G. n. 20005/2019
di Messina come foro convenzionale esclusivo. Ed infatti nel primo contratto del 10 novembre, la clausola 14 prevede che
“…per ogni qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto e per ogni questione relativa al presente contratto di appalto,
le parti espressamente convengono la competenza
esclusiva del Tribunale di Messina …”. Nel secondo contratto del 7/01/2010 la clausola 15 è dello stesso tenore.
A tali osservazioni, occorre aggiungere che le predette clausole sono valide ed efficaci atteso che sono state specificamente sottoscritte dalle parti ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.p.c. .
In ragione di quanto chiarito e vista la adesione di parte opposta, va dichiarata l'incompetenza per territorio dell'intestato tribunale in favore di quello di Messina.
Al riconoscimento dell'incompetenza dell'intestato Ufficio consegue la caducazione del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un giudice incompetente, infatti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, cui si aderisce,
il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo (o che rileva l'adesione delle parti alla relativa eccezione) deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza,
Pag. 6 a 7 R. G. n. 20005/2019
ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo
(cfr. tra le tante Cass. civ. 21/08/2012, n. 14594).
Consegue altresì la compensazione delle spese di lite in ragione dell'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20005/2019, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così
provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Barcellona P. G. (già sezione distaccata di Lipari), in favore del Tribunale di Messina, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. n.504/2016, R.G.
emesso il 9.09.2016 dal Tribunale di Barcellona P. G.
(R.G. n.1581/2016);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 21.01.2025.
Il Giudice On.
(dott. Francesco Montera)
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