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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/08/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4374/2020 R.G., avente ad oggetto “somministrazione” e
PROMOSSA DA
in persona del proprio rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Paolo Marra e Marisa Olga Meroni
ATTRICE
CONTRO
in persona del p.t., rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1 CP_2
atti dall'avv. Marina Del Faro
CONVENUTO
_____________________
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
*******
, premettendo di essere cessionaria di alcuni crediti - già sorti, ovvero Parte_1
anche futuri - vantati da Hera Comm s.r.l., Conversio & Lighting S.p.A. ed Hera Comm S.p.A. nei confronti del per sorte capitale ed interessi dovuti in conseguenza del mancato Controparte_1
pagamento di fatture emesse dalle predette società nei confronti della citata amministrazione per somministrazione di energia elettrica, nonché di ulteriori importi alle stesse dovuti a titolo di interessi per ritardato pagamento di altre fatture, ha convenuto tale ente in giudizio per sentirlo condannare, per le suddette causali, al pagamento della somma di € 29.753,69, ovvero, in subordine, di un indennizzo per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito il difetto di prova dei rapporti Controparte_1
contrattuali con le società cedenti e, in ogni caso, la loro nullità per difetto di forma, non essendo i contratti di somministrazione de quibus stati stipulati nelle forme previste dagli artt. 16 e 17 del R.D.
n. 2240/1923, l'avvenuto pagamento delle somme portate da alcune delle fatture poste a fondamento dell'avversa domanda, la non debenza degli interessi nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.
231/2002 e l'illegittimità dell'applicazione dell'importo forfetario di € 40,00 previsto dall'art. 6 del
D. Lgs. n. 231/2002 ad ogni singola fattura.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni, come appresso si dirà, risultano solo parzialmente condivisibili.
La domanda attorea è solo parzialmente fondata.
Occorre, innanzitutto, distinguere tra le somme di cui l'attrice ha richiesto il pagamento in qualità di cessionaria di crediti vantati nei confronti del convenuto da Hera Comm s.r.l. ed Hera
Comm S.p.A. – per le quali non sussiste l'eccepita nullità per difetto di forma del contratto concluso tra l'ente e le predette società, atteso che esse hanno somministrato energia elettrica in favore dell'amministrazione quale fornitrici di ultima istanza, sicché il rapporto obbligatorio rinviene la sua fonte non già in un contratto, ma nella legge – dalle somme relative ai crediti ceduti a
[...]
da Conversio & Lighting S.p.A. Parte_1
Quanto alle prime, infatti, va rilevato che l'attivazione del servizio di salvaguardia, ai sensi del D.L. n. 73/2007 convertito nella L. n. 125/2007, non prevede la sottoscrizione di un contratto. La
legge ha, invero, istituito il servizio di salvaguardia allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti, di cui al comma 28.2 del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV), che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore. Più nel dettaglio, sono soggetti al regime di salvaguardia tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero (o ne siano rimasti privi) e siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione oppure siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
Le prime somme risultano, dunque, senz'altro dovute, con i relativi accessori, a ciò non ostando i mandati di pagamento prodotti in atti dal convenuto, emergendo, dalla documentazione in atti, che la loro corresponsione è avvenuta, in favore della società cedente, in epoca successiva alla notifica della cessione di detti crediti.
Ed infatti i predetti tre mandati di pagamento sono stati rispettivamente emessi il primo in data
11.12.2019 e, gli altri due, in data 11.3.2020, mentre le notifiche delle cessioni aventi ad oggetto i crediti saldati i mandati de quibus sono state eseguite il 7.10.2019 e il 22.2.2020.
Ebbene, va rammentato che, a norma dell'art. 1264 co. 1 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando l'ha accettata o quando gli è stata notificata, con la conseguenza che, se in epoca successiva egli corrisponde al cedente la somma dovuta, non è liberato dalla propria obbligazione nei confronti del cessionario, atteso che le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi (Cass. n. 8373/2009).
Per quanto concerne, invece, le somme relative ai crediti ceduti a da Parte_1
Conversio & Lighting S.p.A., l'attrice non ha diritto di pretenderle, essendo nullo, in quanto non stipulato in forma scritta, il contratto stipulato tra quest'ultima società e l'ente convenuto.
Come noto, infatti, l'art. 16 co. 1 del R.D. n. 2440/1923 dispone che i contratti conclusi dalle pubbliche amministrazioni “sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare
l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme
stabilite dal regolamento”.
Il successivo art. 17 prevede che i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Muovendo dal contenuto della predetta disposizione, la più recente giurisprudenza ha,
peraltro, chiarito che i contratti con le imprese commerciali “possono essere conclusi
attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio, non
essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo
verbale” (Cass. n. 5263/2015), in quanto “occorre in ogni caso che il perfezionamento
del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che
la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione
del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da
parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione
tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (Cass. n. 12316/2015).
Più in generale, la Corte di Cassazione ha affermato che “al fine di consentire tanto l'esatta
individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, tutti i
contratti stipulati dalla P.A., anche quando agisca "iure privatorum", richiedono la forma scritta "ad
substantiam", con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo
abilitato a concludere negozi giuridici, in nome e per conto dell'ente pubblico, mentre devono
ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali, aventi la caratteristica di
atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà
negoziale, da trasfondere in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la
concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da
eseguire. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di
qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali
convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da
comportamenti puramente attuativi” (Cass. n. 26826/2006). Acclarata, dunque, l'inesistenza di una obbligazione contrattuale a carico del CP_3
in conseguenza dell'invalidità dei contratti dai quali derivano i crediti ceduti all'attrice (cfr.
[...]
Cass. n. 7422/2002), va rilevato, per un verso, che la predetta eccezione di nullità è opponibile dal convenuto all'attrice, in quanto il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto (Cass. n. 8373/2009 cit.); per altro verso, che l'azione di ingiustificato arricchimento esperita in via subordinata da Parte_1
è inammissibile sotto un duplice profilo.
[...]
In primo luogo va rilevato, infatti, che la locupletazione dell'ente e l'impoverimento dell'attrice derivano da fatti generatori distinti: la prima, dalla circostanza di aver fruito dell'energia elettrica somministrata dalle richiamate società, senza pagarne, in tutto o in parte, il relativo costo;
il secondo, non già dall'aver eseguito direttamente la prestazione di cui ha beneficiato l'amministrazione convenuta, bensì dall'aver acquistato, contro corrispettivo, i crediti vantato nei confronti di quest'ultima dalle predette società.
In secondo luogo, l'actio de in rem verso è inammissibile per difetto del necessario requisito della sussidiarietà.
Al riguardo la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “l'azione di ingiustificato
arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni
qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro
l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da
compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
improponibile l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti
di un sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo CP_1
1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili
dell'acquisizione del servizio, che pure aveva sortito in concreto esito infruttuoso per essere stata
rivolta nei confronti di soggetti giudicati non responsabili, avuto riguardo alle prestazioni rese
dall'impresa)” (Cass. n. 29988/2018). Occorre, infatti, osservare che, “in virtù del combinato disposto degli artt. 191, comma 4,
e 194, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 267/2000, se la richiesta di prestazioni o servizi provenienti da
un amministratore o un funzionario dell'ente locale non è ricompresa nello schema di spesa tipizzato
dal primo degli articoli citati, non nascono obbligazioni a carico dell'ente, ma dell'amministratore o
del funzionario, i quali ne rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione della
possibilità di proporre l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente per
difetto del requisito di sussidiarietà che soggiace all'esperibilità della stessa. Quanto espresso non
esclude tuttavia la facoltà dell'ente di riconoscere successivamente il debito fuori bilancio, con
apposita deliberazione consiliare. Qualora tale riconoscimento non venisse effettuato, il rapporto
contrattuale risulterà in modo definitivo intercorrente tra il terzo contraente e il funzionario o
l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali saranno soggetti alla azione diretta e
risponderanno delle obbligazioni irregolarmente assunte” (Cass. n. 12014/2018).
Successivamente il Giudice di legittimità, nel suo massimo consesso, ha riconosciuto la possibilità, per il privato, in siffatte ipotesi, di agire ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo nei confronti dell'ente locale per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio da questo serbato e l'ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “in tema di riconoscimento, da parte degli enti
locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 194,
comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, sebbene non esista un diritto soggettivo del privato al
riconoscimento del debito assunto dalla P.A. (atteso che detto riconoscimento consegue
all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all'ente la valutazione dell'utilità
e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di
un'obbligazione sprovvista di copertura contabile), tuttavia gli effetti del mancato riconoscimento
incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati;
pertanto, ove il privato
agisca ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'ente locale e l'ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori
bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto
soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente
giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. SS.UU. n. 29178/2020).
In epoca più recente, tuttavia, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che
“la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il CP_1
destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido
contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito,
non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di
Pa contratti da parte della né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o
comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta ad substantiam” (Cass. n.
25122/2023).
Residua, dunque, al contraente privato, quale unico strumento di tutela da poter esperire nei confronti dell'ente, la possibilità di agire nei suoi confronti surrogandosi al funzionario che ha consentito illegittimamente l'acquisizione della fornitura di beni o servizi nell'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento che a questi compete nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.
Invero, “in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza
del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai
sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito
dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 ,
e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a
proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di
sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo
iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.
(contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate
garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento
in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il
mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che
l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto” (Cass. n. 5665/2021).
Va rilevato che l'ipotesi di assunzione di obbligazioni senza il rispetto della procedura contabile prevista dall'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e quella di nullità del contratto di forma sono equiparate dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che “in tema di contratti tra il privato e la p.a.,
il principio secondo il quale il disposto dell'art. 23 della legge n. 144 del 1989 (a mente del quale il
privato può esperire azione di responsabilità diretta contro amministratori e funzionari pubblici per
servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità) esclude l'esperibilità dell'azione
di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente pubblico si applica tanto nel caso in cui manchi
del tutto una deliberazione autorizzativa della spesa da parte dell'ente stesso, sia in quello in cui, pur
esistendo tale delibera, il contratto stipulato con il privato sia nullo per altra causa (nella specie, per
difetto di forma)” (Cass. n. 2832/2002).
Nella fattispecie per cui è causa l'attrice ha esperito l'azione di arricchimento nei confronti del non in via surrogatoria, ma in via diretta, ragione per cui la relativa Controparte_1
domanda è inammissibile.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non può essere conseguentemente riconosciuta all'attrice la somma di € 136,92 dalla stessa richiesta a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento di somme portate da fatture emesse in relazione a somministrazione di energia elettrica eseguita da Conversio & Lighting S.p.A.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ente convenuto va, dunque, condannato alla corresponsione, nei confronti dell'attrice, delle somme corrispondenti all'ammontare dei crediti ad essa ceduti da Hera Comm s.r.l. ed Hera Comm S.p.A. tuttora dovute, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, pari a complessivi € 3.307,10, oltre accessori. Al riguardo, il c.t.u. ha quantificato in € 313,39 le somme dovute dal convenuto all'attrice a titolo di interessi di mora su detto importo, determinati, a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002,
dalla data di emissione di ogni singola fattura alla data della domanda giudiziale.
In proposito va rilevato che la predetta disposizione risulta applicabile alla fattispecie per cui
è processo, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto.
Invero, il citato Decreto, dopo aver stabilito, all'art. 1 co. 1, che le disposizioni in esso contenute si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, chiarisce, all'art. 2 co. 1, per un verso, che per "transazioni commerciali" si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo e, per altro verso, che "pubblica amministrazione" si intendono le amministrazioni di cui all'allora vigente articolo 3 co. 25 del D. Lgs. n. 163/2006 decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, delle quali fanno parte gli enti territoriali.
Occorre, poi, osservare che la predetta somma dovuta a titolo di interessi produce anch'essa,
a norma dell'art. 1284 co. 4 c.c., interessi nella medesima misura, che l'ausiliario ha ritenuto di non quantificare.
Spetta, infine, all'attrice, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002, la somma di € 40,00 per ciascuna delle menzionate fatture emesse da Hera Comm s.r.l. ed Hera Comm S.p.A. e, quindi, la complessiva somma di € 680,00 quantificata dal c.t.u.
Giova evidenziare, infatti, che con sentenza pronunciata in data 20.10.2022 la Corte di
Giustizia Europea che ha chiarito il predetto l'importo forfettario di € 40,00 è dovuto per ogni singola transazione commerciale documentata in una fattura, anche quando queste siano incluse in un'unica azione di recupero crediti e che il diritto al risarcimento sorge automaticamente alla scadenza del termine di pagamento e non è subordinato ad alcun requisito formale di sollecito o messa in mora.
Tali principi sono stati ribaditi nella sentenza pronunciata in data 1.12.2022, con la quale la Corte ha nuovamente escluso la legittimità di interpretazioni che limitino il diritto del creditore a un unico risarcimento forfettario in caso di più fatture insolute o di cessione in massa dei crediti, rilevando come una riduzione di tale diritto equivarrebbe a privare di effetto utile la normativa europea, che mira non solo a disincentivare i ritardi nei pagamenti ma anche a tutelare il creditore, garantendogli un risarcimento per i costi effettivamente sostenuti.
Su detta somma vanno applicati, dalla data della presente pronuncia, gli interessi legali al saggio indicato dall'art. 1284 co. 1 c.c.
Ciò in quanto, da un lato, la determinazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento dall'art. 6 co. 2 del D. Lgs, n. 231/2002 in una somma fissa, stabilita in modo forfetario, esclude che su di essa possano maturare interessi, fino alla data della quantificazione;
d'altro canto, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento danni, al relativo credito, benché esso rinvenga la sua fonte normativa nel citato Decreto, non si possono applicare le altre disposizioni in esso contenute, posto che, a norma dell'art. 1, esse si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale e non trovano, invece, applicazione, tra l'altro, per ciò che attiene ai
“pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno”.
In definitiva, l'ente convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 4.300,49, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo sull'importo di € 3.620,49 ed interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sull'importo di € 680,00 dalla domanda giudiziale al soddisfo.
L'accoglimento della domanda attorea per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Quanto alle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, in ragione della soccombenza reciproca esse vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti per quote uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 4374/2020 R.G., così provvede: - accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna il in persona del p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 CP_2
della somma di € 4.300,00, oltre interessi ai tassi e con le decorrenze indicate in motivazione;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, per quote uguali, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 19 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4374/2020 R.G., avente ad oggetto “somministrazione” e
PROMOSSA DA
in persona del proprio rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Paolo Marra e Marisa Olga Meroni
ATTRICE
CONTRO
in persona del p.t., rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1 CP_2
atti dall'avv. Marina Del Faro
CONVENUTO
_____________________
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
*******
, premettendo di essere cessionaria di alcuni crediti - già sorti, ovvero Parte_1
anche futuri - vantati da Hera Comm s.r.l., Conversio & Lighting S.p.A. ed Hera Comm S.p.A. nei confronti del per sorte capitale ed interessi dovuti in conseguenza del mancato Controparte_1
pagamento di fatture emesse dalle predette società nei confronti della citata amministrazione per somministrazione di energia elettrica, nonché di ulteriori importi alle stesse dovuti a titolo di interessi per ritardato pagamento di altre fatture, ha convenuto tale ente in giudizio per sentirlo condannare, per le suddette causali, al pagamento della somma di € 29.753,69, ovvero, in subordine, di un indennizzo per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito il difetto di prova dei rapporti Controparte_1
contrattuali con le società cedenti e, in ogni caso, la loro nullità per difetto di forma, non essendo i contratti di somministrazione de quibus stati stipulati nelle forme previste dagli artt. 16 e 17 del R.D.
n. 2240/1923, l'avvenuto pagamento delle somme portate da alcune delle fatture poste a fondamento dell'avversa domanda, la non debenza degli interessi nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.
231/2002 e l'illegittimità dell'applicazione dell'importo forfetario di € 40,00 previsto dall'art. 6 del
D. Lgs. n. 231/2002 ad ogni singola fattura.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni, come appresso si dirà, risultano solo parzialmente condivisibili.
La domanda attorea è solo parzialmente fondata.
Occorre, innanzitutto, distinguere tra le somme di cui l'attrice ha richiesto il pagamento in qualità di cessionaria di crediti vantati nei confronti del convenuto da Hera Comm s.r.l. ed Hera
Comm S.p.A. – per le quali non sussiste l'eccepita nullità per difetto di forma del contratto concluso tra l'ente e le predette società, atteso che esse hanno somministrato energia elettrica in favore dell'amministrazione quale fornitrici di ultima istanza, sicché il rapporto obbligatorio rinviene la sua fonte non già in un contratto, ma nella legge – dalle somme relative ai crediti ceduti a
[...]
da Conversio & Lighting S.p.A. Parte_1
Quanto alle prime, infatti, va rilevato che l'attivazione del servizio di salvaguardia, ai sensi del D.L. n. 73/2007 convertito nella L. n. 125/2007, non prevede la sottoscrizione di un contratto. La
legge ha, invero, istituito il servizio di salvaguardia allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti, di cui al comma 28.2 del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV), che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore. Più nel dettaglio, sono soggetti al regime di salvaguardia tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero (o ne siano rimasti privi) e siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione oppure siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
Le prime somme risultano, dunque, senz'altro dovute, con i relativi accessori, a ciò non ostando i mandati di pagamento prodotti in atti dal convenuto, emergendo, dalla documentazione in atti, che la loro corresponsione è avvenuta, in favore della società cedente, in epoca successiva alla notifica della cessione di detti crediti.
Ed infatti i predetti tre mandati di pagamento sono stati rispettivamente emessi il primo in data
11.12.2019 e, gli altri due, in data 11.3.2020, mentre le notifiche delle cessioni aventi ad oggetto i crediti saldati i mandati de quibus sono state eseguite il 7.10.2019 e il 22.2.2020.
Ebbene, va rammentato che, a norma dell'art. 1264 co. 1 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando l'ha accettata o quando gli è stata notificata, con la conseguenza che, se in epoca successiva egli corrisponde al cedente la somma dovuta, non è liberato dalla propria obbligazione nei confronti del cessionario, atteso che le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi (Cass. n. 8373/2009).
Per quanto concerne, invece, le somme relative ai crediti ceduti a da Parte_1
Conversio & Lighting S.p.A., l'attrice non ha diritto di pretenderle, essendo nullo, in quanto non stipulato in forma scritta, il contratto stipulato tra quest'ultima società e l'ente convenuto.
Come noto, infatti, l'art. 16 co. 1 del R.D. n. 2440/1923 dispone che i contratti conclusi dalle pubbliche amministrazioni “sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare
l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme
stabilite dal regolamento”.
Il successivo art. 17 prevede che i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Muovendo dal contenuto della predetta disposizione, la più recente giurisprudenza ha,
peraltro, chiarito che i contratti con le imprese commerciali “possono essere conclusi
attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio, non
essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo
verbale” (Cass. n. 5263/2015), in quanto “occorre in ogni caso che il perfezionamento
del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che
la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione
del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da
parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione
tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (Cass. n. 12316/2015).
Più in generale, la Corte di Cassazione ha affermato che “al fine di consentire tanto l'esatta
individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, tutti i
contratti stipulati dalla P.A., anche quando agisca "iure privatorum", richiedono la forma scritta "ad
substantiam", con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo
abilitato a concludere negozi giuridici, in nome e per conto dell'ente pubblico, mentre devono
ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali, aventi la caratteristica di
atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà
negoziale, da trasfondere in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la
concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da
eseguire. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di
qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali
convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da
comportamenti puramente attuativi” (Cass. n. 26826/2006). Acclarata, dunque, l'inesistenza di una obbligazione contrattuale a carico del CP_3
in conseguenza dell'invalidità dei contratti dai quali derivano i crediti ceduti all'attrice (cfr.
[...]
Cass. n. 7422/2002), va rilevato, per un verso, che la predetta eccezione di nullità è opponibile dal convenuto all'attrice, in quanto il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto (Cass. n. 8373/2009 cit.); per altro verso, che l'azione di ingiustificato arricchimento esperita in via subordinata da Parte_1
è inammissibile sotto un duplice profilo.
[...]
In primo luogo va rilevato, infatti, che la locupletazione dell'ente e l'impoverimento dell'attrice derivano da fatti generatori distinti: la prima, dalla circostanza di aver fruito dell'energia elettrica somministrata dalle richiamate società, senza pagarne, in tutto o in parte, il relativo costo;
il secondo, non già dall'aver eseguito direttamente la prestazione di cui ha beneficiato l'amministrazione convenuta, bensì dall'aver acquistato, contro corrispettivo, i crediti vantato nei confronti di quest'ultima dalle predette società.
In secondo luogo, l'actio de in rem verso è inammissibile per difetto del necessario requisito della sussidiarietà.
Al riguardo la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “l'azione di ingiustificato
arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni
qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro
l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da
compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
improponibile l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti
di un sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo CP_1
1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili
dell'acquisizione del servizio, che pure aveva sortito in concreto esito infruttuoso per essere stata
rivolta nei confronti di soggetti giudicati non responsabili, avuto riguardo alle prestazioni rese
dall'impresa)” (Cass. n. 29988/2018). Occorre, infatti, osservare che, “in virtù del combinato disposto degli artt. 191, comma 4,
e 194, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 267/2000, se la richiesta di prestazioni o servizi provenienti da
un amministratore o un funzionario dell'ente locale non è ricompresa nello schema di spesa tipizzato
dal primo degli articoli citati, non nascono obbligazioni a carico dell'ente, ma dell'amministratore o
del funzionario, i quali ne rispondono con il loro patrimonio, con la conseguente esclusione della
possibilità di proporre l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente per
difetto del requisito di sussidiarietà che soggiace all'esperibilità della stessa. Quanto espresso non
esclude tuttavia la facoltà dell'ente di riconoscere successivamente il debito fuori bilancio, con
apposita deliberazione consiliare. Qualora tale riconoscimento non venisse effettuato, il rapporto
contrattuale risulterà in modo definitivo intercorrente tra il terzo contraente e il funzionario o
l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali saranno soggetti alla azione diretta e
risponderanno delle obbligazioni irregolarmente assunte” (Cass. n. 12014/2018).
Successivamente il Giudice di legittimità, nel suo massimo consesso, ha riconosciuto la possibilità, per il privato, in siffatte ipotesi, di agire ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo nei confronti dell'ente locale per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio da questo serbato e l'ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “in tema di riconoscimento, da parte degli enti
locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 194,
comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, sebbene non esista un diritto soggettivo del privato al
riconoscimento del debito assunto dalla P.A. (atteso che detto riconoscimento consegue
all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all'ente la valutazione dell'utilità
e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di
un'obbligazione sprovvista di copertura contabile), tuttavia gli effetti del mancato riconoscimento
incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati;
pertanto, ove il privato
agisca ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'ente locale e l'ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori
bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto
soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente
giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. SS.UU. n. 29178/2020).
In epoca più recente, tuttavia, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che
“la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il CP_1
destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido
contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito,
non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di
Pa contratti da parte della né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o
comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta ad substantiam” (Cass. n.
25122/2023).
Residua, dunque, al contraente privato, quale unico strumento di tutela da poter esperire nei confronti dell'ente, la possibilità di agire nei suoi confronti surrogandosi al funzionario che ha consentito illegittimamente l'acquisizione della fornitura di beni o servizi nell'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento che a questi compete nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.
Invero, “in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza
del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai
sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito
dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 ,
e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a
proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di
sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo
iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.
(contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate
garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento
in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il
mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che
l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto” (Cass. n. 5665/2021).
Va rilevato che l'ipotesi di assunzione di obbligazioni senza il rispetto della procedura contabile prevista dall'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e quella di nullità del contratto di forma sono equiparate dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che “in tema di contratti tra il privato e la p.a.,
il principio secondo il quale il disposto dell'art. 23 della legge n. 144 del 1989 (a mente del quale il
privato può esperire azione di responsabilità diretta contro amministratori e funzionari pubblici per
servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità) esclude l'esperibilità dell'azione
di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente pubblico si applica tanto nel caso in cui manchi
del tutto una deliberazione autorizzativa della spesa da parte dell'ente stesso, sia in quello in cui, pur
esistendo tale delibera, il contratto stipulato con il privato sia nullo per altra causa (nella specie, per
difetto di forma)” (Cass. n. 2832/2002).
Nella fattispecie per cui è causa l'attrice ha esperito l'azione di arricchimento nei confronti del non in via surrogatoria, ma in via diretta, ragione per cui la relativa Controparte_1
domanda è inammissibile.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non può essere conseguentemente riconosciuta all'attrice la somma di € 136,92 dalla stessa richiesta a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento di somme portate da fatture emesse in relazione a somministrazione di energia elettrica eseguita da Conversio & Lighting S.p.A.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ente convenuto va, dunque, condannato alla corresponsione, nei confronti dell'attrice, delle somme corrispondenti all'ammontare dei crediti ad essa ceduti da Hera Comm s.r.l. ed Hera Comm S.p.A. tuttora dovute, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio, pari a complessivi € 3.307,10, oltre accessori. Al riguardo, il c.t.u. ha quantificato in € 313,39 le somme dovute dal convenuto all'attrice a titolo di interessi di mora su detto importo, determinati, a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002,
dalla data di emissione di ogni singola fattura alla data della domanda giudiziale.
In proposito va rilevato che la predetta disposizione risulta applicabile alla fattispecie per cui
è processo, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto.
Invero, il citato Decreto, dopo aver stabilito, all'art. 1 co. 1, che le disposizioni in esso contenute si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, chiarisce, all'art. 2 co. 1, per un verso, che per "transazioni commerciali" si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo e, per altro verso, che "pubblica amministrazione" si intendono le amministrazioni di cui all'allora vigente articolo 3 co. 25 del D. Lgs. n. 163/2006 decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, delle quali fanno parte gli enti territoriali.
Occorre, poi, osservare che la predetta somma dovuta a titolo di interessi produce anch'essa,
a norma dell'art. 1284 co. 4 c.c., interessi nella medesima misura, che l'ausiliario ha ritenuto di non quantificare.
Spetta, infine, all'attrice, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002, la somma di € 40,00 per ciascuna delle menzionate fatture emesse da Hera Comm s.r.l. ed Hera Comm S.p.A. e, quindi, la complessiva somma di € 680,00 quantificata dal c.t.u.
Giova evidenziare, infatti, che con sentenza pronunciata in data 20.10.2022 la Corte di
Giustizia Europea che ha chiarito il predetto l'importo forfettario di € 40,00 è dovuto per ogni singola transazione commerciale documentata in una fattura, anche quando queste siano incluse in un'unica azione di recupero crediti e che il diritto al risarcimento sorge automaticamente alla scadenza del termine di pagamento e non è subordinato ad alcun requisito formale di sollecito o messa in mora.
Tali principi sono stati ribaditi nella sentenza pronunciata in data 1.12.2022, con la quale la Corte ha nuovamente escluso la legittimità di interpretazioni che limitino il diritto del creditore a un unico risarcimento forfettario in caso di più fatture insolute o di cessione in massa dei crediti, rilevando come una riduzione di tale diritto equivarrebbe a privare di effetto utile la normativa europea, che mira non solo a disincentivare i ritardi nei pagamenti ma anche a tutelare il creditore, garantendogli un risarcimento per i costi effettivamente sostenuti.
Su detta somma vanno applicati, dalla data della presente pronuncia, gli interessi legali al saggio indicato dall'art. 1284 co. 1 c.c.
Ciò in quanto, da un lato, la determinazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento dall'art. 6 co. 2 del D. Lgs, n. 231/2002 in una somma fissa, stabilita in modo forfetario, esclude che su di essa possano maturare interessi, fino alla data della quantificazione;
d'altro canto, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento danni, al relativo credito, benché esso rinvenga la sua fonte normativa nel citato Decreto, non si possono applicare le altre disposizioni in esso contenute, posto che, a norma dell'art. 1, esse si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale e non trovano, invece, applicazione, tra l'altro, per ciò che attiene ai
“pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno”.
In definitiva, l'ente convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 4.300,49, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo sull'importo di € 3.620,49 ed interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sull'importo di € 680,00 dalla domanda giudiziale al soddisfo.
L'accoglimento della domanda attorea per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Quanto alle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, in ragione della soccombenza reciproca esse vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti per quote uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 4374/2020 R.G., così provvede: - accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
condanna il in persona del p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 CP_2
della somma di € 4.300,00, oltre interessi ai tassi e con le decorrenze indicate in motivazione;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, per quote uguali, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 19 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino