Sentenza 28 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 28/11/2023, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 02826/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Az. Agr. San IO di ON IO & C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso introduttivo:
- dell’intimazione di pagamento per debiti per prelievo latte nei confronti di AGEA n. 547 02 2017 00000289 000;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA ha intimato il pagamento dell’importo risultante dai ruoli in essa contenuti;
2) quanto ai motivi aggiunti:
- dell’intimazione di pagamento ricevuta da AGEA n. 547 02 2019 00000964 000 (inviata tramite pec);
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA ha intimato il pagamento dell’importo risultante dai ruoli in essa contenuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’impresa ricorrente è una produttrice di latte vaccino.
2. La produzione di latte vaccino sino alla campagna lattiera 2014/2015 è stata assoggettata al regime di contingentamento denominato “quote-latte”.
3. Con il ricorso introduttivo del giudizio, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente chiede l’annullamento per plurimi profili di illegittimità delle impugnate intimazioni di pagamento inviate da AGEA, con le quali quest’ultima ha chiesto il pagamento della somma dovuta a titolo di prelievo supplementare per il quantitativo di latte prodotto da ognuna di esse in eccedenza rispetto alla relativa quota individuale in distinte campagne lattiere.
Si tratta di pretese creditorie vantate in relazione a fattispecie e circostanze partitamente e specificamente riferibili al singolo produttore (specifiche annualità; specifiche “quote” di prelievo; specifici interessi maturati sulla sorta capitale) e presuppongono la previa notifica di un’autonoma cartella di pagamento, puntualmente indicata nelle successive intimazioni di pagamento, oggi impugnate.
4. Si è costituita in giudizio AGEA, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per eccepire, in limine , l’improcedibilità - atteso che “ l’Agenzia indicata in epigrafe, in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, sta provvedendo al discarico totale della cartella prodromica all’intimazione impugnata e sta procedendo alla rideterminazione degli importi dovuti, che saranno successivamente comunicati al produttore ” – e, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.
5. In vista dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria e documenti.
In particolare, in data 03/10/2023 l’AGEA ha depositato la prova dello scarico integrale e totale della cartella di pagamento presupposta alle intimazioni di pagamento impugnate.
Con memoria di replica, parte ricorrente ha insistito “ per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati e la condanna a EA di restituire il predetto importo di euro 103.059,49 imputati a decurtazione del capitale e di euro 4.177,52 imputati a decurtazione degli interessi, maggiorato degli interessi maturati da ciascuna data di recupero come indicato nel documento “Regime Quote Latte Situazione Economica Azienda di Produzione al 28.09.2023” ”.
6. All’udienza di smaltimento del 9 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Lo sgravio totale della cartella di pagamento determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (TAR Lombardia Brescia sez. II n. 26/2023 e n. 1057/2022), pur essendo il debito relativo alla campagna lattiera dei periodi pertinenti destinato a essere sottoposto a un nuovo calcolo del prelievo supplementare, come correttamente affermato dalla stessa AGEA.
Infatti, emerge dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 7069/2023, che ha annullato il prelievo supplementare relativamente alla campagna lattiera 2008/09, che “ L’accoglimento di tale motivo di appello comporta pertanto l’annullamento degli atti impugnati e, secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia, l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi - con ulteriori provvedimenti - sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili.
In sede di dovuta rinnovazione dei procedimenti (e tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo di ogni termine inerente alle pretese creditorie, in conseguenza della instaurazione dei contenziosi), le Amministrazioni statali – salva la possibilità che il legislatore intenda introdurre criteri non discriminatori che comunque dovranno tenere conto della disciplina europea e delle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di Giustizia – sono tenute ad individuare senz’altro il criterio da applicare in sostituzione di quello che la Corte di Giustizia ha ritenuto contrastante con la disciplina europea ”.
Va, quindi, condivisa l’affermazione dell’Agenzia che deduce che “ la pronuncia sopra richiamata non incida sul debito, ossia non possa comportare l’annullamento del debito ” ma lascia residuare il potere-dovere dell’Amministrazione di rideterminare la somma dovuta dal singolo produttore.
8. Va esaminata la domanda di restituzione degli importi asseritamente già versati dalla ricorrente.
Tale domanda è inammissibile poiché la richiesta di restituzione di tali importi è stata introdotta irritualmente con la memoria depositata in vista dell’udienza, non notificata, ed inoltre perché avrebbe dovuto essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta (art. 113 c.p.a.).
Come, infatti, confermano i precedenti menzionati dalla stessa ricorrente (TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I n. 209 e n. 210 del 2023), tale domanda implica la puntuale verifica dell’esatto adempimento – ad opera dell’Amministrazione – dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione e presuppone che l’interessata invochi la declaratoria di nullità di nuovi atti intervenuti in contrasto con il giudicato (art. 114 c.p.a.).
9. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili.
10. Le difficoltà interpretative riguardanti il rapporto tra la normativa interna e il diritto europeo sottese alla procedura di sgravio, comunque tempestivamente effettuato, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Gatti, Presidente FF
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Mauro Gatti |
IL SEGRETARIO