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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/12/2024, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1453/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
d.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore estensore d.ssa Alessia Caprio Giudice
d.ssa Cristina Colombo Giudice on.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc introdotto da
, C.F. , con l'Avv. ASCANI Parte_1 C.F._1
SONIA
ricorrente contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, sentite le parti e se ritenuto necessario i minori e adottare ogni opportuno Per_1 Per_2
provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione di CP_1
, genitore inadempiente. Voglia altresì ammonire la madre e Voglia
[...] individuare ai sensi dell'art. 614bis la somma dovuta dalla per CP_1
ogni violazione o inosservanza successiva. Voglia inoltre il Tribunale, previa idonea istruzione probatoria, condannare la al Controparte_1
risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, nei confronti dei figli, in particolar modo nei confronti di disponendo che la relativa Per_2
somma sia versata su libretto bancario intestato agli stessi, con amministrazione regolata come per legge, nonché condannarla al risarcimento del danno determinarsi in via equitativa, nei confronti del
[...]
nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi e spese di Pt_1
causa.”
Per parte resistente: non conclude;
il PM: esprime parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc, ha Parte_1
convenuto in giudizio affinchè fosse accertato il suo grave Controparte_1
inadempimento delle statuizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio di questo Tribunale n. 199/2021 pubblicata il 5/3/2021. Dava atto, al riguardo che con tale sentenza, è stato disposto: lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 1/8/2010, l'assegnazione della casa familiare alla l' CP_1
Pag. 2 di 7 affidamento condiviso dei figli minori nato il [...] e nato il Per_1 Per_2
22/9/2010 (con diritto della a prendere in via esclusiva tutte le CP_1
decisioni riguardo ai figli in via sanitaria), con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio nei tempi Per_1
che concorderà con la madre, tenendo conto dei loro impegni scolastici e sociali;
in caso di disaccordo il padre terrà con sé i figli nei fini settimana alternati dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 20.30 della domenica, nonché un giorno alla settimana indicativamente il martedì o il giovedì dalle ore 17.30 alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola o nei periodi extrascolastici lo riaccompagnerà alle ore 10.00 a casa della madre) e in questo lasso temporale il padre accompagnerà i figli agli eventuali impegni sportivi;
in caso di impedimento oggettivo nel giorno stabilito, questo sarà recuperato in altro giorno che i genitori concorderanno;
inoltre il padre potrà tenere con sé il figlio in modo alternato nelle feste di Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno
(dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche in modo alternato); nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi.
Il Di NN deduceva che, fino dai tempi della separazione nel 2011, la aveva cercato in ogni modo di ostacolare la regolare frequentazione dei CP_1
figli con il padre e che, nonostante le conclusioni congiunte sopra richiamate presentate in sede di divorzio, tale atteggiamento non era cambiato.
In particolare, il deduceva: Pt_1
- di aver potuto esercitare il suo diritto di visita infrasettimanale con il figlio solo a partire dal gennaio 2022 quando il figlio stesso si era imposto sulla Per_1
madre pretendendo di frequentare con regolarità il padre, poiché, finché le sarebbe stato possibile, la con una scusa o con un'altra si sarebbe CP_1
sempre rifiutata di consegnare al padre, non permettendogli di recuperare Per_1
le giornate perse in altro momento utile, come espressamente stabilito (doc. 5 -
Pag. 3 di 7 mail da Avv. Ascani a Avv. Scarnicci in data 11/3/2021; 18/3/2021; 9/9/2021;
10/9/2021;18/3/2022);
- di non aver mai visto né il figlio né tanto meno il figlio , Per_1 Per_2
durante tutto il periodo di lockdown, nel 2021;
- la gravità della situazione con il più piccolo dei due figli, , il quale non Per_2
ha mai convissuto con il padre, avendo soltanto un anno al momento della separazione dei genitori, e per il quale i servizi incaricati non hanno attivato i percorsi previsti dalla sentenza di divorzio ritenendoli inutili in considerazioni dei precedenti interventi tutti falliti.
Alla prima udienza del 19.09.2024 fissata per la comparizione delle parti, parte resistente compariva personalmente ma senza il patrocinio di un legale.
Informata dal giudice relatore e delegato alla trattazione dell'obbligatorietà del patrocinio legale e della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, la rispondeva di non avere intenzione di costituirsi in giudizio e farsi CP_1
assistere e di non avere i presupposti di reddito per accedere al gratuito patrocinio. In merito alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, confermava che tale notifica era stata ricevuta a mani da un suo familiare e che , presente al momento, aveva avuto modo Per_2
di leggere personalmente il ricorso del padre.
Il giudice relatore e delegato alla trattazione non procedeva al tentativo di conciliazione, stante la volontà dichiarata dalla resistente di non costituirsi in giudizio, e disponeva su richiesta di parte ricorrente l'audizione del minore
. Per_2
All'udienza del 3.10.2024 si procedeva all'ascolto del minore, accompagnato in udienza dalla madre.
Pag. 4 di 7 All'esito, invitata parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in decisione previo parere del PM, trasmesso in data
24.10.2024.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
All'esito di quanto emerso dalla documentazione in atti, dallo stesso contegno processuale tenuto dalla nonché dalle dichiarazioni rese da , CP_1 Per_2
ritiene questo Collegio provato l'inadempimento da parte della rispetto CP_1
a quanto previsto in sede di accordo di divorzio, con particolare riguardo alla frequentazione tra il padre ed il figlio . Per_2
In particolare, l'audizione di ha permesso di riscontrare come questi sia Per_2
fortemente condizionato, nei suoi pensieri e scelte, dalla madre o comunque dall'ambiente familiare materno.
Durante l'ascolto, ha chiesto più volte al Giudice Relatore chi avrebbe Per_2
letto il verbale contenente le sue dichiarazioni, evidentemente preoccupato che queste potessero essere lette dalla madre. In merito alle ragioni del suo rifiuto di vedere il padre, tenendo comunque conto che trattasi di un ragazzo di quattordici anni, ha riferito di episodi particolarmente risalenti nel tempo, come ad esempio il non accompagnarlo alle feste di compleanno degli amici o il riprenderlo prima dell'orario di conclusione dalle attività sportive, degli eccessi di velocità del padre mentre era alla guida della sua autovettura o il fumo di sigaretta nell'abitazione paterna, piccola e sovraffollata di parenti, come i nonni, con i quali non ha mostrato particolare affetto o legame. Lo stesso , rendendosi Per_2
conto della scarsa significatività del riferito, ha più volte ripetuto che potevano sembrare episodi di poco conto ma che per lui avevano avuto estrema importanza, mostrandosene però poco convinto e non riuscendo neppure a
Pag. 5 di 7 spiegare le reali motivazioni. Ha infatti detto di aver dato tante possibilità al padre, senza chiarire il come e quando, affermando di non essere più disponibile.
Pur senza specifica domanda, ha altresì voluto smentire che la madre gli avrebbe cambiato la scheda sim del cellulare dopo aver saputo dei suoi contatti telefonici col padre, confermando la versione fornita dalla madre al padre della caduta del telefono di . A fronte di tale non sollecitata risposta, su domanda del Per_2
giudice, ha ammesso di aver letto il ricorso depositato dal padre, Per_2
riferendo, con l'evidente intento di proteggere la madre, di aver trovato per caso tale documento, consegnato aperto e non racchiuso in busta chiusa, e di averlo letto parzialmente. Al contrario, ha invece mostrato di conoscere molto bene il contenuto dell'atto, praticamente rispondendo a tutto quanto ivi contestato, senza neppure specifiche domande del giudice. Ha infatti ribadito più volte di non essere affatto condizionato dalla madre e che è esclusivamente sua la scelta di non vedere il padre, sottolineando che non sarebbe assolutamente vero che egli, al contrario del fratello abbia cercato di incontrare il padre di nascosto Per_1
dalla madre nella scorsa estate. Ha ripetuto che non sente la mancanza del padre e che il compagno della madre compensa la sua assenza, per quanto sia la madre che il compagno non gli impediscano di vedere il padre.
Dal punto di vista del linguaggio non verbale, durante tutto il colloquio Per_2
è apparso alquanto preparato alle risposte, ma affatto convinto e piuttosto disorientato.
L'esito di tale ascolto peraltro trova riscontro in quanto dedotto da parte ricorrente, nonché negli scambi di messaggi prodotti in atti ed anche nelle stesse relazioni dei servizi sociali incaricati e della stessa CTU disposta nel precedente procedimento, allegate al ricorso introduttivo.
Si ritiene, peraltro, che l'aver permesso al figlio di leggere l'atto introduttivo del giudizio, costituisca un comportamento particolarmente grave da parte della
Pag. 6 di 7 madre le cui finalità di condizionamento delle scelte del minore paiono estremamente chiare.
Ritenuto pertanto provato l'inadempimento della al fine di impedire CP_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre ed ostacolare la sua frequentazione col figlio , si ritiene che la stessa debba essere ammonita Per_2
dal tenere tali comportamenti, con condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende della sanzione di euro 250,00.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio in considerazione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ex art. 473 bis 39 cpc proposto da nei confronti di Parte_1
e così dispone: Controparte_1
a) ammonisce dal tenere comportamenti diretti ad ostacolare Controparte_1
la frequentazione tra il padre ed il figlio;
Per_2
b) condanna a pagare alla Cassa delle Ammende la sanzione Controparte_1
amministrativa pecuniaria di euro 300,00.
c) nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
Arezzo, 29.11.2024
Il Presidente estensore
d.ssa Lucia Faltoni
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1453/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
d.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore estensore d.ssa Alessia Caprio Giudice
d.ssa Cristina Colombo Giudice on.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc introdotto da
, C.F. , con l'Avv. ASCANI Parte_1 C.F._1
SONIA
ricorrente contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, sentite le parti e se ritenuto necessario i minori e adottare ogni opportuno Per_1 Per_2
provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione di CP_1
, genitore inadempiente. Voglia altresì ammonire la madre e Voglia
[...] individuare ai sensi dell'art. 614bis la somma dovuta dalla per CP_1
ogni violazione o inosservanza successiva. Voglia inoltre il Tribunale, previa idonea istruzione probatoria, condannare la al Controparte_1
risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, nei confronti dei figli, in particolar modo nei confronti di disponendo che la relativa Per_2
somma sia versata su libretto bancario intestato agli stessi, con amministrazione regolata come per legge, nonché condannarla al risarcimento del danno determinarsi in via equitativa, nei confronti del
[...]
nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi e spese di Pt_1
causa.”
Per parte resistente: non conclude;
il PM: esprime parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc, ha Parte_1
convenuto in giudizio affinchè fosse accertato il suo grave Controparte_1
inadempimento delle statuizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio di questo Tribunale n. 199/2021 pubblicata il 5/3/2021. Dava atto, al riguardo che con tale sentenza, è stato disposto: lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 1/8/2010, l'assegnazione della casa familiare alla l' CP_1
Pag. 2 di 7 affidamento condiviso dei figli minori nato il [...] e nato il Per_1 Per_2
22/9/2010 (con diritto della a prendere in via esclusiva tutte le CP_1
decisioni riguardo ai figli in via sanitaria), con collocamento prevalente presso la madre e diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio nei tempi Per_1
che concorderà con la madre, tenendo conto dei loro impegni scolastici e sociali;
in caso di disaccordo il padre terrà con sé i figli nei fini settimana alternati dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 20.30 della domenica, nonché un giorno alla settimana indicativamente il martedì o il giovedì dalle ore 17.30 alla mattina successiva, quando lo riaccompagnerà a scuola o nei periodi extrascolastici lo riaccompagnerà alle ore 10.00 a casa della madre) e in questo lasso temporale il padre accompagnerà i figli agli eventuali impegni sportivi;
in caso di impedimento oggettivo nel giorno stabilito, questo sarà recuperato in altro giorno che i genitori concorderanno;
inoltre il padre potrà tenere con sé il figlio in modo alternato nelle feste di Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno
(dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche in modo alternato); nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi.
Il Di NN deduceva che, fino dai tempi della separazione nel 2011, la aveva cercato in ogni modo di ostacolare la regolare frequentazione dei CP_1
figli con il padre e che, nonostante le conclusioni congiunte sopra richiamate presentate in sede di divorzio, tale atteggiamento non era cambiato.
In particolare, il deduceva: Pt_1
- di aver potuto esercitare il suo diritto di visita infrasettimanale con il figlio solo a partire dal gennaio 2022 quando il figlio stesso si era imposto sulla Per_1
madre pretendendo di frequentare con regolarità il padre, poiché, finché le sarebbe stato possibile, la con una scusa o con un'altra si sarebbe CP_1
sempre rifiutata di consegnare al padre, non permettendogli di recuperare Per_1
le giornate perse in altro momento utile, come espressamente stabilito (doc. 5 -
Pag. 3 di 7 mail da Avv. Ascani a Avv. Scarnicci in data 11/3/2021; 18/3/2021; 9/9/2021;
10/9/2021;18/3/2022);
- di non aver mai visto né il figlio né tanto meno il figlio , Per_1 Per_2
durante tutto il periodo di lockdown, nel 2021;
- la gravità della situazione con il più piccolo dei due figli, , il quale non Per_2
ha mai convissuto con il padre, avendo soltanto un anno al momento della separazione dei genitori, e per il quale i servizi incaricati non hanno attivato i percorsi previsti dalla sentenza di divorzio ritenendoli inutili in considerazioni dei precedenti interventi tutti falliti.
Alla prima udienza del 19.09.2024 fissata per la comparizione delle parti, parte resistente compariva personalmente ma senza il patrocinio di un legale.
Informata dal giudice relatore e delegato alla trattazione dell'obbligatorietà del patrocinio legale e della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, la rispondeva di non avere intenzione di costituirsi in giudizio e farsi CP_1
assistere e di non avere i presupposti di reddito per accedere al gratuito patrocinio. In merito alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, confermava che tale notifica era stata ricevuta a mani da un suo familiare e che , presente al momento, aveva avuto modo Per_2
di leggere personalmente il ricorso del padre.
Il giudice relatore e delegato alla trattazione non procedeva al tentativo di conciliazione, stante la volontà dichiarata dalla resistente di non costituirsi in giudizio, e disponeva su richiesta di parte ricorrente l'audizione del minore
. Per_2
All'udienza del 3.10.2024 si procedeva all'ascolto del minore, accompagnato in udienza dalla madre.
Pag. 4 di 7 All'esito, invitata parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in decisione previo parere del PM, trasmesso in data
24.10.2024.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
All'esito di quanto emerso dalla documentazione in atti, dallo stesso contegno processuale tenuto dalla nonché dalle dichiarazioni rese da , CP_1 Per_2
ritiene questo Collegio provato l'inadempimento da parte della rispetto CP_1
a quanto previsto in sede di accordo di divorzio, con particolare riguardo alla frequentazione tra il padre ed il figlio . Per_2
In particolare, l'audizione di ha permesso di riscontrare come questi sia Per_2
fortemente condizionato, nei suoi pensieri e scelte, dalla madre o comunque dall'ambiente familiare materno.
Durante l'ascolto, ha chiesto più volte al Giudice Relatore chi avrebbe Per_2
letto il verbale contenente le sue dichiarazioni, evidentemente preoccupato che queste potessero essere lette dalla madre. In merito alle ragioni del suo rifiuto di vedere il padre, tenendo comunque conto che trattasi di un ragazzo di quattordici anni, ha riferito di episodi particolarmente risalenti nel tempo, come ad esempio il non accompagnarlo alle feste di compleanno degli amici o il riprenderlo prima dell'orario di conclusione dalle attività sportive, degli eccessi di velocità del padre mentre era alla guida della sua autovettura o il fumo di sigaretta nell'abitazione paterna, piccola e sovraffollata di parenti, come i nonni, con i quali non ha mostrato particolare affetto o legame. Lo stesso , rendendosi Per_2
conto della scarsa significatività del riferito, ha più volte ripetuto che potevano sembrare episodi di poco conto ma che per lui avevano avuto estrema importanza, mostrandosene però poco convinto e non riuscendo neppure a
Pag. 5 di 7 spiegare le reali motivazioni. Ha infatti detto di aver dato tante possibilità al padre, senza chiarire il come e quando, affermando di non essere più disponibile.
Pur senza specifica domanda, ha altresì voluto smentire che la madre gli avrebbe cambiato la scheda sim del cellulare dopo aver saputo dei suoi contatti telefonici col padre, confermando la versione fornita dalla madre al padre della caduta del telefono di . A fronte di tale non sollecitata risposta, su domanda del Per_2
giudice, ha ammesso di aver letto il ricorso depositato dal padre, Per_2
riferendo, con l'evidente intento di proteggere la madre, di aver trovato per caso tale documento, consegnato aperto e non racchiuso in busta chiusa, e di averlo letto parzialmente. Al contrario, ha invece mostrato di conoscere molto bene il contenuto dell'atto, praticamente rispondendo a tutto quanto ivi contestato, senza neppure specifiche domande del giudice. Ha infatti ribadito più volte di non essere affatto condizionato dalla madre e che è esclusivamente sua la scelta di non vedere il padre, sottolineando che non sarebbe assolutamente vero che egli, al contrario del fratello abbia cercato di incontrare il padre di nascosto Per_1
dalla madre nella scorsa estate. Ha ripetuto che non sente la mancanza del padre e che il compagno della madre compensa la sua assenza, per quanto sia la madre che il compagno non gli impediscano di vedere il padre.
Dal punto di vista del linguaggio non verbale, durante tutto il colloquio Per_2
è apparso alquanto preparato alle risposte, ma affatto convinto e piuttosto disorientato.
L'esito di tale ascolto peraltro trova riscontro in quanto dedotto da parte ricorrente, nonché negli scambi di messaggi prodotti in atti ed anche nelle stesse relazioni dei servizi sociali incaricati e della stessa CTU disposta nel precedente procedimento, allegate al ricorso introduttivo.
Si ritiene, peraltro, che l'aver permesso al figlio di leggere l'atto introduttivo del giudizio, costituisca un comportamento particolarmente grave da parte della
Pag. 6 di 7 madre le cui finalità di condizionamento delle scelte del minore paiono estremamente chiare.
Ritenuto pertanto provato l'inadempimento della al fine di impedire CP_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre ed ostacolare la sua frequentazione col figlio , si ritiene che la stessa debba essere ammonita Per_2
dal tenere tali comportamenti, con condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende della sanzione di euro 250,00.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio in considerazione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ex art. 473 bis 39 cpc proposto da nei confronti di Parte_1
e così dispone: Controparte_1
a) ammonisce dal tenere comportamenti diretti ad ostacolare Controparte_1
la frequentazione tra il padre ed il figlio;
Per_2
b) condanna a pagare alla Cassa delle Ammende la sanzione Controparte_1
amministrativa pecuniaria di euro 300,00.
c) nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
Arezzo, 29.11.2024
Il Presidente estensore
d.ssa Lucia Faltoni
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