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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/09/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 11 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2679/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Marzano n. 5, c.f. ., ,, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su CodiceFiscale_1 foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Salvatore D'Arrigo
- RICORRENTE -
CONTRO
con sede in Via Ciro il Grande 21, ROMA Controparte_1
C.F.: , in persona del suo presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTE-
Oggetto: assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente con ricorso depositato il 19.03.2025 impugnava il provvedimento del 09/08/2024, CP_ Prot. 2100.23/08/2024.0618308, con il quale l'Istituto rigettava la domanda di assegno sociale n. 9038000424800 del 02/08/2024; nonchè il provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo proposto avverso il rigetto della domanda. Esponeva: che avendo compiuto 67 anni e versando in stato di bisogno, in quanto percepiva solo un reddito per un affitto di € 300,00 mensili lordi, aveva presentato, in data 02/08/2024, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale;
che l' aveva rigettato la domanda di assegno poiché “…assegno di mantenimento rivalutato CP_1 secondo gli indici ISTAT al 30/06/2024 € 7613,40 che sommati ai redditi dichiarati in domanda supera il limite reddituale…”; che avverso il provvedimento di rigetto aveva proposto ricorso amministrativo chiedendone la revoca, stante che non aveva mai ricevuto l'assegno di mantenimento CP_ dall'ex marito;
che in riscontro, al ricorso, l' rispondeva rappresentando la necessità di un provvedimento Giudiziale in merito alla mancata erogazione dell'assegno di mantenimento.
Rappresentava di aver divorziato dall'ex coniuge, Sig. , da circa quaranta Controparte_2 anni e di non aver mai ricevuto l'assegno di mantenimento riconosciutole con la sentenza di divorzio.
Rilevava che l'ex coniuge non aveva mai svolto regolare attività lavorativa, e che inutile sarebbe stato intraprendere azioni volte al recupero delle somme spettanti a titolo di assegno di mantenimento stante l'assenza di redditi in capo all'ex coniuge. Evidenziava che essendo il percettore di CP_2 assegno sociale nessun pignoramento sarebbe esperibile dati i limiti di pignorabilità della pensione, che nell'assegno sociale lo coprono del tutto. Riteneva quindi, pretestuosa la motivazione del rigetto da parte dell' e la richiesta di un provvedimento giudiziale attestante la mancata corresponsione CP_1 dell'assegno di mantenimento. Precisava di trovarsi nell'indisponibilità di ottenere altre forme di reddito, che potessero garantirle la sopravvivenza personale e di ottenere le somme dall'ex marito il cui assegno sociale non sarebbe comunque pignorabile. Concludeva chiedendo: Revocare il provvedimento di diniego dell'assegno/pensione sociale, dichiarare il diritto della signora a Pt_1 percepire l'assegno/pensione sociale sin dalla domanda, per averne i requisiti reddituali ed anagrafici e per l'effetto ordinare all' , in persona del legale rappresentante pro tempore, di erogare CP_1
l'assegno sociale nella somma integrale dovuta dalla data della domanda oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
Con memorie depositate il 19.06.2025 si costituiva l' che previo richiamo alla disciplina CP_1 normativa di riferimento, eccepiva che parte ricorrente non aveva, assolto all'onere sulla stessa gravante di fornire la prova in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti per farsi luogo alla prestazione invocata ed in particolare, non aveva dato prova del requisito reddituale, anche con specifico riferimento al mancato superamento delle soglie reddituali annualmente previste per il riconoscimento del diritto in misura integrale. Rilevava, a tal proposito che non risultava prodotta la documenta fiscale atta a comprovare lo stato patrimoniale della ricorrente. Precisava che il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato dalla parte interessata. Rilevava, altresì, che stante la natura meramente sussidiaria della prestazione in oggetto, la stessa spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Rappresentava che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il sig. non è titolare di pensione sociale ma di pensione retributiva Controparte_2 erogata dall' , cat. VOART, in quanto già Artigiano. Evidenziava quindi che la ricorrente poteva CP_1 agevolmente recuperare le somme dovutele a titolo di assegno di mantenimento e richiamava la normativa di riferimento. Riteneva che in assenza di documentazione idonea a provare i tentativi di recupero delle somme spettanti, e considerato che il soggetto obbligato a tale mantenimento è titolare di prestazione pensionistica, di importo idoneo a soddisfare l'obbligo alimentare, tale reddito doveva essere computato per verificare la sussistenza del requisito reddituale richiesto per beneficiare della prestazione, oltre che per determinarne la misura. Precisava che nella specie tale limite risultava superato. Concludeva chiedendo: il rigetto della domanda. Spese competenze ed onorari come per legge.
Con ordinanza del 01.07.2025, dichiarata inammissibile la prova per testi richiesta da parte ricorrente, la causa veniva delegata al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del
11.09.2025.
Con provvedimento del 25.07.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
________________
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. n.335/1995: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (oggi 67 anni) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. La prestazione prescinde da qualsiasi requisito contributivo e avendo carattere sussidiario presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi.
Si tratta, in sostanza, di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno "stato di bisogno" (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., (ud. 25/02/2020) 09-07-2020, n.
145139), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito.
L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Venendo alla fattispecie in esame l' ha eccepito in primo luogo che parte ricorrente non ha CP_1 provato la sussistenza dei requisiti per godere della prestazione richiesta ed in particolare la sussistenza del requisito reddituale.
Occorre precisare che in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del
1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito economico, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cassazione civile sez. lav. - 19/11/2010, n. 23477).
Nella specie nulla ha prodotto la ricorrente, al fine di adempiere all'onere sulla stessa gravante. Ed, infatti non risulta prodotta alcuna certificazione reddituale dell'agenzia delle Entrate o dichiarazione dei redditi attestante la situazione reddituale della ricorrente. La stessa non ha quindi provato la sussistenza dei requisiti patrimoniali o reddituali previsti per godere della prestazione
Non avendo provato, parte ricorrente, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio richiesto il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, sono poste carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.03.2025 da contro l' in persona Parte_1 Controparte_3 del legale rappresentante p.t.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
condanna la ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che vengono liquidate euro 1.863,50, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% se dovute e nelle misure di legge. Catania, 11 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 11 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2679/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Marzano n. 5, c.f. ., ,, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su CodiceFiscale_1 foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Salvatore D'Arrigo
- RICORRENTE -
CONTRO
con sede in Via Ciro il Grande 21, ROMA Controparte_1
C.F.: , in persona del suo presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTE-
Oggetto: assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente con ricorso depositato il 19.03.2025 impugnava il provvedimento del 09/08/2024, CP_ Prot. 2100.23/08/2024.0618308, con il quale l'Istituto rigettava la domanda di assegno sociale n. 9038000424800 del 02/08/2024; nonchè il provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo proposto avverso il rigetto della domanda. Esponeva: che avendo compiuto 67 anni e versando in stato di bisogno, in quanto percepiva solo un reddito per un affitto di € 300,00 mensili lordi, aveva presentato, in data 02/08/2024, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale;
che l' aveva rigettato la domanda di assegno poiché “…assegno di mantenimento rivalutato CP_1 secondo gli indici ISTAT al 30/06/2024 € 7613,40 che sommati ai redditi dichiarati in domanda supera il limite reddituale…”; che avverso il provvedimento di rigetto aveva proposto ricorso amministrativo chiedendone la revoca, stante che non aveva mai ricevuto l'assegno di mantenimento CP_ dall'ex marito;
che in riscontro, al ricorso, l' rispondeva rappresentando la necessità di un provvedimento Giudiziale in merito alla mancata erogazione dell'assegno di mantenimento.
Rappresentava di aver divorziato dall'ex coniuge, Sig. , da circa quaranta Controparte_2 anni e di non aver mai ricevuto l'assegno di mantenimento riconosciutole con la sentenza di divorzio.
Rilevava che l'ex coniuge non aveva mai svolto regolare attività lavorativa, e che inutile sarebbe stato intraprendere azioni volte al recupero delle somme spettanti a titolo di assegno di mantenimento stante l'assenza di redditi in capo all'ex coniuge. Evidenziava che essendo il percettore di CP_2 assegno sociale nessun pignoramento sarebbe esperibile dati i limiti di pignorabilità della pensione, che nell'assegno sociale lo coprono del tutto. Riteneva quindi, pretestuosa la motivazione del rigetto da parte dell' e la richiesta di un provvedimento giudiziale attestante la mancata corresponsione CP_1 dell'assegno di mantenimento. Precisava di trovarsi nell'indisponibilità di ottenere altre forme di reddito, che potessero garantirle la sopravvivenza personale e di ottenere le somme dall'ex marito il cui assegno sociale non sarebbe comunque pignorabile. Concludeva chiedendo: Revocare il provvedimento di diniego dell'assegno/pensione sociale, dichiarare il diritto della signora a Pt_1 percepire l'assegno/pensione sociale sin dalla domanda, per averne i requisiti reddituali ed anagrafici e per l'effetto ordinare all' , in persona del legale rappresentante pro tempore, di erogare CP_1
l'assegno sociale nella somma integrale dovuta dalla data della domanda oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
Con memorie depositate il 19.06.2025 si costituiva l' che previo richiamo alla disciplina CP_1 normativa di riferimento, eccepiva che parte ricorrente non aveva, assolto all'onere sulla stessa gravante di fornire la prova in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti per farsi luogo alla prestazione invocata ed in particolare, non aveva dato prova del requisito reddituale, anche con specifico riferimento al mancato superamento delle soglie reddituali annualmente previste per il riconoscimento del diritto in misura integrale. Rilevava, a tal proposito che non risultava prodotta la documenta fiscale atta a comprovare lo stato patrimoniale della ricorrente. Precisava che il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato dalla parte interessata. Rilevava, altresì, che stante la natura meramente sussidiaria della prestazione in oggetto, la stessa spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. Rappresentava che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il sig. non è titolare di pensione sociale ma di pensione retributiva Controparte_2 erogata dall' , cat. VOART, in quanto già Artigiano. Evidenziava quindi che la ricorrente poteva CP_1 agevolmente recuperare le somme dovutele a titolo di assegno di mantenimento e richiamava la normativa di riferimento. Riteneva che in assenza di documentazione idonea a provare i tentativi di recupero delle somme spettanti, e considerato che il soggetto obbligato a tale mantenimento è titolare di prestazione pensionistica, di importo idoneo a soddisfare l'obbligo alimentare, tale reddito doveva essere computato per verificare la sussistenza del requisito reddituale richiesto per beneficiare della prestazione, oltre che per determinarne la misura. Precisava che nella specie tale limite risultava superato. Concludeva chiedendo: il rigetto della domanda. Spese competenze ed onorari come per legge.
Con ordinanza del 01.07.2025, dichiarata inammissibile la prova per testi richiesta da parte ricorrente, la causa veniva delegata al sottoscritto giudicante per la decisione e rinviata all'udienza del
11.09.2025.
Con provvedimento del 25.07.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
________________
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. n.335/1995: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (oggi 67 anni) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. La prestazione prescinde da qualsiasi requisito contributivo e avendo carattere sussidiario presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi.
Si tratta, in sostanza, di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno "stato di bisogno" (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., (ud. 25/02/2020) 09-07-2020, n.
145139), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito.
L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Venendo alla fattispecie in esame l' ha eccepito in primo luogo che parte ricorrente non ha CP_1 provato la sussistenza dei requisiti per godere della prestazione richiesta ed in particolare la sussistenza del requisito reddituale.
Occorre precisare che in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del
1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito economico, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cassazione civile sez. lav. - 19/11/2010, n. 23477).
Nella specie nulla ha prodotto la ricorrente, al fine di adempiere all'onere sulla stessa gravante. Ed, infatti non risulta prodotta alcuna certificazione reddituale dell'agenzia delle Entrate o dichiarazione dei redditi attestante la situazione reddituale della ricorrente. La stessa non ha quindi provato la sussistenza dei requisiti patrimoniali o reddituali previsti per godere della prestazione
Non avendo provato, parte ricorrente, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio richiesto il ricorso non può trovare accoglimento
3. Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, sono poste carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.03.2025 da contro l' in persona Parte_1 Controparte_3 del legale rappresentante p.t.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
condanna la ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che vengono liquidate euro 1.863,50, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% se dovute e nelle misure di legge. Catania, 11 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi