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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/07/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4220 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti dall'avv. MAZZETTI ROBERTO, come da procura in C.F._2
atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 136/2006, pubblicata da questo Tribunale in data 25 gennaio 2006, alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio, non essendo necessaria la fissazione di un'udienza nei giudizi di modifica, come previsto dall'art. 473 bis.51 ult. comma c.p.c.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti.
Si precisa che sarà onere delle parti provvedere alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sulla quale il Tribunale nulla dispone.
Nulla sulle spese.
P Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 136/2006, pubblicata da questo Tribunale in data 25 gennaio 2006, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti dall'avv. MAZZETTI ROBERTO, come da procura in C.F._2
atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 136/2006, pubblicata da questo Tribunale in data 25 gennaio 2006, alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio, non essendo necessaria la fissazione di un'udienza nei giudizi di modifica, come previsto dall'art. 473 bis.51 ult. comma c.p.c.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti.
Si precisa che sarà onere delle parti provvedere alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sulla quale il Tribunale nulla dispone.
Nulla sulle spese.
P Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 136/2006, pubblicata da questo Tribunale in data 25 gennaio 2006, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo