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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/07/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5631/2020 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe A. Parte_1
Marasco ed Emanuele Caputo come da mandato in atti, attrice
E
, in persona del Sindaco p.t., corrente in Matino (LE), Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Vitali come da mandato in atti, convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 15.05.2024 venivano precisato le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Fatto e diritto
Con atto del 02.09.2019 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_2 di Lecce il onde sentire: a) accertare e dichiarare che in data Controparte_1
23.07.2017, alle ore 21,10, circa ella, scendendo dal marciapiedi di via Del Timo in all'altezza dell'intersezione con via Dell'Isopo, era incappata con il piede CP_1 sinistro in una buca profonda, non segnalata e non visibile perché ricoperta da erbacce e detriti, rovinando al suolo;
b) accertare e dichiarare che detta buca costituiva insidia e trabocchetto;
c) accertare e dichiarare che il sinistro si era verificato per esclusiva e totale colpa e responsabilità del , quale Controparte_1
Ente proprietario e custode della strada;
d) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento dei danni da essa subiti nell'occorso, nella misura di euro 8.429,58 (di cui euro 1.406,40 per 30 giorni di I.T.T., euro 738,36 per 21 giorni di I.T.P. al 75%, euro
468,80 per 20 giorni di I.T.P. al 50%, euro 468,80 per 40 giorni di I.T.P. al 25%, euro
3.155,68 per I.P. stimata pari al 4%, euro 2.079,14 per danno morale ed euro 112,40 per spese mediche), o in quella diversa accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo;
e) con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa depositata in data 28.11.2020 si costituiva in giudizio il
[...]
che, contestato quanto ex adverso esposto e domandato, concludeva CP_1 chiedendo:
1. accertare l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo all'attrice;
2. accertare e dichiarare la carenza di responsabilità dell'ente in relazione al sinistro in oggetto, per l'effetto, rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite;
3. in subordine, ove in corso di giudizio fosse stata accertata una qualsiasi responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro, ridurre la domanda attorea e commisurare la somma da risarcire all'effettiva entità dei danni subiti dalla Sig.ra come accertati;
4. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite. Parte_1
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; reso dall'attrice l'interrogatorio formale deferitole;
escussi i testi ammessi;
costituitisi per l'attrice nuovi difensori in sostituzione dell'Avv. Rainò, rinunciatario;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attrice; nell'udienza del
15.05.2024 venivano precisate le conclusioni e il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade ed i marciapiedi;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, che prevede quale unico presupposto applicativo la titolarità, da parte di colui che è definito custode, di un'effettiva e non occasionale disponibilità, materiale e/o giuridica, della cosa, unita alla possibilità di esercitare un potere di controllo sulla medesima, la quale non deve essere necessariamente pericolosa.
Il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde da qualsiasi accertamento in termini di colpa, residuando in capo al danneggiato la sola prova del fatto storico, del danno e del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia;
di contro, grava sul custode la prova, positiva e liberatoria, del caso fortuito, ossia di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia (rectius, controllo), avente carattere causale autonomo e dotato dei connotati dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. ordinanza del 19.12.2022 n. 37059).
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile ed eccezionale e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario/custode della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal terzo o dal danneggiato gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass.
11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione;
pertanto, su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto, come una macchia oleosa o vischiosa sulla strada (cfr. Cass. 1725/2019).
Anche in quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'Ente dimostri che la vischiosità del manto della strada o del marciapiedi, non visibile e non segnalata, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c..
Ed infatti, da un lato deve ritenersi pacifico e incontestato che il CP_1 avesse la custodia e gli obblighi di cura e manutenzione del marciapiedi posto
[...]
a lato della via Del Timo in e della strada adiacente in cui ebbe a verificarsi il CP_1 sinistro.
Dall'altro lato, è stato provato in giudizio che la caduta della sig.ra e Parte_1 le conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza di una buca nel manto stradale in cui ella incappava scendendo dal marciapiedi in via Del Timo all'altezza dell'intersezione con via Dell'Isopo, facendole perdere l'equilibrio e cadere al suolo, riportando lesioni (come riferito nel corso della sua escussione -con dichiarazioni lineari e coerenti, da ritenersi pertanto attendibili- dal teste che si trovava in compagnia dell'attrice a poca distanza da lei al Testimone_1 momento del sinistro, la vedeva cadere dopo essere incappata nella buca sul manto stradale e la soccorreva, verificando anche lo stato dei luoghi ).
Inoltre, non vi è prova che detta buca fosse transennata o almeno segnalata, e, comunque, deve ritenersi che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro (intorno alle ore 21 del 23.07.2017, in zona buia per la non accensione del lampione pubblico posto nelle vicinanze, riferita dal teste innanzi indicato), detta irregolarità non fosse immediatamente percepibile, né prevedibile.
Peraltro, il teste geom. (responsabile dell'ufficio tecnico comunale di ES
) si limitava a supporre che l'illuminazione pubblica in loco fosse funzionante CP_1 il giorno del sinistro, né sapeva dire se il tratto di strada in questione fosse transennato e, dunque, non poteva essere certo del funzionamento effettivo e dell'efficacia del palo della luce in occasione della caduta dell'attrice, né delle condizioni della strada all'epoca in questione.
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sul questi avrebbe quindi dovuto riparare la sconnessione nel manto Controparte_1 stradale de quo, oppure interdirvi l'accesso e il passaggio di mezzi e persone o, quantomeno, segnalarne la presenza con le opportune indicazioni, affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti;
attività tutte mancate nella specie.
In giudizio, inoltre, non è risultato che la caduta di fosse Parte_1 da ricondurre ad un evento imprevedibile (anziché alla ordinaria condizione e alla omessa opportuna manutenzione dei luoghi); né, in ogni caso –per sottrarsi a responsabilità per l'accaduto-, il convenuto ha dato dimostrazione di tanto o CP_1 della impossibilità di un suo intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente o che questo si sia verificato per la condotta della danneggiata.
In particolare, si osserva che l'eventuale condotta colposa della vittima avrebbe potuto integrare il caso fortuito e, quindi, escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. unicamente nel caso in cui essa avesse presentato anche i caratteri dell'imprevedibilità e della straordinarietà, tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno, interrompendo il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Nemmeno può configurarsi un concorso di colpa dell'attrice, atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento inducono a ritenere che esso non potesse in alcun modo esser previsto (non essendovi prova che ella conoscesse in precedenza lo stato del manto stradale), né tantomeno evitato (non essendo stata fornita prova di un tratto diverso che ella potesse percorrere in alternativa).
L'incidente deve quindi ritenersi integralmente addebitabile al CP_1 per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere in stato di sicurezza il
[...] manto stradale di via Del Timo in corrispondenza dell'intersezione con via Dell'Isopo nell'abitato di in modo da prevenire danni agli utenti della stessa. CP_1
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dal C.t.u. Dott.
nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, Persona_1 esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che la sig.ra a seguito dell'evento traumatico del 23.07.2017, aveva riportato Parte_1
“CONTUSIONE GINOCCHIO SX. FRATTURA DEL 3° DISTALE DEL 2°, 3° E 4°
METATARSO”; - che dette lesioni erano compatibili con i caratteri del trauma per caduta accidentale come confermato anche dal rilievo dei Sanitari del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Casarano (“trauma a causa strada dissestata”); - che dal trauma la danneggiata risultava guarita con postumi permanenti caratterizzati dagli esiti delle fratture dei metatarsi con residua sintomatologia algica al carico e alla pressione;
- che i postumi permanenti si potevano stimare nella misura del 2 - 3%: - che l'inabilità temporanea assoluta era stata di giorni 30 fino alla rimozione del gesso, mentre l'inabilità temporanea parziale era stata di giorni 30 al 50% ed ulteriori giorni
30 al 25%; - che erano congrue risultano le spese mediche documentate in complessivi € 111,40; - che la menomazione non incideva sulla capacità lavorativa specifica (trattandosi di pensionata – casalinga).
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (57 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore di la somma, già valutata Parte_1 all'attualità, di € 8.796,50 (di cui € 3.450,00 per I.T.T., € 1.725,00 per 30 giorni di
I.T.P. al 50%, € 862,50 per 30 giorni di I.T.P. al 25%, euro 2.759,00 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, può riconoscersene il ristoro nella misura di € 111,40, ritenuta congrua e pertinente dal
C.t.u..
In conclusione, spetta a , a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso, la somma complessiva di € 8.907,90, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato il . Controparte_1
Alla soccombenza del convenuto nei confronti dell'attrice segue il CP_1 regolamento di esborsi e compensi di giudizio, liquidati come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento delle lesioni da essa subite in occasione dell'occorso, della complessiva somma di € 8.907,90, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il convenuto al pagamento in favore degli Avv.ti CP_1
Giuseppe A. Marasco ed Emanuele Caputo, procuratori dell'attrice dichiaratisi anticipatari, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.824,45, di cui € 270,55 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al
15%, c.a.p. e i.v.a. nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del esborsi e compensi Controparte_1 liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 29 luglio 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5631/2020 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe A. Parte_1
Marasco ed Emanuele Caputo come da mandato in atti, attrice
E
, in persona del Sindaco p.t., corrente in Matino (LE), Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Vitali come da mandato in atti, convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 15.05.2024 venivano precisato le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Fatto e diritto
Con atto del 02.09.2019 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_2 di Lecce il onde sentire: a) accertare e dichiarare che in data Controparte_1
23.07.2017, alle ore 21,10, circa ella, scendendo dal marciapiedi di via Del Timo in all'altezza dell'intersezione con via Dell'Isopo, era incappata con il piede CP_1 sinistro in una buca profonda, non segnalata e non visibile perché ricoperta da erbacce e detriti, rovinando al suolo;
b) accertare e dichiarare che detta buca costituiva insidia e trabocchetto;
c) accertare e dichiarare che il sinistro si era verificato per esclusiva e totale colpa e responsabilità del , quale Controparte_1
Ente proprietario e custode della strada;
d) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento dei danni da essa subiti nell'occorso, nella misura di euro 8.429,58 (di cui euro 1.406,40 per 30 giorni di I.T.T., euro 738,36 per 21 giorni di I.T.P. al 75%, euro
468,80 per 20 giorni di I.T.P. al 50%, euro 468,80 per 40 giorni di I.T.P. al 25%, euro
3.155,68 per I.P. stimata pari al 4%, euro 2.079,14 per danno morale ed euro 112,40 per spese mediche), o in quella diversa accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo;
e) con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa depositata in data 28.11.2020 si costituiva in giudizio il
[...]
che, contestato quanto ex adverso esposto e domandato, concludeva CP_1 chiedendo:
1. accertare l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo all'attrice;
2. accertare e dichiarare la carenza di responsabilità dell'ente in relazione al sinistro in oggetto, per l'effetto, rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite;
3. in subordine, ove in corso di giudizio fosse stata accertata una qualsiasi responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro, ridurre la domanda attorea e commisurare la somma da risarcire all'effettiva entità dei danni subiti dalla Sig.ra come accertati;
4. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite. Parte_1
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; reso dall'attrice l'interrogatorio formale deferitole;
escussi i testi ammessi;
costituitisi per l'attrice nuovi difensori in sostituzione dell'Avv. Rainò, rinunciatario;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attrice; nell'udienza del
15.05.2024 venivano precisate le conclusioni e il Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade ed i marciapiedi;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, che prevede quale unico presupposto applicativo la titolarità, da parte di colui che è definito custode, di un'effettiva e non occasionale disponibilità, materiale e/o giuridica, della cosa, unita alla possibilità di esercitare un potere di controllo sulla medesima, la quale non deve essere necessariamente pericolosa.
Il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde da qualsiasi accertamento in termini di colpa, residuando in capo al danneggiato la sola prova del fatto storico, del danno e del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia;
di contro, grava sul custode la prova, positiva e liberatoria, del caso fortuito, ossia di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia (rectius, controllo), avente carattere causale autonomo e dotato dei connotati dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. ordinanza del 19.12.2022 n. 37059).
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile ed eccezionale e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario/custode della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal terzo o dal danneggiato gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass.
11802/2016). L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione;
pertanto, su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto, come una macchia oleosa o vischiosa sulla strada (cfr. Cass. 1725/2019).
Anche in quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'Ente dimostri che la vischiosità del manto della strada o del marciapiedi, non visibile e non segnalata, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c..
Ed infatti, da un lato deve ritenersi pacifico e incontestato che il CP_1 avesse la custodia e gli obblighi di cura e manutenzione del marciapiedi posto
[...]
a lato della via Del Timo in e della strada adiacente in cui ebbe a verificarsi il CP_1 sinistro.
Dall'altro lato, è stato provato in giudizio che la caduta della sig.ra e Parte_1 le conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza di una buca nel manto stradale in cui ella incappava scendendo dal marciapiedi in via Del Timo all'altezza dell'intersezione con via Dell'Isopo, facendole perdere l'equilibrio e cadere al suolo, riportando lesioni (come riferito nel corso della sua escussione -con dichiarazioni lineari e coerenti, da ritenersi pertanto attendibili- dal teste che si trovava in compagnia dell'attrice a poca distanza da lei al Testimone_1 momento del sinistro, la vedeva cadere dopo essere incappata nella buca sul manto stradale e la soccorreva, verificando anche lo stato dei luoghi ).
Inoltre, non vi è prova che detta buca fosse transennata o almeno segnalata, e, comunque, deve ritenersi che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro (intorno alle ore 21 del 23.07.2017, in zona buia per la non accensione del lampione pubblico posto nelle vicinanze, riferita dal teste innanzi indicato), detta irregolarità non fosse immediatamente percepibile, né prevedibile.
Peraltro, il teste geom. (responsabile dell'ufficio tecnico comunale di ES
) si limitava a supporre che l'illuminazione pubblica in loco fosse funzionante CP_1 il giorno del sinistro, né sapeva dire se il tratto di strada in questione fosse transennato e, dunque, non poteva essere certo del funzionamento effettivo e dell'efficacia del palo della luce in occasione della caduta dell'attrice, né delle condizioni della strada all'epoca in questione.
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sul questi avrebbe quindi dovuto riparare la sconnessione nel manto Controparte_1 stradale de quo, oppure interdirvi l'accesso e il passaggio di mezzi e persone o, quantomeno, segnalarne la presenza con le opportune indicazioni, affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti;
attività tutte mancate nella specie.
In giudizio, inoltre, non è risultato che la caduta di fosse Parte_1 da ricondurre ad un evento imprevedibile (anziché alla ordinaria condizione e alla omessa opportuna manutenzione dei luoghi); né, in ogni caso –per sottrarsi a responsabilità per l'accaduto-, il convenuto ha dato dimostrazione di tanto o CP_1 della impossibilità di un suo intervento tempestivo atto ad evitare l'incidente o che questo si sia verificato per la condotta della danneggiata.
In particolare, si osserva che l'eventuale condotta colposa della vittima avrebbe potuto integrare il caso fortuito e, quindi, escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. unicamente nel caso in cui essa avesse presentato anche i caratteri dell'imprevedibilità e della straordinarietà, tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno, interrompendo il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Nemmeno può configurarsi un concorso di colpa dell'attrice, atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento inducono a ritenere che esso non potesse in alcun modo esser previsto (non essendovi prova che ella conoscesse in precedenza lo stato del manto stradale), né tantomeno evitato (non essendo stata fornita prova di un tratto diverso che ella potesse percorrere in alternativa).
L'incidente deve quindi ritenersi integralmente addebitabile al CP_1 per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere in stato di sicurezza il
[...] manto stradale di via Del Timo in corrispondenza dell'intersezione con via Dell'Isopo nell'abitato di in modo da prevenire danni agli utenti della stessa. CP_1
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dal C.t.u. Dott.
nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, Persona_1 esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che la sig.ra a seguito dell'evento traumatico del 23.07.2017, aveva riportato Parte_1
“CONTUSIONE GINOCCHIO SX. FRATTURA DEL 3° DISTALE DEL 2°, 3° E 4°
METATARSO”; - che dette lesioni erano compatibili con i caratteri del trauma per caduta accidentale come confermato anche dal rilievo dei Sanitari del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Casarano (“trauma a causa strada dissestata”); - che dal trauma la danneggiata risultava guarita con postumi permanenti caratterizzati dagli esiti delle fratture dei metatarsi con residua sintomatologia algica al carico e alla pressione;
- che i postumi permanenti si potevano stimare nella misura del 2 - 3%: - che l'inabilità temporanea assoluta era stata di giorni 30 fino alla rimozione del gesso, mentre l'inabilità temporanea parziale era stata di giorni 30 al 50% ed ulteriori giorni
30 al 25%; - che erano congrue risultano le spese mediche documentate in complessivi € 111,40; - che la menomazione non incideva sulla capacità lavorativa specifica (trattandosi di pensionata – casalinga).
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (57 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore di la somma, già valutata Parte_1 all'attualità, di € 8.796,50 (di cui € 3.450,00 per I.T.T., € 1.725,00 per 30 giorni di
I.T.P. al 50%, € 862,50 per 30 giorni di I.T.P. al 25%, euro 2.759,00 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, può riconoscersene il ristoro nella misura di € 111,40, ritenuta congrua e pertinente dal
C.t.u..
In conclusione, spetta a , a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso, la somma complessiva di € 8.907,90, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato il . Controparte_1
Alla soccombenza del convenuto nei confronti dell'attrice segue il CP_1 regolamento di esborsi e compensi di giudizio, liquidati come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento delle lesioni da essa subite in occasione dell'occorso, della complessiva somma di € 8.907,90, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il convenuto al pagamento in favore degli Avv.ti CP_1
Giuseppe A. Marasco ed Emanuele Caputo, procuratori dell'attrice dichiaratisi anticipatari, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.824,45, di cui € 270,55 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al
15%, c.a.p. e i.v.a. nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del esborsi e compensi Controparte_1 liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce addì 29 luglio 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)