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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17022/2013 promossa da:
(P. IVA in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Paolo D'Avino (C.F.
) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via della Cavallerizza n. 60. C.F._1
ATTRICE
Contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
D'Angiolillo Pietro (C.F. ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via C.F._2
Nicolini n. 39.
CONVENUTO
e
(C.F. in persona Controparte_3 PartitaIVA_3 dell'amministratrice p.t. rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
Pierlorenzo Catalano (C.F. ) e dall'avv. Michele Francesco Sorrentino C.F._3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Nicola Amore C.F._4
n. 14.
CONVENUTO
e
(C.F. ) in persona dell'amministratore Controparte_4 P.IVA_4 p.t. rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Marco Giordano (C.F.
) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Sant'Antonio Abate n. C.F._5
60.
CONVENUTO
nonché
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta Controparte_6 P.IVA_5 procura alle liti agli atti dall'avv. Giovanni Zambelli (C.F. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliato in Napoli alla via M. Schipa n. 115.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
e
C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura alle liti Controparte_7 P.IVA_6 agli atti dall'avv. Edoardo Errico (C.F. ed elettivamente domiciliato in C.F._7
Napoli alla Via alla Riviera di Chiaia n. 267.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15.1.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, società che svolge attività Controparte_1
spettacolistica nella propria sede ubicata in Napoli alla Piazza V. Calenda n. 9, sede che è parzialmente adiacente al e con accesso da , Controparte_2 CP_4
instaurava il presente giudizio contro il suddetto condominio esponendo che il giorno 27.03.2011 parte dei locali del teatro venivano interessati da copiose infiltrazioni provenienti dalla copertura.
In particolare, venivano danneggiati parte della volta, del loggione, dei frontini dei palchi, della platea, delle poltroncine e parte dell'impianto elettrico. Intervenuti i Vigili del Fuoco, individuavano la causa dei fenomeni infiltrativi in una perdita interessante le condotte di scarico delle acque nere poste al di sopra del solaio di copertura del loggione del teatro e disponevano che, in attesa degli urgenti lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza, gli ambienti del teatro interessati dal pericolo non venissero praticati. Il giorno successivo interveniva il personale , il quale, ispezionati i luoghi interessati dalle infiltrazioni, individuava la fonte CP_8
delle stesse, diversamente da quanto rilevato dai Vigili del Fuoco, in una perdita interessante la condotta di scarico delle acque posta internamente alla muratura del teatro, servente esclusivamente gli appartamenti del . Di conseguenza provvedeva, Controparte_2
al fine di eliminare il fenomeno infiltrativo, a posizionare un elemento di chiusura alla condotta esterna eliminando in tal modo il passaggio dell'acqua. Una volta arginato il fenomeno, al fine di consentire l'erogazione dell'acqua, il personale dell' realizzava una nuova tubazione di CP_8 mandata passante all'interno della cassa scala e che attraversava esternamente un locale di proprietà del teatro, fino a ricongiungersi con la tubatura preesistente. Sulla base di tali premesse l'attrice concludeva domandando ““1.- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto
in ordine alla produzione dell'evento dannoso;
2.- per l'effetto Controparte_2
condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, quantificati in euro 44.920/00 o alla diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa attraverso CTU che fin da ora si richiede per il caso di contestazione dell'importo richiesto, oltre interessi dalla produzione dell'evento al soddisfo;
3.- condannare altresì il Controparte_2
al ripristino della piena funzionalità della tubatura servente lo stesso
[...] CP_2 antecedentemente all'intervento dell' , e alla immediata rimozione e definitiva eliminazione CP_8 della tubatura realizzata all'esterno della parete con attraversamento dei locali del e CP_1
ripristino dello status quo ante, con ogni onere a suo carico 4.- Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Si costituiva in giudizio il , eccependo l'infondatezza della Controparte_2
domanda e la carenza di legittimazione passiva. Si osservava, infatti, che non vi era alcuna prova che le infiltrazioni fossero ascrivibili in via esclusiva a tubature accedenti il fabbricato del
, atteso che dalla stessa documentazione allegata da parte attrice si evinceva che CP_2
l'impianto idrico da cui presumibilmente traevano origine i percolamenti era a servizio del teatro stesso, con ciò sussistendo almeno un concorso nella responsabilità del sinistro ascrivibile anche alla società attrice, tale da escludere il diritto al risarcimento del preteso e presunto danno. Il suddetto condominio domandava autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_6
chiedendo di essere manlevato in caso di condanna, stante il contratto di polizza sottoscritto con la medesima società di assicurazione. Concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata.
Con provvedimento dell'8/11/2013, il Giudice istruttore disponeva quindi il differimento dell'udienza onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c..
La costituitasi in giudizio, si associava alle difese del ed ulteriormente CP_6 CP_2 eccepiva l'esclusione della copertura assicurativa in quanto nella polizza invocata dall'assicurato e sottoscritta il 24.01.2002, nella parte rubricata “Dichiarazioni rese dal contraente ai fini e per
SENTENZA 3 gli effetti della validità in generale dell'assicurazione con riferimento agli artt. 1892 e 1893
c.c.”, il contraente aveva espressamente dichiarato un fatto non rispondente a verità, e cioè che
“il fabbricato è adibito per almeno il 65% della superficie dei piani coperti ad abitazioni civili…
e nella restante porzione non esistono cinematografi, teatri, industrie, grandi empori, supermercati”. Si concludeva dunque chiedendo di accertare la carenza di legittimazione passiva, in via gradata dichiarare l'esclusione della garanzia assicurativa con rigetto della domanda di manleva, nel merito respingere la domanda attorea o, in caso di accoglimento, contenere la domanda di manleva nei limiti della polizza.
L'istruttoria si articolava con l'assunzione di prova orale e con l'espletamento di una ctu a cura della dott.ssa . All'esito dell'istruttoria, il Giudice istruttore dott. Vassallo in data Persona_1
7.1.2021 pronunciava sentenza parziale con cui veniva accertato che la conduttura idrica da cui
è scaturita l'infiltrazione serve tre CO ( , e ). Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Dunque, il Giudice dichiarava la responsabilità civile del per i Controparte_2
danni da infiltrazioni verificatesi nei locali della in data 27/03/2011. Il Controparte_1
danno veniva liquidato nella somma di euro 30.251,42 oltre interessi dalla sentenza al saldo. Con la medesima sentenza il Giudice rigettava la domanda di manleva esperita dal
[...]
nei confronti di stante l'inoperatività della polizza e Controparte_2 Controparte_6
riqualificava la domanda di ripristino della originaria tubatura idrica come actio negatoria servitutis, in relazione alla quale ravvisava il litisconsorzio necessario nei confronti del e di Pertanto, con ordinanza del 18.6.2021 il Parte_2 CP_4
Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle suddette parti in relazione alla domanda attorea di ripristino della originaria tubatura.
Si costituiva quindi il chiedendo “
1. in via assolutamente Controparte_9 preliminare, estromettere dal presente giudizio il in Controparte_9 persona dell'Amm.re p.t. rag. per l'assoluta carenza di legittimazione passiva e CP_10
di qualsivoglia responsabilità in merito ai presunti danni asseriti da parte attrice;
2. sempre in via preliminare, autorizzare il in persona dell'Amm.re p.t. Controparte_9
ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo Controparte_11
in persona l.r.p.t. (P.IVA ) con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via
[...] P.IVA_7
Marrocchesa n. 14 e di conseguenza Voglia l'On.le Giudicante differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
3. nel merito e in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e/o
SENTENZA 4 infondata e/o non provata, per tutti i motivi suesposti;
4. in subordine in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la società in persona l.r.p.t. (P.IVA Controparte_7
) in persona l.r.p.t. al risarcimento dei danni patiti e patenti eventualmente causati, P.IVA_7
nella misura che verrà accertata in corso del procedimento ovvero condannare la suddetta compagnia assicurativa a manlevare e/o tenere indenne il condominio “ ” Controparte_9 in persona dell'Amm.re p.t.; 5. in via istruttoria, con ogni più ampia riserva integrare, precisare
e di formulare istanze nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
6. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge al procuratore antistatario”.
Dunque, il , con comparsa di costituzione chiedeva di accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE 1. disporre la chiamata in causa “iussu iudicis” ai sensi dell'art. 107 c.p.c. della società in persona del Controparte_12
legale rapp.te p.t., con sede a Napoli, Via Argine n. 929; NEL MERITO:
1. accertare la carenza di legittimazione passiva del convenuto in quanto non proprietario delle tubature CP_2
idriche in questione e non tenuto alla rimozione ed eliminazione della nuova tubatura realizzata dall'ABC – nei locali del ed al rispristino della situazione CP_12 Controparte_12 CP_1
quo ante;
2. rigettare le domande di parte attorea in quanto inammissibili, infondate e carenti di prova per tutte le motivazioni innanzi indicate;
3. nella denegata ipotesi di condanna del
al ripristino della situazione quo ante, condannare Controparte_13
l' a tenere indenne il da qualsiasi spesa;
4. Controparte_12 CP_2
condannare controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
Sempre con ordinanza del 18.6.21, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di Controparte_7
la quale costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'esclusione dalla polizza della
[...] copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni da spargimento d'acqua. Ancora, eccepiva la prescrizione di qualsiasi diritto indennitario vantato, in quanto le spese di riparazione del guasto rientrano nel novero delle garanzie dirette, che sono soggette al termine di prescrizione biennale dal fatto previso dall'art. 2952 c.c. Si concludeva pertanto chiedendo di “1) rigettare, siccome infondata e prescritta, la domanda di garanzia;
2) condannare il CP_2 al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio altresì il , chiedendo l'integrale rigetto di Parte_2
ogni domanda ed eccezione formulata dalle controparti e sostenendo, sia rispetto ai danni
SENTENZA 5 infiltrativi e sia in riferimento alla domanda di ripristino della precedente tubatura, che alcuna responsabilità può addebitarsi al . Concludeva domandando “- in Parte_2
via pregiudiziale, prendere atto che, con citazione a seguito di precisazione ed estensione della domanda del 25.06.2021, non è stata proposta alcuna domanda risarcitoria nei confronti del
; - in ogni caso, non ammettere l'estensione della domanda Parte_2 risarcitoria dell'attore perché già oggetto di sentenza parziale passata in giudicato in quanto non impugnata (neppure con riserva ex art. 340 c.p.c.); - revocare, pertanto, l'ordinanza resa a verbale d'udienza del 18.06.2021 con cui è stata concessa all'attore la facoltà di estendere la domanda risarcitoria per i danni infiltrativi e così circoscrivere il perimetro del decidere alla sola actio negatoria servitutis;
- nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; - respingere la domanda attorea in riferimento al ripristino Parte_2 della precedente tubatura e, nel caso in cui dovesse ammettersi l'estensione della domanda rispetto ai danni infiltrativi, respingere altresì detta domanda, siccome entrambe infondate in fatto e in diritto;
- il tutto con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
- in ipotesi di condanna, accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., contenere nel minimo la responsabilità del rispetto altri Parte_2
convenuti e comunque in misura non eccedente 1/3, compensando le spese di lite tra le parti in causa”.
All'udienza del 17.12.2021, il Giudice dott. Vassallo ravvisata la necessità di tentare la conciliazione tra le parti disponeva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la comparizione personale degli amministratori dei CO , e . Alla Controparte_2 Parte_2 Controparte_9
successiva udienza del 15.02.2022, il la rinunciava alla Controparte_2
domanda con contestuale accettazione, con integrale compensazione delle spese di lite, da parte di CP_6
Con successiva ordinanza, il Giudice dott. Vassallo formulava dunque proposta conciliativa, invitando le parti a prendere posizione riguardo alla stessa. Non essendo possibile addivenire ad una conciliazione, la causa veniva dunque istruita con la consulenza tecnica dell'ing. Per_2
[...]
In data 5.6.2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente, la quale, all'udienza del
16.6.23 tenuto conto della proposta conciliativa formulata dal dott. Vassallo in precedenza e avuto preso atto della disponibilità ad addivenire ad un accordo bonario, rinviava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. al fine di esperire una conciliazione. In sede di conciliazione, tutte le parti
SENTENZA 6 costituite aderivano alla proposta conciliativa del 16.02.2022, ad eccezione del
[...]
, non avendo lo stesso aderito alla proposta per la parte attinente alle spese. Controparte_2
Pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 11.10.2024, stante l'impossibilità di decidere la causa, attesa la necessità di ulteriori precisazioni delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente riservata in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, va in primis, rilevato che la sentenza parziale n..139/2021 con cui è stata dichiarata la responsabilità civile del per i danni da infiltrazioni Controparte_13
verificatesi nei locali della in data 27/03/2011 e condannato lo stesso al Controparte_1 risarcimento di € 30.251,42 e altresì rigettata la domanda di manleva da questi spiegata nei confronti di è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con Controparte_14
sentenza n. 264/2023.
Passando all'esame della domanda attorea volta ad ottenere la rimozione ovvero il ripristino della tubatura realizzata all'esterno della parete del teatro in seguito ai fenomeni infiltrativi del
2011, in via preliminare tale domanda va qualificata come actio negatoria servitutis.
Ed invero, come statuito dalla Corte di Cassazione “La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata come "actio negatoria servitutis" (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo” (Cass. civ. n. 19249/2021). Più precisamente, in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto di un diritto reale su cosa altrui. (cfr. Cass. n. 27405/14). Ne consegue che l'azione diretta ad ottenere la riduzione in pristino, a favore di colui che ha subito il danno per effetto della violazione di diritti, deve qualificarsi come actio negatoria servitutis, essendo volta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore libero da servitù vantate da terzi, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà.
SENTENZA 7 Venendo al caso di specie, anzitutto va accertata la sussistenza della legittimazione ad agire in capo alla , avendo la stessa dimostrato, ai fini dell'azione da lei esperita, di essere CP_1
proprietaria del bene sul quale insistono le opere lesive di cui si chiede la rimozione.
Quanto alla legittimazione passiva, la stessa deve essere riconosciuta in capo ai condomini convenuti, atteso che come emerso dall'istruttoria espletata “la conduttura idrica analizzata, per come si dirama e per come distribuisce l'acqua, anche se attraversa il vano scala del civ.61 di
, (dal piano terra al secondo piano) serve anche alcuni appartamenti con ingresso Parte_2 sia dal vano scala di che dal vano scala di Via Trinchese n.10” (pag. 33 ctu). Controparte_3
Dunque, l'opera di cui parte attrice chiede la rimozione è costituita dalla tubatura realizzata all'esterno della parete con attraversamento dei locali del che costituisce opera a servizio CP_1
della servitù di condotta idrica che è comune al convenuto di , CP_2 Controparte_13
CP_ nonché ai CO di e di . CP_4 Controparte_3
Nel merito, dunque, alla luce della documentazione versata in atti, nonché dell'attività istruttoria espletata, la domanda è da ritenersi fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Per_ Come rilevato dalle ctu espletate in corso di causa ( v. relazione del ctu arch. e relazione del ctu, ing ), alle quali il Tribunale ritiene di conformarsi in quanto fondate su un attento Per_2
esame dello stato dei luoghi, della documentazione agli atti e secondo un metodo di indagine corretto , la tubatura realizzata all'esterno del teatro determinava una limitazione a carico della proprietà dello stesso. Invero, entrambe le consulenze accertavano che l'intervento realizzato sulla conduttura idrica comportava “una servitù a carattere privata esclusivamente a carico del Per_ locale tecnico di proprietà della ” (pag. 33 arch. ). Parte_3
Per_ In particolare, la prima consulenza tecnica a cura dell'arch. accertava “Non vi è dubbio che
l'intera condotta preesistente, dalla presa di ingresso della strada fino all'uscita esterna al secondo piano creava delle servitù di passaggio condominiali, sia esterne (rappresentate dal tratto aereo della tubazione all'interno dell'androne di ingresso) che interne (dal punto 3 al punto 7). Il tratto originario (3).(7) era posizionato all'interno della muratura, quindi creava una servitù di passaggio a livello condominiale essendo le mura portanti dell'edificio parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.”. Si rilevava altresì che “Il by-pass, creato sì in condizioni di emergenza, dalla società , ha imposto per la parte di tratto (5) - (5') una servitù a carattere CP_8
privata esclusivamente a carico del locale tecnico di proprietà della Parte_3
”. Alle medesime conclusioni giungeva la seconda consulenza tecnica redatta dall'ing.
[...]
(ctu del 14.9.2022). Quest'ultima, rilevava inoltre che “Poiché la tubazione all'interno del Per_2 locale non è coibendata esternamente, per la differenza di temperatura tra l'acqua in essa contenuta e l'aria dell'ambiente, forma condensa che, gocciolando crea un percolamento sulla
SENTENZA 8 sottostante pavimentazione, dando origine anche a muffe, melma ecc… come ben si evince dalla successive foto” (pag. 24 ctu ing. , determinando un pregiudizio in capo alla proprietà di Per_2
parte attrice.
Alla luce di quanto esposto, emerge dunque che a seguito dell'evento infiltrativo del 2011,
l'intervento effettuato sull'impianto idrico, consistente nella realizzazione di una nuova tubatura esterna, ha comportato una limitazione del diritto di proprietà di parte attrice .
Pertanto, la domanda è da ritenersi fondata stante il sussistente diritto dell'attrice e il corrispondente l'obbligo in capo a tutti e tre i condomini convenuti di provvedere alla eliminazione della tubatura esterna per il passaggio di acqua ed al ripristino dello status quo ante. A tal fine, il consulente nominato ha elaborato computo metrico, indicando gli interventi da realizzare e quantificandone l'importo in euro € 2.823,00, correttamente determinato in applicazione del vigente Prezzario della – Tariffa Lavori Pubblici della Controparte_15
CP_15
In considerazione di quanto esposto, i convenuti di , e Parte_2 Parte_2 Controparte_2
vanno condannati in solido alla realizzazione delle opere necessarie per il ripristino CP_4
dello status quo ante e puntualmente indicate dal consulente tecnico a ing. pag. 28 della Per_2
relazione peritale cui si rinvia.
Passando invece alle domande di manleva avanzate dai condomini convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative chiamate in giudizio si osserva quanto segue. Quanto alla domanda avanzata dal di nei confronti della va dichiarata la CP_2 Controparte_2 CP_14
cessazione della materia del contendere , stante la rinuncia da parte del condominio alla domanda relativa all'actio negatoria e contestuale accettazione della compagnia assicurativa, con integrale compensazione di lite, come dichiarato dalle parti all'udienza del 15.02.2022 e nei verbali d'udienza successivi.
Con riferimento poi alla posizione della compagnia assicurativa in relazione alla quale CP_7
il convenuto ha spiegato domanda di manleva, stante le Controparte_9
contestazioni specifiche sollevate dalla compagnia e tenuto conto del contenuto delle condizioni del contratto di garanzia in particolare delle condizioni di cui alla sez 2 e 3 della polizza, deve ritenersi non operante la polizza nel caso in esame, e infondato la relativa domanda di manleva.
Ed invero, dalle condizioni contrattuali della polizza depositata dalla convenuta compagnia, si rileva che la copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni da spargimento d'acqua è espressamente esclusa (pag. 9 all. comparsa Generali). Inoltre, alla sez. 3 art. 11 delle condizioni
SENTENZA 9 contrattuali è espressamente previsto “Non sono indennizzabili i danni da spargimento d'acqua causato da condutture: -installate all'esterno della costruzione o interrate…”. Ciò vale sia per la garanzia diretta “Danni alle cose assicurate”, sia per quella denominata “Danni ai terzi”, che copre la responsabilità civile verso terzi, ragion per cui deve escludersi l'operatività della polizza nel caso in esame. A cio ' deve aggiungersi- circostanza da ritenersi dirimente ai fini della decisione - che la domanda di manleva attiene alle conseguenze derivanti dall'accoglimento non della domanda risarcitoria ma dell'actio negatoria servitutis.
Ciò posto, il Tribunale accoglie la domanda spiegata dall'attrice e per l'effetto condanna i Pa di , in solido alla realizzazione delle Parte_2 CP_2 Parte_2 Parte_4 opere necessarie per l'eliminazione della tubatura e per il ripristino dello status quo ante, così come indicate nella ctu dell'Ing. a pag. 28 della relazione peritale cui si rinvia;
dichiara Per_2
cessata la materia del contendere tra il condominio di e la Controparte_2 [...]
e rigetta la domanda proposta dal condominio nei Controparte_6 Controparte_9
confronti di . Controparte_7
Le spese di lite tra l'attrice e i convenuti , condominio Controparte_16 Parte_2
[...
e condominio e tra quest' ultimo e seguono la soccombenza e si CP_4 CP_7 liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
Nei rapporti tra il e , stante l'intervenuta Controparte_2 Controparte_17
cessazione della materia del contendere si compensano integralmente tra le parti
Da ultimo, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la condanna del a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo Controparte_2
comma, c.p.c.. Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione). La responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza. Orbene, nel caso in esame il comportamento processuale del Controparte_2
, ostativo ad un accordo conciliativo accettato da tutte le parti del giudizio ,
[...]
SENTENZA 10 costituisce giusto motivo per la condanna al pagamento dell'equo indennizzo, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Questo infatti, a fronte delle inequivocabili conclusioni cui giungevano entrambe le consulente tecniche espletate in corso di giudizio ed del rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza parziale con cui è stata accertata la sua responsabilità con conseguente condanna al risarcimento dei danni , ha resistito in giudizio in palese mala fede e/o colpa grave, opponendosi a più riprese all'accordo proposto da entrambi i giudici istruttori susseguitisi, determinando un defaticante allungamento dei tempi processuali , con ulteriore e dispendiosa attività istruttoria e difensiva .
Invero, detto si dichiarava dapprima disponibile ad una conciliazione e CP_2
successivamente, nonostante la disponibilità di tutte le parti ad addivenire ad un accordo transattivo, non aderiva alla proposta per la sola parte attinente alle spese di lite.
Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., ritiene questo Tribunale che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali. Pertanto, si condanna il al pagamento in favore di ciascuna Controparte_2
parte del giudizio della somma pari al 5% delle spese di lite come liquidate in dispositivo, al fine di assicurare l'effettività della sanzione processuale.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del , CP_1 Controparte_2 [...]
e sulla domanda di manleva spiegata dal Controparte_18 [...]
nei confronti di e sulla domanda di manleva spiegata dal CP_2 CP_14
nei confronti di così decide ogni altra Controparte_9 Controparte_19
istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna i di , Parte_2 Controparte_2
e in solido alla realizzazione delle opere necessarie per Parte_2 CP_4
l'eliminazione della tubatura e per il ripristino dello status quo ante, così come indicate a pag. 28 nella relazione del ctu Ing. cui si rinvia;
Per_2
- dichiara cessata la materia del contendere tra e Controparte_2 Controparte_20
- rigetta la domanda proposta dal condominio , nei confronti di Controparte_9 Controparte_7
[...]
SENTENZA 11 - condanna i , condominio di e Controparte_16 Parte_2 Controparte_9
, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte
[...] attrice che si liquidano in € 450,00 per spese e € 8.000,00 per compensi professionali oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Paolo D'Avino;
- condanna il al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_9
che si liquidano in euro 2500,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa Controparte_7
e rimborso forfettario al 15% come per legge;
- Compensa le spese di lite tra il e;
Controparte_2 Controparte_21
- condanna il al pagamento delle spese ctu in favore dell'arch. Controparte_2
Per_
così come liquidate in euro3347,41 , giusta provvedimento del del 29.01.2019;
-condanna i , e , in solido, al CP_16 Controparte_2 Parte_2 Controparte_9 pagamento delle spese di ctu dell'ing. liquidate in € 2.555,80 giusta provvedimento del Per_2
27.09.2022;
- condanna il ai sensi dell'art. 96 3 comma cp.c. al pagamento in Controparte_2 favore di ciascuna parte del giudizio dell'importo di euro 400,00 .
Napoli 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 CP_5
2 Parte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17022/2013 promossa da:
(P. IVA in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Paolo D'Avino (C.F.
) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via della Cavallerizza n. 60. C.F._1
ATTRICE
Contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
D'Angiolillo Pietro (C.F. ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via C.F._2
Nicolini n. 39.
CONVENUTO
e
(C.F. in persona Controparte_3 PartitaIVA_3 dell'amministratrice p.t. rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv.
Pierlorenzo Catalano (C.F. ) e dall'avv. Michele Francesco Sorrentino C.F._3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Nicola Amore C.F._4
n. 14.
CONVENUTO
e
(C.F. ) in persona dell'amministratore Controparte_4 P.IVA_4 p.t. rappresentato e difeso giusta procura alle liti agli atti dall'avv. Marco Giordano (C.F.
) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Sant'Antonio Abate n. C.F._5
60.
CONVENUTO
nonché
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta Controparte_6 P.IVA_5 procura alle liti agli atti dall'avv. Giovanni Zambelli (C.F. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliato in Napoli alla via M. Schipa n. 115.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
e
C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura alle liti Controparte_7 P.IVA_6 agli atti dall'avv. Edoardo Errico (C.F. ed elettivamente domiciliato in C.F._7
Napoli alla Via alla Riviera di Chiaia n. 267.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15.1.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, società che svolge attività Controparte_1
spettacolistica nella propria sede ubicata in Napoli alla Piazza V. Calenda n. 9, sede che è parzialmente adiacente al e con accesso da , Controparte_2 CP_4
instaurava il presente giudizio contro il suddetto condominio esponendo che il giorno 27.03.2011 parte dei locali del teatro venivano interessati da copiose infiltrazioni provenienti dalla copertura.
In particolare, venivano danneggiati parte della volta, del loggione, dei frontini dei palchi, della platea, delle poltroncine e parte dell'impianto elettrico. Intervenuti i Vigili del Fuoco, individuavano la causa dei fenomeni infiltrativi in una perdita interessante le condotte di scarico delle acque nere poste al di sopra del solaio di copertura del loggione del teatro e disponevano che, in attesa degli urgenti lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza, gli ambienti del teatro interessati dal pericolo non venissero praticati. Il giorno successivo interveniva il personale , il quale, ispezionati i luoghi interessati dalle infiltrazioni, individuava la fonte CP_8
delle stesse, diversamente da quanto rilevato dai Vigili del Fuoco, in una perdita interessante la condotta di scarico delle acque posta internamente alla muratura del teatro, servente esclusivamente gli appartamenti del . Di conseguenza provvedeva, Controparte_2
al fine di eliminare il fenomeno infiltrativo, a posizionare un elemento di chiusura alla condotta esterna eliminando in tal modo il passaggio dell'acqua. Una volta arginato il fenomeno, al fine di consentire l'erogazione dell'acqua, il personale dell' realizzava una nuova tubazione di CP_8 mandata passante all'interno della cassa scala e che attraversava esternamente un locale di proprietà del teatro, fino a ricongiungersi con la tubatura preesistente. Sulla base di tali premesse l'attrice concludeva domandando ““1.- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto
in ordine alla produzione dell'evento dannoso;
2.- per l'effetto Controparte_2
condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, quantificati in euro 44.920/00 o alla diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa attraverso CTU che fin da ora si richiede per il caso di contestazione dell'importo richiesto, oltre interessi dalla produzione dell'evento al soddisfo;
3.- condannare altresì il Controparte_2
al ripristino della piena funzionalità della tubatura servente lo stesso
[...] CP_2 antecedentemente all'intervento dell' , e alla immediata rimozione e definitiva eliminazione CP_8 della tubatura realizzata all'esterno della parete con attraversamento dei locali del e CP_1
ripristino dello status quo ante, con ogni onere a suo carico 4.- Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Si costituiva in giudizio il , eccependo l'infondatezza della Controparte_2
domanda e la carenza di legittimazione passiva. Si osservava, infatti, che non vi era alcuna prova che le infiltrazioni fossero ascrivibili in via esclusiva a tubature accedenti il fabbricato del
, atteso che dalla stessa documentazione allegata da parte attrice si evinceva che CP_2
l'impianto idrico da cui presumibilmente traevano origine i percolamenti era a servizio del teatro stesso, con ciò sussistendo almeno un concorso nella responsabilità del sinistro ascrivibile anche alla società attrice, tale da escludere il diritto al risarcimento del preteso e presunto danno. Il suddetto condominio domandava autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_6
chiedendo di essere manlevato in caso di condanna, stante il contratto di polizza sottoscritto con la medesima società di assicurazione. Concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata.
Con provvedimento dell'8/11/2013, il Giudice istruttore disponeva quindi il differimento dell'udienza onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c..
La costituitasi in giudizio, si associava alle difese del ed ulteriormente CP_6 CP_2 eccepiva l'esclusione della copertura assicurativa in quanto nella polizza invocata dall'assicurato e sottoscritta il 24.01.2002, nella parte rubricata “Dichiarazioni rese dal contraente ai fini e per
SENTENZA 3 gli effetti della validità in generale dell'assicurazione con riferimento agli artt. 1892 e 1893
c.c.”, il contraente aveva espressamente dichiarato un fatto non rispondente a verità, e cioè che
“il fabbricato è adibito per almeno il 65% della superficie dei piani coperti ad abitazioni civili…
e nella restante porzione non esistono cinematografi, teatri, industrie, grandi empori, supermercati”. Si concludeva dunque chiedendo di accertare la carenza di legittimazione passiva, in via gradata dichiarare l'esclusione della garanzia assicurativa con rigetto della domanda di manleva, nel merito respingere la domanda attorea o, in caso di accoglimento, contenere la domanda di manleva nei limiti della polizza.
L'istruttoria si articolava con l'assunzione di prova orale e con l'espletamento di una ctu a cura della dott.ssa . All'esito dell'istruttoria, il Giudice istruttore dott. Vassallo in data Persona_1
7.1.2021 pronunciava sentenza parziale con cui veniva accertato che la conduttura idrica da cui
è scaturita l'infiltrazione serve tre CO ( , e ). Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Dunque, il Giudice dichiarava la responsabilità civile del per i Controparte_2
danni da infiltrazioni verificatesi nei locali della in data 27/03/2011. Il Controparte_1
danno veniva liquidato nella somma di euro 30.251,42 oltre interessi dalla sentenza al saldo. Con la medesima sentenza il Giudice rigettava la domanda di manleva esperita dal
[...]
nei confronti di stante l'inoperatività della polizza e Controparte_2 Controparte_6
riqualificava la domanda di ripristino della originaria tubatura idrica come actio negatoria servitutis, in relazione alla quale ravvisava il litisconsorzio necessario nei confronti del e di Pertanto, con ordinanza del 18.6.2021 il Parte_2 CP_4
Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle suddette parti in relazione alla domanda attorea di ripristino della originaria tubatura.
Si costituiva quindi il chiedendo “
1. in via assolutamente Controparte_9 preliminare, estromettere dal presente giudizio il in Controparte_9 persona dell'Amm.re p.t. rag. per l'assoluta carenza di legittimazione passiva e CP_10
di qualsivoglia responsabilità in merito ai presunti danni asseriti da parte attrice;
2. sempre in via preliminare, autorizzare il in persona dell'Amm.re p.t. Controparte_9
ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo Controparte_11
in persona l.r.p.t. (P.IVA ) con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via
[...] P.IVA_7
Marrocchesa n. 14 e di conseguenza Voglia l'On.le Giudicante differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
3. nel merito e in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e/o
SENTENZA 4 infondata e/o non provata, per tutti i motivi suesposti;
4. in subordine in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la società in persona l.r.p.t. (P.IVA Controparte_7
) in persona l.r.p.t. al risarcimento dei danni patiti e patenti eventualmente causati, P.IVA_7
nella misura che verrà accertata in corso del procedimento ovvero condannare la suddetta compagnia assicurativa a manlevare e/o tenere indenne il condominio “ ” Controparte_9 in persona dell'Amm.re p.t.; 5. in via istruttoria, con ogni più ampia riserva integrare, precisare
e di formulare istanze nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
6. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge al procuratore antistatario”.
Dunque, il , con comparsa di costituzione chiedeva di accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE 1. disporre la chiamata in causa “iussu iudicis” ai sensi dell'art. 107 c.p.c. della società in persona del Controparte_12
legale rapp.te p.t., con sede a Napoli, Via Argine n. 929; NEL MERITO:
1. accertare la carenza di legittimazione passiva del convenuto in quanto non proprietario delle tubature CP_2
idriche in questione e non tenuto alla rimozione ed eliminazione della nuova tubatura realizzata dall'ABC – nei locali del ed al rispristino della situazione CP_12 Controparte_12 CP_1
quo ante;
2. rigettare le domande di parte attorea in quanto inammissibili, infondate e carenti di prova per tutte le motivazioni innanzi indicate;
3. nella denegata ipotesi di condanna del
al ripristino della situazione quo ante, condannare Controparte_13
l' a tenere indenne il da qualsiasi spesa;
4. Controparte_12 CP_2
condannare controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
Sempre con ordinanza del 18.6.21, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di Controparte_7
la quale costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'esclusione dalla polizza della
[...] copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni da spargimento d'acqua. Ancora, eccepiva la prescrizione di qualsiasi diritto indennitario vantato, in quanto le spese di riparazione del guasto rientrano nel novero delle garanzie dirette, che sono soggette al termine di prescrizione biennale dal fatto previso dall'art. 2952 c.c. Si concludeva pertanto chiedendo di “1) rigettare, siccome infondata e prescritta, la domanda di garanzia;
2) condannare il CP_2 al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio altresì il , chiedendo l'integrale rigetto di Parte_2
ogni domanda ed eccezione formulata dalle controparti e sostenendo, sia rispetto ai danni
SENTENZA 5 infiltrativi e sia in riferimento alla domanda di ripristino della precedente tubatura, che alcuna responsabilità può addebitarsi al . Concludeva domandando “- in Parte_2
via pregiudiziale, prendere atto che, con citazione a seguito di precisazione ed estensione della domanda del 25.06.2021, non è stata proposta alcuna domanda risarcitoria nei confronti del
; - in ogni caso, non ammettere l'estensione della domanda Parte_2 risarcitoria dell'attore perché già oggetto di sentenza parziale passata in giudicato in quanto non impugnata (neppure con riserva ex art. 340 c.p.c.); - revocare, pertanto, l'ordinanza resa a verbale d'udienza del 18.06.2021 con cui è stata concessa all'attore la facoltà di estendere la domanda risarcitoria per i danni infiltrativi e così circoscrivere il perimetro del decidere alla sola actio negatoria servitutis;
- nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; - respingere la domanda attorea in riferimento al ripristino Parte_2 della precedente tubatura e, nel caso in cui dovesse ammettersi l'estensione della domanda rispetto ai danni infiltrativi, respingere altresì detta domanda, siccome entrambe infondate in fatto e in diritto;
- il tutto con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
- in ipotesi di condanna, accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., contenere nel minimo la responsabilità del rispetto altri Parte_2
convenuti e comunque in misura non eccedente 1/3, compensando le spese di lite tra le parti in causa”.
All'udienza del 17.12.2021, il Giudice dott. Vassallo ravvisata la necessità di tentare la conciliazione tra le parti disponeva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la comparizione personale degli amministratori dei CO , e . Alla Controparte_2 Parte_2 Controparte_9
successiva udienza del 15.02.2022, il la rinunciava alla Controparte_2
domanda con contestuale accettazione, con integrale compensazione delle spese di lite, da parte di CP_6
Con successiva ordinanza, il Giudice dott. Vassallo formulava dunque proposta conciliativa, invitando le parti a prendere posizione riguardo alla stessa. Non essendo possibile addivenire ad una conciliazione, la causa veniva dunque istruita con la consulenza tecnica dell'ing. Per_2
[...]
In data 5.6.2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente, la quale, all'udienza del
16.6.23 tenuto conto della proposta conciliativa formulata dal dott. Vassallo in precedenza e avuto preso atto della disponibilità ad addivenire ad un accordo bonario, rinviava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. al fine di esperire una conciliazione. In sede di conciliazione, tutte le parti
SENTENZA 6 costituite aderivano alla proposta conciliativa del 16.02.2022, ad eccezione del
[...]
, non avendo lo stesso aderito alla proposta per la parte attinente alle spese. Controparte_2
Pertanto, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 11.10.2024, stante l'impossibilità di decidere la causa, attesa la necessità di ulteriori precisazioni delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente riservata in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, va in primis, rilevato che la sentenza parziale n..139/2021 con cui è stata dichiarata la responsabilità civile del per i danni da infiltrazioni Controparte_13
verificatesi nei locali della in data 27/03/2011 e condannato lo stesso al Controparte_1 risarcimento di € 30.251,42 e altresì rigettata la domanda di manleva da questi spiegata nei confronti di è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con Controparte_14
sentenza n. 264/2023.
Passando all'esame della domanda attorea volta ad ottenere la rimozione ovvero il ripristino della tubatura realizzata all'esterno della parete del teatro in seguito ai fenomeni infiltrativi del
2011, in via preliminare tale domanda va qualificata come actio negatoria servitutis.
Ed invero, come statuito dalla Corte di Cassazione “La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata come "actio negatoria servitutis" (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo” (Cass. civ. n. 19249/2021). Più precisamente, in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto di un diritto reale su cosa altrui. (cfr. Cass. n. 27405/14). Ne consegue che l'azione diretta ad ottenere la riduzione in pristino, a favore di colui che ha subito il danno per effetto della violazione di diritti, deve qualificarsi come actio negatoria servitutis, essendo volta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore libero da servitù vantate da terzi, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà.
SENTENZA 7 Venendo al caso di specie, anzitutto va accertata la sussistenza della legittimazione ad agire in capo alla , avendo la stessa dimostrato, ai fini dell'azione da lei esperita, di essere CP_1
proprietaria del bene sul quale insistono le opere lesive di cui si chiede la rimozione.
Quanto alla legittimazione passiva, la stessa deve essere riconosciuta in capo ai condomini convenuti, atteso che come emerso dall'istruttoria espletata “la conduttura idrica analizzata, per come si dirama e per come distribuisce l'acqua, anche se attraversa il vano scala del civ.61 di
, (dal piano terra al secondo piano) serve anche alcuni appartamenti con ingresso Parte_2 sia dal vano scala di che dal vano scala di Via Trinchese n.10” (pag. 33 ctu). Controparte_3
Dunque, l'opera di cui parte attrice chiede la rimozione è costituita dalla tubatura realizzata all'esterno della parete con attraversamento dei locali del che costituisce opera a servizio CP_1
della servitù di condotta idrica che è comune al convenuto di , CP_2 Controparte_13
CP_ nonché ai CO di e di . CP_4 Controparte_3
Nel merito, dunque, alla luce della documentazione versata in atti, nonché dell'attività istruttoria espletata, la domanda è da ritenersi fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Per_ Come rilevato dalle ctu espletate in corso di causa ( v. relazione del ctu arch. e relazione del ctu, ing ), alle quali il Tribunale ritiene di conformarsi in quanto fondate su un attento Per_2
esame dello stato dei luoghi, della documentazione agli atti e secondo un metodo di indagine corretto , la tubatura realizzata all'esterno del teatro determinava una limitazione a carico della proprietà dello stesso. Invero, entrambe le consulenze accertavano che l'intervento realizzato sulla conduttura idrica comportava “una servitù a carattere privata esclusivamente a carico del Per_ locale tecnico di proprietà della ” (pag. 33 arch. ). Parte_3
Per_ In particolare, la prima consulenza tecnica a cura dell'arch. accertava “Non vi è dubbio che
l'intera condotta preesistente, dalla presa di ingresso della strada fino all'uscita esterna al secondo piano creava delle servitù di passaggio condominiali, sia esterne (rappresentate dal tratto aereo della tubazione all'interno dell'androne di ingresso) che interne (dal punto 3 al punto 7). Il tratto originario (3).(7) era posizionato all'interno della muratura, quindi creava una servitù di passaggio a livello condominiale essendo le mura portanti dell'edificio parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.”. Si rilevava altresì che “Il by-pass, creato sì in condizioni di emergenza, dalla società , ha imposto per la parte di tratto (5) - (5') una servitù a carattere CP_8
privata esclusivamente a carico del locale tecnico di proprietà della Parte_3
”. Alle medesime conclusioni giungeva la seconda consulenza tecnica redatta dall'ing.
[...]
(ctu del 14.9.2022). Quest'ultima, rilevava inoltre che “Poiché la tubazione all'interno del Per_2 locale non è coibendata esternamente, per la differenza di temperatura tra l'acqua in essa contenuta e l'aria dell'ambiente, forma condensa che, gocciolando crea un percolamento sulla
SENTENZA 8 sottostante pavimentazione, dando origine anche a muffe, melma ecc… come ben si evince dalla successive foto” (pag. 24 ctu ing. , determinando un pregiudizio in capo alla proprietà di Per_2
parte attrice.
Alla luce di quanto esposto, emerge dunque che a seguito dell'evento infiltrativo del 2011,
l'intervento effettuato sull'impianto idrico, consistente nella realizzazione di una nuova tubatura esterna, ha comportato una limitazione del diritto di proprietà di parte attrice .
Pertanto, la domanda è da ritenersi fondata stante il sussistente diritto dell'attrice e il corrispondente l'obbligo in capo a tutti e tre i condomini convenuti di provvedere alla eliminazione della tubatura esterna per il passaggio di acqua ed al ripristino dello status quo ante. A tal fine, il consulente nominato ha elaborato computo metrico, indicando gli interventi da realizzare e quantificandone l'importo in euro € 2.823,00, correttamente determinato in applicazione del vigente Prezzario della – Tariffa Lavori Pubblici della Controparte_15
CP_15
In considerazione di quanto esposto, i convenuti di , e Parte_2 Parte_2 Controparte_2
vanno condannati in solido alla realizzazione delle opere necessarie per il ripristino CP_4
dello status quo ante e puntualmente indicate dal consulente tecnico a ing. pag. 28 della Per_2
relazione peritale cui si rinvia.
Passando invece alle domande di manleva avanzate dai condomini convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative chiamate in giudizio si osserva quanto segue. Quanto alla domanda avanzata dal di nei confronti della va dichiarata la CP_2 Controparte_2 CP_14
cessazione della materia del contendere , stante la rinuncia da parte del condominio alla domanda relativa all'actio negatoria e contestuale accettazione della compagnia assicurativa, con integrale compensazione di lite, come dichiarato dalle parti all'udienza del 15.02.2022 e nei verbali d'udienza successivi.
Con riferimento poi alla posizione della compagnia assicurativa in relazione alla quale CP_7
il convenuto ha spiegato domanda di manleva, stante le Controparte_9
contestazioni specifiche sollevate dalla compagnia e tenuto conto del contenuto delle condizioni del contratto di garanzia in particolare delle condizioni di cui alla sez 2 e 3 della polizza, deve ritenersi non operante la polizza nel caso in esame, e infondato la relativa domanda di manleva.
Ed invero, dalle condizioni contrattuali della polizza depositata dalla convenuta compagnia, si rileva che la copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni da spargimento d'acqua è espressamente esclusa (pag. 9 all. comparsa Generali). Inoltre, alla sez. 3 art. 11 delle condizioni
SENTENZA 9 contrattuali è espressamente previsto “Non sono indennizzabili i danni da spargimento d'acqua causato da condutture: -installate all'esterno della costruzione o interrate…”. Ciò vale sia per la garanzia diretta “Danni alle cose assicurate”, sia per quella denominata “Danni ai terzi”, che copre la responsabilità civile verso terzi, ragion per cui deve escludersi l'operatività della polizza nel caso in esame. A cio ' deve aggiungersi- circostanza da ritenersi dirimente ai fini della decisione - che la domanda di manleva attiene alle conseguenze derivanti dall'accoglimento non della domanda risarcitoria ma dell'actio negatoria servitutis.
Ciò posto, il Tribunale accoglie la domanda spiegata dall'attrice e per l'effetto condanna i Pa di , in solido alla realizzazione delle Parte_2 CP_2 Parte_2 Parte_4 opere necessarie per l'eliminazione della tubatura e per il ripristino dello status quo ante, così come indicate nella ctu dell'Ing. a pag. 28 della relazione peritale cui si rinvia;
dichiara Per_2
cessata la materia del contendere tra il condominio di e la Controparte_2 [...]
e rigetta la domanda proposta dal condominio nei Controparte_6 Controparte_9
confronti di . Controparte_7
Le spese di lite tra l'attrice e i convenuti , condominio Controparte_16 Parte_2
[...
e condominio e tra quest' ultimo e seguono la soccombenza e si CP_4 CP_7 liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
Nei rapporti tra il e , stante l'intervenuta Controparte_2 Controparte_17
cessazione della materia del contendere si compensano integralmente tra le parti
Da ultimo, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la condanna del a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo Controparte_2
comma, c.p.c.. Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione). La responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza. Orbene, nel caso in esame il comportamento processuale del Controparte_2
, ostativo ad un accordo conciliativo accettato da tutte le parti del giudizio ,
[...]
SENTENZA 10 costituisce giusto motivo per la condanna al pagamento dell'equo indennizzo, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Questo infatti, a fronte delle inequivocabili conclusioni cui giungevano entrambe le consulente tecniche espletate in corso di giudizio ed del rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza parziale con cui è stata accertata la sua responsabilità con conseguente condanna al risarcimento dei danni , ha resistito in giudizio in palese mala fede e/o colpa grave, opponendosi a più riprese all'accordo proposto da entrambi i giudici istruttori susseguitisi, determinando un defaticante allungamento dei tempi processuali , con ulteriore e dispendiosa attività istruttoria e difensiva .
Invero, detto si dichiarava dapprima disponibile ad una conciliazione e CP_2
successivamente, nonostante la disponibilità di tutte le parti ad addivenire ad un accordo transattivo, non aderiva alla proposta per la sola parte attinente alle spese di lite.
Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., ritiene questo Tribunale che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali. Pertanto, si condanna il al pagamento in favore di ciascuna Controparte_2
parte del giudizio della somma pari al 5% delle spese di lite come liquidate in dispositivo, al fine di assicurare l'effettività della sanzione processuale.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del , CP_1 Controparte_2 [...]
e sulla domanda di manleva spiegata dal Controparte_18 [...]
nei confronti di e sulla domanda di manleva spiegata dal CP_2 CP_14
nei confronti di così decide ogni altra Controparte_9 Controparte_19
istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna i di , Parte_2 Controparte_2
e in solido alla realizzazione delle opere necessarie per Parte_2 CP_4
l'eliminazione della tubatura e per il ripristino dello status quo ante, così come indicate a pag. 28 nella relazione del ctu Ing. cui si rinvia;
Per_2
- dichiara cessata la materia del contendere tra e Controparte_2 Controparte_20
- rigetta la domanda proposta dal condominio , nei confronti di Controparte_9 Controparte_7
[...]
SENTENZA 11 - condanna i , condominio di e Controparte_16 Parte_2 Controparte_9
, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte
[...] attrice che si liquidano in € 450,00 per spese e € 8.000,00 per compensi professionali oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Paolo D'Avino;
- condanna il al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_9
che si liquidano in euro 2500,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa Controparte_7
e rimborso forfettario al 15% come per legge;
- Compensa le spese di lite tra il e;
Controparte_2 Controparte_21
- condanna il al pagamento delle spese ctu in favore dell'arch. Controparte_2
Per_
così come liquidate in euro3347,41 , giusta provvedimento del del 29.01.2019;
-condanna i , e , in solido, al CP_16 Controparte_2 Parte_2 Controparte_9 pagamento delle spese di ctu dell'ing. liquidate in € 2.555,80 giusta provvedimento del Per_2
27.09.2022;
- condanna il ai sensi dell'art. 96 3 comma cp.c. al pagamento in Controparte_2 favore di ciascuna parte del giudizio dell'importo di euro 400,00 .
Napoli 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 CP_5
2 Parte_1