Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1748/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI TIANO Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. VITTORIA SCARFONE e ELGA FRANCESCA RUBERTO
resistente OGGETTO: differenze retributive per mansioni superiori FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. - premesso di Parte_1 essere stato un dipendente dell' dal 2004, con Controparte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di operaio specializzato inquadrato nel II livello CCNL Idraulico Forestale - ha dedotto di avere svolto, dal 2007, mansioni di capo squadra, rientranti nella declaratoria del livello IV. Affermava, quindi, di vantare un credito, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e concludeva per sentir condannare l' convenuta al pagamento della relativa somma, CP_1 maggiorata degli interessi legali. Si costituiva sollevando eccezione di prescrizione, Controparte_1 nonché eccezione di difetto di legittimazione passiva per il periodo precedente il 2004 (avendo in precedenza il ricorrente per l'AFOR) e, ancora, eccezione di nullità della domanda;
nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa azionata e contestava la domanda sollevando
1
Deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità del ricorso, contenendo l'atto introduttivo del giudizio una sufficiente indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.
L'eccezione di prescrizione non può essere esaminata, attesa la tardiva costituzione dell'Azienda convenuta (la memoria difensiva è stata depositata in data 10.09.2024, laddove la prima udienza è stata fissata per il giorno 11.09.2024).
Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva e al merito della domanda si osserva quanto segue. Questione controversa tra le parti è anzitutto quella relativa al CCNL applicabile al rapporto di lavoro inter partes. Invero, parte ricorrente fonda la sua pretesa retributiva sul CCNL per gli addetti ad attività di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria (qui di seguito, per brevità, CCNL 9.12.2021) mentre l
[...]
facendo leva sulla sua natura giuridica di ente pubblico CP_1 non economico e sulla natura pubblicistica dei rapporti di lavoro alle sue dipendenze, sostiene l'inapplicabilità di tale CCNL di diritto privato, facendo da tali rilievi discendere l'infondatezza della domanda che su tale CCNL si fonda. Indubbia è la natura giuridica di ente pubblico non economico dell CP_1
istituita con legge della Regione Calabria n. 25 del 16 CP_1 maggio 2013 avente ad oggetto l“Istituzione dell' CP_1 [...]
- e disposizioni Controparte_2 CP_1 in materia di forestazione e di politiche della montagna”. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge regionale, È istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria, l'
[...]
, denominata Controparte_3 [...]
[..
[...] ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità CP_4 giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria. La legge della Regione Calabria 16 maggio 2013 n. 25 ha istituito l'
[...]
, che funge da Controparte_3 struttura tecnico – operativa della Regione, preordinata ad attuare i programmi regionali in campo forestale ambientale, le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, etc. (cfr. art. 4). Dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di potere regolamentare e di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, l' ha coperto la propria pianta organica, ai sensi Controparte_1 dell'art. 11 della L.R. istitutiva, mediante il personale: a) transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNL UNCEM - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria;
personale impiegatizio di cui alla delibera della Giunta regionale n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria;
personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;
b) transitato dalle Comunità montane soppresse;
c) trasferito o comandato dalla Regione , su domanda o d'ufficio; d) transitato CP_1 dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici») ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge.
2. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell' rimane CP_1 sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge. Ferma tale clausola di garanzia di mantenimento del regime contrattuale in essere al momento del transito alle dipendenze di il CP_1 personale transitato da AFOR e, per quel che rileva ai fini di causa, già durante il periodo di lavoro prestato alle dipendenze di AFOR, ha visto il proprio rapporto di lavoro regolamentato dal CCNL UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani , n.d.r.) - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria e tale contrattazione collettiva ha continuato a regolare i rapporti di lavoro
3 anche una volta avvenuto il transito alle dipendenze della Controparte_1
per come previsto dal comma 2 dell'art. 11.
[...]
Pertanto, in virtù dell'articolo 11 della legge regionale n. 23/2013, e successive modificazioni, il personale de quibus è stato inquadrato nel livello degli operai qualificati, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria, anche con il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio. Come noto l'AFOR – attualmente posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 – ente strumentale della Regione Calabria, istituita con legge regionale n. 20/1992, è un ente pubblico non economico. In particolare, gli elementi a fondamento di tale qualificazione si ricavano dalla lettura della citata legge regionale. Infatti, tale legge istitutiva assegna all' il perseguimento di interessi CP_1 generali inerenti la difesa e la valorizzazione del territorio affidato alla sua gestione, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio forestale;
inoltre, sul piano istituzionale, la inserisce nell'organizzazione della Regione, quale organismo ausiliario. In particolare, l' elaborava i programmi annuali nell'ambito delle CP_1 direttive programmatiche del Consiglio Regionale (cfr. art. 10); gestiva beni affidati dalla Regione;
il Consiglio Regionale designava con deliberazioni le persone fisiche deputate a rivestire alcune cariche (cfr. artt. 14 e 15) ed esercitava un controllo e vigilanza sulla gestione dell interveniva, CP_1 inoltre, sui singoli atti deliberativi (art. 33). Inoltre, le deliberazioni dell'ente erano soggette all'approvazione del Consiglio Regionale e le entrate erano rappresentate da contributi erogati dalla Regione (cfr. art. 35). Orbene, pur trattandosi di ente pubblico non economico, con conseguente qualificazione dei rapporti di lavoro alla stregua di rapporti di pubblico impiego (affermazione che trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che in fattispecie simile ha appunto inscritto il rapporto di lavoro degli operai forestali assunti dall'azienda delle foreste demaniali sarde ai sensi della legge Regionale n. 26 del 1980, nel quadro dei rapporti di pubblico impiego attesa, come nella specie, la natura di ente pubblico non economico dell'azienda stessa (Cass. S.U. 29 luglio 1998 n. 7419) – qualificazione che la ha operato, con sentenza n. 14530/2014, proprio 4 con riferimento al personale con qualifica di operaio idraulico forestale di AFOR, aggiungendo che la legge della Regione Calabria del 19 ottobre 1992 n. 20, istitutiva dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R.), per quanto attiene la disciplina del rapporto di lavoro del personale preposto all'esecuzione degli interventi - ossia quello degli operai idraulico-forestali - gestito dalla nominata azienda rinvia, ex art. 26, al contratto collettivo nazionale di lavoro ed al contratto circoscrizionale. Pertanto, al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R.), ente pubblico non economico, è stato a lungo di fatto applicato un contratto collettivo nazionale di diritto privato (qual è quello degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria). E' ben noto, tuttavia, che larga parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto inapplicabile il CCNL di natura privatistica (vale a dire il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria) al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'AFOR, ritenendo che tale rapporto possa essere regolamentato soltanto dal CCNL del comparto pubblico, vale a dire quello per il personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali. E' altresì noto che la Suprema Corte, in controversia vertente proprio tra AFOR ed un suo dipendente, operaio idraulico forestale, ha affermato il seguente principio di diritto: A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare fonte in contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, sicché il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti" contenuto nell'art. 26 della legge reg. Calabria 19 ottobre 1992, n. 20, non può essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015 (Rv. 635528 - 01). La S.C., nel cassare la sentenza della Corte di appello che, in accoglimento del ricorso proposto da un operaio idraulico-forestale alle dipendenze dell avente ad oggetto Controparte_6 la corresponsione di emolumento retributivo previsto dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, aveva affermato che il rapporto di lavoro degli operai forestali dipendenti dall'Afor, seppur avente natura pubblicistica, continuava ad essere regolato, per effetto della L.R. Calabria n. 20 del 1992, art. 26, con 5 disposizione confermata dalla L.R. Calabria n. 14 del 1999, dalla disciplina collettiva di diritto privato, non contenendo il CCNL del Personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali alcuna disposizione per gli operai idraulico- forestali e non essendo stato stipulato un contratto integrativo regionale a mente del D.lgs. n. 165 del 2001, ha così osservato:
3. Osserva la Corte che, a mente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, "Salvo che per le materie di cui alla L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. c), gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla L. 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001". Tale disposizione è stata integrata, per ciò che qui specificamente rileva, dal già ricordato L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224. Tale ultima disposizione, secondo quanto già reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è di interpretazione autentica (e, quindi, ha efficacia retroattiva), come è fatto palese dalla specifica salvaguardia delle situazioni coperte da un giudicato formatosi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr, Cass., nn. 14048/2009; 6736/2010; 19827/2013). Va altresì rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma di interpretazione autentica, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., per la prevista disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, incoerente con la riforma del pubblico impiego, e l'applicazione al medesimo, in linea di massima, della stessa disciplina prevista per il lavoro privato;
al riguardo la Corte Costituzionale, oltre a richiamare i propri orientamenti circa la possibilità di discipline differenziate del rapporto di lavoro pubblico, per l'operatività del limite, alla sua assimilazione al lavoro privato, costituito dalla specialità del rapporto e dalle esigenze di perseguimento degli interessi generali, ha osservato in particolare che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, ha inteso riservare alla contrattazione collettiva l'intera definizione del trattamento economico e che i contratti collettivi relativi al pubblico impiego hanno previsto una dettagliata regolamentazione del godimento delle ferie, delle festività e degli eventuali riposi compensativi, con la conseguenza che l'eventuale concorrente applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5 comporterebbe una almeno parziale 6 duplicazione degli stessi benefici. Deve inoltre considerarsi che non è stato oggetto di discussione che l'Afor, istituita con la L.R. Calabria n. 20 del 1992, abbia natura di ente pubblico non economico, come espressamente riconosciuto nella sentenza impugnata (cfr, altresì, con riferimento all'azienda delle foreste demaniali sarde, Cass., SU, n. 7419/98). Ai fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente "dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario".
3.1 La Corte territoriale ha ritenuto la perdurante efficacia della fonte legale, costituita nella specie dalla L.R. Calabria n. 20 del 1992, art. 26 (secondo cui, nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa: "Gli operai idraulico- forestali di cui all'art. 25 rivestono le qualifiche e ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto circoscrizionale)", che a sua volta, secondo l'interpretazione accolta dai Giudici del merito, richiama i contratti collettivi di diritto privato, sul rilievo che il CCNL del personale del Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali non contiene alcuna disposizione per gli operai idraulico-forestali. Ancorché non esplicitato, deve ritenersi che tale considerazione sia correlata al ridetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, laddove, al secondo periodo, dispone l'inapplicabilità della predetta disciplina legale a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, "in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati". Deve però considerarsi che il successivo terzo periodo, sempre con riferimento alle medesime disposizioni (fra le quali vanno ricomprese, per quanto già detto, anche le disposizioni contemplate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224), prevede che le stesse "cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001", senza quindi prevedere più la limitazione "ai soggetti e alle materie" contemplati dai contratti collettivi, ma ricollegando tale cessazione di efficacia soltanto alla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998- 2001 "per ciascun ambito di riferimento". Cosicché, in relazione alla fattispecie all'esame, deve convenirsi che l'efficacia della disciplina legale, per quanto riferibile all'applicabilità del CCNL di diritto comune, è sicuramente cessata con la sottoscrizione del CCNL del personale del Comparto delle regioni e delle autonomie locali 1998-2001, stipulato il 1.4.1999, che, per il suo ambito di applicazione, rimanda espressamente, all'art. 1, al ricordato Accordo quadro del 2.6.1998. 3.2 Peraltro, anche in disparte del rilievo che il richiamo ai contratti di lavoro vigenti, 7 di cui alla L.R. Calabria n. 20 del 1992, art. 26, riguarda espressamente le qualifiche e i livelli relativi agli operai idraulico-forestali e non le altre disposizioni normative di tali contratti, neppure può condividersi la correttezza dell'interpretazione resa dalla Corte territoriale al predetto articolo di legge regionale nel testo vigente all'epoca dei fatti (la norma è stata infatti modificata dalla L.R. Calabria n. 47 del 2011, art. 34, con la sua prevista applicazione al "personale di forestazione, impiegato e di cantiere"). Infatti, se non è dubitabile che, quando fu emanata, in epoca anteriore alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, il richiamo al CCNL andasse riferito alla contrattazione di diritto comune, deve considerarsi che, la disciplina del pubblico impiego cosiddetto privatizzato, ora raccolta e coordinata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede espressamente (art. 2, comma 3), che le relative disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. e che le Regioni a statuto ordinario vi si debbono attenere, rendendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Orbene, fra le norme del ridetto decreto legislativo, aventi come tali natura di principi fondamentali, sono comprese quelle di cui all'art. 40 e ss., disciplinanti la contrattazione collettiva, da attuarsi con la partecipazione dell'ARAN, attraverso un'apposita procedura e nel rispetto delle programmate disponibilità economiche, con previsione altresì di appositi controlli sulla compatibilità dei costi in relazione alla contrattazione integrativa (tanto che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, resta escluso che le Pubbliche Amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate - cfr, Cass., SU, n. 9146/2009). Pertanto, una volta venuta a regime la normativa sul pubblico impiego privatizzato, è da escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione possa trovare la sua fonte in contratti collettivi di diritto comune, come tali estranei, nella loro formazione, alle suddetta specifica inderogabile disciplina. Ne discende che, nel nuovo contesto legislativo proprio dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti contenuto nel ridetto L.R. Calabria, art. 26 non può più essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla specifica contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza.
3.3 Non essendosi la Corte territoriale conformata ai suddetti principi, il motivo svolto deve trovare accoglimento.
4. Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata. Non essendo applicabile la normativa collettiva di diritto comune su cui il lavoratore ha fondato le proprie pretese (ivi 8 compresa quella relativa alla festività del Santo Patrono, afferente al secondo motivo svolto con il ricorso d'appello), ne' la disciplina legale contemplata dalla ricordata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, e non presentandosi quindi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domande svolte”. Ferma restando, quindi, l'inapplicabilità nell'ambito del pubblico impiego privatizzato della contrattazione collettiva privata, occorre rilevare che nel settore idraulico forestale è di recente intervenuto il legislatore che con l'art. 7 bis del DL 120/2021 (convertito dalla legge n. 155/2021) ha così disposto:
1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni. Occorre tuttavia osservare, sin d'ora, come la norma, pur introducendo il principio dell'integrale applicabilità del CCNL menzionato, àncora la disciplina collettiva, e per quel che rileva nel caso di specie, i profili economici del rapporto negoziale, “ai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e al rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”. Orbene, il citato CCNL di natura privatistica previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 120/2021, è stato sottoscritto in data 9 dicembre 2021 anche dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la Conferenza delle Regioni. Da ultimo, proprio muovendo dal presupposto dell'applicabilità del CCNL privatistico, il legislatore regionale è intervenuto con legge n. 27 dell'8.7.2024 (pubb. Sul BUR n. 141 dell'8.7.2024). Tale legge regionale, recante modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (istitutiva dell' , con l'articolo 1, comma 1, Controparte_1 9 lettera b), modifica l'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell Controparte_7
e disposizioni in materia di
[...] forestazione e di politiche della montagna), aggiungendo i nuovi commi 5 e 6, i quali prevedono che il personale dipendente dell' Controparte_1
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto
[...] della sorveglianza idraulica dell' medesima, che abbia presentato CP_1 domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15 novembre 2023, o previa manifestazione d'interesse, viene inquadrato secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, nel profilo degli Operatori esperti, in luogo del vigente CCNL di natura privatistica, previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2021, e nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contatti di diritto privatistico dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Valga rilevare, infine, che tali disposizioni sono state impugnate, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per ritenuta violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Cost., del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3, Cost., nonché dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (Delibera C.d.M. del: 7-8-2024). Sulla base dei rilievi che precedono, può pervenirsi alla conclusione che i rapporti di lavoro dei dipendenti dell (rapporti di Controparte_1 lavoro ancora non cessati) sono senza dubbio, allo stato, regolamentato dal CCNL di natura privatistica previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 120/2021, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 anche dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ed invero, l'art. 1 del CCNL 9.12.2021, nel delimitare la sua sfera di applicazione, ha così previsto: Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali, gli altri Enti, le Cooperative, le Imprese o gli Enti di imprese che, con finanziamento pubblico o privato in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto svolgano attività di: • sistemazione e manutenzione 10 idraulico-forestale e idraulico-agraria; • imboschimento e rimboschimento;
• miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
• difesa del suolo;
• valorizzazione ambientale e paesaggistica;
• arboricoltura da legno;
• pratiche selvicolturali;
• filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell'energia; • gestione forestale sostenibile e/o attiva;
• programmazione forestale (…). Ed invero, all'indomani della sottoscrizione del predetto CCNL, la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 5348 del 17.5.2022 in atti, premettendo che la <manodopera forestale utilizzata con rapporto di lavoro tipo privatistico regolato anche dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti alla sistemazione idraulico ed agraria>; che
[...] CP_8 livello quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e provenienza dalla platea degli operai stagionali forestali e agricoli, avente ad oggetto domanda di inquadramento nel superiore
11 livello V livello del CCNL, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori, oltre alle differenze retributive del caso, ha così osservato. Anzitutto, muovendo dall'acclarato presupposto della natura giuridica di ente pubblico non economico dell' alla luce della legge regionale della CP_8
Puglia istitutiva della stessa, ha rilevato che la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il ricorrente, è chiara. Si tratta infatti, come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli «operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo
CP_9 svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all (art. 12, co. 2, Pt_2 lett. b L. cit). Ad essi, «si applica il contratto collettivo nazionale
CP_9 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale» (art. 12, co. 3, prima parte L. cit.),
CP_9 mentre gli altri dipendenti di sono soggetti in pieno al regime dell'impiego CP_8 pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, co. 3). La Corte territoriale riteneva che, ai sensi dell'art. 12, co. 3, della Legge
CP_9
25 febbraio 2010, n. 3, istitutiva e regolativa dell al ricorrente, quale
[...] CP_8 operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato per effetto dello stesso art. 12, co. 2 lett. b), si applicasse in toto la disciplina del menzionato CCNL privatistico e quindi anche il meccanismo dell'acquisizione delle mansioni superiori per esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore. Ha proseguito, la Corte, rilevando che (punto 4.1) Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la Regione Campania, «l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il Controparte_10
, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti
[...] in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e “la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito 12 all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato» (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193).
4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. (…) Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art 6, 40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato. Sulla base di tali argomentazioni, la SC ha pertanto posto il seguente principio di diritto: La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, in applicazione dell'art. 52 del medesimo d.lgs., l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore. (Principio espresso rispetto al personale operaio dell
[...] il cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, Parte_3
l.r. n. 3 del 2010, nel testo "ratione temporis" applicabile, è regolato dal CP_9 contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria).
Tanto premesso, risulta chiaro che la normativa sopra richiamata (DL 120/2021, in vigore dal 10.09.2021, convertito dalla legge n. 155/2021, in vigore dal 09.11.2021; legge regionale n. 27 dell'8.7.2024; CCNL 2021/2024) non è applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente.
13 Come dedotto dall senza contestazione alcuna da Controparte_1 parte del ricorrente, il rapporto di lavoro di questi è cessato nel mese di novembre 2020, in cui il lavoratore è stato posto in quiescenza. Ne discende che la nuova normativa non è richiamabile. Il rapporto di lavoro ormai cessato non poteva, pertanto, essere disciplinato da un CCNL di diritto privato, a ciò ostando, in difetto di una normativa derogatoria per il settore idraulico forestale, la disciplina di cui al D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr., ancora, Cass. Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015; in precedenza n. 14530 del 2014). Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Non sussistono, invero, ragioni per addivenire ad una compensazione delle spese, atteso che il ricorrente, il cui rapporto di lavoro è cessato nel mese di novembre 2020, ha agito nonostante la questione controversa avesse da tempo trovato soluzione a lui sfavorevole nella giurisprudenza della Suprema Corte. Non è certo di ostacolo alla disposta condanna la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., che prevede, alle condizioni ivi indicate, l'esonero dal pagamento delle spese limitatamente ai “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.629,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 01/03/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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