Ordinanza cautelare 9 giugno 2017
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/09/2023, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/09/2023
N. 02835/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01208/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Ludovico Ariosto n. 12;
contro
RO LL FE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’annullamento
- del rapporto informativo mod. -OMISSIS- per ruolo sovrintendenti, -OMISSIS-, del documento caratteristico relativo al periodo -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del RO LL FE;
Visti tutti gli atti LL causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 luglio 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS- - militare alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri con l’attuale qualifica di Sovrintendente - ha impugnato la documentazione caratteristica, in epigrafe indicata, relativa al periodo -OMISSIS- – -OMISSIS-, recante il giudizio finale di “ molto buono ”, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare; ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione dell’efficacia del provvedimento impugnato, da accertare in corso di causa, previa ammissione di consulenza tecnica di ufficio.
Il ricorrente ha fondato le proprie pretese sui seguenti motivi in diritto: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 688, 689, 690 del d.P.R. n. 90/2010 – Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni – Eccesso di potere per illogicità manifesta - Violazione dell’art. 3 LL legge 241 del 1090 – Carenza di motivazione. Violazione dei principi di armonia e conseguenzialità LL motivazione ”.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere, instando per la reiezione del ricorso e LL connessa istanza cautelare.
All’esito LL camera di consiglio dell’8 giugno 2017, con ordinanza n. -OMISSIS-/2017 la Sezione ha respinto l’istanza di tutela interinale proposta in seno al ricorso introduttivo, ritenendo non sussistente il pericolo grave e irreparabile.
Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza di merito straordinario del 17 luglio 2023 la causa è stata riservata in decisione.
2. Con articolato ordine di censure, il ricorrente si duole che la valutazione del rendimento complessivo, costantemente riportato nel corso degli anni precedenti come “ eccellente ”, sia stato ingiustamente ridimensionato con l’atto impugnato.
Ad avviso LL parte, il giudizio contenuto nel rapporto informativo impugnato sarebbe viziato “ nella forma e nel contenuto da carenze che conseguono ad una contraddittorietà con il complesso delle valutazioni analitiche e con i profili qualitativi delle prestazioni professionali effettivamente rese ”; inoltre, le valutazioni in esso espresse sarebbero viziate anche per l’assenza di riferimenti a circostanze precise e determinate.
Nella prospettazione attorea, i contenuti del rapporto informativo impugnato difetterebbero del necessario rapporto di armonia e di consequenzialità tra i giudizi espressi e la qualifica attribuita; l’impianto valutativo allestito dal compilatore e dal 1° revisore sarebbe viziato da profonde contraddizioni rispetto ai particolari episodi, successivamente resi noti dal compilatore, che hanno determinato il deteriore giudizio qui gravato.
3. Le doglianze, così sintetizzate, non sono positivamente apprezzabili.
Premette il Collegio che, per costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare formulato dai superiori gerarchici con le schede valutative ha natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidato a “ giudizi di valore ”, come tali esclusivamente soggettivi, che possono essere sindacati solo quando risulti palese l’esistenza di una chiara figura sintomatica dell’eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. II, 12 aprile 2021, n. 2964; Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 988), risultando, ad esempio, ictu oculi , la contraddittorietà od illogicità LL scheda valutativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2018, n. 947).
Ed invero, poiché l’art. 688, co. 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 LL L. 28 novembre 2005, n. 246) prevede che “ i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti ”, si tratta di una valutazione, proprio perché personale, che è connotata da intrinseca opinabilità.
Pertanto i giudizi recati dalle schede valutative dei militari sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo soltanto entro i limiti LL manifesta abnormità, palese arbitrarietà e illogicità ovvero del macroscopico travisamento dei presupposti di fatto ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 21 dicembre 2022, n. 11157).
4. Nella specie, i giudizi contenuti nella scheda informativa per cui vi è causa risultano così testualmente formulati:
“ GIUDIZIO DEL COMPILATORE - -OMISSIS- ” .
“ CONCORDANZA DEL 1^ REVISORE - -OMISSIS- ”.
“ GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE - -OMISSIS- ”.
Reputa il Collegio che siffatti giudizi – al contrario di quanto sostenuto dalla difesa attorea – non presentino elementi di contraddittorietà, di travisamento di fatto o di illogicità manifesta, anche in rapporto alle valutazioni analitiche dei descrittori delle qualità personali e professionali del valutato, contenute nella prima parte LL scheda stessa.
Al contrario, è possibile apprezzare la coerenza del giudizio finale, contenuto nella documentazione impugnata, con le risultanze dei giudizi sintetici espressi dall'estensore e dal revisore LL scheda stessa, nonché con i singoli giudizi relativi alle specifiche voci oggetto di valutazione.
5. Dipoi, è ben evidente che la legittimità LL documentazione caratteristica in esame non può logicamente essere inficiata dalla diversità dei giudizi valutativi, contenuti nei rapporti informativi susseguitisi di anno in anno.
Ciò perché ciascun documento caratteristico afferisce al rendimento complessivo del militare, avuto riguardo al periodo di riferimento, mentre le valutazioni periodiche ad esso sottese sono del tutto autonome, e non devono necessariamente essere confermate, riferendosi a momenti particolari e non alla condotta tenuta dal militare nell’arco temporale oggetto di valutazione.
In tal senso, la condivisibile giurisprudenza in materia ha precisato che “ nell’ambito delle Forze Armate, i giudizi analitici e quello complessivo formulati di anno in anno sono autonomi, in considerazione LL potestà discrezionale attribuita all’Amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell’amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare (Consiglio di Stato sez. IV, 07/07/2011, n.4076). Ciascuna scheda o rapporto informativo si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare riguardo ad un dato periodo di riferimento e le valutazioni periodiche ad essa sottese sono autonome ed indipendenti le une dalle altre, in quanto devono limitarsi a riscontrare il modo con il quale il dipendente ha svolto, in un determinato arco temporale, le sue funzioni. Tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo in quanto il carattere, le attitudini e i risultati del lavoro compiuto dall’interessato, lungo il corso degli anni, non sono necessariamente uniformi. Le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente il ricorrente abbia conseguito giudizi finali migliori ” (Cons. Stato, Sez. II, 8 luglio 2022, n. 5737; in senso analogo, tra le altre, id. , 27 ottobre 2022, n. 9185; 11 agosto 2022, n. 7096).
6. Sotto altro profilo, osserva il Collegio come, nel caso in esame, non fosse necessaria una motivazione specifica che richiamasse i singoli fatti o episodi a fondamento LL valutazione meno positiva rispetto alle precedenti, ma comunque ottima.
Infatti, ad eccezione dell’ipotesi di abbassamento considerevole del giudizio - cosa non ravvisabile nel caso di specie -, le valutazioni sintetiche, benché esaurienti, bastano ad integrare l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 LL legge n. 241/1990 (cfr., ex multis , T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, sent. n. 6982/2022; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, sent. n. 7190/2015).
In ordine alla sufficienza LL motivazione si è pure osservato che « le schede valutative sono … compilate su moduli predisposti dall’Amministrazione, non sostituibili, per cui anche l’onere motivazionale deve ritenersi assolto nei limiti oggettivamente fissati dalla tipologia di documento impiegato e dallo spazio fisico ivi destinato, nel senso che deve sussistere tra le varie voci indicate nella scheda stessa un necessario rapporto di coerenza e consequenzialità che costituisce, per l’appunto, la congrua motivazione LL valutazione (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7780) » (Cons. Stato, Sez. II, n. 7183/21).
Ad ogni modo, in atti è depositata la relazione esplicativa redatta dal 1° revisore LL scheda caratteristica de qua agitur , nella quale sono ampiamente dettagliati i fatti di servizio che hanno portato al (marginale) abbassamento del giudizio di eccellenza espresso dai valutatori negli anni precedenti al periodo oggetto di disamina (-OMISSIS-).
7. All’infondatezza LL domanda impugnatoria consegue il rigetto LL domanda risarcitoria, per difetto dei relativi presupposti.
8. Conclusivamente, per le suesposte considerazioni il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Considerata la natura LL controversia e la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o LL dignità LL parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Domenico De Falco, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Domenico De Falco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.