Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 20/5/2025 TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il _giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca all' udienza del 20/5/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. nella causa Rg 2540/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
TRA
Il sig. nato a [...] il [...] e residente ivi alla via Dalbono n. 19 c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n, 365 presso lo studio C.F._1 degli avv.ti Vincenzo Vitagliano c.f. , c.f. C.F._2 Parte_2 C.F._3 ed c.f. che lo rappresentano e difendono come da procura a Parte_3 C.F._4 margine del presente atto. Per ogni comunicazione relativa al presente ricorso si chiede di provvedervi a mezzo e-mail al seguente indirizzo Email_1
Ricorrente E
La in persona dell'amministratrice unica sig.ra Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 nata a [...] il [...] e residente ivi alla via Dell'Epomeo 72 c.f.
[...] C.F._5 legale rappresentante pro tempore domiciliato presso la sede legale della società sita in Napoli alla via Belisario Corenzio 4/6 Resistente coitumace FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmenre notificato esponeva che Parte_1
1) ha lavorato alle dipendenze della e dal 2.9.2022 al 09.03.2023 data in CP_1 CP_1 cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento.
2) fu assunto con contratto a termine con decorrenza a partire dal 2.09.2022 e scadenza prevista per il 30.06.2023 per essere adibito alle mansioni di cuoco da svolgere presso ristorante Na TR sito in Napoli alla via Belisario Corenzio 4/6 ove il ricorrente è stato assunto e dove ha sempre reso la prestazione lavorativa.
3) Nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente ha svolto mansioni di cuoco avente diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL Pubblici Esercizi. 8
4) In particolare nell'esecuzione della prestazione lavorativa, si occupava della
) preparazione dei primi piatti e dei relativi composti necessari per elaborare le pietanze Il quali salse e condimenti per insaporirle r 5) lavorava sei giorni a settimana dalle 10.00 alle 16.00 e dalle 17.00 alle 23.00 con riposo i il lunedì. c
6) Il ricorrente risulta inquadrato con contratto a termine part-time 24 ore senza che o mai abbia sottoscritto clausole del termine o di riduzione orario di lavoro. r
7) ha percepito a titolo di retribuzione le somme indicate negli allegati conteggi che r riportano gli estremi dell'estratto conto. e
9) non ha usufruito di giorni di ferie.
10) Il rapporto di lavoro cessava per iniziativa datoriale in data 9.3.2023 quando il ricorrente chiese al preposto alla gestione dell'unità produttiva sig.
[...] di poter fruire di una settimana di ferie che venne negata con invito a non Persona_1 venire più a lavoro. 11) Il ricorrente non ha percepito il trattamento di fine rapporto.
Chiedeva pertanrto accertarsi diritto all'accertamento della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, in applicazione del precetto di cui all'art. 36 Cost. con riferimento al potere di determinazione giudiziale della retribuzione previsto dall'art. 2099 cod. civ. ,invocando l'applicabilità al rapporto di lavoro in questione del CCNL vigente per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore pubblici esercizi deducendo a fondamento delle proprie pretese i seguenti elementi di Diritto Sulla natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. Deduceva che tale circostanza era provata solo parzialmente dai documenti allegati, essendo stato il ricorrente inquadrato solo a partire dal 02.09.2023 sicchè era necesario provare con testi la sussistenza del vincolo di subordinazione per tutto il periodo dedotto. Invocava l' applicabilità al rapporto di lavoro dedotto in giudizio del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore turismo- pubblici esercizi dell'8.2.2018
Deduceva che la resistente opera nel settore della ristorazione per cui è evidente che la fonte collettiva applicabile alla fattispecie ex art. 2070 c.c. è quella innanzi citata. Nell'ipotesi in cui la convenuta dichiarasse di non aderire a nessuna delle organizzazioni firmatarie del detto contratto, nel richiedere in via istruttoria fin da ora, che il sig. Giudice voglia disporre richiesta di informazioni su tale circostanza, alle associazioni stipulanti il contratto ed in particolare alla si CP_3 ribadisce che tale fonte è quella che va applicata al rapporto di lavoro in questione, quale parametro di riferimento, per la determinazione della giusta retribuzione ricorrente, Asseriva che avendo svolto le mansioni analiticamente indicate, va inquadrato nel livello IV cui appartengono;
Livello Quarto
Lamentava il mancato pagamento della tredicesina e della quattordicesima mensilità, delle ferie non godute delle riduzioni dell'orario di lavoro per permessi ed ex festività e del TFR Concludeva chiedendo che il Giudice, in accoglimento del presente ricorso, voglia accertare e dichiarare la natura subordina ex art. 2094 c.c. del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannasse la domiciliata in Napoli alla Controparte_1
Belisario Corenzio 4/6 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.890,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2-condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione a sottoscritti procuratori.
Non si costituiva la società convenuta restando contumnace All' esito dell' istruttoria e delle note contabili, all' udienza del 20/5/2025 tenutasi con trattazione scritta ex ar 127 ter c.p.c., il giudice decide come da sentenza contestuale Va preliminarmente dichiarata la contumacia della società resistente
In merito, va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma
3 al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce.
Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015). Ciò premesso, si procede all'analisi dell'odierna controversia. Il ricorrente deduce di essere stata assunto dal agosto 2022 ad agosto 2023 alle dipendenze dell'odierna convenuta in qualità di cuoco
Non ricorre nel caso di specie la necessità di accertare la natura subordinata del rapporto di lavorose non per il periodo non regolarizzato invocato , ovvero il mese di agosto 2022
. In ordine a detto periodo , la fattispecie della vicenda in oggetto investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, pertanto è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del
4 lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa); altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548). Negli stessi sensi, la Cassazione ha avuto modo di rilevare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, mentre il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante (giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma) e d'altra parte non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, è invece determinante l'elemento della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà (Cass. civ., 27 novembre 1986, n. 7015). Sicché, oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro. Costituiscono, al contrario, elementi sussidiari i seguenti:
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione.
5 Ed in proposito, la giurisprudenza, insofferente alla pan-subordinazione dei rapporti di lavoro, accentua la valorizzazione dell'elemento volontaristico di "autoqualificazione", tenendo in debito conto il reciproco affidamento delle parti e la concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. lav. 17.11.94, n. 9718; Cass. lav. 10.1.89, n. 41; Cass. lav. 4.4.87, n. 3282; Cass. lav. 17.2.87, nn. 1715 e 1714; Cass. lav. 20.5.86, n. 3359). La volontà manifestata dalle parti rappresenta pertanto il punto di partenza dell'indagine condotta dal giudice che, solo laddove il contenuto effettivo del rapporto induca ad accertare che in concreto l'elemento della subordinazione abbia "intriso" il suo svolgimento, potrà far prevalere quest'ultimo sul diverso accordo (Cfr.
Cass. lav. 3.5.95, n. 4903; Cass. lav. 6.2.95, n. 1350). Icasticamente, è stato in proposito affermato che quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto detto elemento si sia realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 1992, n. 8120, in Notiz. Giur. Lav., 1992, 614). Pertanto, in tali ipotesi, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che l'essenziale elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel concreto svolgimento del rapporto medesimo, poiché nel contrasto fra manifestazione della volontà negoziale e contenuto effettivo del rapporto non può che prevalere quest'ultimo (Cfr. Cass. lav. 3.5.95, n. 4903). La natura del rapporto di lavoro subordinato viene valutata oltre che dalle allegazioni proprie del ricorso, poiché in virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, ovvero a fronte della contumacia del convenuto, è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Nel caso di specie il rapporto di lavoro risulta provato documentalmente dal certificato di lavoro del 28/3/2023 dal quale risulta che il ricorrenhte ha avuto un praporto di lavoro a tempo determinato dal 2/9/2022 al 30/11/2022 di 24 ore settimanali, successivamente proprogato dall'1/12/2022 al 30/6/2023 sempre con orario pari a 24 ore settimanali
Applicando detti principi al caso in esame non può ritenersi che il rapporto di lavoro subordinato sia sorto in data antecedente al settembre 2022 in cui veniva sottoscritto tra le parti contratto part time a tempo determinato fino al 30/11/2022 poi prorogato fino ad agosto 2023, attesa la genericità delle dichiarazioni in merito fornite dal teste
6 . Diversamentre va accolta solo in parte la domanda tesa all' accertamento del maggiore orario di lavoro rispetto al part time concordato per il periodo dedotto in ricorso come risulta dell' esame delle risultanze istruttorie. In merito va precisato che benchè il ricorrente abbia deferito interrogatorio formale al legale rappresentante della socoiertà resistente ed il mezzo istruttoriosia stato ammesso da qyuesto giudice, la notifica dlelo sresso non è andata a buon fine sicchè non possono da esso, in assenza del legale rapprsentante della società, le conseguenze di cui all' art 232 c.p.c.
I fatti posti a fondamento del ricorso hanno trovato dunque solo in poarte conferma all' esito della prova testimoniale
Il teste dichiarava” Svolgo l'attività di operaio. Non ho lavorato Testimone_1 con il ricorrente. Siamo Amici. Lavoro per la , con sede a San Controparte_4
Sebastiano al Vesuvio. Dichiaro di non avere rapporti di parentela con il ricorrente. Lavoro da 7 anni presso la pelletteria. Conosco il da un bel po'. So che ha Pt_1 lavorato al ristorante La TR, che sta al Vomero, non ricordo la via di preciso. Sono poco pratico della zona. Sono andato al ristorante più di una volta. È situato vicino a quella zona pedonale, dalle parti di Via Scarlatti, due-tre traverse prima di
Via Scarlatti. Ripeto che non frequento la zona. Ha lavorato al ristorante La TR per circa un annetto (estate 2022-estate 2023). Sono andato a mangiare lì 2
o 3 volte in inverno. So che il rapporto è cessato per condizioni lavorative, poiché non si trovava più bene e ha deciso di cambiare. Non so se è stata una sua scelta o meno. L'ho visto lì al ristorante quando sono andato. Preciso che sono andato perché sapevo che stava lì. So che svolgeva mansioni di cuoco. L'ho visto a fine servizio. Ho aspettato qualche volta che finisse di lavorare. Di preciso non so quanto tempo lavorava, ma ci sentivamo spesso e so che lavorava almeno 5-6 giorni a settimana. Di sera lavorava sicuramente, ma di preciso non conosco gli orari. Sicuramente prima delle 18, perché quando staccavo io (17:30-18:00) lui era già a lavoro. Finiva il servizio verso mezzanotte-la mezza. Sono andato durante il weekend, venerdì o sabato. Non abbiamo parlato della retribuzione, né del contratto, se era a termine o meno. Non so se percepiva 13, 14 o giorni di ferie. So che lavorava a pranzo, perché me l'ha detto lui. Non conosco gli orari precisi. Non sono mai andato a pranzo. Non so se c'era qualche altro cuoco. Il locale è piccolino (5-6 tavoli). Non so di litigi che hanno portato alla chiusura del rapporto. Non so se ha chiesto giorni di ferie. Non so se gli è stato corrisposto il TFR. Non credo di essere mai andato la domenica con lui. Forse ci vedevamo a tarda sera. Mi sembra che il lunedì fosse il suo giorno libero”
All' esito dell' escussione di detto teste la parte ricorrente ha rinunciato all' escussione dell' altro teste
7 Dall' esame della deposizione del teste , a prescindere dai limiti di Testimone_1 attendibilità derivanti dal rapporto di amicizia che li legava, è emerso che il ricorrente prestava attività di cuoco presso l' essercizio commerciale, sicuramente per 5 giorni a settimana ( il teste parla di 5 o 6) , ad eccezione del lunedì, osservando un orario di poco maggiore di quello contrattualmente concordato
.Infatti il teste ha dichiarato di essersi recato presso il ristorante dove il ricorente lavorava solo 2 o 3 volte in inverno, mai di mattina , ma sempre verso le 17,30 -18 quando smontava dal lavoro e di sapere che il predetto lavorava dalle 18 alle 24 circa
. Ne consegue che può ritenersi provata solo un' ora di lavoro supplementare rispetto al part time sottoscritto , con consegente diritto alle relative differenze retributive. Quanto alle somme richieste a titolo di 13 e 14 mensilità e TFR , nonostante la gebericità della deposizione del test, e possono ritenersi spettanti in assenza della prova del pagamento , non fornita dalla parte resistente , rimasta contumace. Non competono invece le somme invocate per mancata fruizione delle ferie In merito osserva questo giudice che il teste non ha saputo riferire . Peraltro come ritenuto dalla giuerisprudenza della Suprema Coerte di Casazione
Non competono le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute. Ed, invero, non può dirsi assolto, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, l'onere che gravava sul lavoratore di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ovvero la mancata retribuzione delle giornate di ferie (atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore); infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. (Cass. civ., sez. lavoro, 21/08/2003, n. 12311; Cass. civ., sez. lavoro, 03/06/2000, n. 7445). Nel caso di specie, detta prova non risulta fornita, sulla scorta delle scarne dichiarazioni rese dai testi sul punto. Vanno pertanto condivisi e fatti propri dal giudice i conteggi formulati da parte ricorrente nelle note contabili depositate secondo le indicazioni fornite da questo giudice all' esito dell' udienza del 4/3/2025, ovvero sulla base di un 'attività di
8 lavoro subordinato con un orario part-time (5 ore giornaliere), per 5 giorni a settimana, per un totale di 25 ore alla settimana – per le somme richieste a titolo di 1 ora di lavoro supplementare su part time a settimana, XIII mensilità, XIV mensilità, ultima mensilità e TFR.
Ne consegue la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di euro 2673,58 di cui euro 705,65 per TFR a titolo di TFR oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione . Trova infatti applicazione quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32061 chiarisce che la soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese, si configura solo in presenza di più domande contrapposte o di accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi, non in caso di accoglimento parziale di una domanda formulata in un unico capo.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l' effetto condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresenante al pagamento della complessiva somma di
[...] euro 2673,58 di cui euro 705,65 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo;
2) condanna la , in persona del legale rappresenante, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1400,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione
Napoli 20/5/2025
Il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
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