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Sentenza 9 novembre 2024
Sentenza 9 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/11/2024, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10793/2022 R.G. promossa da:
, n. a ROMANIA il 31/03/1987 (C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1
VIA A. MARIO, 32 CATANIA, rappr. e dif. dall'avv.AMORE CONCETTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 30/04/1983 (C.F.: Controparte_1
), residente a [...]28 CATANIA, rappr. E dif. dall'avv. C.F._2
VAGLIASINDI ALESSANDRO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 04/06/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/08/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio
[...]
contratto con e celebrato in data, matrimonio dal Controparte_1
quale era nata la figlia il 15.9.2009. Per_1
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che essi coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di separazione. Concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia (stante il disinteresse morale e materiale del padre) e un contributo per il mantenimento della ragazza.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso.
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 04/06/2024, in quella sede il g.i. riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla Controparte_1
prodotta copia del decreto di separazione reso da questo Tribunale della sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 22.05.2021.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Con riguardo all'affidamento della minore nata il [...] va senz'altro Per_1
applicato il regime ordinario di affidamento condiviso, già disposto in sede di separazione: affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017);
L'applicazione dell'affidamento esclusivo, pertanto, presuppone la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per il minore provocate dalla condotta di uno dei genitori ovvero elementi probatori da cui desumere l'assoluta inidoneità educativa o carenza genitoriale di uno dei genitori, situazione, queste, che non ricorrono nel caso in esame, nel quale entrambi i genitori esercitano correttamente ai doveri imposti dalla responsabilità genitoriale;
situazioni pregiudizievoli che nella specie non risultano, avendo il opposto di essersi sempre occupato della ragazza con l'aiuto della di CP_1
lui famiglia (affermazioni non contestate dalla ricorrente).
Ciò posto, va collocata in via prevalente presso la madre, con diritto di visita Per_1
del padre che potrà avere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per quattro settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Quanto alle statuizioni economiche relative alla minore, va evidenziato che Parte_1
percepisce uno stipendio mensile di 380 euro pari a circa 5000 euro annui al
[...] netto delle imposte, mentre percepisce una Controparte_1
retribuzione al metto delle imposte di euro 11.000,00 (vedi dichiarazioni dei redditi in atti).
Per quanto sopra, stante la sperequazione reddituale tra le parti e la soluzione di collocamento sopra adottata, ritiene il Collegio che debba essere posto a carico di l'obbligo di versare, in favore di , Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia di euro 300,00.
Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza, oltre cinquanta percento delle spese straordinarie.
Compensate le spese stante la prevalenza della domanda di modifica di statu sule restanti domande accessorie.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10793/2022
R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in data 30.04.1983, trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del comune di Catania, al n. 7, parte I, Serie /, anno 1983.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la Per_1
madre e regolamenta la sua presenza con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di euro 300, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
PONE a carico di le spese straordinarie, nella misura del Controparte_1
cinquanta percento;
Compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Catania, il 8/11/2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile. Il Presidente estensore
(Massimo Escher)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10793/2022 R.G. promossa da:
, n. a ROMANIA il 31/03/1987 (C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1
VIA A. MARIO, 32 CATANIA, rappr. e dif. dall'avv.AMORE CONCETTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 30/04/1983 (C.F.: Controparte_1
), residente a [...]28 CATANIA, rappr. E dif. dall'avv. C.F._2
VAGLIASINDI ALESSANDRO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 04/06/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/08/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio
[...]
contratto con e celebrato in data, matrimonio dal Controparte_1
quale era nata la figlia il 15.9.2009. Per_1
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che essi coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di separazione. Concludeva chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia (stante il disinteresse morale e materiale del padre) e un contributo per il mantenimento della ragazza.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso.
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 04/06/2024, in quella sede il g.i. riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla Controparte_1
prodotta copia del decreto di separazione reso da questo Tribunale della sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 22.05.2021.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Con riguardo all'affidamento della minore nata il [...] va senz'altro Per_1
applicato il regime ordinario di affidamento condiviso, già disposto in sede di separazione: affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017);
L'applicazione dell'affidamento esclusivo, pertanto, presuppone la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per il minore provocate dalla condotta di uno dei genitori ovvero elementi probatori da cui desumere l'assoluta inidoneità educativa o carenza genitoriale di uno dei genitori, situazione, queste, che non ricorrono nel caso in esame, nel quale entrambi i genitori esercitano correttamente ai doveri imposti dalla responsabilità genitoriale;
situazioni pregiudizievoli che nella specie non risultano, avendo il opposto di essersi sempre occupato della ragazza con l'aiuto della di CP_1
lui famiglia (affermazioni non contestate dalla ricorrente).
Ciò posto, va collocata in via prevalente presso la madre, con diritto di visita Per_1
del padre che potrà avere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per quattro settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Quanto alle statuizioni economiche relative alla minore, va evidenziato che Parte_1
percepisce uno stipendio mensile di 380 euro pari a circa 5000 euro annui al
[...] netto delle imposte, mentre percepisce una Controparte_1
retribuzione al metto delle imposte di euro 11.000,00 (vedi dichiarazioni dei redditi in atti).
Per quanto sopra, stante la sperequazione reddituale tra le parti e la soluzione di collocamento sopra adottata, ritiene il Collegio che debba essere posto a carico di l'obbligo di versare, in favore di , Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia di euro 300,00.
Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza, oltre cinquanta percento delle spese straordinarie.
Compensate le spese stante la prevalenza della domanda di modifica di statu sule restanti domande accessorie.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10793/2022
R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in data 30.04.1983, trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del comune di Catania, al n. 7, parte I, Serie /, anno 1983.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la Per_1
madre e regolamenta la sua presenza con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di euro 300, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
PONE a carico di le spese straordinarie, nella misura del Controparte_1
cinquanta percento;
Compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Catania, il 8/11/2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile. Il Presidente estensore
(Massimo Escher)